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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. - all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023 vertente
TRA
, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Coratti, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Di Folco, elettivamente Controparte_1 domiciliata come in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 99/2023 del Tribunale di Cassino, sez. lavoro, pubblicata in data 6/3/2023.
Conclusioni: come da atto introduttivo del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di avere presentato un precedente ricorso nei confronti del Comune Controparte_1 di per ipotesi di demansionamento subìto fino al 2016; di essere stata assegnata con disposizione Pt_1 di servizio del 15/2/2017 al V Settore Area Urbanistica del predetto e con delibera di Giunta Pt_1 comunale n. 46 del 06.03.2017, all'Ufficio Speciale Trasparenza, Innovazione, Anticorruzione e
Sinistri, con riserva dell'Amministrazione di variare a suo piacimento l'assegnazione; di essere stata lasciata inoperosa a partire dal 14 aprile 2017, isolata anche fisicamente con lo spostamento a giugno in una grande stanza separata dal resto degli uffici e priva di fascicoli;
di essere stata rassicurata dal
Sindaco e dal Segretario circa la temporaneità della situazione lamentata;
di avere iniziato ad accusare, a causa della situazione umiliante venutasi a creare in ufficio, sintomi ansioso-depressivi con conseguenti problemi relazionali familiari e sociali;
di essere stata ignorata anche in occasione dell'approvazione del piano della Trasparenza e della Corruzione 2018-2020 e nello svolgimento delle successive attività relative all'area dell'Anticorruzione cui era stata destinata, con assegnazione ad altri dipendenti di mansioni a lei spettanti;
ha convenuto in giudizio il formulando Parte_1 le seguenti conclusioni: “ 1. accertata e dichiarata la condotta lesiva di cui al presente ricorso con lo stato di dequalificazione e demansionamento come allegato in atti, per l'effetto ordinare al convenuto la cessazione della condotta inadempiente e l'adozione delle misure idonee a Pt_1 garantire lo svolgimento dei compiti alla stessa spettanti nel settore di assegnazione o in altro settore con posizione funzionale equivalente;
in conseguenza condannare il convenuto al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale per euro 82.094,00 o la minore o maggiore somma che risulterà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU medico-legale ; al danno non patrimoniale alla professionalità nella misura del 50% della retribuzione in godimento per ogni mese di demansionamento, o altra minore o maggiore somma apprezzata con criterio equitativo;
con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura di legge su tutte le somme dovute. Con vittoria di spese, competenze e onorario di causa.”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della parte convenuta, ha così disposto “accerta e dichiara che
ha subito una dequalificazione professionale rilevante quale inadempimento del Controparte_1 datore di lavoro, dall'aprile 2017 e fino al maggio 2018, e per l'effetto condanna il Comune di Pt_1 al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 49.935,57, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione dalla presente pronuncia, a titolo di risarcimento del danno a lei cagionato;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 9.257,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
- spese di CTU a definitivo carico della parte resistente”.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale e disposta Ctu medico-legale, ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) oggetto del giudizio era l'accertamento della dequalificazione professionale ai danni della ricorrente nel periodo dal mese di aprile 2017 al maggio 2018 per lo stato di inattività in cui era stata lasciata, con conseguente danno, alla salute e alla professionalità, causato dal dedotto inadempimento datoriale;
ii) nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, come nel caso in esame, lo ius variandi del datore di lavoro è disciplinato dall'art. 52 D. Lgs. 165/2001 che
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Amministrazione, solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione>>; iii) diversa è, però,
l'ipotesi dello svuotamento totale dell'attività, con la sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego;
iv) il datore di lavoro, salva l'ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento, deve dimostrare di avere garantito l'esecuzione della prestazione al lavoratore ed il convenuto non aveva dato prova che le mansioni attribuite Pt_1 alla ricorrente avessero il dedotto carattere dirigenziale né che le fossero state effettivamente attribuite in occasione della assegnazione con la Delibera della Giunta del 6.3.2017, prodotta dall'Ente a riprova della liceità del proprio operato;
iv) dall'istruttoria svolta era emerso che la ricorrente era stata lasciata inattiva, priva di concrete assegnazioni per la maggior parte del tempo, non indicando l'assegnazione della stessa all'Ufficio Speciale Trasparenza, Innovazione, Anticorruzione, le mansioni specifiche cui sarebbe stata adibita , la ripartizione dei compiti dei diversi soggetti ivi indicati, né risultavano ordini di servizio che indicassero lo svolgimento di mansioni specifiche;
v) l'inattività della ricorrente era dimostrata documentalmente dalle lettere prodotte in atti, con le quali lamentava il suo disagio invitando l'Amministrazione a far cessare la situazione, e dall'assenza della stessa in tutti gli atti relativi all'area dell'Anticorruzione alla quale era stata assegnata;
vi) le prove testimoniali avevano confermato la prolungata inattività cui era stata relegata la dipendente ed il precario stato emotivo che tale situazione le aveva ingenerato;
v) risultava pertanto provata la lamentata dequalificazione di parte attrice che, da aprile 2017 fino alla data della domanda di maggio 2018, non era stata adibita ad alcuna mansione, né aveva svolto in via prevalente e principale mansioni riconducibili alla propria categoria di appartenenza, ed il correlativo inadempimento del datore di lavoro, con conseguente obbligo risarcitorio sia patrimoniale che non patrimoniale in ragione della violazione di diritti costituzionalmente tutelati, violati dal comportamento dell'Amministrazione; vi) la CTU medico legale espletata, pienamente condivisibile, aveva accertato la compatibilità tra le patologie riscontrate
-“Sindrome ansiosa reattiva cronicizzata”- e lo stress correlato all'ambiente di lavoro, nonché
l'assenza di ulteriori fattori causali, e aveva quantificato il danno biologico nella misura del 16%; vii) applicando le tabelle di liquidazione del danno biologico per l'anno 2021 predisposte dal Tribunale di Milano, poteva essere liquidata la somma di € 45.697,00 a titolo di risarcimento del danno subito per l'invalidità permanente, comprensiva del danno biologico, inteso come lesione all'integrità psico- fisica nella sua dimensione dinamico-relazionale, e della quota di danno morale da sofferenza soggettiva, senza aumento per la c.d. “personalizzazione del danno”, in assenza di allegazioni in tal senso, ed escludendo la liquidazione di somme a titolo di inabilità temporanea assoluta, non provata;
viii) doveva essere ritenuto sussistente l'ulteriore danno non patrimoniale, derivante dalla lesione alla dignità professionale, connesso alla dequalificazione, e liquidato in via equitativa in ragione del 25% della quota della retribuzione netta mensile pari ad euro 1.541,30, calcolata sulla base delle tabelle retributive allegate al CCNL Funzioni locali in € 2.055,07 lordi, in considerazione, da una parte, della durata dell'inadempimento e della gravità della condotta di privazione delle mansioni e, dall'altra, dell'assenza di prova in ordine alla perdita di specifica professionalità o ad un pregiudizio concreto per il futuro professionale della ricorrente;
ix) il doveva, quindi, essere condannato Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 49.935,57, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica e della dignità professionale, oltre interessi legali e rivalutazione;
xiii) le spese di lite seguivano la soccombenza.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello il censurando la sentenza impugnata Parte_1 per: a) violazione e falsa applicazione di legge, erronea interpretazione dell'art. 13 del vigente CCNL di categoria, esatto adempimento da parte dell'appellante; b) difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, assenza di qualsivoglia vessazione;
c) inesistenza del nesso causale tra le presunte vessazioni subite e le lesioni lamentate, preesistenza delle patologie come risultante dal giudizio già definito, contestazione della ctu medico legale sia in merito al nesso causale che in relazione alla sua quantificazione.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della gravata sentenza.
Si è costituita parte appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione il appellante censura la gravata sentenza per avere Pt_1 ritenuto non assolto dal l'onere probatorio dell'esatto adempimento, mediante Parte_1
l'assegnazione della ricorrente alle mansioni corrispondenti alla qualifica, e della sussistenza di cause CP_ non imputabili all' , idonee ad escluderne la responsabilità per inadempimento. Sostiene che quanto affermato dal Tribunale contrasta con l'art. 13 del CCNL relativo al personale di comparto
Funzioni Locali che assegna ai dipendenti di categoria D, quali la << …posizioni di lavoro CP_1 che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa…>>, per cui sarebbe spettato alla ricorrente, funzionaria e responsabile dell'ufficio speciale trasparenza, innovazione, anticorruzione e sinistri, attivarsi per organizzare il proprio ufficio conformemente alla normativa di settore.
La censura non è condivisibile.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione, prevede la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato dall'organo di indirizzo, e nel caso degli enti locali, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale (art. 1, comma 7), dovendo ogni diversa determinazione essere espressamente motivata. Il successivo comma 8 del medesimo art. 1 dispone che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione…”, rimettendo quindi all'organo di indirizzo la definizione degli obiettivi strategici.
Nella fattispecie in giudizio, come si desume dalla delibera di assegnazione della CP_1 all'Ufficio Speciale Trasparenza, Innovazione, Anticorruzione e Sinistri (cfr. doc. 6 fascicolo parte ricorrente primo grado), non risulta la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tanto meno della che, con la comunicazione del 23.3.2017 (all.to 5 CP_1 fasc. ricorrente), veniva meramente “assegnata” all'ufficio, senza alcuna specificazione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere. La deliberazione di Giunta del 6.3.2017 (all.to 6 fascicolo primo grado parte ricorrente), istitutiva dell'Ufficio, chiariva che il detto Ufficio non aveva livello dirigenziale e dipendeva direttamente dal Segretario Generale dell'Ente, e che il Responsabile doveva essere nominato dal Sindaco.
Dagli atti normativi richiamati si evince che, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, l'odierna appellata non poteva attuare atti riservati per legge a soggetti diversi (organo di indirizzo dell'ente e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) e che, in mancanza di iniziative e indicazioni da parte degli stessi soggetti, era stata assegnata ad un ufficio di fatto non operativo.
Correttamente il Tribunale ha rilevato che non erano emersi << effettivi incarichi concretamente in capo alla ricorrente all'interno dell'Ufficio di nuova assegnazione né risult(avano) ordini di servizio tesi ad indicare lo svolgimento di mansioni specifiche, posto che l'unica disposizione in atti risulta quella del 27.3.2017>>. Motivazione con cui l'appello non si confronta limitandosi a ribadire che la ricorrente, funzionaria e responsabile del settore, “avrebbe dovuto porre in essere ogni attività finalizzata, da un lato, all'organizzazione dell'ufficio e, dall'altro, a curare gli aspetti propri del settore secondo le direttive e la tempistica dettata dalla normativa di settore”, mentre, per quanto in precedenza esposto, la ricorrente non era stata nominata responsabile e la sua attività dipendeva dalle determinazioni del dirigente preposto, senza avere autonomia organizzativa. L'Amministrazione, inoltre, come risulta documentalmente provato, ha estromesso l'appellata dai procedimenti amministrativi, impedendole di acquisire esperienza e minandone la reputazione professionale nei confronti dei sottoposti, come confermato dall'istruttoria orale, come di seguito si esporrà.
Il primo motivo di appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con cui il critica la gravata Parte_1 sentenza per avere ritenuto confermata dalle risultanze probatorie, del tutto contraddittorie, la dedotta inattività della ricorrente.
Sostiene, in particolare, che la presunta assenza di faldoni e fascicoli all'interno della stanza occupata dalla valorizzata dal Tribunale, non è di certo sufficiente a dimostrare la mancanza di CP_1 lavoro assegnato alla dipendente, in ragione della progressiva informatizzazione degli atti della P.A.
Lamenta che il giudice di prime cure non ha esaminato la sentenza n. 116/2020 emessa all'esito del giudizio con cui era stata rigettata la domanda svolta dalla ricorrente per l'accertamento del proprio demansionamento, da parte dello stesso appellante, in relazione ad un periodo precedente a Pt_1 quello oggetto di causa.
Osserva il Collegio che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, dall'istruttoria svolta emerge chiaramente la forzata inattività dell'appellata per tutto il periodo indicato, deponendo in tal senso le lettere dalla stessa inviate all'Amministrazione (doc. 16 e 17 fasc. primo grado parte ricorrente) per denunciare la sua frustrazione per la situazione di inattività , la circostanza che il suo nome non compare in nessuno degli atti adottati in riferimento all'Area di sua competenza (doc. 18-
19-20-21-22 fasc. ricorrente) ed infine le prove testimoniali. La teste recatasi più volte Testimone_1 al Comune nell'anno 2017, ha confermato che sia la che la dipendente Quaglieri erano in CP_1 ufficio senza lavorare e ha riferito che la “mi confidava di trovarsi in una situazione di CP_1 imbarazzo e di sofferenza in quanto non era destinataria di alcun incarico. Nella stanza c'erano comunque dei computer, ma non c'erano fascicoli”, precisando che nel 2018 passando in Comune non avendola trovata “…l'ho chiamata e mi ha detto di aver cambiato stanza e di essersi spostata al piano superiore. L'ho vista in quella stanza che era più grande di quella al piano terra ma allo stesso modo era sgombra di pratiche e fascicoli e soltanto con un computer. Anche in quell'occasione la ricorrente mi confermava di essere inattiva e mi disse “non ce la faccio più”. Mi disse che stava per ricevere un incarico per un nuovo ufficio per l'anticorruzione dove doveva essere destinata, ma a quanto mi ha riferito in seguito tale ufficio non è stato poi la sua destinazione”.
Anche la teste Quaglieri, collega della con cui ha condiviso la stanza, ha confermato la CP_1 totale inattività sia sua che della ricorrente la quale “parlava con il sindaco, e con il segretario comunale, che riferivano che avrebbero provveduto ad affidarci delle attività, ma senza mantenere tale impegno. Finché eravamo nella stanza al piano terra, lavoravamo al SUAP. Successivamente siamo stati spostati su e siamo rimasti inattivi. Avevamo solo il computer. Non avevamo il programma per lavorare nel computer. Anche io scrissi al sindaco per denunciare questa situazione” ed ha aggiunto: “ricordo che la ricorrente dopo due tre mesi dal momento in cui siamo stati spostati nella stanza superiore, era evidentemente emotivamente provata, l'ho anche vista piangere, per la situazione di inattività”.
Quando il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26477 del
19/10/2018) o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4211 del 03/03/2016; conforme Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4766 del 06/03/2006). Nel caso specifico l'Amministrazione appellante non ha in alcun modo provato, né con i documenti prodotti, né con prove testimoniali, che la svolgesse CP_1 una qualche attività confacente con le proprie mansioni, limitandosi a riferire di avere attribuito funzioni addirittura superiori a quelle della qualifica propria della ricorrente e riconoscendo per certi versi l'inattività della stessa affermando che “avrebbe dovuto spiegare e dimostrare in giudizio quali iniziative, proprie della sua funzione, del suo inquadramento e della dedotta autonomia gestionale, aveva adottato”. Richiamando quanto esposto nell'analisi del primo motivo di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ricorrente era stata assegnata ad un ufficio senza livello dirigenziale, di fatto non operativo, per il quale non era stato ancora neppure nominato il
Responsabile per l'anticorruzione e trasparenza, e, pertanto, non avrebbe potuto porre in essere atti e iniziative riservate agli organi di indirizzo dell'ente.
Anche in base al più recente orientamento la S.C. ha riconosciuto «l'illegittimità della condotta dell'amministrazione di mantenere l'odierna appellante in una situazione non solo di forzata inattività ma anche di isolamento lavorativo», ribadendo che il datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. deve imprescindibilmente adoperarsi per rimuovere la condizione di forzata inattività in cui il dipendente
è confinato, avendo il dovere nei confronti dei suoi subordinati non solo di osservare le norme di sicurezza prescritte esplicitamente bensì di prevedere ogni possibile conseguenza negativa che lo squilibrio dell'ambiente lavorativo possa generare sul lavoratore (Cass. Ord. ordinanza 6 agosto 2024,
n. 22161). Spetta al datore di lavoro tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché valutare
«tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato». Non riveste alcuna rilevanza, in tale contesto normativo, l'assenza di uno specifico intento persecutorio del datore di lavoro bensì rileva il pregiudizio (risarcibile) alla vita professionale e personale del lavoratore.
Di nessun pregio, a tal fine, è il rilievo mosso dall'appellante in relazione alla mancata considerazione della sentenza n. 116/2020 poiché vertente su altri fatti verificatisi in un diverso arco temporale, non oggetto del presente giudizio e dunque inidonei ad influenzare la valutazione delle prove e la sussistenza del diritto di cui l'appellata ha lamentato la violazione.
Pienamente condivisibile è, pertanto, la motivazione del Tribunale che, alla luce del corredo probatorio, ha ritenuto provata la dequalificazione della ricorrente, lasciata del tutto inattiva, senza svolgere alcuna mansione, per il periodo da aprile 2017 fino alla data della domanda.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure per avere aderito alle erronee conclusioni del Ctu in ordine sia alla determinazione del nesso di casualità, che alla quantificazione del danno biologico. Ritiene che la “cronicità” della sindrome ansiosa reattiva accertata in capo alla ricorrente sia significativa di una patologia risalente nel tempo, sicuramente precedente al periodo oggetto di giudizio, risultando pertanto erronea la valutazione effettuata dal Ctu in ordine alla sussistenza del nesso causale e delle conseguenze dannose in capo alla lavoratrice, in ogni caso eccessivamente quantificate.
Rileva il Collegio che le conclusioni formulate dal Ctu, nominato in primo grado (all.01 parte appellata), pienamente condivise dal Tribunale, appaiono sorrette da adeguata e congrua motivazione, immuni da vizi logici e rispetto alle quali non sono state mosse osservazioni dalle parti, risultando le contestazioni formulate dal nel ricorso in appello del tutto generiche e neppure Parte_1 supportate dalla richiesta di una nuova consulenza medico legale.
Alla stregua delle considerazioni espresse, l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto. Pt_2
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa