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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE
CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - depositate dall'avv. Melchiorre Mirko Munafò, nell'interesse della società e dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Chiofalo nell'interesse del convenuto visto l'art. CP_1
281 sexies c.p.c. - pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1027/2017 del Ruolo Generale,
Promosso da
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, (P.I. Controparte_2
N. ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Munafò Melchiorre Mirko come da procura in atti;
Attrice
Contro
(C.F. ) in proprio e CP_1 CodiceFiscale_1
n.q. di socio della elettivamente domiciliato in Controparte_3
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Chiofalo, giusta procura in atti Convenuto
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_3
n. ) e (C.F. ) P.IVA_2 Controparte_4 CodiceFiscale_2
Convenuti non costituiti 2
(già Controparte_5
C.F. , Controparte_6 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Trifilò, come da procura in atti;
intervenuta
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il procedimento al vaglio del Tribunale origina dalla citazione “in riassunzione” notificata ad istanza della – prospettatasi quale Parte_1
“terza nominata e destinataria degli effetti del contratto preliminare concluso dal promittente acquirente” tale – sulla Persona_1
scorta di precedente atto di citazione – datato 10.3.2016 oggetto di integrale trascrizione – notificato ad istanza di in Persona_1
data 11/12.03.2016, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti dei promittenti alienanti, segnatamente: a) della in CP_3
relazione al capannone industriale sito in Barcellona P.G., via
Milite Ignoto, 2/C, zona industriale, censito in Catasto al foglio di pag. 2/22 mappa n. 8, particella 1225 sub.1 categoria D/7, rendita €. 11.258,76 piano T;
b) di in relazione all' appartamento sito in CP_1
Barcellona P.G., via Enrico Medi, 27, censito in catasto al foglio di mappa 36, particella 1062, sub. 8, cat. A/2 classe 8, consistenza 8 vani, rendita €. 367,72 piano II;
nonché in relazione all'appartamento 3 sito in Barcellona P.G. via MO Marconi in catasto al foglio di mappa 52, particella 907 sub. 14 cat. A/2, classe 13, consistenza 9,5 vani, rendita €. 981,27 piano V;
c) di in relazione al Controparte_4
magazzino sito in Barcellona P.G., via Enrico Medi, 27, in catasto al foglio di mappa 36, particella 1062, sub. 9 cat. C/2 classe 2 consistenza 383 mq., rendita €. 890,11 piano S1; nonché all' appartamento sito in via Enrico Medi in catasto al foglio di mappa
36, particella 1062, sub. 4 cat. A/2 classe 8, consistenza 5,5 vani, rendita €. 252,81 piano T;
ancora, all'appartamento sito in Barcellona
P.G., via Enrico Medi in catasto al foglio di mappa 36, particella
1062, sub. 7 cat. A/2 classe 8, consistenza 8,5 vani, rendita €. 390,70 piano I;
infine, all'immobile sito in via Stretto II Feo, censito in catasto al foglio di mappa 36, particella 1062, sub. 6 cat. F/3 piano 1 non iscritto a ruolo ma trascritto nei Registri Immobiliari di
Messina in data 8.4.2016 alla prat. n. 8841 registro part. N. 6687.
Premettendo la notifica, “nelle more”, di atto scritto proveniente dal promissario acquirente recante nomina della Persona_1
a destinataria degli effetti del contratto preliminare, la Parte_1
società attrice ha riproposto le medesime domande nei confronti delle parti addotte quali promittenti alienanti, così citando pag. 3/22 e per l'udienza del CP_3 CP_1 Controparte_4
10.2.2018 con citazione notificata il 24.10.2016.
Ha concluso, pertanto, previo l'accertamento del proprio integrale adempimento “delle obbligazioni assunte col contratto preliminare” per la condanna – nei riguardi di ciascuno dei convenuti e in 4 relazione ai cespiti già individuati nella prima citazione non iscritta a ruolo - al trasferimento degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita, ciascuno “libero e franco da pesi ed oneri pregiudizievoli di qualsiasi genere, entro un termine assegnando, decorso il quale disporre il trasferimento coattivo dello stesso a favore dell'esponente, previo pagamento del saldo del corrispettivo” (dichiarando la disponibilità al pagamento del saldo prezzo) oltre all'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari della trascrizione della emittenda sentenza di trasferimento dei beni.
In allegato alla nota di deposito telematico del 9.6.2017, l'attrice ha depositato atto scritto di rinuncia alle domande formulate– notificato a mani della persona addetta alla casa il 28.12.2016 – nei confronti di limitatamente alle domande articolate nei punti n. 4) n. CP_1
5) e n. 6) dell'atto di citazione trascritto nella rinuncia notificata
(relative, segnatamente, al trasferimento coattivo degli immobili: a) appartamento sito in Barcellona P.G. via Enrico Medi, 27, censito in catasto al foglio di mappa 36, particella 1062, sub. 8 cat. A/2 classe
8, consistenza 8 vani, rendita €. 367,72 piano II;
b) appartamento sito in Barcellona
pag. 4/22 P.G. via MO Marconi in catasto al foglio di mappa 52, particella 907 sub. 14 cat. A/2, classe 13, consistenza 9,5 vani, rendita €. 981,27 piano V).
Differita – con decreto del 3-4.7.2017 – la prima udienza del
10.2.2018 al 24.10.2018, si è costituito in resistenza , 5 CP_1
contestando la pretesa attorea rilevando, tra le altre, l'anomala precedente citazione del 10.3.2016, ad istanza di , Persona_1
a comparire per la data d'udienza del 10.12.2014, sulla scorta di contratto preliminare privo di identificazione quanto a data, ad obbligazioni e a prezzo pattuito, nonché la costituzione della in data 8.4.2016 (successiva, quindi, alla Parte_1
notifica del primo atto di citazione ad istanza di e Persona_1
coeva alla notifica del secondo atto di citazione) di cui sono soci i nipoti – e – figli del figlio CP_7 Controparte_2 Controparte_4
ed eccependo, altresì, la improcedibilità delle domande stante la tardiva iscrizione a ruolo (8.6.2017) operata successivamente al decorso del termine di legge (giorni 10) dalla notifica (24.10.2016).
Ha eccepito, altresì, l'assenza del contratto preliminare – non conoscendone il contenuto (in quanto non prodotto) – e disconoscendone la firma, in caso risultasse la sua sottoscrizione in esito a eventuale produzione, nonché l'inesistenza in quanto falsamente formato al fine di far ottenere il trasferimento di immobili da ultimo alla deducendo, proprio a ta Parte_1
riguardo, la stipulazione, con contratto del 10.7.2017 ai rogiti del
Notaio trascritto il 26.7.2017, di locazione ultranovennale Per_2
con la per il canone mensile di euro 2.900,00 avente a Controparte_3
pag. 5/22 oggetto proprio il capannone industriale oggetto di domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti della stessa. CP_3
Ha concluso, dunque, chiedendo la declaratoria di nullità/inesistenza del contratto preliminare azionato da parte attrice “per non averlo mai sottoscritto e/o per essere stato falsamente formato”; di 6 inesistenza del diritto al trasferimento coattivo sui beni immobili di proprietà e, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale (portata dalla citazione non iscritta a ruolo) e dalla mancata trascrizione dell'atto di rinuncia della domanda giudiziale notificatogli successivamente in misura pari a euro 100.000,00.
Ha chiesto il rigetto, inoltre, della domanda risarcitoria avanzata dalla attrice per il ritardo nella stipula del definitivo (cfr. punto n. 4) conclusioni memoria di costituzione) e l'accertamento del proprio diritto a ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Prodotto - dalla difesa attorea - in allegato alla nota di deposito del
4.2.2018, ha il contratto preliminare del 6.6.2005, concessi i termini per l'appendice di trattazione scritta – impiegati dalla difesa del convenuto per meglio integrare e precisare le eccezioni di nullità del preliminare, nonché di prescrizione dei diritti e obblighi da esso nascenti – con comparsa di intervento depositata in data 14.4.2021 si
è costituita Controparte_5
(già quale creditrice Controparte_6
pignorante nei confronti di e , in CP_1 Controparte_4
relazione a procedura esecutiva immobiliare (iscritta al n. 84/18
pag. 6/22 R.E.) avente ad oggetto parte degli immobili oggetto di causa, concludendo tra le altre: “3) Nel merito, ove l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere le domande attrici emettendo sentenza ex art.2932 c.c., ritenere e dichiarare inefficace l'atto di disposizione reso dalla emananda sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti 7 dell ; 4) In via subordinata, ove l'Ill.mo Giudice ritenga che CP_5
non sussistano le condizioni per la revocatoria dell'atto, disporre che la corrisponda parte del prezzo dovuto ai convenuti Parte_1
e in favore della società interveniente Controparte_4 CP_1
e ciò fino al soddisfacimento delle ragioni creditorie di quest'ultimo nei confronti dei primi”.
Rinunciata la domanda sottesa all'atto di intervento volontario – con atto depositato il 6.11.2024 – la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
La stessa viene decisa ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per note conclusive.
*****
Ai fini meglio perimetrativi del thema disputandum esula, anzitutto, dalle questioni oggetto di giudizio, la posizione del terzo intervenuto ex art. 105 c.p.c.
Dagli atti di causa, infatti, come anticipato nella superiore narrativa, si riscontra esplicita dichiarazione di rinuncia “alla comparsa di intervento volontario depositata nel giudizio in epigrafe indicato in data
14/04/2021” sulla scorta della avvenuta tacitazione del credito pag. 7/22 dell'IRFIS in quanto “soddisfatto e, pertanto, questa non ha più interesse all'intervento volontario spiegato” (cfr. atto denominato
“rinunzia all'intervento volontario” datato 6.11.24).
La rinuncia - su cui le parti non hanno dedotto alcunché (cfr. note conclusive a firma avv. Chiofalo e avv. M. M. Munafò) – conduce ad 8 una declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
Tanto chiarito, va premesso – in linea generale sistematica e processual civilistica - che anche quando la domanda giudiziale, notificata ai fini della pendenza della lite, non viene, successivamente, iscritta a ruolo nei tempi e forme di cui all'art. 165
c.p.c. ma tardivamente, il rapporto processuale può dirsi, comunque, instaurato (come accaduto nel caso a mano a fronte di notifica del
24.10.2016 e di iscrizione a ruolo solo l'8.06.2017).
Ciò perché le parti, pur costituendosi - entrambe o quella che ha dato impulso al giudizio - dimostrano, comunque, la volontà di coltivarlo
(cfr. Cass. Civ. 3626/2014).
Venendo al merito, alla luce del coacervo di argomentazioni e difese spiegate dal convenuto in relazione alla pretesa attorea, quest'ultima, da qualsivoglia angolo prospettico la si inquadri, non si presta ad alcun esito di accoglibilità.
Prodromico all'esame dell'eccezione di prescrizione è l'esame delle eccezioni di nullità e inesistenza del contratto preliminare di cui si è appresa la data di stipulazione (6.6.2005) solo a seguito di produzione del relativo documento, mancando, nell'atto introduttivo, ogni riferimento – tra le altre – alla data di stipula.
pag. 8/22 Sebbene, poi, tali eccezioni siano a loro volta - di regola - prodromiche rispetto all'esame della domanda formalmente proposta in termini di azione di esatto adempimento ex art. 2932 c.c. – nel senso, in generale, che non può discettarsi di adempimento in forma specifica di un contratto senza prima poterne predicare, al cospetto di 9 specifiche eccezioni, la sua esistenza, efficacia e validità – la loro disamina si intreccia ed è destinata, quindi, a spiegare le sue conseguenze, anche in relazione alla stessa domanda di esatto adempimento tesa a conseguire il trasferimento coattivo dei beni indicati in citazione.
La prescrizione, del resto, è eccezione che – al di là del fatto che postula, a sua volta, l'esistenza e la validità del negozio costituente fonte di obbligazioni nell'ambito di un rapporto giuridico prospettato come sinallagmatico (nel senso che ove, in tesi, fondate le eccezioni di nullità e/o inesistenza del contratto azionato quale causa poetendi, non si farebbe luogo all'esame della prescrizione) – viene proposta e reiterata in via subordinata dallo stesso convenuto che, anche con essa, ha resistito onde paralizzare l'accoglimento delle domande attoree (cfr. note conclusive autorizzate a firma avv. Giuseppe
Chiofalo).
Chiarito che il convenuto ha interesse a contraddire e a resistere – quantomeno e, a fortiori, ad agire in via riconvenzionale in rapporto alla domanda risarcitoria legata alla dedotta natura illecita della trascrizione della domanda di cui all'atto di citazione del 10.3.2016, non iscritto a ruolo (nemmeno tardivamente come quello che ha dato origine al presente giudizio) ma posto a base della trascrizione della pag. 9/22 domanda in esso contenuta (e in relazione ai cespiti di proprietà
sebbene non abbia rappresentanza della società CP_1
convenuta (rimasta pure contumace come CP_3 Controparte_4
nonostante attinti da notifica in data 24.10.2016) di cui non ne è più amministratore ma solo socio – non risulta in atti, in via preliminare 10
e troncante, evidenza documentale alcuna del subingresso tempestivo del terzo (società nella posizione Parte_1
contrattuale rivestita da colui che, secondo il contratto del 6.6.2005, assume la veste di promissario acquirente ( ). Persona_1
A fronte, infatti, di specifica contestazione riconducibile alla difesa di (tempestiva se si considera che è posta – meglio CP_1
integrando le deduzioni spiegate in comparsa - nella prima memoria istruttoria costituente primo atto difensivo in prosecuzione della prima udienza, a seguito di produzione, in giudizio, ex parte attrice, della scheda recante il preliminare del 6.6.2006) – laddove, in particolare, ha posto in dubbio l'esistenza dell'atto scritto recante lo scioglimento della riserva di nomina contenuta nel preliminare stesso, concludendo, tra le altre, per la dichiarazione di “inesistenza di qualsiasi diritto della - quale destinataria e Parte_2
beneficiaria degli effetti dell'originario atto di citazione notificato ad istanza del sig. , nonché quale presunta Persona_1
destinataria e beneficiaria degli effetti del contratto preliminare stipulato da ” oltreché per la dichiarazione di Persona_1
nullità di “tutti gli effetti giuridici discendenti e/o conseguenti alla stipula del predetto contratto preliminare” così postulando e veicolando la tesi della insussistenza di valida efficace e tempestiva pag. 10/22 electio amicii (cfr. prima memoria istruttoria;
note conclusive autorizzate)- non emerge produzione di documento scritto rispettoso dei requisiti ex artt. 1402 e 1403 c.c.
La riserva di nomina, anzitutto, è contenuta in contratto preliminare
(6.6.2005) relativo a beni immobili: ne è, quindi, necessaria la forma 11 scritta.
Della comunicazione di nomina – in forma scritta – recante volontà di designare il terzo (i.e. la società proveniente Parte_1
dal soggetto che figura come promittente acquirente Persona_1
) tempestiva perché compiuta nei tre giorni dalla stesura della
[...]
scheda preliminare del 6.6.2005, non v'è traccia alcuna tra i documenti acquisiti al processo.
L'inesistenza di un atto scritto recante dichiarazione ai sensi degli artt. 1402 e 1403 c.c. è, d'altra parte, corroborabile anche alla luce della circostanza – dedotta dalla difesa del convenuto CP_1
sin dallo scritto responsivo e già non attinta da contestazione da parte dell'attrice (la quale anzi, producendo - pure oltre i termini per preclusioni probatorie - la visura della società ha Parte_1
confermato l'assunto del convenuto ovvero della sua costituzione solo in data 8.4.2016: cfr. visura camerale prodotta in allegato alla istanza di accesso al fascicolo telematico del 24.1.2024 del nuovo procuratore costituito per la attrice) - relativa alla costituzione della società solo in epoca recente, appunto all'8.4.2016. Parte_1
Ne segue, pertanto, che è oltremodo impossibile ipotizzare che all'epoca della sottoscrizione del preliminare del 6.6.2005 – da soggetti comunque diversi da (ovvero, per ciò che si CP_1
pag. 11/22 legge in maniera limpida da in proprio e n.q. di Controparte_4
institore della e, immaginando che la sigla illeggibile Controparte_3
apposta si riferisca a tale , da quest'ultimo) – potesse esistere Per_1
un atto scritto proveniente dal promissario acquirente recante dichiarazione di nomina di società (la costituita a 12 Parte_1
distanza di oltre dieci anni (l'8.4.2016).
La dichiarazione di nomina, d'altronde, avrebbe dovuto essere compiuta nel termine di tre giorni dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1402 c.c. co. I mancando, nella scheda del 6.6.2005, qualsivoglia riferimento a diverso termine e, anzi, sussistendo una clausola (n. 8) di relatio alle disposizioni del Codice civile (inclusa, naturaliter, quella di cui al citato art. 1402 c.c.).
L'inesistenza della dichiarazione di nomina tempestiva comporta, ai sensi dell'art. 1404 c.c. che gli effetti della scheda datata 6.6.2005 si producono esclusivamente tra i contraenti originari.
«Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata;
ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida
o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari» (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17/09/2019, n. 23125).
Esclusa, incidenter tantum, la configurabilità di una ipotesi di contratto a favore del terzo – invero nemmeno dedotta tra le difese di alcuna delle parti e, comunque, impossibile alla luce del chiaro tenore testuale delle clausole presenti nella citata scheda del pag. 12/22 6.6.2005, determinative della facoltà ex art. 1401 c.c. in ciascuno dei punti in cui vi è il riferimento a “promette di Persona_1
acquistare per sé o per persona o società da nominare” – la stabilizzazione degli effetti della scheda programmatica del 6.6.2005 in capo al contraente originario, il promissario acquirente 13
, elide, in nuce, la legittimazione della odierna Persona_1
attrice ad agire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., onde conseguire il trasferimento coattivo dei beni indicati in citazione (al netto di quelli già oggetto di rinuncia nei confronti di con atto CP_1
notificato allo stesso in data 28.12.2016). CP_1
Né, comunque, è di ostacolo a tali considerazioni la circostanza – rappresentata grazie all'apporto difensivo del convenuto CP_1
– della produzione in giudizio di “scrittura privata di nomina
[...]
del terzo del 16 settembre 2016, versata in atti dalla Parte_1
(cfr. note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
21.11.2025 a firma avv. G. Chiofalo).
Trattasi di produzione documentale tardiva, non contenuta entro i termini di cui all'art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. (memorie, queste, nemmeno depositate dalla difesa di parte attrice).
Inoltre, allacciandosi al preliminare in cui la riserva di nomina è soggetta al termine di tre giorni, la stessa è tamquam non esset.
In definitiva – al di là dei profili di estrema anomalia, pure evidenziati dal convenuto, ricavabili dalla stessa lettura della scheda presentata come preliminare e datata 6.6.2005, sub specie di carenza di obbligazioni in capo al promissario acquirente diverse dalla previsione del pagamento del saldo per intero (euro 600.000,00 per i pag. 13/22 capannone ed euro 250.000,00 per i restanti beni) al tempo del rogito, oltreché alla impossibilità di riscontro dell'adempimento delle obbligazioni genericamente indicate nel contratto da parte del promissario acquirente (costituente una indeterminatezza oggettiva refluente sul terreno di cui all'art. 1346 c.c.) – in ogni caso, in via 14 troncante e assorbente, la pretesa attorea – ribadita nel corpo delle note conclusive nell'interesse della – “si insiste acché Parte_1
il Tribunale voglia accogliere tutte le domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, con esclusione – ovviamente – di quelle già rinunciate come da atto dio rinuncia parziale versato al fascicolo telematico” - va respinta mancando, in testa alla attrice, la veste di promissaria acquirente e, quindi, la carenza di legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c.
Né, del resto, è di ostacolo a tale conclusione l'eccezione, sollevata dalla difesa della attrice, in termini di inammissibilità delle difese del convenuto per carenza di sua legittimazione – così intesa l'obiezione svolta “ogni contestazione mossa da sulla validità del CP_1
contratto preliminare, stipulato da , risulta evidentemente CP_3
inammissibile essendo svolta nella sua qualità di socio, privo dei poteri di rappresentanza della stessa società” (cfr. note conclusive autorizzate a firma avv. Melchiorre Mirko Munafò) – giacché, in ogni caso, quand'anche si reputasse sfornito di legittimazione rispetto a censure tese a paralizzare l'esecuzione in forma specifica del preliminare del 6.6.2005 (a seguito della rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c. formalizzata con atto scritto notificato dalla attrice dopo l'iscrizione a ruolo) la validità efficacia ed esistenza del pag. 14/22 contratto costituiscono elementi che rientrano nella cognizione officiosa e sono deducibili da chiunque abbia un interesse concreto e attuale non limitabile alle sole parti contraenti – come quello radicabile in testa al socio di una srl venendo in rilievo un bene della società (i.e. il capannone industriale) di cui il convenuto stesso 15
[...]
) è socio al 50% - (cfr. arg ex art. 1421 c.c.). CP_1
In definitiva, per le sopra esposte considerazioni, la domanda attorea va respinta con assorbimento della questione - dedotta dal convenuto
(cfr. punto n. 6) conclusioni prima memoria istruttoria già sub n. 4) memoria responsiva) – inerente alla proposizione anche di domanda risarcitoria da parte della attrice (invero non risultante nemmeno tra le conclusioni spiegate nelle note conclusive).
Può, invece, trovare accoglimento, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, diretta ad accertare il diritto ad ottenere la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali ex art. 2932
c.c. – contenute, l'una nella citazione notificata ad istanza di e non iscritta a ruolo;
l'altra nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio, risultante dalla nota di trascrizione registro particolare n.
1187 e registro generale n. 1474 (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria parte convenuta) – “relativamente agli immobili di sua proprietà e relativamente al capannone di proprietà CP_3
di cui il è socio- effettuate dal sig.
[...] CP_1 Persona_1
prima e dalla successivamente, ordinando al
[...] Parte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la cancellazione delle relative formalità pregiudizievoli” (cfr. punto n. 5) conclusioni memoria di costituzione e punto n. 7) prima memoria istruttoria).
pag. 15/22 L'art. 2668 c.c. stabilisce al comma II che deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione quando la domanda sia stata rigettata o il giudizio estinto per rinuncia o inattività delle parti.
Al riguardo, ponendosi nella prospettiva della verifica di esistenza, efficacia, validità del contratto preliminare utilizzato quale causa 16 poetendi – sia per la domanda giudiziale notificata ma non iscritta a ruolo, trascritta a favore dell'originario promissario acquirente,
, sia per la domanda giudiziale azionata e coltivata Persona_1
dalla – la domanda ex art. 2932 c.c. non avrebbe, Parte_1
comunque, raggiunto esiti di accoglibilità nemmeno ove coltivata da soggetto legittimato, perché avente posizione di parte promissaria acquirente. In particolare, pur superata la contestazione di nullità della scheda del 6.6.2005 veicolata in termini di nullità del preliminare di beni altrui (ricavandosi, dagli artt. 1480 e1483 c.c., applicabili anche al contratto preliminare sebbene dettati in tema di compravendita, l'operatività di diversa prospettiva rimediale fondata, piuttosto, sulla risoluzione e il risarcimento del danno, non già sulla sanzione della nullità) - manca, tra le altre, determinatezza sufficiente in ordine alle circostanze costitutive dell'adempimento delle obbligazioni riferite alla sfera del promissario acquirente (non meglio precisate nella scheda negoziale né in questa sede puntualizzate) oltreché prova dell'avere esattamente adempiuto all'invito formale a stipulare il rogito notarile (mancando qualsivoglia atto scritto di diffida a comparire dinanzi ad un notaio determinato/individuato).
Integrata la condizione prevista dall'art. 2668 co. II c.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda risultante pag. 16/22 dalla nota di trascrizione registro generale n. 8841 e registro particolare n. 6687 (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) e dalla successiva nota di trascrizione registro particolare n. 1187 e registro generale n. 1474 (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria parte convenuta). 17
Quanto alla ulteriore domanda riconvenzionale proposta da
[...]
– - segnatamente “condanna al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti e subendi, nella misura di euro 100.000,00 e/o, comunque, nella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal verificarsi dei fatti sino al soddisfo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale” (i.e. della domanda di accertamento del diritto a ottenere la cancellazione delle domande giudiziali) – la stessa, riconducibile allo schema di cui all'art. 96 co. II c.p.c., non può attingere a esiti di accoglibilità.
In caso di trascrizione della domanda giudiziale, occorre accertare, ai fini risarcitori, «se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi
l'esito positivo del giudizio» (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2017, n.26515).
Nella specie, guardando ad entrambe le trascrizioni – risultanti dalle note prodotte dalla difesa del convenuto (cfr. docc. n. 6, n. 7 allegati pag. 17/22 alla seconda memoria istruttoria) – si ricava la astratta riconducibilità della trascrizione della domanda di trasferimento coattivo, sulla base di scheda contrattuale utilizzata quale causa poetendi della domanda, avente veste di preliminare, al novero di quelle contemplate all'art. 2652 n. 2) c.c. stante anche l'inerenza a diritti su beni immobili ex 18 art. 2643 c.c.
Né è fonte di illegittimità la trascrizione presa sulla base di copia di atto di citazione notificato, giacché ai sensi dell'art. 2658 co. II c.c. il requisito che rileva è la notifica della citazione (in quanto determina la pendenza della lite, analogamente alle domande proposte con ricorso per le quali – posta la pendenza determinata dal deposito del ricorso – è richiesta la presentazione, al conservatore, dell'atto e della attestazione della data di avvenuto deposito presso l'ufficio giudiziario).
In ogni caso, tale domanda riconvenzionale, su cui il convenuto ha insistito pure in sede di scritti conclusivi - di “risarcimento dei danni subiti a seguito della trascrizione delle domande giudiziali di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nonché a causa della mancata trascrizione dell'atto di rinuncia parziale notificato il 28 dicembre 2016” – è destinata, in parte, a subire le sorti della carenza di legittimazione attiva della società Parte_1
Ricordato, infatti, l'accertamento relativo alla inefficacia della dichiarazione di nomina ex artt. 1403 – 1404 c.c. per inesistenza dell'atto scritto recante tempestiva electio amici – con efficacia, della scheda del 6.6.2005, tra le parti originarie – dalle stesse deduzioni delle parti – oltreché, comunque, dalla documentazioni in atti e,
pag. 18/22 segnatamente, dalla sezione C della nota di trascrizione registro generale n. 8841 e registro particolare n. 6687 (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) -emerge callidamente che il soggetto in favore del quale è operata la trascrizione della domanda giudiziale (registro particolare n. 8841) è 19
. Persona_1
Sicché, non avendo, la società attrice – ma, tutt'al più, la CP_3
di cui il convenuto è socio, per sua stessa
[...] CP_1
deduzione – partecipato al preliminare – che ha coinvolto, appunto, la e (unici Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
sottoscrittori) - né imputandosi, alla stessa, gli effetti del contratto, la pretesa risarcitoria assunta come derivante dalla illecita trascrizione della domanda giudiziale non può trovare ingresso e accoglimento giacché coltivata contro soggetto non legittimato.
Tale tematica, del resto, costituisce appendice presupposta delle stesse argomentazioni difensive del convenuto, in ordine al dubbio manifestato circa l'esistenza della tempestiva nomina del terzo (così non esulando dal coacervo di profili esaminabili perché emergenti dalle stesse deduzioni delle parti).
A diverso esito non si perviene nemmeno con riguardo alla trascrizione della domanda a favore della – e, quindi, Parte_1
in relazione al danno che si assume correlato ad essa, pari al minor guadagno conseguito, al cospetto di corrispettivo di vendita dell'appartamento di Via Enrico Medi n. 27 sub 8 di cui al rogito del
3.2.2020 (registrato il 10.10.2020) di euro 42.500,00 in luogo di euro
150.000,00 – giacché, tra le altre, tale minor prezzo è portato da pag. 19/22 rogito prodotto ben oltre i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. – dovendo, la parte che agisce anche in via riconvenzionale, fornire la prova degli elementi costitutivi del danno che assume essersi verificato nel suo patrimonio, entro i confini delle preclusioni assertive e processuali. 20
In ogni caso, dalla sua stessa lettura, oltreché dalla valutazione dell'ulteriore documentazione in atti, non emerge evidenza della inflessione del prezzo riconducibile a causa esclusiva della presenza di trascrizioni.
Ad analoga falce del rigetto va incontro la pretesa di danno agganciata alla “impossibilità di vendere l'appartamento di Via
MO Marconi n. 75, oggetto di giudizio” (cfr. da ultimo Note conclusionali autorizzate a firma Avv. Giuseppe Chiofalo).
Non vi è prova documentale – né a monte più analitica deduzione – entro i termini per le preclusioni processuali di cui all'art. 183 co. VI
n. 1) e n. 2) c.p.c. (testo applicabile ratione temporis) di danno sub specie di occasione perduta di alienazione del bene per la presenza di trascrizione di domanda giudiziale.
Per il coacervo di argomentazioni stese, dunque, anche la riconvenzionale a titolo di condanna al risarcimento del danno, va reietta.
L'esito della lite – dando luogo ad una ipotesi di soccombenza reciproca – conduce all'applicazione della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
pag. 20/22 Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando nella causa n. 1027-2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
RESPINGE - nella contumacia di e Controparte_3 Controparte_4
e dato atto: a) della avvenuta rinuncia parziale alle domande spiegate 21 nell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di CP_1
(avvenuta con atto notificatogli già in data 28.12.2016, in data antecedente alla iscrizione a ruolo e alla costituzione in giudizio dello stesso;
b) della rinuncia formalizzata da CP_1 [...]
alle domande contenute nel proprio atto di intervento Controparte_8
volontario, con declaratoria di irripetibilità delle relative spese – la pretesa azionata dalla società per le causali spiegate e Parte_1
articolate in parte motiva;
DICHIARA il diritto del convenuto costituito, a CP_1
conseguire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale risultante dalla nota di trascrizione registro generale n.
8841 e registro particolare n. 6687 e dalla nota di trascrizione (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) registro particolare n. 1187 e registro generale n. 1474
(cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria parte convenuta) senza oneri e spese per il Conservatore dei Registri
Immobiliari tenuto a procedervi;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da , per le causali spiegate in motivazione. CP_1
SPESE COMPENSATE.
Barcellona P.G. 9.12.2025
pag. 21/22 La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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