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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 640/2024 R.G., promosso da
, nata in [...] il [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PINZONE NUNZIO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 04/02/1961 elettivamente domiciliato in C.DA SAN MAURO, 5 98062
FICARRA presso lo studio dell'avv. MARCHESE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, -premesso di aver Parte_1 contratto, in data 29 maggio 1992, matrimonio civile in Nauders (Austria), trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Capri EO (ME) al N. 1,
P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993, con;
che dal matrimonio erano nati Controparte_1
1 i figli (26.09.1993) e (08.07.1995), ormai Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed autonomi;
che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato fino a degenerare in una crisi irreversibile a causa delle condotte del marito- chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al consorte, che fosse, altresì, disposta l'assegnazione di alcuni beni immobili come pattuito tra i contendenti, con restituzione di somme e con obbligo del di CP_1 corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, oltre Istat ed arretrati dalla separazione di fatto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Costituito in giudizio, contestava il ricorso avverso e chiedeva Controparte_1 la pronunzia della separazione con addebito alla moglie e la pronunzia di divorzio;
si opponeva alla chiesta divisione dei cespiti immobiliari in comune e alla richiesta di controparte di restituzione di somme;
chiedeva, poi, il rigetto di dell'avversa domanda di mantenimento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Fissata la comparizione delle parti ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato rilevava l'inammissibilità delle domande non connesse con l'oggetto del giudizio e proponeva alle parti di rinunciare alle reciproche domande di addebito e alla ricorrente di rinunciare alla richiesta di mantenimento.
La causa era quindi rinviata al 20.11.2024 per le trattative e in data 11.11.2024 veniva depositato un accordo sottoscritto dai coniugi e il giudizio era, quindi, assunto in decisione.
L'accordo di cui sopra -come raggiunto dai coniugi- prevedeva la reciproca rinunzia alle domande di addebito e di pagamento/rimborso somme -fatta eccezione Pt_ per la somma di € 3.163,74 pari al TFR liquidato alla che le sarà restituito dal entro 5 giorni dal provvedimento giudiziale di mutamento del rito- CP_1 nonché la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento e/o agli alimenti, la divisione degli immobili in comproprietà entro 30 giorni dal provvedimento di mutamento del rito (con diritto di riproposizione di tutte le domande ed eccezioni rinunziate nel caso di mancato rispetto del prefato termine per fatto e/o colpa di una delle parti) con attribuzione alla Fili dell'appartamento sito in Capri EO Frazione
Rocca via Sant'Antonio n. 5-7, in catasto al Fg. 2, part. 219, piano T sub 1, piano
1 sub 5, piano 2 sub 6 e al dell'immobile in Capri EO c.da Pagaria CP_1
2 snc, censito al catasto al fg. 6 part. 829 e con oneri di divisione e notarili a carico di ciascun coniuge per l'immobile di relativa pertinenza, oltre che con eventuali costi per rendere possibile tale divisione (es. sanatoria) a carico della parte beneficiaria (con obbligo dell'altra di sottoscrivere tutti gli atti occorrenti pur rimanendo indenne da spese ulteriori).
In virtù di detto accordo le parti avevano insistito, dunque, nella domanda di separazione personale nonché -ex art. 473-bis 49 c.p.c.- di “cessazione degli effetti civili” del loro matrimonio, con rinunzia ad ulteriori pretese economiche -avendo definito tutti i loro rapporti- e con compensazione delle spese legali.
Ebbene, non risultando contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico,
l'accordo veniva recepito nella sentenza di separazione n. 1380/2024, pronunziata dal Tribunale in data 6.12.2024 e passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 5.6.2024, al fine di consentire la verifica della condizione di procedibilità per la pronunzia del chiesto divorzio ovvero il decorso dei termini di legge senza che fosse intervenuta riconciliazione tra i coniugi, il giudizio a seguito del deposito di parte di note a trattazione scritta congiunta veniva, infine, introitato in decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da qualificarsi correttamente come scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n. 1380/2024 e passata in giudicato.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel giudizio n. 640/2024 RG promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi contratto in data
29 maggio 1992 in Nauders (Austria), trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Capri EO (ME) al N. 1, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993, ordinando le annotazioni di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;
2. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 640/2024 R.G., promosso da
, nata in [...] il [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PINZONE NUNZIO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 04/02/1961 elettivamente domiciliato in C.DA SAN MAURO, 5 98062
FICARRA presso lo studio dell'avv. MARCHESE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: divorzio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, -premesso di aver Parte_1 contratto, in data 29 maggio 1992, matrimonio civile in Nauders (Austria), trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Capri EO (ME) al N. 1,
P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993, con;
che dal matrimonio erano nati Controparte_1
1 i figli (26.09.1993) e (08.07.1995), ormai Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed autonomi;
che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato fino a degenerare in una crisi irreversibile a causa delle condotte del marito- chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al consorte, che fosse, altresì, disposta l'assegnazione di alcuni beni immobili come pattuito tra i contendenti, con restituzione di somme e con obbligo del di CP_1 corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, oltre Istat ed arretrati dalla separazione di fatto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Costituito in giudizio, contestava il ricorso avverso e chiedeva Controparte_1 la pronunzia della separazione con addebito alla moglie e la pronunzia di divorzio;
si opponeva alla chiesta divisione dei cespiti immobiliari in comune e alla richiesta di controparte di restituzione di somme;
chiedeva, poi, il rigetto di dell'avversa domanda di mantenimento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Fissata la comparizione delle parti ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato rilevava l'inammissibilità delle domande non connesse con l'oggetto del giudizio e proponeva alle parti di rinunciare alle reciproche domande di addebito e alla ricorrente di rinunciare alla richiesta di mantenimento.
La causa era quindi rinviata al 20.11.2024 per le trattative e in data 11.11.2024 veniva depositato un accordo sottoscritto dai coniugi e il giudizio era, quindi, assunto in decisione.
L'accordo di cui sopra -come raggiunto dai coniugi- prevedeva la reciproca rinunzia alle domande di addebito e di pagamento/rimborso somme -fatta eccezione Pt_ per la somma di € 3.163,74 pari al TFR liquidato alla che le sarà restituito dal entro 5 giorni dal provvedimento giudiziale di mutamento del rito- CP_1 nonché la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento e/o agli alimenti, la divisione degli immobili in comproprietà entro 30 giorni dal provvedimento di mutamento del rito (con diritto di riproposizione di tutte le domande ed eccezioni rinunziate nel caso di mancato rispetto del prefato termine per fatto e/o colpa di una delle parti) con attribuzione alla Fili dell'appartamento sito in Capri EO Frazione
Rocca via Sant'Antonio n. 5-7, in catasto al Fg. 2, part. 219, piano T sub 1, piano
1 sub 5, piano 2 sub 6 e al dell'immobile in Capri EO c.da Pagaria CP_1
2 snc, censito al catasto al fg. 6 part. 829 e con oneri di divisione e notarili a carico di ciascun coniuge per l'immobile di relativa pertinenza, oltre che con eventuali costi per rendere possibile tale divisione (es. sanatoria) a carico della parte beneficiaria (con obbligo dell'altra di sottoscrivere tutti gli atti occorrenti pur rimanendo indenne da spese ulteriori).
In virtù di detto accordo le parti avevano insistito, dunque, nella domanda di separazione personale nonché -ex art. 473-bis 49 c.p.c.- di “cessazione degli effetti civili” del loro matrimonio, con rinunzia ad ulteriori pretese economiche -avendo definito tutti i loro rapporti- e con compensazione delle spese legali.
Ebbene, non risultando contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico,
l'accordo veniva recepito nella sentenza di separazione n. 1380/2024, pronunziata dal Tribunale in data 6.12.2024 e passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 5.6.2024, al fine di consentire la verifica della condizione di procedibilità per la pronunzia del chiesto divorzio ovvero il decorso dei termini di legge senza che fosse intervenuta riconciliazione tra i coniugi, il giudizio a seguito del deposito di parte di note a trattazione scritta congiunta veniva, infine, introitato in decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da qualificarsi correttamente come scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n. 1380/2024 e passata in giudicato.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e riprendere la convivenza, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel giudizio n. 640/2024 RG promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi contratto in data
29 maggio 1992 in Nauders (Austria), trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Capri EO (ME) al N. 1, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993, ordinando le annotazioni di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;
2. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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