Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3829 / 2024
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE GIARDINA E VALENTINA LO GIUDICE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CP_1
GIANTONY ILARDO e FLORIANA COLLERONE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 03.12.2024 l'odierno ricorrente proponeva impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 07.11.2024, con il quale l'ente previdenziale comunicava l'irregolarità contributiva maturata relativamente al periodo dal 2016 al 2024, per l'importo complessivo di € 136.592,24; chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità degli atti impugnati per mancata indicazione del responsabile del procedimento e rilevava l'intervenuta decadenza
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, per agire in giudizio il ricorrente, non solo deve essere effettivamente titolare di un interesse sostanziale, ma tale interesse deve anche avere subìto una lesione da parte dell'atto impugnato concreta ed attuale, che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione. Tale lesione, quindi, deve colpire direttamente l'interesse sostanziale a protezione del quale si agisce, e non in maniera mediata dalla lesione di un altro interesse.
L'invito a regolarizzare non è un atto impugnabile, in quanto non avente alcuna efficacia di titolo esecutivo, potendo lo stesso essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo contenente “indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al
controllo” (art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), ossia gli elementi del ruolo afferenti alle cartelle di pagamento o agli avvisi di addebito;
in particolare, così come specificato nella richiamata normativa, tale l'invito non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, ma si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del
DURC e, dunque, ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità onde evitare il rilascio di un DURC non regolare, in conseguenza alla risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Agrigento, il 12/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo