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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1229/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 30/10/2025 ad ore 11.35 innanzi al dott. EA RA, sono comparsi in video-collegamento:
Per l'Avv. CONTE DIEGO il quale si riporta al ricorso. Parte_1
Per la dott.ssa STOPPONI CINZIA la quale si riporta alla memoria Controparte_1
Difensiva.
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
riaperto il verbale il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
EA RA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. EA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2025 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Avella Parte_1 C.F._1
(AV) al Corso Vittorio Emanuele n. 56, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DIEGO CONTE e MAURO
PAGLIUCA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), in domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO Controparte_1 P.IVA_1
70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa STOPPONI CINZIA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/8/2025, parte ricorrente, quale docente a tempo determinato in forza di contratto siglato con l'Amministrazione convenuta nell'A.S. 2020/2021, per il periodo dal 28/10/2020 al
5/6/2021 , premettendo di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione personale docenti in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/21 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il;
Per l'effetto, condannare la parte resistente al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.214,29 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.”.
Cont Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Cont Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dovute a titolo di RPD, con riferimento al periodo di servizio prestato dal docente nell'a.s. 2020/2021, quantificate alla data della domanda, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestato e non contestato ex adverso, in € 1.214,29, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase della trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1.100,00), e si determina in € 450,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
nell'A.S. 2020/2021;
[...]
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.214,29 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
€ 450,00 per compensi, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
EA RA pagina 7 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1229/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 30/10/2025 ad ore 11.35 innanzi al dott. EA RA, sono comparsi in video-collegamento:
Per l'Avv. CONTE DIEGO il quale si riporta al ricorso. Parte_1
Per la dott.ssa STOPPONI CINZIA la quale si riporta alla memoria Controparte_1
Difensiva.
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
riaperto il verbale il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
EA RA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. EA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2025 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Avella Parte_1 C.F._1
(AV) al Corso Vittorio Emanuele n. 56, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DIEGO CONTE e MAURO
PAGLIUCA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), in domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO Controparte_1 P.IVA_1
70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa STOPPONI CINZIA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/8/2025, parte ricorrente, quale docente a tempo determinato in forza di contratto siglato con l'Amministrazione convenuta nell'A.S. 2020/2021, per il periodo dal 28/10/2020 al
5/6/2021 , premettendo di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione personale docenti in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/21 in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il;
Per l'effetto, condannare la parte resistente al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.214,29 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.”.
Cont Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Cont Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive dovute a titolo di RPD, con riferimento al periodo di servizio prestato dal docente nell'a.s. 2020/2021, quantificate alla data della domanda, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestato e non contestato ex adverso, in € 1.214,29, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase della trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore fino a € 1.100,00), e si determina in € 450,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
nell'A.S. 2020/2021;
[...]
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.214,29 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
€ 450,00 per compensi, oltre € 49,00 per contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 30 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
EA RA pagina 7 di 5