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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5982/2022 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: accertamento credito e condanna
TRA
nato a [...] [...], residente in [...]
Castellammare di Stabia Traversa II di Strada Tavernola IACP
9/D (C.F. , elett.te dom.to in Giugliano alla C.F._1
Via Cacciapuoti, 57, nello studio dell'avv. Miriam Marino, (CF
) dalla quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._2 di mandato in atti
Attore
E
residente a [...] ( Email_1
Convenuto Contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 20 febbraio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2022,
conveniva innanzi al presente Parte_1 CP_1
Tribunale, al fine di sentirlo condannare, per quanto ivi riportato, al pagamento della somma di € 10.666,53, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni.
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5982/2022 R.G.A.C.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
Disposta negoziazione assistita, ammesso interrogatorio formale del convenuto, non celebratosi, la lite era, quindi, assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con termine ridotto.
1. Le domanda si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
Questo il contenuto dell'atto di citazione, di cui al
“Premesso”:
<< 1)- che l'istante, in qualità di titolare dell' impresa individuale “ STATION BAR ENOTECA DI VINCENZO PANARIELLO) in data 24.07.2019, dopo una lunga trattativa con contratto d' affitto di azienda (registrato a Napoli DP. II TE 9 al n.
2255/1T – Rep. 3217 – N. 12054), concedeva al Sig. CP_1
titolare dell' impresa individuale “STATION BAR DI
[...]
CALANDRO CIRO”, l' azienda di cui era intestatario e proprietario sita in Castellammare di Stabia alla Via Giuseppe
Cosenza n. 131, esercente l' attività di bar e caffè, munita delle regolari autorizzazioni;
2)- che con il suddetto contratto, si stabiliva la durata in due anni a decorrere dal 29.07.2019 e si fissava il canone in complessivi € 8.400,00 annui oltre I.V.A.
3)- che il canone di affitto non era comprensivo del canone di locazione dell' immobile in cui si svolgeva l' attività, che restava a carico del , subentrato;
CP_1
4)- che il Sig. in data 03.05.2018 aveva Parte_1 contratto un finanziamento con la COFINCAF S.p.A. n. 180255, per un importo di € 7.000,00;
5)- che in data 05.12.2019, la cedeva il Controparte_2 suo credito di € 4.284,17, nei confronti di Parte_1
, alla COFINCAF S.p.A.
[...]
6)- che in data 08.06.2020, al veniva Parte_1 notificato dalla CO-FINCAF S.p.A., decreto ingiuntivo n. 2549 /
2020, provvisoriamente esecutivo e non opposto, per la somma di
€ 11.126,06 oltre interessi, nonché € 685,50 oltre accessori, a titolo di spese per la procedura;
. 2 N. 5982/2022 R.G.A.C.
7)- che in data 23.10.2020, al unitamente Parte_1 al veniva notificato atto di pignoramento presso CP_1 terzi per € 13.073,34;
8)- che, nelle more del giudizio di pignoramento tuttora pendente, il per via telefonica, provava a definire Parte_1 bonariamente la vertenza con la COFINCAF S.p.A., che si rendeva disponibile a perfezionare un accordo transattivo a saldo e stralcio nella misura di € 10.000,00;
9)- che, in conseguenza del pignoramento presso terzi, il Sig. non provvedeva più a versare il canone mensile di CP_1 affitto di € 700,00, per un totale di € 7.000,00;
10)- che il Sig. non ha la disponibilità Parte_1 economica dei 10.000,00 Euro richiesti per la definizione bonaria della lite con la COFINCAF S.p.A., che potrebbe perfezionarsi con il versamento anche delle somme dovute dal al CP_1 Parte_1
11)- che nonostante continui inviti e promesse a farlo, il Sig. non ha ancora provveduto a versare la suddetta CP_1 somma, né alla COFINCAF S.p.A., né al Parte_1 stesso;
12)- che il Sig. per il periodo di affitto non CP_1 ha mai provveduto a volturare le utenze per le forniture idrica ed elettrica, e non ha versato quanto dovuto per i consumi;
13)- che al Sig. è pervenuta dalla Parte_1 [...] una richiesta di pagamento di fatture non pagate per un CP_3 importo totale di € 1.010,11, per consumi dal 29.07.2019 al
03.08.2021, non versate dal;
CP_1
14)- che in data 11.06.2021 veniva notificato al Sig. decreto ingiuntivo per consumi energetici Parte_1 su fatture non corrisposte dal per un importo CP_1 totale di € 2.206,42, oltre interessi ed € 450,00 a titolo di competenze per la procedura;
15)- che ad oggi nulla è stato versato dal Sig. CP_1 al Sig. che, ad oggi, continua ad avere Parte_1 problemi irrisolti a causa dei sopra-descritti mancati pagamenti >>.
. 3 N. 5982/2022 R.G.A.C.
Citazione che quanto al petitum sì concludeva:
- accertare il credito vantato dal nei Parte_1 confronti del Sig. e , per l'effetto, CP_1 condannarlo al pagamento in favore di esso Parte_1 della somma di € 10.666,53 oltre interessi, o nella diversa e maggiore somma da accertarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno, morale, da stress, nessuno eccettuato nella misura ritenuta equa dal Giudice, il tutto entro l' importo di € 25.000,00;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA in misura di legge, nonché contributo forfettario da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito difensore anticipatario.
2. Parte attrice nell'ultima pagina dell'atto di citazione trascriveva, infine, quanto segue:
“Si offrono in comunicazione, con il deposito in giudizio, i seguenti documenti:
- atto di affitto di azienda;
- pignoramento presso terzi COFINCAF S.p.A;
- decreto ingiuntivo ENEL;
- comunicazione;
CP_3
- raccomandata inviata al ”. CP_1
Orbene, contrariamente a quanto asserito, gli atti indicati, indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda in considerazione del contenuto dell'atto introduttivo, non sono stato affatto allegati da parte attrice, giacché con la citazione risultano allegati solo i sottostanti atti, come da copia/incolla dal fascicolo telematico:
DatiAtto-00000742- Dati atto
2022112162541494110.xml.p7m
Procura alle liti mandato panariello.pdf.p7m
Nota di iscrizione al ruolo nota ruolo.pdf.p7m
Ricevuta di pagamento
Email_2 telematico
Il contratto d'affitto d'azienda (v. paragrafi 1, 2 e 3 della citazione), il pignoramento presso terzi (v. paragrafi 7, 8 e 9
. 4 N. 5982/2022 R.G.A.C.
della citazione), il decreto ingiuntivo (v. paragrafo 14 della citazione) e la comunicazione (v. paragrafo 13 della CP_3 citazione) erano – e sono – tutti documenti indispensabili per quanto asserito e richiesto dall'attore, il cui mancato rinvenimento – atteso il fascicolo informatico – è solo allo stesso imputabile.
Né ai fini dell'accoglimento della domanda può bastare la sola assenza di parte convenuta all'interrogatorio formale, giacché
l'art. 232 cpc statuisce che possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”, nello specifico mancante (come sopra trascritto).
3. Nulla per le spese di lite attesa la contumacia del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, 7 aprile 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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