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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1355/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 1.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1355/24 R.G.L. promossa da: rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola Parte_1
ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega che in data 22.2.2021 aveva indetto una selezione per titoli ed esami Parte_1 per l'assunzione di n. 5 operatori ecologici con contratto di apprendistato professionalizzante e 5 operatori ecologici con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, che nel bando era specificatamente previsto che «In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, parallelamente al progetto di formazione ai sensi del CCNL, l'Azienda favorirà il conseguimento della patente di guida di categoria C e CQC Merci anticipandone l'intero costo. Il mancato conseguimento della patente entro i primi due anni dall'assunzione determinerà l'eventuale mancata conferma al termine del periodo di apprendistato e l'addebito dell'intero costo sostenuto», che essa ricorrente aveva assunto, quindi, a decorrere dal 1.7.2021, nella posizione di operatore ecologico con contratto di apprendistato professionalizzante della durata dui 36 mesi il sig. CP_1
residente in [...], che nel contratto di assunzione era
[...]
fatto esplicito riferimento al bando di selezione pubblica per n. 5 operatori ecologici del 22.2.2021, che il rapporto di lavoro era terminato il 30.06.2024 al termine del periodo di apprendistato e non era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione del fatto che il AC non aveva ottenuto, durante il rapporto di lavoro, la patente CQC, non essendo riuscito a superare l'esame, Nume di aver anticipato il costo per partecipare all'esame per il conseguimento della patente da parte del AC, sostenendo un esborso di € 2.053,00, come da ricevuta di pagamento, che vana eraè stata la bonaria richiesta di restituzione di quanto anticipato. Tanto premesso, così conclude «dichiarare tenuto e condannare, per le causali di cui in narrativa, il
Sig. , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 2.053,00 oltre interessi legali Parte_1
dalla data di cessazione del rapporto al deposito del presente ricorso, e interessi di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data del deposito al saldo. Vinte le spese».
Malgrado rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si è costituito in giudizio, né è comparso ed è stato, pertanto, Controparte_2
dichiarato contumace.
Nel merito, la domanda è fondata.
Il contratto individuale richiama il bando anche laddove è previsto che il datore di lavoro anticiperà i costi per far ottenere ai neoassunti la patente CQC per la conduzione dei mezzi, con la precisazione che, in caso di esito negativo del relativo esame, il lavoratore non sarà confermato nel posto di lavoro e sarà tenuto a restituire quanto anticipato dal datore di lavoro.
risulta aver messo a disposizione del ricorrente il corso di preparazione Parte_1
Nume all'esame per il conseguimento della patente sborsando € 2.053,00 all'Autoscuola Repetto di
Acqui Terme.
Non risulta che il lavoratore abbia conseguito la patente, per cui, in forza della clausola contrattuale e del bando, egli è tenuto a rimborsare ad l'importo in oggetto oltre interessi Parte_1
legali dalla cessazione del rapporto e interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc dalla data del deposito del ricorso.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna a pagare ad Controparte_1 [...]
2.053,00 oltre interessi legali dal 1.7.2024 e interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto Parte_1
comma, cod. civ. dal 18.12.2024; condanna a rimborsare ad e spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali,
CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 1.12.2025.
Il giudice del lavoro
TE SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 1.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1355/24 R.G.L. promossa da: rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola Parte_1
ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega che in data 22.2.2021 aveva indetto una selezione per titoli ed esami Parte_1 per l'assunzione di n. 5 operatori ecologici con contratto di apprendistato professionalizzante e 5 operatori ecologici con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, che nel bando era specificatamente previsto che «In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, parallelamente al progetto di formazione ai sensi del CCNL, l'Azienda favorirà il conseguimento della patente di guida di categoria C e CQC Merci anticipandone l'intero costo. Il mancato conseguimento della patente entro i primi due anni dall'assunzione determinerà l'eventuale mancata conferma al termine del periodo di apprendistato e l'addebito dell'intero costo sostenuto», che essa ricorrente aveva assunto, quindi, a decorrere dal 1.7.2021, nella posizione di operatore ecologico con contratto di apprendistato professionalizzante della durata dui 36 mesi il sig. CP_1
residente in [...], che nel contratto di assunzione era
[...]
fatto esplicito riferimento al bando di selezione pubblica per n. 5 operatori ecologici del 22.2.2021, che il rapporto di lavoro era terminato il 30.06.2024 al termine del periodo di apprendistato e non era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione del fatto che il AC non aveva ottenuto, durante il rapporto di lavoro, la patente CQC, non essendo riuscito a superare l'esame, Nume di aver anticipato il costo per partecipare all'esame per il conseguimento della patente da parte del AC, sostenendo un esborso di € 2.053,00, come da ricevuta di pagamento, che vana eraè stata la bonaria richiesta di restituzione di quanto anticipato. Tanto premesso, così conclude «dichiarare tenuto e condannare, per le causali di cui in narrativa, il
Sig. , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 2.053,00 oltre interessi legali Parte_1
dalla data di cessazione del rapporto al deposito del presente ricorso, e interessi di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data del deposito al saldo. Vinte le spese».
Malgrado rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si è costituito in giudizio, né è comparso ed è stato, pertanto, Controparte_2
dichiarato contumace.
Nel merito, la domanda è fondata.
Il contratto individuale richiama il bando anche laddove è previsto che il datore di lavoro anticiperà i costi per far ottenere ai neoassunti la patente CQC per la conduzione dei mezzi, con la precisazione che, in caso di esito negativo del relativo esame, il lavoratore non sarà confermato nel posto di lavoro e sarà tenuto a restituire quanto anticipato dal datore di lavoro.
risulta aver messo a disposizione del ricorrente il corso di preparazione Parte_1
Nume all'esame per il conseguimento della patente sborsando € 2.053,00 all'Autoscuola Repetto di
Acqui Terme.
Non risulta che il lavoratore abbia conseguito la patente, per cui, in forza della clausola contrattuale e del bando, egli è tenuto a rimborsare ad l'importo in oggetto oltre interessi Parte_1
legali dalla cessazione del rapporto e interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc dalla data del deposito del ricorso.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna a pagare ad Controparte_1 [...]
2.053,00 oltre interessi legali dal 1.7.2024 e interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto Parte_1
comma, cod. civ. dal 18.12.2024; condanna a rimborsare ad e spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali,
CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 1.12.2025.
Il giudice del lavoro
TE SI