Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2518/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv. D'ADDATO GIOVINA e , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 71046
SAN FERDINANDO DI PUGLIA, presso il difensore avv. D'ADDATO GIOVINA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSANELLI Parte_2 C.F._1
GIORGIO e elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI, 84 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. ROSANELLI GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE OPPONENTE: come da atto di citazione;
CONVENUTA OPPOSTA: In via preliminare e nel merito:
Dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da controparte con atto di citazione dd.
10.10.2022, depositato in Cancelleria oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. in data 19.10.2022, inammissibile e per l'effetto, confermare ad ogni effetto il decreto ingiuntivo esecutivo n. 505/2022 pronunciato dal Tribunale di Trento in data 01.08.2022 e depositato in Cancelleria il 02.08.2022,
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decreto ingiuntivo dd. 28.06.2022, ovvero della maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati dalle scadenze al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria delle competenze, accessori di legge e spese relative al procedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 10.10.22 la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
505/22, notificato l'.
8.8.2022 in forza del quale era stata condannata a corrispondere a la Parte_2 somma di € 23.291,78, oltre ad interessi e spese, quale canone di affitto del ramo d'azienda.
Ha asserito che in data 7.2.2019 la Duea srls aveva sottoscritto il contratto di affitto di ramo d'azienda e che in tale contratto era stato previsto un deposito cauzionale di € 30.000,00, consegnato mediante assegno bancario;
ha precisato che in data 11.2.2021 la aveva sottoscritto un nuovo contratto, Pt_1 sostitutivo del precedente, ma che l'assegno era stato indebitamente trattenuto.
Ha lamentato, inoltre, degli inadempimenti da parte della convenuta ed ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 29.12.2022 si è costituita affermando che l'assegno era stato Parte_2
mantenuto in garanzia anche in forza di una espressa previsione contenuta nel secondo contratto.
Ha rilevato che la attrice aveva semplicemente modificato la forma societaria, ma vi era continuità tra i due soggetti.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
All'udienza dell'1.2.23 il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sulla problematica relativa alla tempestività dell'opposizione proposta.
***
E' pacifico che il decreto ingiuntivo era stato emesso per ottenere il pagamento dei canoni previsti nel contratto di affitto del ramo d'azienda (doc.1).
L'art. 447 bis cpc dispone che le cause in tema di affitto del ramo d'azienda siano disciplinate dagli artt. 414 e segg. cpc (cioè dal c.d. rito locatizio).
L'opposizione, pertanto, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, depositato entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato in data 8.8.2022 (e quindi,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro – lunedì – 10 ottobre 2022).
pagina 2 di 3 L'attrice ha proposto opposizione nelle forme non del ricorso, ma dell'atto di citazione;
tale atto, notificato il 10.10.22, è stato depositato in data 19 ottobre 2022.
La Suprema Corte ha statuito (Sez. U - , Sentenza n. del 13/01/2022) che “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”
Ne consegue che l'opposizione deve ritenersi tardivamente proposta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo, attesa la semplicità della vertenza e il fatto che la tardività è stata rilevata dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.505/22;
2. Condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 1.698,50 per Pt_1 Parte_2
compendi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 16/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento. il Giudice
Dott. Giuliana Segna
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