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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20090 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
, nato a [...]ù), il 31.03.1975 Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 12.11.2024
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la signora e il signor Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto. Controparte_1
La signora come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. Parte_1
473-bis.49 cpc
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in LIMA (Perù) il 9.2.2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
292 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12.11.2024 parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 26.3.2025.
All'udienza del 26.3.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
parte ricorrente, invece, precisava come da ricorso introduttivo e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20090 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
, nato a [...]ù), il 31.03.1975 Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 12.11.2024
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la signora e il signor Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto. Controparte_1
La signora come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. Parte_1
473-bis.49 cpc
CHIEDE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in LIMA (Perù) il 9.2.2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
292 parte II Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12.11.2024 parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 26.3.2025.
All'udienza del 26.3.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace;
parte ricorrente, invece, precisava come da ricorso introduttivo e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.