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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - PA SI TA DI IU EL MA IE CC SENTENZA sul ricorso proposto da: ES IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 della Corte d'appello di Napoli;
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Alessandro Cimmino che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 25.07.2024, la Corte di Appello di Napoli - in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza avanzata da ES IO intesa al riconoscimento della violazione del ne bis in idem e la conseguente richiesta di riduzione della pena complessivamente irrogata. In fatto risulta che: a) con sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa il 22.01.1996, ES IO è stato condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso, per la partecipazione al Clan LI dal 1991 “con condotta perdurante” e, dunque, sino alla data della sentenza di primo grado, intervenuta il 17.11.1994; b) con sentenza, emessa dalla Corte d’Assise di Appello il 26.09.2005, ES IO è stato condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso - in continuazione con il reato, ritenuto più grave, di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 -, per la partecipazione alla cd. “Alleanza di Secondigliano” per il periodo “dal 1998 con condotta perdurante”, dunque sino al 19.05.2003, data della sentenza di primo grado;
c) con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18.11.2016, il ES è stato ritenuto nuovamente partecipe del Clan LI per il periodo intercorrente dal 1994 al 2013 (data della sentenza di primo grado), ed è stata riconosciuta la continuazione con le due precedenti condanne ex art. 416-bis. Il provvedimento oggetto di impugnazione ha disatteso l’istanza difensiva volta a scorporare, nell’ambito del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato, la quota di pena da attribuire al Penale Sent. Sez. 1 Num. 12374 Anno 2025 Presidente: BO CA Relatore: MA EL Data Udienza: 13/02/2025 riconoscimento del ne bis in idem parziale tra le diverse condanne ex art. 416-bis cod.pen. . La doglianza difensiva ineriva sia all’anno 1994, oggetto di imputazione sia nella prima sentenza di condanna citata che nella terza, sia al periodo intercorrente dal 1998 al 2003, durante il quale il ES è stato ritenuto partecipe al contempo del Clan LI e dell’Alleanza di Secondigliano, ed è stato dunque condannato due volte - in tesi - per il medesimo fatto di reato e per delle condotte poste in essere nel medesimo arco temporale.
2. La Corte d’Appello di Napoli non ha ritenuto sussistente l’identità del fatto, necessaria per pervenire ad una pronuncia ex art. 669 c.p.p., anzitutto per mancanza di identità delle circostanze di tempo: sarebbe insussistente la sovrapposizione tra le frazioni temporali oggetto delle condanne, le quali avrebbero invece ricoperto un arco cronologico particolarmente esteso. Inoltre, sarebbero diverse, dal punto di vista storico-naturalistico, le condotte contestate al ES, l’una riferibile alla sua appartenenza al Clan LI, l’altra riconducibile alla sua attività, inerente al commercio di sostanze stupefacenti, svolta all’interno dell’Alleanza di Secondigliano. Tale considerazione, se da un lato non precluderebbe l’applicabilità dell’istituto della continuazione, dall’altro risulterebbe dirimente ai fini dell’esclusione della sussistenza del ne bis in idem.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - ES IO. Nel ricorso si deducono erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Ad opinione della difesa, la Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere che le contestazioni non si siano affatto sovrapposte, considerato invece che sia la sentenza del 17.11.2016, che quella del 22.01.1996, avrebbero ad oggetto un frammento di periodo temporale identico, ossia l’anno 1994, quantomeno sino al 17.11.1994, data della sentenza di primo grado relativa alla prima condanna per partecipazione al clan LI. In secondo luogo, si censura la statuizione con cui è stata ritenuta la partecipazione dell’odierno ricorrente a strutture associative diverse, segnatamente il Clan LI e l’Alleanza di Secondigliano, atteso che il ES sarebbe sempre rimasto un partecipe del primo, avendo aderito esclusivamente alla famiglia mafiosa dei LI. La difesa deduce, infatti, che la sua operatività nell’ambito della suddetta Alleanza si sarebbe svolta unicamente in esecuzione delle direttive impartite dall’associazione di appartenenza, senza che emerga elemento probatorio alcuno idoneo a dimostrare una sua subordinazione ad altri soggetti appartenenti ai clan c.d. “federati”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. In primo luogo, il ricorso si rivela fondato con riferimento all’anno 1994, in quanto il periodo in questione risulta essere stato oggetto di contestazione - del tutto analoga - in due differenti pronunce di condanna, determinando così una sovrapposizione temporale non adeguatamente scrutinata dal giudice a quo. L’ordinanza impugnata, infatti, ha omesso di considerare che la contestazione del reato associativo per l’anno 1994 è stata valutata sia nella sentenza emessa il 22.01.1996 dalla Corte di Appello di Napoli (che copre il periodo dal 1991 al 1994), che in quella emessa il 17.11.2016 della medesima Corte (la quale copre, invece, il periodo dal 1994 al 2013). L’erronea esclusione della parziale sovrapponibilità dei periodi di contestazione integra, pertanto, un vizio di legittimità, che impone una revisione della determinazione della pena al fine di evitare un cumulo sanzionatorio non conforme alla disposizione di cui all'art. 649 cod.proc.pen. . In secondo luogo, il ricorso di rivela fondato anche nella parte in cui contesta la decisione di ritenere sussistente la partecipazione contemporanea a strutture associative formalmente diverse, 2 ossia il clan LI e l’Alleanza di Secondigliano. Difatti, dall’ordinanza impugnata non si evince un percorso argomentativo logicamente coerente, idoneo a dimostrare, con il necessario grado di certezza, l’effettiva adesione dell’odierno ricorrente a un’associazione mafiosa distinta da quella di originaria appartenenza (clan LI). In particolare, non viene superata in modo congruo la doglianza difensiva secondo la quale l’operatività dell’odierno ricorrente nell’ambito dell’Alleanza di Secondigliano - quale struttura composita derivante dalla convergenza di più clan - sia avvenuta esclusivamente in esecuzione delle direttive impartite dalla famiglia mafiosa di appartenenza (già oggetto di accertamento nel diverso e correlato giudizio), senza che possa ravvisarsi, in concreto, un’autonoma e distinta affiliazione ad una diversa consorteria criminale.
2. Si consideri, altresì, l’orientamento costante di questa Corte (v. Sez. I n. 20015 del 15.02.2016, rv. 267278, ric. De Stefano) che, in tema di fatti associativi giudicati più volte in relazione ad una medesima frazione temporale di condotta, ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti (dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del secondo giudizio) . Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così è deciso, 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL MA CA BO 3
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Alessandro Cimmino che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 25.07.2024, la Corte di Appello di Napoli - in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza avanzata da ES IO intesa al riconoscimento della violazione del ne bis in idem e la conseguente richiesta di riduzione della pena complessivamente irrogata. In fatto risulta che: a) con sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa il 22.01.1996, ES IO è stato condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso, per la partecipazione al Clan LI dal 1991 “con condotta perdurante” e, dunque, sino alla data della sentenza di primo grado, intervenuta il 17.11.1994; b) con sentenza, emessa dalla Corte d’Assise di Appello il 26.09.2005, ES IO è stato condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso - in continuazione con il reato, ritenuto più grave, di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 -, per la partecipazione alla cd. “Alleanza di Secondigliano” per il periodo “dal 1998 con condotta perdurante”, dunque sino al 19.05.2003, data della sentenza di primo grado;
c) con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18.11.2016, il ES è stato ritenuto nuovamente partecipe del Clan LI per il periodo intercorrente dal 1994 al 2013 (data della sentenza di primo grado), ed è stata riconosciuta la continuazione con le due precedenti condanne ex art. 416-bis. Il provvedimento oggetto di impugnazione ha disatteso l’istanza difensiva volta a scorporare, nell’ambito del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato, la quota di pena da attribuire al Penale Sent. Sez. 1 Num. 12374 Anno 2025 Presidente: BO CA Relatore: MA EL Data Udienza: 13/02/2025 riconoscimento del ne bis in idem parziale tra le diverse condanne ex art. 416-bis cod.pen. . La doglianza difensiva ineriva sia all’anno 1994, oggetto di imputazione sia nella prima sentenza di condanna citata che nella terza, sia al periodo intercorrente dal 1998 al 2003, durante il quale il ES è stato ritenuto partecipe al contempo del Clan LI e dell’Alleanza di Secondigliano, ed è stato dunque condannato due volte - in tesi - per il medesimo fatto di reato e per delle condotte poste in essere nel medesimo arco temporale.
2. La Corte d’Appello di Napoli non ha ritenuto sussistente l’identità del fatto, necessaria per pervenire ad una pronuncia ex art. 669 c.p.p., anzitutto per mancanza di identità delle circostanze di tempo: sarebbe insussistente la sovrapposizione tra le frazioni temporali oggetto delle condanne, le quali avrebbero invece ricoperto un arco cronologico particolarmente esteso. Inoltre, sarebbero diverse, dal punto di vista storico-naturalistico, le condotte contestate al ES, l’una riferibile alla sua appartenenza al Clan LI, l’altra riconducibile alla sua attività, inerente al commercio di sostanze stupefacenti, svolta all’interno dell’Alleanza di Secondigliano. Tale considerazione, se da un lato non precluderebbe l’applicabilità dell’istituto della continuazione, dall’altro risulterebbe dirimente ai fini dell’esclusione della sussistenza del ne bis in idem.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - ES IO. Nel ricorso si deducono erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Ad opinione della difesa, la Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere che le contestazioni non si siano affatto sovrapposte, considerato invece che sia la sentenza del 17.11.2016, che quella del 22.01.1996, avrebbero ad oggetto un frammento di periodo temporale identico, ossia l’anno 1994, quantomeno sino al 17.11.1994, data della sentenza di primo grado relativa alla prima condanna per partecipazione al clan LI. In secondo luogo, si censura la statuizione con cui è stata ritenuta la partecipazione dell’odierno ricorrente a strutture associative diverse, segnatamente il Clan LI e l’Alleanza di Secondigliano, atteso che il ES sarebbe sempre rimasto un partecipe del primo, avendo aderito esclusivamente alla famiglia mafiosa dei LI. La difesa deduce, infatti, che la sua operatività nell’ambito della suddetta Alleanza si sarebbe svolta unicamente in esecuzione delle direttive impartite dall’associazione di appartenenza, senza che emerga elemento probatorio alcuno idoneo a dimostrare una sua subordinazione ad altri soggetti appartenenti ai clan c.d. “federati”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. In primo luogo, il ricorso si rivela fondato con riferimento all’anno 1994, in quanto il periodo in questione risulta essere stato oggetto di contestazione - del tutto analoga - in due differenti pronunce di condanna, determinando così una sovrapposizione temporale non adeguatamente scrutinata dal giudice a quo. L’ordinanza impugnata, infatti, ha omesso di considerare che la contestazione del reato associativo per l’anno 1994 è stata valutata sia nella sentenza emessa il 22.01.1996 dalla Corte di Appello di Napoli (che copre il periodo dal 1991 al 1994), che in quella emessa il 17.11.2016 della medesima Corte (la quale copre, invece, il periodo dal 1994 al 2013). L’erronea esclusione della parziale sovrapponibilità dei periodi di contestazione integra, pertanto, un vizio di legittimità, che impone una revisione della determinazione della pena al fine di evitare un cumulo sanzionatorio non conforme alla disposizione di cui all'art. 649 cod.proc.pen. . In secondo luogo, il ricorso di rivela fondato anche nella parte in cui contesta la decisione di ritenere sussistente la partecipazione contemporanea a strutture associative formalmente diverse, 2 ossia il clan LI e l’Alleanza di Secondigliano. Difatti, dall’ordinanza impugnata non si evince un percorso argomentativo logicamente coerente, idoneo a dimostrare, con il necessario grado di certezza, l’effettiva adesione dell’odierno ricorrente a un’associazione mafiosa distinta da quella di originaria appartenenza (clan LI). In particolare, non viene superata in modo congruo la doglianza difensiva secondo la quale l’operatività dell’odierno ricorrente nell’ambito dell’Alleanza di Secondigliano - quale struttura composita derivante dalla convergenza di più clan - sia avvenuta esclusivamente in esecuzione delle direttive impartite dalla famiglia mafiosa di appartenenza (già oggetto di accertamento nel diverso e correlato giudizio), senza che possa ravvisarsi, in concreto, un’autonoma e distinta affiliazione ad una diversa consorteria criminale.
2. Si consideri, altresì, l’orientamento costante di questa Corte (v. Sez. I n. 20015 del 15.02.2016, rv. 267278, ric. De Stefano) che, in tema di fatti associativi giudicati più volte in relazione ad una medesima frazione temporale di condotta, ha affermato che il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti (dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del secondo giudizio) . Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così è deciso, 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL MA CA BO 3