TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 48365/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/12/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 23/07/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA presso il cui studio in CORSO DI
PORTA ROMANA, 54 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti parte ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del 21.07.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], - cittadino italiano CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO TANIA MARIA presso il cui studio in VIA FRANCESCO
FERRUCCI, 6 20145 MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
pagina 1 di 12 parte ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato come da delibera dell'8.09.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/07/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Controparte_2
2) Disporre sull'affidamento delle minori, così come indicato nelle relazioni del Servizio Sociale ed in particolare nell'ultima relazione datata 18 novembre 2024, con ampliamento delle modalità di visita padre – figlie fino alla liberalizzazione degli incontri;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella CP_1 misura di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) complessivi da corrispondere entro il 20 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal secondo anno;
ciò oltre il 50% della mensa scolastica e il 50% delle spese straordinarie (compresa baby sitter) così come individuate dal noto Protocollo del Tribunale
4^) Disporre la divisione nella misura del 50% tra i coniugi dell'importo dell'assegno unico;
5^) Porre a carico della sig.ra l'onere di rendicontare bimestralmente al sig. Parte_1 CP_1
, la gestione dell'assegno di invalidità percepito dalla figlia minore , e ciò mediante
[...] Per_1
l'invio di copia della movimentazione operata sul libretto intestato alla minore.
6) Spese di lite compensate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 06/09/2012 Parte_1 CP_1
06.09.2012 a Dakar (Senegal) – atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati due figli: (CF. ) in data Persona_2 C.F._3
12.09.2017 a Vizzolo Predabissi (MI) -gravata da deficit motori e linguistici - e Persona_3
(CF ) a Dakar il 31.10.2013. C.F._4
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, nonché di confermare l'affido ai Servizi Sociali dei figli e – già disposto giusto decreto provvisorio del Tribunale per Per_1 Per_3
i Minorenni di Milano del 14.01.2021 nonché l'incarico già conferito in quella sede ai Servizi Sociali di regolamentarne il collocamento e le modalità di visita padre – figlie;
chiedeva altresì dii porre in capo al sig. un contributo al mantenimento delle figlie di € 200,00 complessive (€ 100,00 a figlio), CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava le gravi violenze verbali e fisiche patite pressochè quotidianamente da parte del marito in costanza di convivenza – che in un'occasione aveva tentato addirittura di strangolarla – nonché in presenza delle figlie: fatti per cui la ricorrente aveva provveduto a sporgere denuncia – querela in data 9/9/2020 e si era rivolta dapprima ai Servizi Sociali e infine a un centro antiviolenza;
Con memoria depositata in data 5/06/2023, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che, contestando la ricostruzione in fatto della ricorrente, rappresentava di essersi da sempre occupato prevalentemente di seguire la piccola – gravata sin dalla nascita da un grave ritardo Per_1 neuromotorio – essendo la madre affaticata nella gestione di entrambe le figlie e soprattutto della bambina: situazione familiare che aveva avuto anche pesanti ricadute economiche sulla famiglia, essendo il lavoro del padre l'unica fonte di reddito;
pur confermando l'elevata conflittualità tra le parti - acuitasi negli anni a partire dal 2019, quando il nucleo familiare si era stabilmente radicato in Italia – negava le condotte di violenza addebitategli – riferendo altresì che il procedimento iscritto a suo carico sarebbe stato archiviato;
rappresentava quindi di esser stato subito collaborativo con i Servizi Sociali, che ne hanno riconosciuto il forte legame con le figlie e l'andamento positivo degli incontri in spazio neutro disposti dal TM;
aderiva quindi alla richiesta di separazione, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte;
in punto affidamento delle minori, aderiva alle pagina 3 di 12 conclusioni del Servizio Sociale, disponendo l'ampliamento delle modalità di visita padre – figlie e chiedendo di determinare il contributo al mantenimento delle figlie a suo carico nella misura di €
150,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida;
Le parti sono comparse all'udienza del 4/07/2023 innanzi al Presidente f.f. all'epoca procedente ove raggiungevano un accordo provvisorio in punto conferma del provvedimento definitivo del
Tribunale per i minorenni, nonché quanto al graduale ampliamento dei rapporti padre-figlie e sul contributo al mantenimento per le figlie di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e della mensa e con spese per la babysitter a carico del padre al 70%; il Presidente f.f. provvedeva a recepire gli accordi economici delle parti, assumendo altresì i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma, quanto alla responsabilità genitoriale, i provvedimenti assunti dal Tribunale per
i minorenni con il decreto definitivo del 24.1.2023, disponendo sin d'ora un ampliamento delle visite in
Spazio neutro, da tenersi possibilmente con cadenza settimanale, e con graduale liberalizzazione degli incontri in base all'andamento degli incontri stessi, sempre nel rispetto delle esigenze e dell'interesse primario delle minori;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo
a quello della domanda (gennaio 2023), la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori come da Linee Guida in uso a questo
Tribunale di Milano, oltre al 50% della mensa, oltre al 70% delle spese di baby sitter;
4) Dispone che entrambi i genitori percepiscano l'assegno unico per la famiglia nella msiura del 50% ciascuno”
Disponeva quindi l'acquisizione di una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari;
nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
29.11.2023, ove le parti chiedevano l'assegnazione dei termini istruttori e il G.I. disponeva la prosecuzione degli interventi in atto e l'ulteriore ampliamento delle frequentazioni padre-figlie; quindi le parti comparivano all'udienza del 25/03/2024 innanzi al GOT delegato in seguito al trasferimento del Giudice titolare – ove raggiungevano un accordo complessivo sulle rispettive pagina 4 di 12 questioni patrimoniali, rinunciando alle rispettive istanze istruttorie e rimettendosi alle decisioni del
Tribunale in punto di responsabilità genitoriale e frequentazioni padre/figlie; con decreto del 7/06/2024, il G.I. riassegnatario provvedeva a fissare l'udienza di p.c. al
27/11/2024, di seguito rinviata su richiesta delle parti disponendo l'elaborazione di un progetto lungo termine sul collocamento della triade madre/figlie e sulle frequentazioni padre-figlie;
Quindi all'udienza del 7/03/2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate in atti, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 23/07/2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/09/2025.
***
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia ancora minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 5 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Il materiale probatorio acquisito, alla luce degli atti e delle concordi richieste delle parti sul punto, oltre che dalle relazioni di aggiornamento pervenuta dai Servizi Sociali sulla situazione del nucleo familiare, è idoneo e sufficiente a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte, dando atto il Collegio che del tutto apprezzabilmente le parti hanno mantenuto sin dall'inizio del procedimento un atteggiamento collaborativo, che ha consentito di pervenire alle concordi determinazioni raggiunte sulle domande oggetto del giudizio fin dalla prima udienza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni - che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune-, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nulla dev'essere statuito in ordine alla domanda di addebito in origine formulata dalla parte ricorrente, che non è stata poi coltivata in corso di giudizio né riproposta nelle conclusioni ed è da intendersi pertanto rinunciata.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni padre-figlie.
Il Collegio ritiene vada confermato, come da concordi conclusioni delle parti, l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del comune di Garbagnate Milanese – già disposto con decreto definitivo del T.M. del 24.1.2023 e recepito poi nei provvedimenti provvisori del 4.07.2023 - con pagina 6 di 12 conferma delle limitazioni della responsabilità di entrambi i genitori già previste con riferimento alle principali decisioni da assumersi nell'interesse delle minori.
Deve premettersi che il nucleo è stato interessato da una complessa vicenda familiare, che ha condotto, dopo le gravi violenze familiari denunciate dalla ricorrente, al collocamento in comunità della madre con le figlie a far data dal 9/9/2020, a fronte della situazione familiare pregiudizievole per le minori;
detto collocamento è stato poi recepito nel decreto provvisorio del T.M. di Milano del
14/09/2020, che ne disponeva l'affido all'Ente competente, al contempo regolamentandone le frequentazioni con il padre in spazio neutro e alle ulteriori indagini disposte sul nucleo.
La madre è rimasta con le figlie minori in Comunità fino al 26/08/2024, quando la triade è stata ricollocata in un appartamento in regime di semiautonomia in località Novate M.se, fino all'assegnazione di un alloggio popolare presso il Comune di Garbagnate Milanese ove si è definitivamente stabilita e dove le minori dovranno restare collocate.
Come emerge dall'ultima relazione di aggiornamento acquisita dai Servizi Sociali, pur avendo la madre gradualmente consolidato le proprie capacità genitoriali e di gestione delle figlie e il padre acquisito maggiori spazi di autonomia con le bambine, che hanno consentito anche la graduale reintroduzione dei pernotti, le fatiche tuttora esistenti nella comunicazione inter-genitoriale – che vedono coinvolta la figlia in un ruolo di mediazione, senza che i genitori comprendano appieno Per_3
l'aggravio emotivo per la minore - non consentono il ripristino del regime di affido condiviso delle minori;
entrambi i genitori necessitano poi di esser ancora sostenuti nel proprio ruolo e nella cooperazione reciproca;
il padre dev'esser rafforzato nell'ingaggio a supporto della madre e anche sul piano della sintonizzazione emotiva con le minori.
Quanto alle frequentazioni del padre con le minori, le relazioni dei Servizi Sociali attestano altresì il positivo andamento degli incontri padre-figlie, che ne ha consentito il graduale ampliamento e la progressiva liberalizzazione, con reintroduzione dei pernottamenti delle bambine a far data dal mese di maggio 2024 a fine settimana alterni, pur dovendo il padre esser maggiormente coinvolto nella gestione delle figlie.
Alla luce di quanto precede, devono essere pertanto confermati l'affidamento ai Servizi delle minori e le limitazioni della responsabilità genitoriale di entrambi già disposte in punto collocamento,
pagina 7 di 12 scelte sanitarie educative e scolastiche, oltre che in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie.
I Servizi proseguiranno altresì il monitoraggio sul nucleo e gli ulteriori interventi avviati a supporto delle minori (frequenza del centro educativo diurno per intervento di educativa Per_1 domiciliare per con presa in carico presso l'NPI competente e dando altresì avvio in favore di Per_3 quest'ultima a un percorso di supporto psicologico come suggerito all'esito dell'ultima rivalutazione acquisita del 12/03/2024, date le problematiche di tipo emotivo di cui la stessa risulta gravata.
Le condizioni economiche
Quanto alle condizioni personali e reddituali dei genitori, deve tenersi conto che secondo quanto risulta in atti, la sig.ra lavora attualmente come inserviente in un hotel con una paga di circa Pt_1
9/1000 € mensili;
non ha documentato oneri abitativi;
il sig lavora invece come vigilante part CP_1 time con un reddito di circa 700 euro circa al mese;
entrambi percepiscono il 50% dell'a.u. che ammonta a € 280 circa mensili pro quota. La figlia percepisce altresì un'indennità di Per_1 frequenza di 343,66 € mensili versata su un libretto di risparmio da novembre 2022
Tutto ciò premesso - tenuto conto della situazione lavorativa di entrambi i genitori che risente degli impegni familiari e dell'assenza all'attualità di documentati oneri abitativi in capo a entrambi;
si ritiene di poter determinare come da accordo delle parti, il contributo paterno in favore della madre per il mantenimento delle minori nell'importo già in atto di € 150,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50% - come da protocollo vigente di seguito riportato in dispositivo.
L'assegno unico continuerà ad esser percepito al 50% tra le parti.
Le spese di lite
Si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio e degli accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 8 di 12 1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile a Dakar in Senegal il
[...] CP_1
06/09/2012 – matrimonio non trascritto in Italia;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di residenza delle parti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Conferma l'affidamento delle minori e ai Servizi Persona_4 Persona_2
Sociali del Comune di Garbagnate Milanese, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in punto collocamento, scelte sanitarie, educative, scolastiche e in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie;
4. Mantiene le minori collocate presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Dispone che i Servizi Sociali affidatari del in collaborazione Parte_2 con i Servizi Specialistici dell'ASST:
- proseguano la presa in carico e il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- proseguano altresì la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, in base all'andamento della relazione;
- proseguano gli ulteriori interventi avviati a supporto delle minori (frequenza del centro educativo diurno per intervento di educativa domiciliare per;
Per_1 Per_3
- provvedano ad assicurare la presa in carico della minore presso l'NPI competente Per_3 con avvio in favore di quest'ultima di un percorso di supporto psicologico;
- diano avvio a ogni ulteriore intervento di supporto ritenuto opportuno in favore dei genitori e delle minori;
6. Conferma su accordo delle parti l'obbligo a carico del padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello della domanda (gennaio 2023), la somma di € 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori determinate come da vigenti Linee Guida di seguito riportate:
pagina 9 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. pagina 10 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. pagina 11 di 12 7. Dispone che entrambi i genitori percepiscano l'assegno unico per la famiglia nella misura del
50% ciascuno;
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Cosmai
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/12/2022, rimessa al Collegio con ordinanza del 23/07/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BUGEIA NADIA FRANCESCA presso il cui studio in CORSO DI
PORTA ROMANA, 54 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti parte ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del 21.07.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], - cittadino italiano CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO TANIA MARIA presso il cui studio in VIA FRANCESCO
FERRUCCI, 6 20145 MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
pagina 1 di 12 parte ammessa al gratuito patrocinio a Spese dello Stato come da delibera dell'8.09.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/07/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Controparte_2
2) Disporre sull'affidamento delle minori, così come indicato nelle relazioni del Servizio Sociale ed in particolare nell'ultima relazione datata 18 novembre 2024, con ampliamento delle modalità di visita padre – figlie fino alla liberalizzazione degli incontri;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella CP_1 misura di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) complessivi da corrispondere entro il 20 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal secondo anno;
ciò oltre il 50% della mensa scolastica e il 50% delle spese straordinarie (compresa baby sitter) così come individuate dal noto Protocollo del Tribunale
4^) Disporre la divisione nella misura del 50% tra i coniugi dell'importo dell'assegno unico;
5^) Porre a carico della sig.ra l'onere di rendicontare bimestralmente al sig. Parte_1 CP_1
, la gestione dell'assegno di invalidità percepito dalla figlia minore , e ciò mediante
[...] Per_1
l'invio di copia della movimentazione operata sul libretto intestato alla minore.
6) Spese di lite compensate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 06/09/2012 Parte_1 CP_1
06.09.2012 a Dakar (Senegal) – atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati due figli: (CF. ) in data Persona_2 C.F._3
12.09.2017 a Vizzolo Predabissi (MI) -gravata da deficit motori e linguistici - e Persona_3
(CF ) a Dakar il 31.10.2013. C.F._4
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, nonché di confermare l'affido ai Servizi Sociali dei figli e – già disposto giusto decreto provvisorio del Tribunale per Per_1 Per_3
i Minorenni di Milano del 14.01.2021 nonché l'incarico già conferito in quella sede ai Servizi Sociali di regolamentarne il collocamento e le modalità di visita padre – figlie;
chiedeva altresì dii porre in capo al sig. un contributo al mantenimento delle figlie di € 200,00 complessive (€ 100,00 a figlio), CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava le gravi violenze verbali e fisiche patite pressochè quotidianamente da parte del marito in costanza di convivenza – che in un'occasione aveva tentato addirittura di strangolarla – nonché in presenza delle figlie: fatti per cui la ricorrente aveva provveduto a sporgere denuncia – querela in data 9/9/2020 e si era rivolta dapprima ai Servizi Sociali e infine a un centro antiviolenza;
Con memoria depositata in data 5/06/2023, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che, contestando la ricostruzione in fatto della ricorrente, rappresentava di essersi da sempre occupato prevalentemente di seguire la piccola – gravata sin dalla nascita da un grave ritardo Per_1 neuromotorio – essendo la madre affaticata nella gestione di entrambe le figlie e soprattutto della bambina: situazione familiare che aveva avuto anche pesanti ricadute economiche sulla famiglia, essendo il lavoro del padre l'unica fonte di reddito;
pur confermando l'elevata conflittualità tra le parti - acuitasi negli anni a partire dal 2019, quando il nucleo familiare si era stabilmente radicato in Italia – negava le condotte di violenza addebitategli – riferendo altresì che il procedimento iscritto a suo carico sarebbe stato archiviato;
rappresentava quindi di esser stato subito collaborativo con i Servizi Sociali, che ne hanno riconosciuto il forte legame con le figlie e l'andamento positivo degli incontri in spazio neutro disposti dal TM;
aderiva quindi alla richiesta di separazione, chiedendo tuttavia il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte;
in punto affidamento delle minori, aderiva alle pagina 3 di 12 conclusioni del Servizio Sociale, disponendo l'ampliamento delle modalità di visita padre – figlie e chiedendo di determinare il contributo al mantenimento delle figlie a suo carico nella misura di €
150,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida;
Le parti sono comparse all'udienza del 4/07/2023 innanzi al Presidente f.f. all'epoca procedente ove raggiungevano un accordo provvisorio in punto conferma del provvedimento definitivo del
Tribunale per i minorenni, nonché quanto al graduale ampliamento dei rapporti padre-figlie e sul contributo al mantenimento per le figlie di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e della mensa e con spese per la babysitter a carico del padre al 70%; il Presidente f.f. provvedeva a recepire gli accordi economici delle parti, assumendo altresì i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma, quanto alla responsabilità genitoriale, i provvedimenti assunti dal Tribunale per
i minorenni con il decreto definitivo del 24.1.2023, disponendo sin d'ora un ampliamento delle visite in
Spazio neutro, da tenersi possibilmente con cadenza settimanale, e con graduale liberalizzazione degli incontri in base all'andamento degli incontri stessi, sempre nel rispetto delle esigenze e dell'interesse primario delle minori;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo
a quello della domanda (gennaio 2023), la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori come da Linee Guida in uso a questo
Tribunale di Milano, oltre al 50% della mensa, oltre al 70% delle spese di baby sitter;
4) Dispone che entrambi i genitori percepiscano l'assegno unico per la famiglia nella msiura del 50% ciascuno”
Disponeva quindi l'acquisizione di una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari;
nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
29.11.2023, ove le parti chiedevano l'assegnazione dei termini istruttori e il G.I. disponeva la prosecuzione degli interventi in atto e l'ulteriore ampliamento delle frequentazioni padre-figlie; quindi le parti comparivano all'udienza del 25/03/2024 innanzi al GOT delegato in seguito al trasferimento del Giudice titolare – ove raggiungevano un accordo complessivo sulle rispettive pagina 4 di 12 questioni patrimoniali, rinunciando alle rispettive istanze istruttorie e rimettendosi alle decisioni del
Tribunale in punto di responsabilità genitoriale e frequentazioni padre/figlie; con decreto del 7/06/2024, il G.I. riassegnatario provvedeva a fissare l'udienza di p.c. al
27/11/2024, di seguito rinviata su richiesta delle parti disponendo l'elaborazione di un progetto lungo termine sul collocamento della triade madre/figlie e sulle frequentazioni padre-figlie;
Quindi all'udienza del 7/03/2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate in atti, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 23/07/2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/09/2025.
***
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia ancora minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 5 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Il materiale probatorio acquisito, alla luce degli atti e delle concordi richieste delle parti sul punto, oltre che dalle relazioni di aggiornamento pervenuta dai Servizi Sociali sulla situazione del nucleo familiare, è idoneo e sufficiente a fondare una motivata pronuncia su tutte le domande svolte, dando atto il Collegio che del tutto apprezzabilmente le parti hanno mantenuto sin dall'inizio del procedimento un atteggiamento collaborativo, che ha consentito di pervenire alle concordi determinazioni raggiunte sulle domande oggetto del giudizio fin dalla prima udienza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni - che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune-, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Nulla dev'essere statuito in ordine alla domanda di addebito in origine formulata dalla parte ricorrente, che non è stata poi coltivata in corso di giudizio né riproposta nelle conclusioni ed è da intendersi pertanto rinunciata.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni padre-figlie.
Il Collegio ritiene vada confermato, come da concordi conclusioni delle parti, l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali del comune di Garbagnate Milanese – già disposto con decreto definitivo del T.M. del 24.1.2023 e recepito poi nei provvedimenti provvisori del 4.07.2023 - con pagina 6 di 12 conferma delle limitazioni della responsabilità di entrambi i genitori già previste con riferimento alle principali decisioni da assumersi nell'interesse delle minori.
Deve premettersi che il nucleo è stato interessato da una complessa vicenda familiare, che ha condotto, dopo le gravi violenze familiari denunciate dalla ricorrente, al collocamento in comunità della madre con le figlie a far data dal 9/9/2020, a fronte della situazione familiare pregiudizievole per le minori;
detto collocamento è stato poi recepito nel decreto provvisorio del T.M. di Milano del
14/09/2020, che ne disponeva l'affido all'Ente competente, al contempo regolamentandone le frequentazioni con il padre in spazio neutro e alle ulteriori indagini disposte sul nucleo.
La madre è rimasta con le figlie minori in Comunità fino al 26/08/2024, quando la triade è stata ricollocata in un appartamento in regime di semiautonomia in località Novate M.se, fino all'assegnazione di un alloggio popolare presso il Comune di Garbagnate Milanese ove si è definitivamente stabilita e dove le minori dovranno restare collocate.
Come emerge dall'ultima relazione di aggiornamento acquisita dai Servizi Sociali, pur avendo la madre gradualmente consolidato le proprie capacità genitoriali e di gestione delle figlie e il padre acquisito maggiori spazi di autonomia con le bambine, che hanno consentito anche la graduale reintroduzione dei pernotti, le fatiche tuttora esistenti nella comunicazione inter-genitoriale – che vedono coinvolta la figlia in un ruolo di mediazione, senza che i genitori comprendano appieno Per_3
l'aggravio emotivo per la minore - non consentono il ripristino del regime di affido condiviso delle minori;
entrambi i genitori necessitano poi di esser ancora sostenuti nel proprio ruolo e nella cooperazione reciproca;
il padre dev'esser rafforzato nell'ingaggio a supporto della madre e anche sul piano della sintonizzazione emotiva con le minori.
Quanto alle frequentazioni del padre con le minori, le relazioni dei Servizi Sociali attestano altresì il positivo andamento degli incontri padre-figlie, che ne ha consentito il graduale ampliamento e la progressiva liberalizzazione, con reintroduzione dei pernottamenti delle bambine a far data dal mese di maggio 2024 a fine settimana alterni, pur dovendo il padre esser maggiormente coinvolto nella gestione delle figlie.
Alla luce di quanto precede, devono essere pertanto confermati l'affidamento ai Servizi delle minori e le limitazioni della responsabilità genitoriale di entrambi già disposte in punto collocamento,
pagina 7 di 12 scelte sanitarie educative e scolastiche, oltre che in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie.
I Servizi proseguiranno altresì il monitoraggio sul nucleo e gli ulteriori interventi avviati a supporto delle minori (frequenza del centro educativo diurno per intervento di educativa Per_1 domiciliare per con presa in carico presso l'NPI competente e dando altresì avvio in favore di Per_3 quest'ultima a un percorso di supporto psicologico come suggerito all'esito dell'ultima rivalutazione acquisita del 12/03/2024, date le problematiche di tipo emotivo di cui la stessa risulta gravata.
Le condizioni economiche
Quanto alle condizioni personali e reddituali dei genitori, deve tenersi conto che secondo quanto risulta in atti, la sig.ra lavora attualmente come inserviente in un hotel con una paga di circa Pt_1
9/1000 € mensili;
non ha documentato oneri abitativi;
il sig lavora invece come vigilante part CP_1 time con un reddito di circa 700 euro circa al mese;
entrambi percepiscono il 50% dell'a.u. che ammonta a € 280 circa mensili pro quota. La figlia percepisce altresì un'indennità di Per_1 frequenza di 343,66 € mensili versata su un libretto di risparmio da novembre 2022
Tutto ciò premesso - tenuto conto della situazione lavorativa di entrambi i genitori che risente degli impegni familiari e dell'assenza all'attualità di documentati oneri abitativi in capo a entrambi;
si ritiene di poter determinare come da accordo delle parti, il contributo paterno in favore della madre per il mantenimento delle minori nell'importo già in atto di € 150,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50% - come da protocollo vigente di seguito riportato in dispositivo.
L'assegno unico continuerà ad esser percepito al 50% tra le parti.
Le spese di lite
Si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio e degli accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 8 di 12 1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile a Dakar in Senegal il
[...] CP_1
06/09/2012 – matrimonio non trascritto in Italia;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di residenza delle parti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Conferma l'affidamento delle minori e ai Servizi Persona_4 Persona_2
Sociali del Comune di Garbagnate Milanese, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in punto collocamento, scelte sanitarie, educative, scolastiche e in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie;
4. Mantiene le minori collocate presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Dispone che i Servizi Sociali affidatari del in collaborazione Parte_2 con i Servizi Specialistici dell'ASST:
- proseguano la presa in carico e il monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare;
- proseguano altresì la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie, nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, in base all'andamento della relazione;
- proseguano gli ulteriori interventi avviati a supporto delle minori (frequenza del centro educativo diurno per intervento di educativa domiciliare per;
Per_1 Per_3
- provvedano ad assicurare la presa in carico della minore presso l'NPI competente Per_3 con avvio in favore di quest'ultima di un percorso di supporto psicologico;
- diano avvio a ogni ulteriore intervento di supporto ritenuto opportuno in favore dei genitori e delle minori;
6. Conferma su accordo delle parti l'obbligo a carico del padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello della domanda (gennaio 2023), la somma di € 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori determinate come da vigenti Linee Guida di seguito riportate:
pagina 9 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. pagina 10 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. pagina 11 di 12 7. Dispone che entrambi i genitori percepiscano l'assegno unico per la famiglia nella misura del
50% ciascuno;
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Laura Cosmai
pagina 12 di 12