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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 3803/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Serena Dimichele, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Valentino, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito trascritte:
1. è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali avranno l'obbligo di collaborare Per_1 fattivamente tra loro per il bene della bambina e la sua crescita. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità
1 genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la piccola relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2. La bambina sarà domiciliata in via prevalente presso l'abitazione materna, presso la quale stabilirà anche la propria residenza anagrafica.
3. Vista la tenerissima età della piccola, si stabilisce che il padre potrà vedere una volta Per_1 alla settimana, previ accordi con la mamma e compatibilmente ai propri impegni professionali nonché alle esigenze primarie della minore, per il tempo di due ovvero tre ore alla presenza della ricorrente. Tale regolamentazione sarà necessaria sino al compimento dei due anni della bambina.
Dal 27 novembre 2026, il papà potrà vedere e tenere con sé la piccola per un pomeriggio alla settimana, per tre ore consecutive, previ accordi con la mamma. Col compimento del quarto anno di vita di , il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per un pomeriggio intero alla Per_1 settimana, che ben potrebbe coincidere con il sabato ovvero la domenica, anche con successivo pernottamento presso di lui, previ accordi con la mamma ed assoluto rispetto delle necessità e volontà della bambina, riaccompagnandola presso la sua abitazione al mattino seguente.
Già dal compimento del secondo anno di età, la minore trascorrerà le feste di Natale con un genitore, quelle di fine ed inizio d'anno con l'altro, ed alternativamente con la sig.ra ed Pt_1 il sig. il giorno di Pasqua e di Pasquetta, previ accordi. Pt_2
Il compleanno di sarà trascorso alternativamente un anno col papà ed un anno con la Per_1 mamma, ovvero insieme ad entrambi i genitori, previ loro accordi.
La bambina potrà trascorrere, altresì, col padre nel periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi, a partire dal quarto anno di vita. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori, per qualsivoglia ragione, non sia in grado di accudire personalmente nel periodo di sua Per_1 competenza, la stessa, preferibilmente, dovrà essere affidata alle cure ed alla custodia dell'altro genitore.
4. Le parti si impegnano rispettivamente a rendere la bambina telefonicamente reperibile quando affidata alle loro cure, anche a mezzo di videochiamate, in modo che la stessa non possa perdere il contatto quotidiano, posto che la finalità concorde e principale cui i genitori intendono ispirarsi
è quella di conservare e far conservare alla minore rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori.
5. Le parti convengono che l'assegno unico per sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_1
. Parte_1
6. Il sig. verserà alla sig.ra euro 400,00, rivalutabili annualmente ISTAT, entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale contributo agli alimenti di , e Per_1 sarà tenuto al 50% delle spese straordinarie per la piccola, secondo il Protocollo di codesto
Tribunale e, nello specifico: a) Spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico –specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purchè debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori ed aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore ad euro 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese
2 accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby sitting in caso di impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario); centri – vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
b) Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria. Nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. Le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore (da effettuarsi mediante raccomandata a.r., via mail, pec o sms o whatsApp), l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto parere discordante motivato.
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio per essere medio tempore cessata la relazione sentimentale in essere tra le parti medesime.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di Per_1 visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., omologa l'accordo raggiunto dalle parti come da condizioni sopra riportate.
3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 3803/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Serena Dimichele, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Valentino, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito trascritte:
1. è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali avranno l'obbligo di collaborare Per_1 fattivamente tra loro per il bene della bambina e la sua crescita. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità
1 genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la piccola relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2. La bambina sarà domiciliata in via prevalente presso l'abitazione materna, presso la quale stabilirà anche la propria residenza anagrafica.
3. Vista la tenerissima età della piccola, si stabilisce che il padre potrà vedere una volta Per_1 alla settimana, previ accordi con la mamma e compatibilmente ai propri impegni professionali nonché alle esigenze primarie della minore, per il tempo di due ovvero tre ore alla presenza della ricorrente. Tale regolamentazione sarà necessaria sino al compimento dei due anni della bambina.
Dal 27 novembre 2026, il papà potrà vedere e tenere con sé la piccola per un pomeriggio alla settimana, per tre ore consecutive, previ accordi con la mamma. Col compimento del quarto anno di vita di , il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola per un pomeriggio intero alla Per_1 settimana, che ben potrebbe coincidere con il sabato ovvero la domenica, anche con successivo pernottamento presso di lui, previ accordi con la mamma ed assoluto rispetto delle necessità e volontà della bambina, riaccompagnandola presso la sua abitazione al mattino seguente.
Già dal compimento del secondo anno di età, la minore trascorrerà le feste di Natale con un genitore, quelle di fine ed inizio d'anno con l'altro, ed alternativamente con la sig.ra ed Pt_1 il sig. il giorno di Pasqua e di Pasquetta, previ accordi. Pt_2
Il compleanno di sarà trascorso alternativamente un anno col papà ed un anno con la Per_1 mamma, ovvero insieme ad entrambi i genitori, previ loro accordi.
La bambina potrà trascorrere, altresì, col padre nel periodo estivo almeno quindici giorni, anche non consecutivi, a partire dal quarto anno di vita. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori, per qualsivoglia ragione, non sia in grado di accudire personalmente nel periodo di sua Per_1 competenza, la stessa, preferibilmente, dovrà essere affidata alle cure ed alla custodia dell'altro genitore.
4. Le parti si impegnano rispettivamente a rendere la bambina telefonicamente reperibile quando affidata alle loro cure, anche a mezzo di videochiamate, in modo che la stessa non possa perdere il contatto quotidiano, posto che la finalità concorde e principale cui i genitori intendono ispirarsi
è quella di conservare e far conservare alla minore rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori.
5. Le parti convengono che l'assegno unico per sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_1
. Parte_1
6. Il sig. verserà alla sig.ra euro 400,00, rivalutabili annualmente ISTAT, entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale contributo agli alimenti di , e Per_1 sarà tenuto al 50% delle spese straordinarie per la piccola, secondo il Protocollo di codesto
Tribunale e, nello specifico: a) Spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico –specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non interamente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purchè debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori ed aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore ad euro 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese
2 accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby sitting in caso di impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario); centri – vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
b) Spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria. Nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. Le spese subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore (da effettuarsi mediante raccomandata a.r., via mail, pec o sms o whatsApp), l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto parere discordante motivato.
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio per essere medio tempore cessata la relazione sentimentale in essere tra le parti medesime.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di Per_1 visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., omologa l'accordo raggiunto dalle parti come da condizioni sopra riportate.
3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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