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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Mary Dominici, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pane, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 18.06.25 le parti hanno sottoscritto un accordo esibendo il verbale di conclusioni congiunte, ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Trevignano Romano (RM) in data 16.07.2006 con registrato agli atti del Comune dell'anno Controparte_1
2006, atto 17, parte 2, serie A;
- che dall'unione coniugale è nato il figlio in data 22.01.2008; Persona_1
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi l'1.02.2013 alle condizioni concordate dalle parti;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati;
- di non essere occupata stabilmente e di svolgere lavori occasionali;
- di non possedere immobili o quote sociali;
- che il marito da circa un anno e mezzo risiede presso la madre in Bracciano,
e svolge regolarmente attività lavorativa di meccanico.
Tanto dedotto e rilevato, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, e porsi a carico del 'obbligo di corrispondere la somma di CP_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento a favore del figlio, oltre alla divisione al 50 %
2 delle spese straordinarie necessarie per il minore.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 4.06.24 si è costituito in giudizio il resistente il quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla domanda di affido del figlio minore, ma ha richiesto il rigetto delle ulteriori domande economiche avanzate da parte ricorrente.
Alla udienza del 3.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. i difensori delle parti hanno dedotto che erano in corso trattative di bonario componimento della lite ed il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 27.11.2024 per deposito di conclusioni congiunte contenenti l'accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza cartolare del 27 novembre 2024 le parti hanno richiesto emettersi sentenza parziale di divorzio ed il Giudice, preso atto, ha dichiarato in data 23.01.25 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti , nato a Controparte_1
Roma il 15.02.1969, e nata a [...] l'[...], registrato agli Parte_1
atti del Comune di Trevignano Romano (RM) dell'anno 2006, Parte II, atto n. 17,
Serie A, rinviando la causa all'udienza del 18 giugno 2025 come da separata ordinanza.
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio, onerando i difensori al deposito di conclusioni congiunte.
Nelle more del procedimento le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 20.06.2025.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) Dispone che il versi alla signora la somma di euro 200,00 CP_1 Parte_1
mensili in via indiretta per il mantenimento del figlio da corrispondere Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Pone a carico del il pagamento del 50 % delle spese straordinarie CP_1
necessarie per il figlio come da protocollo in vigore presso il tribunale di
Civitavecchia
3) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in
Bracciano Via Principe di Napoli n. 136;
4) Assegna la casa familiare di Bracciano (RM) Via Principe di Napoli n. 136 alla sig.ra la quale sin d'ora si impegna a rilasciarla nel termine di un Parte_1
anno a decorrere dalla data del contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa sottoscritto;
5) dispone che il padre tenga con sé il figlio quando lo desideri Per_1
compatibilmente con le esigenze dello stesso;
6) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
4 Civitavecchia, li 15 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nata a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Mary Dominici, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pane, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 18.06.25 le parti hanno sottoscritto un accordo esibendo il verbale di conclusioni congiunte, ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Trevignano Romano (RM) in data 16.07.2006 con registrato agli atti del Comune dell'anno Controparte_1
2006, atto 17, parte 2, serie A;
- che dall'unione coniugale è nato il figlio in data 22.01.2008; Persona_1
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi l'1.02.2013 alle condizioni concordate dalle parti;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati;
- di non essere occupata stabilmente e di svolgere lavori occasionali;
- di non possedere immobili o quote sociali;
- che il marito da circa un anno e mezzo risiede presso la madre in Bracciano,
e svolge regolarmente attività lavorativa di meccanico.
Tanto dedotto e rilevato, la ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, e porsi a carico del 'obbligo di corrispondere la somma di CP_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento a favore del figlio, oltre alla divisione al 50 %
2 delle spese straordinarie necessarie per il minore.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 4.06.24 si è costituito in giudizio il resistente il quale ha aderito alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla domanda di affido del figlio minore, ma ha richiesto il rigetto delle ulteriori domande economiche avanzate da parte ricorrente.
Alla udienza del 3.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. i difensori delle parti hanno dedotto che erano in corso trattative di bonario componimento della lite ed il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 27.11.2024 per deposito di conclusioni congiunte contenenti l'accordo sottoscritto dalle parti.
All'udienza cartolare del 27 novembre 2024 le parti hanno richiesto emettersi sentenza parziale di divorzio ed il Giudice, preso atto, ha dichiarato in data 23.01.25 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti , nato a Controparte_1
Roma il 15.02.1969, e nata a [...] l'[...], registrato agli Parte_1
atti del Comune di Trevignano Romano (RM) dell'anno 2006, Parte II, atto n. 17,
Serie A, rinviando la causa all'udienza del 18 giugno 2025 come da separata ordinanza.
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio, onerando i difensori al deposito di conclusioni congiunte.
Nelle more del procedimento le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 20.06.2025.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) Dispone che il versi alla signora la somma di euro 200,00 CP_1 Parte_1
mensili in via indiretta per il mantenimento del figlio da corrispondere Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Pone a carico del il pagamento del 50 % delle spese straordinarie CP_1
necessarie per il figlio come da protocollo in vigore presso il tribunale di
Civitavecchia
3) Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in
Bracciano Via Principe di Napoli n. 136;
4) Assegna la casa familiare di Bracciano (RM) Via Principe di Napoli n. 136 alla sig.ra la quale sin d'ora si impegna a rilasciarla nel termine di un Parte_1
anno a decorrere dalla data del contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa sottoscritto;
5) dispone che il padre tenga con sé il figlio quando lo desideri Per_1
compatibilmente con le esigenze dello stesso;
6) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
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Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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