Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al n.12/2025 R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini.
e
, nato in Giugliano in [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pennacchio.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A) I coniugi vivranno separati serbando il reciproco mutuo rispetto;
B) I figli sono affidati ad entrambi i genitori;
la figlia minore avrà la Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attesa la prevedibile idoneità di quest'ultima ad adempiere alle incombenze della cura quotidiana ed agli ordinari compiti domestici nel suo prioritario interesse, anche in ragione delle consuetudini familiari invalse;
il padre avrà facoltà di vedere ed avere il minore con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori: a) Il padre prenderà la figlia almeno ogni 15 giorni quando potrà venire dalla sua residenza attuale tenendo conto anche delle esigenze della minore b) nel periodo estivo per una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno e sempre tenendo conto delle esigenze della minore;
c) per sei giorni consecutivi durante le festività Natalizie, da concordarsi con la madre anticipatamente, almeno trenta giorni prima, avendo cura
d) per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni (ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); e) le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15/08 01/11 ecc.) alternate tra i genitori;
f) la figlia trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; g) la figlia trascorrerà con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
Si rammenta alle parti che la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la loro istruzione educazione e salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni;
Disporre che per il tempo coincidente con la permanenza della minore presso ciascun genitore, la potestà genitoriale venga esercitata separatamente limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana;
Disporre che entrambi i genitori collaborino paritariamente – ciascuno nel tempo di permanenza della minore presso di sé – alla sua cura, istruzione ed educazione;
h) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui intendono recarsi insieme alla figlia nei periodi in cui gli stessi saranno con ognuno di loro, nonché ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso affinché la figlia possa conseguire il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, o di altro documento personale;
l) Nulla questio per i figli e , essendo maggiorenni ed economicamente Persona_2 Persona_3 indipendenti e residenti p io C) Nessun mantenimento verrà corrisposto alla IG.ra , in quanto economicamente Parte_1 indipendente;
D) La IG.ra sarà titolare al 100% dell'assegno unico;
Parte_1 E) derà alla moglie, entro il 05 di ogni mese, un assegno mensile pari ad Euro Controparte_1
150,00 (centocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento della figlia minore e tale somma verrà versata nel conto corrente intestato a sull'Iban già di sua conoscenza. Tale assegno sarà Parte_1 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat F) Tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia minore saranno a carico al 50% di entrambi i coniugi così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
I) si è allontanata dalla casa coniugale già da diversi anni portando con se i propri effetti Parte_1 personali;
L) I coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche relativamente alla figlia minore;
M) I coniugi sin da ora si dichiarano soddisfatti economicamente non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, si dichiarano di prestare quiescenza alla emananda sentenza di omologa della separazione;
N) Le detrazioni fiscali per la figlia a carico saranno attribuite al 100% da Controparte_1
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone