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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5622/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 5266 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.05.2025
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Luigi Molinaro presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Pietro della Valle n.1
APPELLATE
E
) in persona del curatore pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Avv. , rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Magnani presso il quale è CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 57
APPELLATA
1 Oggetto: appalto - Appello avverso la sentenza n. 15067/2019 del Tribunale di Roma, sezione VIII civile, pubblicata il 18.07.2019
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto Parte_3
ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore della di CP_1
somme in forza di un contratto di appalto. L'opposta ha chiesto il rigetto della opposizione e ha avanzato domanda riconvenzionale. Il processo è stato interrotto per il fallimento dell'opposta e riassunto dall'opponente.
Con la sentenza impugnata è stata dichiarata l'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione del procedimento.
La ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione e dei motivi sopra esposti, annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del Giudizio per presunta mancata riassunzione del processo nel termine di rito e, per l'effetto, rimettere gli atti di fronte al Tribunale di Roma in funzione della prosecuzione del Giudizio interrotto (e tempestivamente riassunto) al fine di voler pronunciarsi sulle domande di merito formulate nelle conclusioni dell'atto di riassunzione del giudizio stesso come sopra riportate (da intendersi ritenersi integralmente trascritte di seguito) di cui, in ogni caso, se ne chiede l'accoglimento anche in questa sede. Con vittoria delle spese de doppio grado
Si è costituito il richiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Corte adita, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto perché infondato ed in fatto ed in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza; Con la vittoria delle spese e delle competenze e degli onorari del giudizio.
MOTIVI DI APPELLO
2 L'appellante ha proposto un unico motivo di gravame così intitolato “Sul concetto di conoscenza legale dell'evento interruttivo costituito dalla dichiarazione di fallimento
e sulla inidoneità a determinare la decorrenza del termine di riassunzione alla dichiarazione esposta all'interno di un atto difensivo”. In particolare, ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma deducendo l'errata applicazione della disciplina in materia di riassunzione del procedimento. Il Tribunale, infatti, secondo l'appellante ha errato nel far decorrere il termine per la riassunzione dalla data di deposito della memoria di replica nella quale aveva dichiarato l'intervenuto fallimento. Al CP_1
contrario, ha sostenuto che il deposito della comparsa di replica avversa non integrava la cd conoscenza legale necessaria a fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ha esposto che la conoscenza legale poteva derivare al più dalla dichiarazione a verbale oppure dalla comunicazione e notificazione dell'evento non potendosi assimilare a queste ipotesi la conoscenza di mero fatto.
Sotto questo profilo l'appello è fondato.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che il termine per la riassunzione del procedimento a seguito di fallimento di una delle parti decorresse dal deposito della memoria di replica nel giudizio di opposizione depositata in data 23/3/17.
In quella occasione, infatti, il legale della società opposta aveva dichiarato il fallimento della società. Il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 12.10.2017 e quindi, secondo il Tribunale, oltre il termine di tre mesi assumendo, come detto, quale termine di decorrenza il deposito della comparsa conclusionale nella quale la aveva CP_1
dichiarato il proprio intervenuto fallimento.
La decisione del Tribunale non può essere condivisa.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 12154 del 07/05/2021 hanno ancorato il termine per la riassunzione alla conoscenza della dichiarazione giudiziale.
Secondo la Suprema Corte, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.
3 e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
D'altro canto, non appare ragionevole onerare la parte della riassunzione di un procedimento non ancora formalmente interrotto.
Nel caso di specie, pertanto, deve affermarsi che il processo è stato interrotto all'udienza dell'11.10.2017 in presenza delle parti ed è stato riassunto della parte appellante con ricorso depositato in data 12/10/17 e quindi tempestivamente.
L'appello, sotto questo profilo, deve essere accolto e la causa deve essere decisa nel merito. Non può, infatti, essere accolta la domanda di rimessione del giudizio al primo grado.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 40831/2021) ha chiarito che “In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art.
354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.”.
Nel caso che interessa, è pacifico che, riassunto il giudizio, la causa è stata trattenuta
4 in decisione con nuova assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questa Corte deve pertanto pronunciarsi nel merito, avendo la in questa sede Pt_1
ribadito la fondatezza dell'opposizione ed avendo richiesto l'accoglimento delle domande formulane nell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: “Piaccia all.Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e dichiarata comunque l'inammissibilità dell'azione ex art. 66 comma 3 Legge Cambiaria, nell'ordine: a) revocare il decreto stesso accertando e dichiarando l'inesistenza del credito così come azionato in monitorio e/o, comunque,
l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o l'abusività dell'avversa pretesa di pagamento perché ad oggetto un credito inesistente asseritamente sorto in relazione ad un rapporto contrattuale inesistente e/o comunque estinto per compensazione con i maggiori crediti vantati dalla n ei confronti della stessa ricorrente a Parte_1
titolo di vizi, difetti e/o difformità delle opere eseguite ed a titolo di danni conseguenti all'inesatta esecuzione dei contratti di appalto effettivamente stipulati con la Pt_1
ad oggetto la costruzione di n. 16 unità immobiliari in Roma, Via D. Mustilli snc;
[...]
b) annullare la scrittura privata del 29.07.2013 ex artt. 1427 e 1973 cc per errore di fatto (essenziale e riconoscibile) in quanto sottoscritta da sulla Parte_1
prospettazione della esistenza di un verbale di consistenza dei lavori e di una contabilità dei lavori stessi asseritamente redatti dal Direttore dei Lavori Arch.
recanti apparente dichiarazione di “ultimazione dei lavori per un totale di € CP_3
1.194.754,70” che, invece, per quanto appreso solo di recente, si sono rivelati inesistenti e comunque mai sottoscritti e/o redatti dal menzionato Direttore dei Lavori
(e per questo esposti al giudizio di falsità di cui all'art. 1973 cc). Con vittoria di spese, funzioni ed onorari (…).”
Ai fini di una migliore comprensione, occorre sinteticamente riassumere la vicenda.
In data 13.07.2015, la ha ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma in data 21.05.2015 con cui
5 è stata condannata a pagare, in favore di la somma di euro 25.000,00, oltre CP_1
interessi e spese. A fondamento della sua domanda monitoria, la aveva dedotto CP_1
di essere creditrice nei confronti della in forza “di un contratto di Parte_1
appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della , di opere in cemento CP_1
armato per un importo pattuito in euro 25.000,00” e allegato tre titoli cambiari emessi tra il 2013 e 2014. La ha sostenuto l'abusività e l'infondatezza della Parte_1
domanda di credito sul rilevo che, contrariamente a quanto affermato, tra le parti non sussisteva alcun contratto di appalto di tal genere;
pertanto, ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha richiesto l'annullamento ex artt. 1427 e 1973 cc di una scrittura privata del 29.07.2013 sottoscritta dalle parti per errore di fatto essenziale e riconoscibile in quanto conclusa sulla prospettazione dell'esistenza di un verbale di consistenza dei lavori e di una contabilità dei lavori stessi solo asseritamente redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori.
La domanda dell'appellante non può essere accolta.
In primo luogo, l'opponente odierno appellante ha evidenziato l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto nel ricorso in monitorio nonché l'inesistenza del credito.
In particolare, ha rilevato che la ha avanzato la propria domanda invocando CP_1
quale rapporto causale l'esistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere in cemento armato per euro 25.000,00 ed ha affermato che le cambiali azionate sarebbero state emesse in pagamento del menzionato corrispettivo.
Secondo l'opponente il titolo cambiario, pur potendo costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, non esonera il creditore dall'onere della prova del credito nel successivo giudizio di opposizione.
La domanda di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
È un dato incontestabile che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito, come nel caso della cambiale, l'opponente deve provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante
6 all'emissione della cambiale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promosso in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (ex multis, Cass. 28874/2019; Cass.
11332/2009). Nel medesimo senso, con riferimento all'assegno bancario, la Corte ha chiarito che “L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.”
Pertanto, la mera affermazione dell'inesistenza del rapporto contrattuale effettuata dall'opponente non costituisce prova dell'inesistenza del credito azionato, posta l'esistenza di tre cambiali per l'importo di euro 25.000 emesse dalla stessa Parte_1
in favore di . CP_1
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale con la quale la parte appellante ha chiesto l'annullamento del contratto di transazione del 29.07.2013 per errore di fatto
7 determinante e riconoscibile relativo alla falsità dei documenti presupposti, occorre preliminarmente chiarire che la stessa si riferisce ai due contratti di appalto stipulati nel 2011 e nel 2012 aventi ad oggetto la effettuazione da parte di di lavori CP_1
per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da n. 16 villini in Roma, località Stagni di Ostia, Via Mastilli snc, per un importo totale determinato in via forfettaria di euro 1.427.371,55. Nel 2013 le parti hanno concordato di risolvere consensualmente i contratti de quo. Ne è seguita una scrittura privata con cui le parti hanno accettato di far partecipare all'accordo anche le imprese subappaltatrici contrattualizzate dalla in modo da definire con tutti i soggetti coinvolti nella CP_1
realizzazione delle opere le pretese economiche, apportando modifiche quantitative e regolando i loro rapporti mediante reciproche concessioni.
L'opponente ha affermato di aver prestato il proprio consenso alla sottoscrizione riponendo affidamento sulla esistenza di due documenti richiamati nella scrittura e cioè un verbale di consistenza dei lavori e la relativa contabilità dichiaratamente redatta dal
Direttore dei Lavori Arch. , poi scopertosi inesistente;
infatti, il Direttore dei CP_3
Lavori avrebbe negato di aver predisposto tale documentazione. La ha Parte_1
sostenuto di aver accettato e sottoscritto l'accordo transattivo, e perciò di avere corrisposto le somme ivi individuate, sulla base di questa falsa rappresentazione della realtà. Alla luce di tali vicende, la società, ritenendo la presenza di tali documenti determinante nella formazione della sua volontà per la stipula dell'accordo di transazione, ha richiesto l'annullamento della scrittura privata del 29.07.2013 ex artt.
1427 e 1923 cc.
La Corte ritiene di dover disattendere anche tale richiesta avanzata dall'opponente- appellante.
Il tenore dell'accordo, infatti, rende inverosimile che la abbia sottoscritto Parte_1
l'atto di transazione sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Nella scrittura privata si legge “La e la danno atto che CP_1 Pt_1 Controparte_4
i lavori eseguiti direttamente e/o indirettamente dalla in parziale CP_1
adempimento dei contratti di appalto di cui al punto 1 della premessa, sono quelli
8 dettagliatamente indicati nel verbale di consistenza e relativa contabilità redatta dal
D.L e dalle medesime sottoscritta”.
Alla luce di tale dichiarazione, mai disconosciuta dalla società appellante, non vi è ragione di ritenere che la stessa sia caduta in errore in merito all'esistenza di tali verbali, stipulando per ciò solo un contratto diverso da quello che avrebbe realmente voluto. Il tenore dell'accordo rende evidente, infatti, che la appellante aveva presente e valutato i due atti presupposto;
non è infatti verosimile ritenere che una parte mediamente avveduta abbia sottoscritto una transazione senza conoscere il contenuto essenziale della stessa. È chiaro, inoltre, che la avrebbe comunque potuto mettersi Parte_1
nella condizione di conoscere facilmente dell'effettiva presenza della sottoscrizione del
Direttore dei Lavori.
Pertanto, anche la domanda di annullamento ex art. 1427 della scrittura privata transattiva del 29.7.2013 non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 15067/2019 del Parte_1
Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato estinto il giudizio e rigetta le altre domande dell'appellante;
2) Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
9 Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 5266 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.05.2025
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Luigi Molinaro presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Pietro della Valle n.1
APPELLATE
E
) in persona del curatore pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Avv. , rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Magnani presso il quale è CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 57
APPELLATA
1 Oggetto: appalto - Appello avverso la sentenza n. 15067/2019 del Tribunale di Roma, sezione VIII civile, pubblicata il 18.07.2019
Conclusioni: All'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la si è opposta al decreto Parte_3
ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore della di CP_1
somme in forza di un contratto di appalto. L'opposta ha chiesto il rigetto della opposizione e ha avanzato domanda riconvenzionale. Il processo è stato interrotto per il fallimento dell'opposta e riassunto dall'opponente.
Con la sentenza impugnata è stata dichiarata l'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione del procedimento.
La ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione e dei motivi sopra esposti, annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del Giudizio per presunta mancata riassunzione del processo nel termine di rito e, per l'effetto, rimettere gli atti di fronte al Tribunale di Roma in funzione della prosecuzione del Giudizio interrotto (e tempestivamente riassunto) al fine di voler pronunciarsi sulle domande di merito formulate nelle conclusioni dell'atto di riassunzione del giudizio stesso come sopra riportate (da intendersi ritenersi integralmente trascritte di seguito) di cui, in ogni caso, se ne chiede l'accoglimento anche in questa sede. Con vittoria delle spese de doppio grado
Si è costituito il richiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc. Corte adita, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto perché infondato ed in fatto ed in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza; Con la vittoria delle spese e delle competenze e degli onorari del giudizio.
MOTIVI DI APPELLO
2 L'appellante ha proposto un unico motivo di gravame così intitolato “Sul concetto di conoscenza legale dell'evento interruttivo costituito dalla dichiarazione di fallimento
e sulla inidoneità a determinare la decorrenza del termine di riassunzione alla dichiarazione esposta all'interno di un atto difensivo”. In particolare, ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma deducendo l'errata applicazione della disciplina in materia di riassunzione del procedimento. Il Tribunale, infatti, secondo l'appellante ha errato nel far decorrere il termine per la riassunzione dalla data di deposito della memoria di replica nella quale aveva dichiarato l'intervenuto fallimento. Al CP_1
contrario, ha sostenuto che il deposito della comparsa di replica avversa non integrava la cd conoscenza legale necessaria a fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ha esposto che la conoscenza legale poteva derivare al più dalla dichiarazione a verbale oppure dalla comunicazione e notificazione dell'evento non potendosi assimilare a queste ipotesi la conoscenza di mero fatto.
Sotto questo profilo l'appello è fondato.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che il termine per la riassunzione del procedimento a seguito di fallimento di una delle parti decorresse dal deposito della memoria di replica nel giudizio di opposizione depositata in data 23/3/17.
In quella occasione, infatti, il legale della società opposta aveva dichiarato il fallimento della società. Il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 12.10.2017 e quindi, secondo il Tribunale, oltre il termine di tre mesi assumendo, come detto, quale termine di decorrenza il deposito della comparsa conclusionale nella quale la aveva CP_1
dichiarato il proprio intervenuto fallimento.
La decisione del Tribunale non può essere condivisa.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 12154 del 07/05/2021 hanno ancorato il termine per la riassunzione alla conoscenza della dichiarazione giudiziale.
Secondo la Suprema Corte, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.
3 e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
D'altro canto, non appare ragionevole onerare la parte della riassunzione di un procedimento non ancora formalmente interrotto.
Nel caso di specie, pertanto, deve affermarsi che il processo è stato interrotto all'udienza dell'11.10.2017 in presenza delle parti ed è stato riassunto della parte appellante con ricorso depositato in data 12/10/17 e quindi tempestivamente.
L'appello, sotto questo profilo, deve essere accolto e la causa deve essere decisa nel merito. Non può, infatti, essere accolta la domanda di rimessione del giudizio al primo grado.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 40831/2021) ha chiarito che “In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art.
354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.”.
Nel caso che interessa, è pacifico che, riassunto il giudizio, la causa è stata trattenuta
4 in decisione con nuova assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questa Corte deve pertanto pronunciarsi nel merito, avendo la in questa sede Pt_1
ribadito la fondatezza dell'opposizione ed avendo richiesto l'accoglimento delle domande formulane nell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: “Piaccia all.Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e dichiarata comunque l'inammissibilità dell'azione ex art. 66 comma 3 Legge Cambiaria, nell'ordine: a) revocare il decreto stesso accertando e dichiarando l'inesistenza del credito così come azionato in monitorio e/o, comunque,
l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o l'abusività dell'avversa pretesa di pagamento perché ad oggetto un credito inesistente asseritamente sorto in relazione ad un rapporto contrattuale inesistente e/o comunque estinto per compensazione con i maggiori crediti vantati dalla n ei confronti della stessa ricorrente a Parte_1
titolo di vizi, difetti e/o difformità delle opere eseguite ed a titolo di danni conseguenti all'inesatta esecuzione dei contratti di appalto effettivamente stipulati con la Pt_1
ad oggetto la costruzione di n. 16 unità immobiliari in Roma, Via D. Mustilli snc;
[...]
b) annullare la scrittura privata del 29.07.2013 ex artt. 1427 e 1973 cc per errore di fatto (essenziale e riconoscibile) in quanto sottoscritta da sulla Parte_1
prospettazione della esistenza di un verbale di consistenza dei lavori e di una contabilità dei lavori stessi asseritamente redatti dal Direttore dei Lavori Arch.
recanti apparente dichiarazione di “ultimazione dei lavori per un totale di € CP_3
1.194.754,70” che, invece, per quanto appreso solo di recente, si sono rivelati inesistenti e comunque mai sottoscritti e/o redatti dal menzionato Direttore dei Lavori
(e per questo esposti al giudizio di falsità di cui all'art. 1973 cc). Con vittoria di spese, funzioni ed onorari (…).”
Ai fini di una migliore comprensione, occorre sinteticamente riassumere la vicenda.
In data 13.07.2015, la ha ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma in data 21.05.2015 con cui
5 è stata condannata a pagare, in favore di la somma di euro 25.000,00, oltre CP_1
interessi e spese. A fondamento della sua domanda monitoria, la aveva dedotto CP_1
di essere creditrice nei confronti della in forza “di un contratto di Parte_1
appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte della , di opere in cemento CP_1
armato per un importo pattuito in euro 25.000,00” e allegato tre titoli cambiari emessi tra il 2013 e 2014. La ha sostenuto l'abusività e l'infondatezza della Parte_1
domanda di credito sul rilevo che, contrariamente a quanto affermato, tra le parti non sussisteva alcun contratto di appalto di tal genere;
pertanto, ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha richiesto l'annullamento ex artt. 1427 e 1973 cc di una scrittura privata del 29.07.2013 sottoscritta dalle parti per errore di fatto essenziale e riconoscibile in quanto conclusa sulla prospettazione dell'esistenza di un verbale di consistenza dei lavori e di una contabilità dei lavori stessi solo asseritamente redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori.
La domanda dell'appellante non può essere accolta.
In primo luogo, l'opponente odierno appellante ha evidenziato l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto nel ricorso in monitorio nonché l'inesistenza del credito.
In particolare, ha rilevato che la ha avanzato la propria domanda invocando CP_1
quale rapporto causale l'esistenza di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere in cemento armato per euro 25.000,00 ed ha affermato che le cambiali azionate sarebbero state emesse in pagamento del menzionato corrispettivo.
Secondo l'opponente il titolo cambiario, pur potendo costituire prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, non esonera il creditore dall'onere della prova del credito nel successivo giudizio di opposizione.
La domanda di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
È un dato incontestabile che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito, come nel caso della cambiale, l'opponente deve provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante
6 all'emissione della cambiale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promosso in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (ex multis, Cass. 28874/2019; Cass.
11332/2009). Nel medesimo senso, con riferimento all'assegno bancario, la Corte ha chiarito che “L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.”
Pertanto, la mera affermazione dell'inesistenza del rapporto contrattuale effettuata dall'opponente non costituisce prova dell'inesistenza del credito azionato, posta l'esistenza di tre cambiali per l'importo di euro 25.000 emesse dalla stessa Parte_1
in favore di . CP_1
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale con la quale la parte appellante ha chiesto l'annullamento del contratto di transazione del 29.07.2013 per errore di fatto
7 determinante e riconoscibile relativo alla falsità dei documenti presupposti, occorre preliminarmente chiarire che la stessa si riferisce ai due contratti di appalto stipulati nel 2011 e nel 2012 aventi ad oggetto la effettuazione da parte di di lavori CP_1
per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da n. 16 villini in Roma, località Stagni di Ostia, Via Mastilli snc, per un importo totale determinato in via forfettaria di euro 1.427.371,55. Nel 2013 le parti hanno concordato di risolvere consensualmente i contratti de quo. Ne è seguita una scrittura privata con cui le parti hanno accettato di far partecipare all'accordo anche le imprese subappaltatrici contrattualizzate dalla in modo da definire con tutti i soggetti coinvolti nella CP_1
realizzazione delle opere le pretese economiche, apportando modifiche quantitative e regolando i loro rapporti mediante reciproche concessioni.
L'opponente ha affermato di aver prestato il proprio consenso alla sottoscrizione riponendo affidamento sulla esistenza di due documenti richiamati nella scrittura e cioè un verbale di consistenza dei lavori e la relativa contabilità dichiaratamente redatta dal
Direttore dei Lavori Arch. , poi scopertosi inesistente;
infatti, il Direttore dei CP_3
Lavori avrebbe negato di aver predisposto tale documentazione. La ha Parte_1
sostenuto di aver accettato e sottoscritto l'accordo transattivo, e perciò di avere corrisposto le somme ivi individuate, sulla base di questa falsa rappresentazione della realtà. Alla luce di tali vicende, la società, ritenendo la presenza di tali documenti determinante nella formazione della sua volontà per la stipula dell'accordo di transazione, ha richiesto l'annullamento della scrittura privata del 29.07.2013 ex artt.
1427 e 1923 cc.
La Corte ritiene di dover disattendere anche tale richiesta avanzata dall'opponente- appellante.
Il tenore dell'accordo, infatti, rende inverosimile che la abbia sottoscritto Parte_1
l'atto di transazione sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Nella scrittura privata si legge “La e la danno atto che CP_1 Pt_1 Controparte_4
i lavori eseguiti direttamente e/o indirettamente dalla in parziale CP_1
adempimento dei contratti di appalto di cui al punto 1 della premessa, sono quelli
8 dettagliatamente indicati nel verbale di consistenza e relativa contabilità redatta dal
D.L e dalle medesime sottoscritta”.
Alla luce di tale dichiarazione, mai disconosciuta dalla società appellante, non vi è ragione di ritenere che la stessa sia caduta in errore in merito all'esistenza di tali verbali, stipulando per ciò solo un contratto diverso da quello che avrebbe realmente voluto. Il tenore dell'accordo rende evidente, infatti, che la appellante aveva presente e valutato i due atti presupposto;
non è infatti verosimile ritenere che una parte mediamente avveduta abbia sottoscritto una transazione senza conoscere il contenuto essenziale della stessa. È chiaro, inoltre, che la avrebbe comunque potuto mettersi Parte_1
nella condizione di conoscere facilmente dell'effettiva presenza della sottoscrizione del
Direttore dei Lavori.
Pertanto, anche la domanda di annullamento ex art. 1427 della scrittura privata transattiva del 29.7.2013 non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore.
Va altresì dato atto che ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 15067/2019 del Parte_1
Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato estinto il giudizio e rigetta le altre domande dell'appellante;
2) Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
9 Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/9/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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