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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/07/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 320/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 24/07/2024, alle ore 10:58, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Sara Ratti in Parte_1 sosti Per nessuno compare, contumace;
Controparte_1 Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO ANDREA, presso il cui studio è C.F._1 to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1 arte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/05/2023, Parte_1
ha convenuto
[...] Parte_1 Controparte_1
e , davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice
[...] CP_2 del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato di fatto alle dipendenze di in forza di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time, per il periodo dal 03.10.2022 al 27.11.2022, inquadrabili nel livello III del CCNL di riferimento, Edili Industria del 01.03.2022, senza aver sottoscritto un contratto individuale di lavoro;
- del licenziamento orale intimato dal datore di lavoro in data 27.11.2022;
- delle specifiche mansioni svolte per conto della resistente Controparte_1
e delle direttive impartite dal rappresentante della società;
[...]
- dell'inquadramento preteso in base alle attività concretamente svolte, corrispondente al livello III dell'art. 77 del CCNL di riferimento, per tutta la durata del rapporto;
- dell'adibizione al cantiere per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di;
CP_2
- dell'orario di lavoro full time effettivamente osservato;
- del diritto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 03.10.2022 al
27.11.2022, con orario full time ed inquadramento nel livello preteso;
- del diritto al correlato trattamento economico, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., a titolo di differenze retributive contrattuali non corrisposte, per complessivi € 7.654,14; - della responsabilità solidale della committente.
Parte ricorrente, allegando gli indici di subordinazione, le mansioni svolte e l'orario di lavoro, impugnando il licenziamento orale, ha domandato di accertare il proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato ed orario full time alle dipendenze di per il periodo indicato, con Controparte_1 inquadramento in via principale nel livello III dell'art. 77 del CCNL Edili Industria e la condanna delle controparti, in solido tra loro ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c. al pagamento delle spettanze retributive.
Ha concluso per la dichiarazione di inefficacia del recesso in quanto intimato senza l'osservanza della forma scritta, domandando la tutela reale ex art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Si è costituita in giudizio , contestando il rapporto di lavoro del ricorrente, contestando la CP_2 spettanza delle pretese retributive in quanto inammissibili, eccependo l'inoperatività dell'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 (comma 3-ter), resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. non si è costituita nel presente giudizio nonostante il rinnovo Controparte_1 della notificazione (prima telematica, poi cartacea) effettuato alla sede legale ed all'indirizzo del legale rappresentante risultante da estratto anagrafe, ai sensi degli artt. 145 commi 1 e 3, 140, 143 c.p.c.
Il Giudice, disposto il rinnovo delle notificazioni, all'esito della verifica del perfezionamento delle medesime, ha dichiarato la contumacia della società.
All'udienza del 29.05.2024, il ricorrente e hanno sottoscritto un verbale di conciliazione CP_2
(parziale). Il giudizio, dichiarato estinto per la posizione della resistente costituita, è proseguito nei confronti della società contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione di n. 2 testimoni (udienza istruttoria del 2 luglio 2024) oltre che tramite i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere in parte accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
a) Accertamento rapporto di fatto.
Il ricorrente assume di aver lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze della resistente contumace per il periodo dal 03.10.2022 al 27.11.2022, in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I testimoni escussi in giudizio hanno reso deposizioni concordi ed univoche sul rapporto di lavoro del ricorrente per precise per contenuto sia sulla data di inizio del rapporto di lavoro, sia Controparte_1 sulla durata, confermando la prestazione svolta nell'immobile di proprietà di (v. deposizioni CP_2 rese in data 02.07.2024).
Il teste ha riferito: “abbiamo iniziato entrambi il 03.10.2022, come ho già detto. Il ricorrente era il Testimone_1 capo cantiere, il responsabile, mi faceva da capo. Stava gerarchicamente sotto , il capo del cantiere e ci spiegava cosa Per_1 fare”.
Il teste ha riferito: “confermo la circostanza. Confermo, abbiamo lavorato io e il Testimone_2 ricorrente per . CP_1
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni, in quanto non è dirimente la circostanza che abbiano un contenzioso analogo nei confronti della medesima datrice di lavoro. Si tratta di deposizioni precise per contenuto e tra loro concordi, che non trovano smentita estrinseca in elementi emersi in giudizio, atti a far dubitare della rispettiva attendibilità.
Anzi, le emergenze probatorie godono di una rilevante conferma nella mancata presentazione del legale rappresentante per l'interrogatorio formale, senza che sia stato addotto motivo, elemento che permette di ritenere gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., ovvero “come” ammessi i fatti capitolati.
b) Inquadramento.
Il livello di inquadramento preteso in base alle attività svolte è regolato dall'art. 77 del CCNL (doc. n. 1 ric., pag. 98 e ss.).
Il livello III prevede: “per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico- pratica” e prevede figure professionali quali: “carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate
o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti” o di “muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte
a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro”
Per ciò che è emerso dall'istruttoria orale, i testimoni auditi, nel confermare le circostanze oggetto dei capitoli ammessi del ricorso, hanno riferito che le mansioni svolte consistevano in quelle allegate nel ricorso, confermando la circostanza oggetto di prova (v. deposizioni del 02.07.2024).
Nello specifico, i testimoni escussi hanno riferito delle attività del ricorrente, di: “il ricorrente, per il mese in cui ho lavorato con lui, si occupava di demolizioni. Era muratore. Chiudeva il solaio, stuccava le pareti e dava l'intonaco.
Costruiva muri. Confermo la circostanza” (v. teste ) e: “il ricorrente faceva lavori di carpenteria, lavorava sulle Tes_1 macerie, sui telai, sul tetto, costruiva muri. Confermo la circostanza. Faceva il muratore” (teste . Tes_2
Sono attività sussumibili nell'inquadramento preteso, in quanto tipiche della figura professionale del muratore.
c) Straordinario.
Il ricorrente è onerato della allegazione puntuale e della prova dell'orario di lavoro full time; l'allegazione, non è superfluo sottolinearlo, è precisa, consistendo nel lavoro prestato di fatto dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:30, nonché nella giornata del sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30 per la durata del rapporto. Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo della prestazione eccedente l'orario normale di lavoro e qualificabile quale lavoro straordinario.
I testimoni escussi, colleghi di lavoro del ricorrente per il breve periodo nel cantiere, hanno riferito dell'orario di lavoro svolto dal lunedì al venerdì, compreso il sabato.
In particolare, l'orario di lavoro emerso dalle deposizioni concordi dei testimoni è – in ultima analisi – parificabile quanto ad ore a quello addotto: “lavoravamo dalle 8 di mattina alle 18 del pomeriggio, con pausa pranzo dalle 12 alle 13. Confermo. Dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche il sabato fino alle ore 12:00” (cfr. teste;
Tes_2
“lavoravamo, io e il ricorrente, dalle 8 di mattina alle 6 del pomeriggio, con 1h di pausa, dalle 12 alle 13”.
Tali deposizioni concordi non possono che trovare conferma nella mancata presentazione del legale rappresentante all'udienza deputata all'interrogatorio formale, in assenza di motivo, circostanza che viene valutata alla luce dell'univoco compendio probatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. al fine di ritenere ammesse le circostanze capitolate.
d) Licenziamento orale.
Il ricorrente assume che in data 27.11.2022 il rappresentante della contumace Controparte_1 CP_3
gli avrebbe comunicato di non aver più bisogno della prestazione di lavoro, recedendo dal
[...] rapporto.
Rappresenta di non aver mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento e che il recesso sarebbe stato intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Occorre svolgere alcune osservazioni.
Il lavoratore che agisca in giudizio per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento ha l'onere di
(allegare e) provare l'esistenza del licenziamento medesimo, e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto (cass. civ. sez. lav. sent. n. 12520 del 2000).
L'orientamento è ormai costante in giurisprudenza ed i principi ricavabili sono riassumibili nella seguente e più recente massima: “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.”
(v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/02/2019, n. 3822; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 16-05-2019, n.
13195; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 18042 del 9/7/2019; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 9108 del 1/4/2021).
Dall'applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. discendono le seguenti coordinate, tracciate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: a) la prova gravante sul lavoratore ed avente ad oggetto l'estromissione dal rapporto non può coincidere semplicisticamente con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro;
b) è necessaria la prova di un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 05-12-2018, n. 31501);
c) il licenziamento è un atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il diritto di recesso;
d) l'onere della prova gravante sul lavoratore ha ad oggetto la sussistenza in primis del rapporto di lavoro subordinato, in secundis il fatto costitutivo rappresentato dalla manifestazione della volontà di recesso, prescindendo dalle difese del datore di lavoro;
e) la manifestazione di volontà di recesso può ricondursi anche a comportamenti concludenti purché univoci (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 2151 del 25/2/2000); f) la mera cessazione definitiva del rapporto di lavoro non è fatto idoneo a fornire prova del licenziamento perché è circostanza dal significato polivalente, in quanto può essere conseguenza di un atto di dimissioni, di un licenziamento, di una risoluzione consensuale (in termini, Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 149 del 8.1.2021); g) nel caso in cui il datore di lavoro opponga invece che il rapporto si è estinto per dimissioni del dipendente, rassegnate nel medesimo contesto spazio-temporale, è necessaria una accurata indagine probatoria al fine della qualificazione del fatto (v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 6727 del 16/5/2001); h) nel caso in cui all'esito del rigoroso accertamento condotto dal Giudice perduri l'incertezza probatoria, opererà la regola di cui all'art. 2697 c.c. e il lavoratore che non avrà provato il fatto costitutivo si vedrà respinta la domanda (cfr. cass.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 08-02-2019, n. 3822).
Nel caso in esame, nessuna prova delle circostanze del recesso è stata raggiunta.
Nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di riferire delle circostanze della cessazione del rapporto di lavoro, se imputabile a volontà datoriale, in particolare al legale rappresentante . CP_3
La domanda non merita di essere accolta, non avendo il ricorrente assolto al rispettivo onere della prova.
e) Differenze retributive.
Il ricorrente domanda la condanna di controparte, contumace, al pagamento di complessivi € 7.654,14, come da conteggio prodotto e riepilogato nell'atto introduttivo.
Occorre svolgere alcune precisazioni sulla spettanza di alcune delle voci retributive.
Deve osservarsi che non spettano le seguenti voci:
- indennità di trasferta per € 443,29;
- indennità di mensa per € 425,82;
- indennità di trasporto per € 200,22; in quanto non vi è allegazione dei fatti costitutivi di ciascuna delle predette indennità, non vi è puntuale esplicazione delle disposizioni del CCNL applicate ed infine non è sufficiente il mero richiamo ai conteggi di parte.
In particolare, non risulta che il ricorrente, qualifica di operaio, sia stato comandato a prestare la rispettiva opera in luogo diverso da quello in cui opera normalmente o in cantiere differente da quello in cui sia stato assunto in origine (v. indennità di trasferta, art. 21 del CCNL); non risulta che vi fosse un servizio di mensa nel cantiere, la cui regolamentazione è rimessa ad accordi locali (cfr. art. 38 del CCNL); non risulta che le mansioni svolte, per come allegate nel ricorso, concernessero il trasporto (cfr. art. 38 cit.).
Non possono dirsi spettanti le festività non godute ed i riposi annui 4,95%, in quanto è noto che fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore (che deve da questi essere provato) è il fatto positivo dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato. L'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/08/2003, n.
12311; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445; Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/1999, n. 10956; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/1999, n. 935; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/05/1991, n. 6100; Cass. civ. Sez. lavoro,
16/02/1989, n. 927; Cass. civ., 17/11/1979, n. 5998; Cassazione civile sez. lav., sent. n.12881 del
26/06/2020; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2017, n. 13992; sulla natura dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, v. Cass. civ. Sez. lavoro, 29/01/2016, n. 1756; nella giurisprudenza di merito, v. per tutti, Tribunale Velletri Sez. lavoro, Sent., 09/06/2020, che nel riprendere gli orientamenti costantemente espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione espone chiaramente: “spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
"in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata”).
Non essendovi allegazione (né dunque offerta di prova) dei giorni di prestazione dell'attività di lavoro, anche a causa del breve periodo di lavoro, non devono essere riconosciute le suddette voci retributive, che assommano ad € 381,67, da detrarsi dall'ammontare rivendicato.
La società contumace deve essere condannata al pagamento del residuo a titolo di differenze retributive
(in specie: retribuzione ordinaria per l'inquadramento, lavoro straordinario, percentuale accantonamento cassa edile, TFR), rideterminato in € 6.203,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
f) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della contumace e vengono liquidate come da dispositivo in base all'importo per come rideterminato, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Andrea Caruso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte il ricorso di Parte_1
per i motivi esposti e per l'effetto,
[...]
o accerta essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 03.10.2022 al 27.11.2022, con inquadramento nel livello III del CCNL di riferimento ed orario di lavoro full time;
o condanna parte resistente contumace a pagare Controparte_1 al ricorrente i seguenti importi lordi:
▪ € 3.694,08 a titolo di retribuzione ordinaria;
▪ € 1.262,74 a titolo di lavoro straordinario;
▪ € 718,45 a titolo di percentuale accantonamento Cassa edile;
▪ € 527,87 a titolo di TFR;
o oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole scadenze al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì parte resistente contumace a pagare Controparte_1
a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Caruso, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 24 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 24/07/2024, alle ore 10:58, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Sara Ratti in Parte_1 sosti Per nessuno compare, contumace;
Controparte_1 Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO ANDREA, presso il cui studio è C.F._1 to, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1 arte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 08/05/2023, Parte_1
ha convenuto
[...] Parte_1 Controparte_1
e , davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice
[...] CP_2 del Lavoro, deducendo:
- di aver lavorato di fatto alle dipendenze di in forza di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time, per il periodo dal 03.10.2022 al 27.11.2022, inquadrabili nel livello III del CCNL di riferimento, Edili Industria del 01.03.2022, senza aver sottoscritto un contratto individuale di lavoro;
- del licenziamento orale intimato dal datore di lavoro in data 27.11.2022;
- delle specifiche mansioni svolte per conto della resistente Controparte_1
e delle direttive impartite dal rappresentante della società;
[...]
- dell'inquadramento preteso in base alle attività concretamente svolte, corrispondente al livello III dell'art. 77 del CCNL di riferimento, per tutta la durata del rapporto;
- dell'adibizione al cantiere per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di;
CP_2
- dell'orario di lavoro full time effettivamente osservato;
- del diritto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 03.10.2022 al
27.11.2022, con orario full time ed inquadramento nel livello preteso;
- del diritto al correlato trattamento economico, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., a titolo di differenze retributive contrattuali non corrisposte, per complessivi € 7.654,14; - della responsabilità solidale della committente.
Parte ricorrente, allegando gli indici di subordinazione, le mansioni svolte e l'orario di lavoro, impugnando il licenziamento orale, ha domandato di accertare il proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato ed orario full time alle dipendenze di per il periodo indicato, con Controparte_1 inquadramento in via principale nel livello III dell'art. 77 del CCNL Edili Industria e la condanna delle controparti, in solido tra loro ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 ed ex art. 1676 c.c. al pagamento delle spettanze retributive.
Ha concluso per la dichiarazione di inefficacia del recesso in quanto intimato senza l'osservanza della forma scritta, domandando la tutela reale ex art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Si è costituita in giudizio , contestando il rapporto di lavoro del ricorrente, contestando la CP_2 spettanza delle pretese retributive in quanto inammissibili, eccependo l'inoperatività dell'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 (comma 3-ter), resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto. non si è costituita nel presente giudizio nonostante il rinnovo Controparte_1 della notificazione (prima telematica, poi cartacea) effettuato alla sede legale ed all'indirizzo del legale rappresentante risultante da estratto anagrafe, ai sensi degli artt. 145 commi 1 e 3, 140, 143 c.p.c.
Il Giudice, disposto il rinnovo delle notificazioni, all'esito della verifica del perfezionamento delle medesime, ha dichiarato la contumacia della società.
All'udienza del 29.05.2024, il ricorrente e hanno sottoscritto un verbale di conciliazione CP_2
(parziale). Il giudizio, dichiarato estinto per la posizione della resistente costituita, è proseguito nei confronti della società contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione di n. 2 testimoni (udienza istruttoria del 2 luglio 2024) oltre che tramite i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere in parte accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
a) Accertamento rapporto di fatto.
Il ricorrente assume di aver lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze della resistente contumace per il periodo dal 03.10.2022 al 27.11.2022, in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I testimoni escussi in giudizio hanno reso deposizioni concordi ed univoche sul rapporto di lavoro del ricorrente per precise per contenuto sia sulla data di inizio del rapporto di lavoro, sia Controparte_1 sulla durata, confermando la prestazione svolta nell'immobile di proprietà di (v. deposizioni CP_2 rese in data 02.07.2024).
Il teste ha riferito: “abbiamo iniziato entrambi il 03.10.2022, come ho già detto. Il ricorrente era il Testimone_1 capo cantiere, il responsabile, mi faceva da capo. Stava gerarchicamente sotto , il capo del cantiere e ci spiegava cosa Per_1 fare”.
Il teste ha riferito: “confermo la circostanza. Confermo, abbiamo lavorato io e il Testimone_2 ricorrente per . CP_1
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni, in quanto non è dirimente la circostanza che abbiano un contenzioso analogo nei confronti della medesima datrice di lavoro. Si tratta di deposizioni precise per contenuto e tra loro concordi, che non trovano smentita estrinseca in elementi emersi in giudizio, atti a far dubitare della rispettiva attendibilità.
Anzi, le emergenze probatorie godono di una rilevante conferma nella mancata presentazione del legale rappresentante per l'interrogatorio formale, senza che sia stato addotto motivo, elemento che permette di ritenere gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., ovvero “come” ammessi i fatti capitolati.
b) Inquadramento.
Il livello di inquadramento preteso in base alle attività svolte è regolato dall'art. 77 del CCNL (doc. n. 1 ric., pag. 98 e ss.).
Il livello III prevede: “per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico- pratica” e prevede figure professionali quali: “carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate
o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti” o di “muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte
a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro”
Per ciò che è emerso dall'istruttoria orale, i testimoni auditi, nel confermare le circostanze oggetto dei capitoli ammessi del ricorso, hanno riferito che le mansioni svolte consistevano in quelle allegate nel ricorso, confermando la circostanza oggetto di prova (v. deposizioni del 02.07.2024).
Nello specifico, i testimoni escussi hanno riferito delle attività del ricorrente, di: “il ricorrente, per il mese in cui ho lavorato con lui, si occupava di demolizioni. Era muratore. Chiudeva il solaio, stuccava le pareti e dava l'intonaco.
Costruiva muri. Confermo la circostanza” (v. teste ) e: “il ricorrente faceva lavori di carpenteria, lavorava sulle Tes_1 macerie, sui telai, sul tetto, costruiva muri. Confermo la circostanza. Faceva il muratore” (teste . Tes_2
Sono attività sussumibili nell'inquadramento preteso, in quanto tipiche della figura professionale del muratore.
c) Straordinario.
Il ricorrente è onerato della allegazione puntuale e della prova dell'orario di lavoro full time; l'allegazione, non è superfluo sottolinearlo, è precisa, consistendo nel lavoro prestato di fatto dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:30, nonché nella giornata del sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30 per la durata del rapporto. Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo della prestazione eccedente l'orario normale di lavoro e qualificabile quale lavoro straordinario.
I testimoni escussi, colleghi di lavoro del ricorrente per il breve periodo nel cantiere, hanno riferito dell'orario di lavoro svolto dal lunedì al venerdì, compreso il sabato.
In particolare, l'orario di lavoro emerso dalle deposizioni concordi dei testimoni è – in ultima analisi – parificabile quanto ad ore a quello addotto: “lavoravamo dalle 8 di mattina alle 18 del pomeriggio, con pausa pranzo dalle 12 alle 13. Confermo. Dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche il sabato fino alle ore 12:00” (cfr. teste;
Tes_2
“lavoravamo, io e il ricorrente, dalle 8 di mattina alle 6 del pomeriggio, con 1h di pausa, dalle 12 alle 13”.
Tali deposizioni concordi non possono che trovare conferma nella mancata presentazione del legale rappresentante all'udienza deputata all'interrogatorio formale, in assenza di motivo, circostanza che viene valutata alla luce dell'univoco compendio probatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. al fine di ritenere ammesse le circostanze capitolate.
d) Licenziamento orale.
Il ricorrente assume che in data 27.11.2022 il rappresentante della contumace Controparte_1 CP_3
gli avrebbe comunicato di non aver più bisogno della prestazione di lavoro, recedendo dal
[...] rapporto.
Rappresenta di non aver mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento e che il recesso sarebbe stato intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Occorre svolgere alcune osservazioni.
Il lavoratore che agisca in giudizio per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento ha l'onere di
(allegare e) provare l'esistenza del licenziamento medesimo, e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto (cass. civ. sez. lav. sent. n. 12520 del 2000).
L'orientamento è ormai costante in giurisprudenza ed i principi ricavabili sono riassumibili nella seguente e più recente massima: “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.”
(v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/02/2019, n. 3822; v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 16-05-2019, n.
13195; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 18042 del 9/7/2019; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 9108 del 1/4/2021).
Dall'applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. discendono le seguenti coordinate, tracciate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: a) la prova gravante sul lavoratore ed avente ad oggetto l'estromissione dal rapporto non può coincidere semplicisticamente con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro;
b) è necessaria la prova di un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 05-12-2018, n. 31501);
c) il licenziamento è un atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il diritto di recesso;
d) l'onere della prova gravante sul lavoratore ha ad oggetto la sussistenza in primis del rapporto di lavoro subordinato, in secundis il fatto costitutivo rappresentato dalla manifestazione della volontà di recesso, prescindendo dalle difese del datore di lavoro;
e) la manifestazione di volontà di recesso può ricondursi anche a comportamenti concludenti purché univoci (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 2151 del 25/2/2000); f) la mera cessazione definitiva del rapporto di lavoro non è fatto idoneo a fornire prova del licenziamento perché è circostanza dal significato polivalente, in quanto può essere conseguenza di un atto di dimissioni, di un licenziamento, di una risoluzione consensuale (in termini, Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 149 del 8.1.2021); g) nel caso in cui il datore di lavoro opponga invece che il rapporto si è estinto per dimissioni del dipendente, rassegnate nel medesimo contesto spazio-temporale, è necessaria una accurata indagine probatoria al fine della qualificazione del fatto (v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 6727 del 16/5/2001); h) nel caso in cui all'esito del rigoroso accertamento condotto dal Giudice perduri l'incertezza probatoria, opererà la regola di cui all'art. 2697 c.c. e il lavoratore che non avrà provato il fatto costitutivo si vedrà respinta la domanda (cfr. cass.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 08-02-2019, n. 3822).
Nel caso in esame, nessuna prova delle circostanze del recesso è stata raggiunta.
Nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di riferire delle circostanze della cessazione del rapporto di lavoro, se imputabile a volontà datoriale, in particolare al legale rappresentante . CP_3
La domanda non merita di essere accolta, non avendo il ricorrente assolto al rispettivo onere della prova.
e) Differenze retributive.
Il ricorrente domanda la condanna di controparte, contumace, al pagamento di complessivi € 7.654,14, come da conteggio prodotto e riepilogato nell'atto introduttivo.
Occorre svolgere alcune precisazioni sulla spettanza di alcune delle voci retributive.
Deve osservarsi che non spettano le seguenti voci:
- indennità di trasferta per € 443,29;
- indennità di mensa per € 425,82;
- indennità di trasporto per € 200,22; in quanto non vi è allegazione dei fatti costitutivi di ciascuna delle predette indennità, non vi è puntuale esplicazione delle disposizioni del CCNL applicate ed infine non è sufficiente il mero richiamo ai conteggi di parte.
In particolare, non risulta che il ricorrente, qualifica di operaio, sia stato comandato a prestare la rispettiva opera in luogo diverso da quello in cui opera normalmente o in cantiere differente da quello in cui sia stato assunto in origine (v. indennità di trasferta, art. 21 del CCNL); non risulta che vi fosse un servizio di mensa nel cantiere, la cui regolamentazione è rimessa ad accordi locali (cfr. art. 38 del CCNL); non risulta che le mansioni svolte, per come allegate nel ricorso, concernessero il trasporto (cfr. art. 38 cit.).
Non possono dirsi spettanti le festività non godute ed i riposi annui 4,95%, in quanto è noto che fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore (che deve da questi essere provato) è il fatto positivo dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato. L'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/08/2003, n.
12311; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445; Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/1999, n. 10956; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/1999, n. 935; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/05/1991, n. 6100; Cass. civ. Sez. lavoro,
16/02/1989, n. 927; Cass. civ., 17/11/1979, n. 5998; Cassazione civile sez. lav., sent. n.12881 del
26/06/2020; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2017, n. 13992; sulla natura dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, v. Cass. civ. Sez. lavoro, 29/01/2016, n. 1756; nella giurisprudenza di merito, v. per tutti, Tribunale Velletri Sez. lavoro, Sent., 09/06/2020, che nel riprendere gli orientamenti costantemente espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione espone chiaramente: “spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro
"in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata”).
Non essendovi allegazione (né dunque offerta di prova) dei giorni di prestazione dell'attività di lavoro, anche a causa del breve periodo di lavoro, non devono essere riconosciute le suddette voci retributive, che assommano ad € 381,67, da detrarsi dall'ammontare rivendicato.
La società contumace deve essere condannata al pagamento del residuo a titolo di differenze retributive
(in specie: retribuzione ordinaria per l'inquadramento, lavoro straordinario, percentuale accantonamento cassa edile, TFR), rideterminato in € 6.203,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
f) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della contumace e vengono liquidate come da dispositivo in base all'importo per come rideterminato, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Andrea Caruso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte il ricorso di Parte_1
per i motivi esposti e per l'effetto,
[...]
o accerta essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 03.10.2022 al 27.11.2022, con inquadramento nel livello III del CCNL di riferimento ed orario di lavoro full time;
o condanna parte resistente contumace a pagare Controparte_1 al ricorrente i seguenti importi lordi:
▪ € 3.694,08 a titolo di retribuzione ordinaria;
▪ € 1.262,74 a titolo di lavoro straordinario;
▪ € 718,45 a titolo di percentuale accantonamento Cassa edile;
▪ € 527,87 a titolo di TFR;
o oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole scadenze al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì parte resistente contumace a pagare Controparte_1
a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Caruso, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 24 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.