Art. 1.
Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589 , debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.
Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
L' art. 15 e il primo comma dell' art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , sono abrogati. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "A modifica di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e dall' articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.
L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui."
Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589 , debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.
Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.
Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.
L' art. 15 e il primo comma dell' art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , sono abrogati. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "A modifica di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e dall' articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate.
L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui."