Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 423 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di SaSSri SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 10/06/2025), nella causa n. 423/2023 RGL, promoSS da:
, ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dagli Avv.to CARLO GAVINO Controparte_1 C.F._1
CAMPUS, ALESSANDRO PES e VIOLA SECCHI
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione Premesso che:
− ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 35/23 emesso in data 03/02/23 dal Tribunale di SaSSri ed avente ad oggetto il pagamento di € 2.551,04, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) dall'anno 2018; ha lamentato l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per difetto di copertura finanziaria in relazione al fondo salario accessorio cui compete il pagamento e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo impugnato.
Con vittoria di spese delle spese di lite.”;
− parte convenuta si è costituita rilevando che dalla Controparte_1 eccepita incapienza del fondo salario accessorio non può in ogni caso conseguire un pregiudizio per il dipendente che ha continuato a rendere la prestazione;
ha invocato il principio di parità di trattamento e ha concluso chiedendo:
1
[...]
, in base al CCNL di riferimento, al pagamento dell' come CP_1 Pt_2 spettante a tutto il personale in servizio presso l' Parte_3 in quanto quota della produttività collettiva con carattere di generalità e per l'effetto condannare l' C. F. e P. IVA Parte_3
con sede legale in Piazza Università n. 21, in persona P.IVA_1 Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della Dott.SS
la complessiva somma di Euro 2.551,04 (€ Controparte_1 duemilacinquecentocinquantuno/04), ivi inclusi i costi sostenuti dalla steSS per i conteggi allegati,oltre interessi legali successivi calcolati come per legge fino al saldo e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA e CPA) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”;
− la causa viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. l'opposizione è affidata unicamente all'eccepita mancanza di liquidità ed esigibilità del credito portato da decreto ingiuntivo, dovendo ritenersi del tutto generica la contestazione relativa al quantum debeatur;
2. a sostegno della suddetta tesi, l' adduce l'inevitabile ricaduta degli Parte_3 atti approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero CP_2 dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omeSS certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Parte_3 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio;
Contr
3. in particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti;
4. ritiene questa giudice, conformemente all'orientamento già espresso dall'Ufficio (cfr. Trib. SaSSri n. 152/2025 del 11/3/25), che l'eccezione di parte opponente sia infondata;
5. il richiamato art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, infatti, non pare avere rilievo nella vicenda in esame;
tale norma prescrive che:
2 “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espreSSmente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni intereSSte, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;
6. presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a Parte_3 fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte;
7. non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
8. ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 4 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale Co appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L.266/05 (2004 - 10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017 (limite 2016);
9. il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa: l'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza 3 dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che poSSno deporre per l'esistenza di tali clausole dalla lettura dei contratti integrativi, non prodotti in atti;
10. in altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati -ed infatti alcuna allegazione è formulata in tal senso-, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 4 parte opponente);
11. non appare, poi, fondato il richiamo formulato da parte opponente nelle note conclusive in ordine all'asserita violazione della ratio dell'art. 40 cit. individuata nell'intenzione di evitare che con la contrattazione decentrata si autorizzino spese prive di copertura finanziaria: ciò che qui si sostiene, infatti, è che nel caso di specie non vi sia specifica allegazione di quali clausole della contrattazione decentrata si siano poste in contrasto con i vincoli ed i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
12. l'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio;
13. orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL);
14. come condivisibilmente argomentato da questo Tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabili alla PA, costituiscono violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori;
15. da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la steSS previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori intereSSti, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di
4 sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse;
16. dalla lettura della norma si deduce, infatti, che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa;
17. ora, considerato che nel caso di specie il superamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche l'interruzione dell'elargizione dell'indennità rispetto a quanto pacificamente dovuto a parte opposta- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata;
18. l'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' ; Parte_3
19. sono assorbite le ulteriori difese;
20. le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto della fase monitoria e della serialità delle questioni trattate, sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 35/23 emesso in data 03/02/23 dal Tribunale di SaSSri;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.030, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in SaSSri, il 25/06/2025. La Giudice dr.SS Ilaria Grosso
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