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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dalle Avv. Angela ADRIANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Bologna, via Majani n. 2 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 16 giugno 2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale In merito all'affidamento dei minori
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 con collocamento stabile e residenza anagrafica dei minori presso la stessa;
2) regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità che si renderanno più opportune, in considerazione dell'età dei minori;
3) I genitori quando non saranno con i figli potranno comunicare telefonicamente giornalmente con loro, preferibilmente nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00, con la collaborazione fattiva del genitore con cui si trovano;
pagina 1 di 11 4) entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti;
5) la OR assumerà le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli Parte_1 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
6) Il genitore quando non ha con sé i bambini ha l'obbligo di riferire sempre il proprio indirizzo, anche telefonico, al fine di poter comunicare con i minori stessi;
e quando non ha con sé i minori deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre città degli stessi. In via subordinata In merito all'affidamento dei minori
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento stabile e residenza anagrafica dei minori presso la madre con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli per due volte a settimana anche consecutive prelevando entrambi i bambini dall'uscita dalla scuola, accompagnandoli eventualmente agli sport frequentati e eventuali eventi/impegni (compleanni, visite mediche ecc.) con pernottamento, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- i figli trascorreranno alternativamente un week-end con la madre e un weekend con il padre dal sabato mattina alle 10:30 alla domenica sera prima di cena entro le 19:30. I giorni di visita ed il week- end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni dei genitori (potrà quindi succedere che i week end di visita del padre siano due di seguito e viceversa);
- i minori trascorreranno con il padre 2 settimane consecutive tra giugno, luglio, agosto e settembre, periodo che verrà definito entro il mese di aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori bambini trascorreranno con il padre sette giorni anche consecutivi nel periodo delle festività natalizie da concordare ogni anno entro di novembre. Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno con ciascun genitore, in alternativa di anno in anno, la Vigilia di Natale (24 dicembre) con uno e il Natale (25 dicembre) con l'altro genitore. In questi due giorni i due genitori si alterneranno nel viaggio per il recupero dei figli. Il Capodanno con uno ovvero dal 30 al 31 dicembre e l'Epifania dal 5 al 6 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali alternandosi i genitori, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. E' fatta comunque salva la facoltà per i genitori di concordare modifiche a tale regolamentazione di massima tenendo, in ogni caso, in considerazione il preminente interesse dei minori nel costruire il rapporto genitoriale con ciascuna delle parti;
- i genitori quando non saranno con i figli potranno comunicare telefonicamente giornalmente con loro, preferibilmente nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00, con la collaborazione fattiva del genitore con cui si trovano;
- entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti;
- il genitore quando non ha con sé i bambini ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, al fine di poter comunicare con i minori stessi;
e quando non ha con sé i minori deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre città degli stessi. In merito al mantenimento dei figli minori e , in ogni caso: Per_1 Per_2
- il sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese - la Parte_2 Parte_1 somma di Euro 500,00 (ovvero Euro 250,00= duecentocinquanta euro per ciascun figlio), o quella diversa somma che il giudice riterrà opportuna, per 12 mensilità annue, mediante bonifico ordinario da effettuarsi sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra a far data dal Pt_1 deposito del ricorso. Tale importo sarà rivalutabile annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT e persisterà finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 11 - le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, necessarie nell'interesse dei figli quali: le spese scolastiche (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, assistenza post-scuola, gite e viaggi organizzati dall'istituto scolastico ecc.), le spese mediche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, nonché le spese per lo sport e attività ricreative, le spese della babysitter, le spese per le guide e la patente, ecc. saranno a carico di entrambi i genitori al 50%. Dette spese verranno preventivamente concordate tra i due genitori, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna, con diritto del genitore che le avrà sostenute per intero di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, previa presentazione di documentazione nelle modalità e termini indicati in Protocollo ovvero con rimborso entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione;
- la OR , oltre al mantenimento stabilito per i minori, percepisca per intero l'assegno erogato Pt_1 dall'PS (assegno per le famiglie con figli a carico);
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli stessi. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 more uxorio protrattasi dal 2015 al settembre 2022. Dall'unione sono nati , il 17 dicembre 2016, e , il 26 gennaio Per_1 Per_2
2018.
2. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024 la OR ha chiesto che: Pt_1
- i minori siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
- siano collocati presso di lei;
- il padre li possa vedere a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica alle 19,30, due settimane in estate, sette giorni nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 o il 25 dicembre e i 1° o il 6 gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- sia previsto che il genitore che non è con i bambini possa comunicare telefonicamente con loro una volta al giorno tra le 19,00 e le 20,00;
- sia posto a carico del NO l'obbligo di versare l'importo mensile Parte_2 complessivo di 500,00 euro per il mantenimento ordinario della prole e di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico universale. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. la OR ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, confermando in Pt_1 subordine quanto richiesto in ricorso, ma domandando in principalità che:
- i figli le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
- siano collocati presso di sé;
- il diritto di visita del padre sia regolato nel modo ritenuto più opportuno;
pagina 3 di 11 - sia stabilito che il genitore che non è con i bambini possa comunicare telefonicamente con loro una volta al giorno tra le 19,00 e le 20,00;
- sia previsto un contributo del padre di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole e sia posto a carico dello stesso il 50% delle spese straordinarie.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Parte_2
Data la contumacia del convenuto e la modifica delle conclusioni, la Giudice nell'udienza del 24 aprile 2024 ha disposto la notifica al NO della Parte_2 memoria ex art. 473 bis.17, comma primo, c.p.c. e del verbale dell'udienza. Nell'udienza del 27 giugno 2024 il resistente non si è presentato. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 28 giugno 2024 la Giudice designata:
- ha affidato e ai genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_2
- ha collocato i bambini presso la madre;
- ha previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutte le settimane nelle giornate del sabato o della domenica dalle 10,00 alle 21,00 e un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle 17,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 21,00, provvedendo sempre ad andarli a prendere e ad accompagnarli a casa della madre dopo cena;
nelle vacanze natalizie per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate una settimana da concordare con la OR entro il 31 Pt_1 maggio di ogni anno;
- ha stabilito che il genitore che tiene con sé la prole per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata tra i bambini e l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno;
- ha posto in capo al NO l'obbligo di versare alla OR Parte_2 Pt_1 la somma complessiva di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascun minore), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza;
- ha adottato le decisioni in materia istruttoria. La causa -istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali e di documenti dall'Agenzia delle Entrate e dall'PS, nonché con l'audizione di testimoni- è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18 settembre 2025 sulle conclusioni della ricorrente come sopra precisate. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). pagina 4 di 11 Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 22 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. e debbono essere affidati in via esclusiva e rafforzata alla Per_1 Per_2 madre. Invero, i servizi sociali nella relazione versata in atti il 23 ottobre 2024 hanno evidenziato che:
- la madre è apparsa consapevole delle necessità dei figli e dei loro bisogni, di cui si sta facendo carico con l'aiuto della rete della sua famiglia di origine;
la OR Pt_1 ha dimostrato di riconoscere il valore della figura paterna per il sano sviluppo psico- emotivo dei bambini, dichiarandosi disponibile a favorire e incentivare la relazione tra questi ultimi e il NO;
la ricorrente, peraltro, ha evidenziato la Parte_2 difficoltà nel rapporto con il resistente dovuta, a suo dire, alla mancanza di affidabilità dello stesso, specialmente in relazione agli incontri con e e al Per_1 Per_2 contributo economico al loro mantenimento;
- non è stato possibile effettuare una valutazione esaustiva del NO
[...]
, il quale non si è presentato a tre dei colloqui concordati adducendo Pt_2 motivazioni legate al proprio lavoro e ha mostrato difficoltà nel rispettare gli impegni e uno scarso senso di responsabilità, “il che solleva preoccupazioni in merito alla sua affidabilità come genitore”;
- nei colloqui con gli operatori sia che hanno dimostrato affetto Per_1 Per_2 nei confronti di entrambi i genitori, pur esprimendo maggiore affinità a attaccamento alla madre, che percepiscono come figura significativa di riferimento;
i minori sono apparsi in buone condizioni e hanno manifestato consapevolezza della situazione familiare (in particolare nella visita domiciliare del 21 ottobre hanno dichiarato di essere arrabbiati con il padre perché lo stesso “fa arrabbiare la mamma perché non ci dà i soldi per mangiare e si dimentica di chiamarci”);
- le insegnanti di entrambi i bambini hanno fornito una rappresentazione positiva degli stessi e hanno riferito di una maggiore collaborazione tra i genitori durante la seconda parte dello scorso anno scolastico. I servizi sociali hanno concluso rappresentando la necessità di mantenere in essere la relazione dei figli con il padre, laddove quest'ultimo manifesti maggiore serietà e interesse per i bambini;
hanno suggerito di confermare la collocazione dei minori presso la madre, “che allo stato appare adeguata, stabile e rispondente alle esigenze dei bambini”; hanno affermato che, data la delicatezza della situazione, è opportuno prevedere la vigilanza del servizio sul nucleo con il mandato di monitorare lo sviluppo della situazione e con l'attribuzione del mandato di organizzare il calendario delle visite del NO alla prole nell'esclusivo interesse di quest'ultima. Parte_2
pagina 5 di 11 Come si è detto, deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato dei bambini alla OR . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò posto, nel caso di specie il padre è presente nella vita dei figli, ma non dimostra alcuna affidabilità, né nelle visite, né nel pagamento del contributo, né nei rapporti con i servizi sociali, che non sono stati in grado di valutarne l'adeguatezza a causa della sua mancata presentazione ai colloqui e che ne hanno messo in dubbio l'adeguatezza genitoriale proprio in considerazione della sua incapacità di rispettare gli impegni presi. Infatti, l'atteggiamento paterno procura delusione in e , togliendo loro Per_1 Per_2 serenità e fiducia nel genitore, e li priva di una maggiore tranquillità sotto il profilo economico. In conclusione, si può senz'altro osservare che il comportamento del NO
è pregiudizievole per una sana ed equilibrata crescita dei minori. Parte_2
Del resto, l'atteggiamento poco attento del resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la OR si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche pagina 6 di 11 burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Del resto, la ricorrente ha dato prova di avere fatto fino a oggi tutte le suddette scelte in autonomia (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati al fascicolo della ricorrente). 3b. Peraltro, data la delicatezza della situazione è opportuno prevedere la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della sentenza con il mandato indicato in dispositivo. 3c. e debbono essere collocati presso la OR , atteso Per_1 Per_2 Pt_1 che tale sistemazione, in essere da anni, allo stato non ha dato adito a situazioni di pregiudizio. Tenuto conto che i bambini vedono il padre e hanno con lui un buon rapporto, ma che l'uomo quando li tiene con sé non li accompagna a scuola il giorno dopo, va previsto il calendario di visite indicato in dispositivo, che da un lato assicura la frequenza e la regolarità degli incontri, onde consentire il consolidarsi della relazione tra i minori e il NO . e dall'altro lato non pregiudica l'obbligo scolastico Parte_2 dato che sia che frequentano le scuole elementari. Per_1 Per_2
Deve essere inoltre stabilito che il genitore che tenga con sé i figli per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata degli stessi con l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno. 3d. Nulla va disposto sull'assegnazione della casa familiare, non richiesta dalla ricorrente. 3e. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la OR : Pt_1
- fino ad aprile 2024 ha vissuto a casa della madre senza pagare alcunché, mentre da tale data abita in un appartamento in locazione a Bazzano versando un canone mensile di 700,00 euro;
- ha dichiarato, ma non provato, che dal maggio 2022 lavora come donna delle pulizie presso la casa di accoglienza per malati di leucemia in via Pelagio Palagi a Bologna;
inizialmente era dipendente dell'agenzia “Job Italia” e poi è stata assunta dalla
“GVM Servizi” (società che gestisce la struttura) a tempo indeterminato e parziale (25 ore alla settimana); ha inoltre affermato che percepisce circa 800,00 euro al mese, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima;
- dalla documentazione reddituale allegata è emerso che dal 20 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 ha lavorato per guadagnando, per l'esercizio 2021, Parte_3
1.012,00 euro netti (cfr. CU); dai modelli 730 per gli anni 2022 e 2023 si desume che in quei periodi di imposta ha ricevuto emolumenti netti pari rispettivamente a 6.563,00 euro (547,00 mensili) e a 10.817,00 euro (901,00 mensili)
- riceve l'intero ammontare dell'assegno unico, pari nel 2022 a 410,00 euro e nel 2023 a 443,20 e nel 2024 a importi compresi tra 443,00 e 490,80 euro. Dal canto suo il NO : Parte_2
- risulta avere praticamente sempre lavorato, anche se per diversi datori, dal 20 dicembre 2022 al 31 agosto 2024 (data in cui cessano i dati trasmessi dall'PS): pagina 7 di 11 dapprima, dal 21 dicembre 2022 al 31 maggio 2023 per “Openjobmetis s.p.a.”, poi, dal 1à giugno 2023 al 27 maggio 2024, per “Cosmopol servizi Integrati s.p.a.” e infine, dal 7 giugno al 31 agosto 2024 per “HBA s.r.l.”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato i seguenti redditi emergenti dalle CU allegate dall'Agenzia delle Entrate:
• 2021: 6.890,00 euro percepiti dalla “New House Group s.r.l.”, 237,00 euro da Direzione Lavoro, 4,913,00 euro da “H2O Impianti s.r.l.”, per un totale di 12.040,00 euro (1003,00 mensili);
• 2022: 4.472,00 ricevuti da “H2O Impianti s.r.l., 1.645,00 dall'PS, 657,00 da
“Openjobmetis s.r.l.”, 1.920,00 da due diversi condomini, per un totale di 8.694,00 euro (724,00 mensili);
• 2023: 5.942,00 avuti da “Openjobmetis s.p.a.”, 4.192,00 da “Cosmopol s.p.a.”, 9.311,00 da “Cosmopol Servizi”, per un totale di 19.445,00 (1.620,00 euro mensili);
- nel 2024 ha riferito ai servizi sociali (che ne hanno dato conto nella relazione versata in atti il 23 ottobre 2024) di essere impiegato presso un albergo a tempo determinato e di guadagnare 1.450,00 euro al mese, nonchè di arrotondare le sue entrate facendo l'idraulico presso la ditta del fratello. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento dei minori occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli vi contribuisce in forma diretta in modo complessivamente modesto;
- e sono ancora bambini e dunque hanno esigenze e bisogni Per_1 Per_2 modesti. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, e in particolare del miglioramento delle condizioni economiche del NO dal 2023, appare congruo prevedere Parte_2 che questi corrisponda alla OR per il mantenimento ordinario dei figli un Pt_1 contributo di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie con decorso dalla data della domanda. 3f. Essendo i figli stati affidati alla OR in forma esclusiva, l'assegno Pt_1 unico spetta per legge integralmente alla stessa.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
pagina 8 di 11 1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Controparte_2
, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale Parte_1 interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); 2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verifichino le condizioni dei minori, segnalando prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di pregiudizio per i minori di cui vengano a conoscenza;
- favoriscano il dialogo e la collaborazione tra i genitori nell'interesse della prole;
3) colloca i bambini presso la madre;
Parte_1
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori Parte_2
- ogni settimana una giornata il sabato o la domenica dalle 10,00 alle 21,00 e un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle 17,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 21,00, provvedendo sempre ad andarli a prendere e a riportarli a casa della madre dopo cena;
- nelle vacanze natalizie tre giorni consecutivi nei quali siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prevede che il genitore che tiene con sé i figli per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata degli stessi con l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del NO
[...]
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 400,00 euro (200,00 per ognuno); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 9 di 11 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) sancisce che la OR , in quanto affidataria esclusiva della prole, Pt_1 percepisca per l'intero l'assegno unico universale;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
pagina 10 di 11 10) condanna a rifondere ad le spese Parte_2 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 24 settembre 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dalle Avv. Angela ADRIANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Bologna, via Majani n. 2 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 16 giugno 2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale In merito all'affidamento dei minori
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre sig.ra Per_1 Per_2 Parte_1 con collocamento stabile e residenza anagrafica dei minori presso la stessa;
2) regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità che si renderanno più opportune, in considerazione dell'età dei minori;
3) I genitori quando non saranno con i figli potranno comunicare telefonicamente giornalmente con loro, preferibilmente nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00, con la collaborazione fattiva del genitore con cui si trovano;
pagina 1 di 11 4) entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti;
5) la OR assumerà le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli Parte_1 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
6) Il genitore quando non ha con sé i bambini ha l'obbligo di riferire sempre il proprio indirizzo, anche telefonico, al fine di poter comunicare con i minori stessi;
e quando non ha con sé i minori deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre città degli stessi. In via subordinata In merito all'affidamento dei minori
- disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento stabile e residenza anagrafica dei minori presso la madre con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli per due volte a settimana anche consecutive prelevando entrambi i bambini dall'uscita dalla scuola, accompagnandoli eventualmente agli sport frequentati e eventuali eventi/impegni (compleanni, visite mediche ecc.) con pernottamento, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- i figli trascorreranno alternativamente un week-end con la madre e un weekend con il padre dal sabato mattina alle 10:30 alla domenica sera prima di cena entro le 19:30. I giorni di visita ed il week- end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni dei genitori (potrà quindi succedere che i week end di visita del padre siano due di seguito e viceversa);
- i minori trascorreranno con il padre 2 settimane consecutive tra giugno, luglio, agosto e settembre, periodo che verrà definito entro il mese di aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori bambini trascorreranno con il padre sette giorni anche consecutivi nel periodo delle festività natalizie da concordare ogni anno entro di novembre. Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno con ciascun genitore, in alternativa di anno in anno, la Vigilia di Natale (24 dicembre) con uno e il Natale (25 dicembre) con l'altro genitore. In questi due giorni i due genitori si alterneranno nel viaggio per il recupero dei figli. Il Capodanno con uno ovvero dal 30 al 31 dicembre e l'Epifania dal 5 al 6 gennaio con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali alternandosi i genitori, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. E' fatta comunque salva la facoltà per i genitori di concordare modifiche a tale regolamentazione di massima tenendo, in ogni caso, in considerazione il preminente interesse dei minori nel costruire il rapporto genitoriale con ciascuna delle parti;
- i genitori quando non saranno con i figli potranno comunicare telefonicamente giornalmente con loro, preferibilmente nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00, con la collaborazione fattiva del genitore con cui si trovano;
- entrambi i genitori cureranno il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri congiunti;
- il genitore quando non ha con sé i bambini ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, al fine di poter comunicare con i minori stessi;
e quando non ha con sé i minori deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre città degli stessi. In merito al mantenimento dei figli minori e , in ogni caso: Per_1 Per_2
- il sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese - la Parte_2 Parte_1 somma di Euro 500,00 (ovvero Euro 250,00= duecentocinquanta euro per ciascun figlio), o quella diversa somma che il giudice riterrà opportuna, per 12 mensilità annue, mediante bonifico ordinario da effettuarsi sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra a far data dal Pt_1 deposito del ricorso. Tale importo sarà rivalutabile annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT e persisterà finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 11 - le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, necessarie nell'interesse dei figli quali: le spese scolastiche (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, assistenza post-scuola, gite e viaggi organizzati dall'istituto scolastico ecc.), le spese mediche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, nonché le spese per lo sport e attività ricreative, le spese della babysitter, le spese per le guide e la patente, ecc. saranno a carico di entrambi i genitori al 50%. Dette spese verranno preventivamente concordate tra i due genitori, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna, con diritto del genitore che le avrà sostenute per intero di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, previa presentazione di documentazione nelle modalità e termini indicati in Protocollo ovvero con rimborso entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione;
- la OR , oltre al mantenimento stabilito per i minori, percepisca per intero l'assegno erogato Pt_1 dall'PS (assegno per le famiglie con figli a carico);
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli stessi. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 more uxorio protrattasi dal 2015 al settembre 2022. Dall'unione sono nati , il 17 dicembre 2016, e , il 26 gennaio Per_1 Per_2
2018.
2. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2024 la OR ha chiesto che: Pt_1
- i minori siano affidati in forma condivisa a entrambi i genitori;
- siano collocati presso di lei;
- il padre li possa vedere a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica alle 19,30, due settimane in estate, sette giorni nelle vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 o il 25 dicembre e i 1° o il 6 gennaio, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- sia previsto che il genitore che non è con i bambini possa comunicare telefonicamente con loro una volta al giorno tra le 19,00 e le 20,00;
- sia posto a carico del NO l'obbligo di versare l'importo mensile Parte_2 complessivo di 500,00 euro per il mantenimento ordinario della prole e di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
- sia previsto che ella percepisca integralmente l'assegno unico universale. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c. la OR ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, confermando in Pt_1 subordine quanto richiesto in ricorso, ma domandando in principalità che:
- i figli le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
- siano collocati presso di sé;
- il diritto di visita del padre sia regolato nel modo ritenuto più opportuno;
pagina 3 di 11 - sia stabilito che il genitore che non è con i bambini possa comunicare telefonicamente con loro una volta al giorno tra le 19,00 e le 20,00;
- sia previsto un contributo del padre di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole e sia posto a carico dello stesso il 50% delle spese straordinarie.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Parte_2
Data la contumacia del convenuto e la modifica delle conclusioni, la Giudice nell'udienza del 24 aprile 2024 ha disposto la notifica al NO della Parte_2 memoria ex art. 473 bis.17, comma primo, c.p.c. e del verbale dell'udienza. Nell'udienza del 27 giugno 2024 il resistente non si è presentato. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. Con ordinanza del 28 giugno 2024 la Giudice designata:
- ha affidato e ai genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_2
- ha collocato i bambini presso la madre;
- ha previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli tutte le settimane nelle giornate del sabato o della domenica dalle 10,00 alle 21,00 e un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle 17,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 21,00, provvedendo sempre ad andarli a prendere e ad accompagnarli a casa della madre dopo cena;
nelle vacanze natalizie per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate una settimana da concordare con la OR entro il 31 Pt_1 maggio di ogni anno;
- ha stabilito che il genitore che tiene con sé la prole per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata tra i bambini e l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno;
- ha posto in capo al NO l'obbligo di versare alla OR Parte_2 Pt_1 la somma complessiva di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascun minore), oltre al carico del 50% delle spese straordinarie;
- ha fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza;
- ha adottato le decisioni in materia istruttoria. La causa -istruita tramite l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali e di documenti dall'Agenzia delle Entrate e dall'PS, nonché con l'audizione di testimoni- è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18 settembre 2025 sulle conclusioni della ricorrente come sopra precisate. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). pagina 4 di 11 Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 22 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. e debbono essere affidati in via esclusiva e rafforzata alla Per_1 Per_2 madre. Invero, i servizi sociali nella relazione versata in atti il 23 ottobre 2024 hanno evidenziato che:
- la madre è apparsa consapevole delle necessità dei figli e dei loro bisogni, di cui si sta facendo carico con l'aiuto della rete della sua famiglia di origine;
la OR Pt_1 ha dimostrato di riconoscere il valore della figura paterna per il sano sviluppo psico- emotivo dei bambini, dichiarandosi disponibile a favorire e incentivare la relazione tra questi ultimi e il NO;
la ricorrente, peraltro, ha evidenziato la Parte_2 difficoltà nel rapporto con il resistente dovuta, a suo dire, alla mancanza di affidabilità dello stesso, specialmente in relazione agli incontri con e e al Per_1 Per_2 contributo economico al loro mantenimento;
- non è stato possibile effettuare una valutazione esaustiva del NO
[...]
, il quale non si è presentato a tre dei colloqui concordati adducendo Pt_2 motivazioni legate al proprio lavoro e ha mostrato difficoltà nel rispettare gli impegni e uno scarso senso di responsabilità, “il che solleva preoccupazioni in merito alla sua affidabilità come genitore”;
- nei colloqui con gli operatori sia che hanno dimostrato affetto Per_1 Per_2 nei confronti di entrambi i genitori, pur esprimendo maggiore affinità a attaccamento alla madre, che percepiscono come figura significativa di riferimento;
i minori sono apparsi in buone condizioni e hanno manifestato consapevolezza della situazione familiare (in particolare nella visita domiciliare del 21 ottobre hanno dichiarato di essere arrabbiati con il padre perché lo stesso “fa arrabbiare la mamma perché non ci dà i soldi per mangiare e si dimentica di chiamarci”);
- le insegnanti di entrambi i bambini hanno fornito una rappresentazione positiva degli stessi e hanno riferito di una maggiore collaborazione tra i genitori durante la seconda parte dello scorso anno scolastico. I servizi sociali hanno concluso rappresentando la necessità di mantenere in essere la relazione dei figli con il padre, laddove quest'ultimo manifesti maggiore serietà e interesse per i bambini;
hanno suggerito di confermare la collocazione dei minori presso la madre, “che allo stato appare adeguata, stabile e rispondente alle esigenze dei bambini”; hanno affermato che, data la delicatezza della situazione, è opportuno prevedere la vigilanza del servizio sul nucleo con il mandato di monitorare lo sviluppo della situazione e con l'attribuzione del mandato di organizzare il calendario delle visite del NO alla prole nell'esclusivo interesse di quest'ultima. Parte_2
pagina 5 di 11 Come si è detto, deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato dei bambini alla OR . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò posto, nel caso di specie il padre è presente nella vita dei figli, ma non dimostra alcuna affidabilità, né nelle visite, né nel pagamento del contributo, né nei rapporti con i servizi sociali, che non sono stati in grado di valutarne l'adeguatezza a causa della sua mancata presentazione ai colloqui e che ne hanno messo in dubbio l'adeguatezza genitoriale proprio in considerazione della sua incapacità di rispettare gli impegni presi. Infatti, l'atteggiamento paterno procura delusione in e , togliendo loro Per_1 Per_2 serenità e fiducia nel genitore, e li priva di una maggiore tranquillità sotto il profilo economico. In conclusione, si può senz'altro osservare che il comportamento del NO
è pregiudizievole per una sana ed equilibrata crescita dei minori. Parte_2
Del resto, l'atteggiamento poco attento del resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la OR si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche pagina 6 di 11 burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Del resto, la ricorrente ha dato prova di avere fatto fino a oggi tutte le suddette scelte in autonomia (cfr. docc. 9, 10, 11 e 12 allegati al fascicolo della ricorrente). 3b. Peraltro, data la delicatezza della situazione è opportuno prevedere la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della sentenza con il mandato indicato in dispositivo. 3c. e debbono essere collocati presso la OR , atteso Per_1 Per_2 Pt_1 che tale sistemazione, in essere da anni, allo stato non ha dato adito a situazioni di pregiudizio. Tenuto conto che i bambini vedono il padre e hanno con lui un buon rapporto, ma che l'uomo quando li tiene con sé non li accompagna a scuola il giorno dopo, va previsto il calendario di visite indicato in dispositivo, che da un lato assicura la frequenza e la regolarità degli incontri, onde consentire il consolidarsi della relazione tra i minori e il NO . e dall'altro lato non pregiudica l'obbligo scolastico Parte_2 dato che sia che frequentano le scuole elementari. Per_1 Per_2
Deve essere inoltre stabilito che il genitore che tenga con sé i figli per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata degli stessi con l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno. 3d. Nulla va disposto sull'assegnazione della casa familiare, non richiesta dalla ricorrente. 3e. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la OR : Pt_1
- fino ad aprile 2024 ha vissuto a casa della madre senza pagare alcunché, mentre da tale data abita in un appartamento in locazione a Bazzano versando un canone mensile di 700,00 euro;
- ha dichiarato, ma non provato, che dal maggio 2022 lavora come donna delle pulizie presso la casa di accoglienza per malati di leucemia in via Pelagio Palagi a Bologna;
inizialmente era dipendente dell'agenzia “Job Italia” e poi è stata assunta dalla
“GVM Servizi” (società che gestisce la struttura) a tempo indeterminato e parziale (25 ore alla settimana); ha inoltre affermato che percepisce circa 800,00 euro al mese, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima;
- dalla documentazione reddituale allegata è emerso che dal 20 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 ha lavorato per guadagnando, per l'esercizio 2021, Parte_3
1.012,00 euro netti (cfr. CU); dai modelli 730 per gli anni 2022 e 2023 si desume che in quei periodi di imposta ha ricevuto emolumenti netti pari rispettivamente a 6.563,00 euro (547,00 mensili) e a 10.817,00 euro (901,00 mensili)
- riceve l'intero ammontare dell'assegno unico, pari nel 2022 a 410,00 euro e nel 2023 a 443,20 e nel 2024 a importi compresi tra 443,00 e 490,80 euro. Dal canto suo il NO : Parte_2
- risulta avere praticamente sempre lavorato, anche se per diversi datori, dal 20 dicembre 2022 al 31 agosto 2024 (data in cui cessano i dati trasmessi dall'PS): pagina 7 di 11 dapprima, dal 21 dicembre 2022 al 31 maggio 2023 per “Openjobmetis s.p.a.”, poi, dal 1à giugno 2023 al 27 maggio 2024, per “Cosmopol servizi Integrati s.p.a.” e infine, dal 7 giugno al 31 agosto 2024 per “HBA s.r.l.”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato i seguenti redditi emergenti dalle CU allegate dall'Agenzia delle Entrate:
• 2021: 6.890,00 euro percepiti dalla “New House Group s.r.l.”, 237,00 euro da Direzione Lavoro, 4,913,00 euro da “H2O Impianti s.r.l.”, per un totale di 12.040,00 euro (1003,00 mensili);
• 2022: 4.472,00 ricevuti da “H2O Impianti s.r.l., 1.645,00 dall'PS, 657,00 da
“Openjobmetis s.r.l.”, 1.920,00 da due diversi condomini, per un totale di 8.694,00 euro (724,00 mensili);
• 2023: 5.942,00 avuti da “Openjobmetis s.p.a.”, 4.192,00 da “Cosmopol s.p.a.”, 9.311,00 da “Cosmopol Servizi”, per un totale di 19.445,00 (1.620,00 euro mensili);
- nel 2024 ha riferito ai servizi sociali (che ne hanno dato conto nella relazione versata in atti il 23 ottobre 2024) di essere impiegato presso un albergo a tempo determinato e di guadagnare 1.450,00 euro al mese, nonchè di arrotondare le sue entrate facendo l'idraulico presso la ditta del fratello. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento dei minori occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli vi contribuisce in forma diretta in modo complessivamente modesto;
- e sono ancora bambini e dunque hanno esigenze e bisogni Per_1 Per_2 modesti. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, e in particolare del miglioramento delle condizioni economiche del NO dal 2023, appare congruo prevedere Parte_2 che questi corrisponda alla OR per il mantenimento ordinario dei figli un Pt_1 contributo di 400,00 euro mensili (200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie con decorso dalla data della domanda. 3f. Essendo i figli stati affidati alla OR in forma esclusiva, l'assegno Pt_1 unico spetta per legge integralmente alla stessa.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per tutte e quattro le fasi, data la modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
pagina 8 di 11 1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre Per_1 Controparte_2
, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale Parte_1 interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); 2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verifichino le condizioni dei minori, segnalando prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di pregiudizio per i minori di cui vengano a conoscenza;
- favoriscano il dialogo e la collaborazione tra i genitori nell'interesse della prole;
3) colloca i bambini presso la madre;
Parte_1
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori Parte_2
- ogni settimana una giornata il sabato o la domenica dalle 10,00 alle 21,00 e un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola (o dalle 17,00 nei periodi di vacanza scolastica) alle 21,00, provvedendo sempre ad andarli a prendere e a riportarli a casa della madre dopo cena;
- nelle vacanze natalizie tre giorni consecutivi nei quali siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prevede che il genitore che tiene con sé i figli per più giorni consecutivi garantisca una telefonata o una videochiamata degli stessi con l'altro genitore tra le 18,30 e le 19,30 di ogni giorno;
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del NO
[...]
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 400,00 euro (200,00 per ognuno); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 9 di 11 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) sancisce che la OR , in quanto affidataria esclusiva della prole, Pt_1 percepisca per l'intero l'assegno unico universale;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
pagina 10 di 11 10) condanna a rifondere ad le spese Parte_2 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 24 settembre 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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