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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/08/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott.
Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3484/2022 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CodiceFiscale_3
Iofrida, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Giuseppe Reale Trav. Amendola n.15 hanno eletto domicilio.
-attori-
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc.:
[...]
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria presso i cui uffici alla via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale pagina 1 di 6 -convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 25 marzo 2025 il procuratore degli attori insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato l'08.11.2022 , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio l Parte_2 Parte_3 [...]
la Controparte_1 Controparte_1
perché venisse accertato il loro diritto a
[...]
ottenere il compenso per l'attività di coautori svolto nell'interesse dell'agenzia convenuta, in relazione alle procedure n.113/2013 + 58/2014 +
68/2015 R.G.M.P., nell'ambito delle quali erano stati già nominati quali amministratori giudiziari dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione.
Si costituiva l'
[...]
, la quale Controparte_1
assumeva che il compenso dovuto ai professionisti istanti dovesse essere calcolato sulla scorta dei criteri indicati nelle disposizioni sottoscritte nei disciplinari d'incarico a coadiutori.
Il processo veniva istruito con l'espletamento di una CTU contabile affinchè venisse accertato con riferimento ai singoli atti di conferimento di incarico sottoscritti con ciascuno dei professionisti, il compenso maturato per l'attività prestata dall'01.10.2017 al 31.12.2021, tenuto conto del pagina 2 di 6 compendio aziendale per il quale effettivamente erano state compiute attività di gestione e con esclusione dunque di quei beni e/o complessi aziendali per i quali erano intervenuti nelle more provvedimenti di dissequestro;
all'esito delle risultanze delle indagini peritali, veniva sottoposta alle parti una proposta ai fini conciliativi della controversia, che veniva accettata dagli attori, mentre l'Agenzia convenuta, nonostante il lungo lasso di tempo concesso ai fini della valutazione di detta proposta, non aveva inteso esprimere alcuna determinazione in merito a tale soluzione, salvo rappresentare soltanto con le note di udienza depositate il
16.01.2025, di ottenere un ulteriore differimento della causa “….. al fine di consentire alla convenuta di formulare una diversa proposta transattiva”, in spregio ad ogni più elementare regola di correttezza e collaborazione processuale, determinando così un colpevole allungamento dei tempi di definizione del presente procedimento;
concesso in ogni caso l'invocato rinvio, avuto riguardo alla natura di parte pubblica dell' convenuta CP_1
e alla connessa esigenza primaria del contenimento della spesa pubblica, e riscontrato che ciò nonostante non si era pervenuti ad una definizione conciliativa della controversia non avendo la convenuta formalizzato alcuna offerta, all'udienza cartolare del 25.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni qui appreso specificati.
Ed invero, va subito precisato che ai fini della decisione assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, alle cui risultanze il Giudicante aderisce senza riserve, in quanto pagina 3 di 6 congruamente motivata e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori logici e/o metodologici.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata, resa in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Il professionista incaricato ha opportunamente analizzato in modo analitico il contenuto dei decreti di nomina e di conferimento dell'incarico con l'annessa sottoscrizione dei relativi disciplinari di ciascuno degli odierni attori, che presentano alcune differenze essendo stati conclusi in periodi differenti.
Ebbene, sulla scorta della copiosa produzione documentale e tenuto conto del tenore e della portata dell'art.5 contemplato nei singoli atti di conferimento di incarico (art.5: -Il compenso per l'attività svolta dal
Coadiutore sarà quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 e l'importo così definito sarà sempre ridotto del 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul Coadiutore rispetto all'Amministratore giudiziario (compenso base). Eventuali aumenti e riduzioni del compenso base saranno determinati secondo i criteri enunciati nel documento “Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC” posto in consultazione pubblica nell'anno 2018 e richiamato, a tal fine, dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nella seduta del
6 agosto 2020. Nelle more dell'acquisizione dello specifico parere richiesto al Consiglio di Stato, la corresponsione dei compensi è disposta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214 e dell'art. 13 del decreto legge 24 aprile
pagina 4 di 6 2014, n.66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n.89. Non potrà, conseguentemente, essere superata la soglia dei
240.000 euro/anno a carico della finanza pubblica. A tal fine il
Coadiutore, in concomitanza con ciascun provvedimento di liquidazione, dovrà dichiarare di non superare tale limite nell'annualità di riferimento.
Previa presentazione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio e dei bilanci d'esercizio delle imprese/società, completi e secondo le modalità indicate dall'Agenzia è prevista la possibilità della liquidazione di acconti annuali sul compenso, nel limite del 20% del compenso complessivo. Il mancato rispetto delle direttive impartite e/o il mancato o tardivo inserimento/aggiornamento dei dati su OPEN Re.G.I.O. o su altra piattaforma operativa in uso all'ANBSC comporterà, previa specifica contestazione, una riduzione pari dal 5% al 10% dell'intero compenso.
Qualora il coadiutore per l'espletamento dell'incarico conferito si avvalga di un collaboratore il compenso richiesto dallo stesso sarà a totale carico del coadiutore), e una volta accertata in maniera capillare la consistenza e il valore di tutto l'imponente patrimonio confiscato, il compenso è stato determinato sulla scorta dei criteri di cui all'art.3, comma 1, D.P.R.
n.177/2015, di talchè a ciascun coadiutore per il periodo dall'01.10.2017 al
31.12.2021 deve essere riconosciuta la somma di € 151.845,90, importo che deve essere maggiorato degli accessori di legge.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell convenuta e liquidate come dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Designato dott. Giuseppe Campagna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
pagina 5 di 6 , e nei confronti dell' Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato l'08.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconosce in favore di , e Parte_1 Parte_2
, quali coadiutori nominati dall Parte_3 [...]
CP_
Confiscati Controparte_1
LI , il diritto alla liquidazione del compenso pari ad € CP_1
€ 151.845,90 in favore di ciascun professionista, maggiorato degli accessori di legge, per il periodo dall'01.10.2017 al 31.12.2021, da porsi a carico dell Controparte_1
e Confiscati alla LI Organizzata;
[...]
-condanna l
[...]
al Controparte_1
pagamento, in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € Pt_3
12.943,00, di cui € 1.713,00 per spese, oltre accessori come per legge, oltre alle spese della CTU già liquidata.
Reggio Calabria, 30.08.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott.
Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3484/2022 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CodiceFiscale_3
Iofrida, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Giuseppe Reale Trav. Amendola n.15 hanno eletto domicilio.
-attori-
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc.:
[...]
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria presso i cui uffici alla via del Plebiscito n.15 ha domicilio legale pagina 1 di 6 -convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 25 marzo 2025 il procuratore degli attori insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato l'08.11.2022 , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio l Parte_2 Parte_3 [...]
la Controparte_1 Controparte_1
perché venisse accertato il loro diritto a
[...]
ottenere il compenso per l'attività di coautori svolto nell'interesse dell'agenzia convenuta, in relazione alle procedure n.113/2013 + 58/2014 +
68/2015 R.G.M.P., nell'ambito delle quali erano stati già nominati quali amministratori giudiziari dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione.
Si costituiva l'
[...]
, la quale Controparte_1
assumeva che il compenso dovuto ai professionisti istanti dovesse essere calcolato sulla scorta dei criteri indicati nelle disposizioni sottoscritte nei disciplinari d'incarico a coadiutori.
Il processo veniva istruito con l'espletamento di una CTU contabile affinchè venisse accertato con riferimento ai singoli atti di conferimento di incarico sottoscritti con ciascuno dei professionisti, il compenso maturato per l'attività prestata dall'01.10.2017 al 31.12.2021, tenuto conto del pagina 2 di 6 compendio aziendale per il quale effettivamente erano state compiute attività di gestione e con esclusione dunque di quei beni e/o complessi aziendali per i quali erano intervenuti nelle more provvedimenti di dissequestro;
all'esito delle risultanze delle indagini peritali, veniva sottoposta alle parti una proposta ai fini conciliativi della controversia, che veniva accettata dagli attori, mentre l'Agenzia convenuta, nonostante il lungo lasso di tempo concesso ai fini della valutazione di detta proposta, non aveva inteso esprimere alcuna determinazione in merito a tale soluzione, salvo rappresentare soltanto con le note di udienza depositate il
16.01.2025, di ottenere un ulteriore differimento della causa “….. al fine di consentire alla convenuta di formulare una diversa proposta transattiva”, in spregio ad ogni più elementare regola di correttezza e collaborazione processuale, determinando così un colpevole allungamento dei tempi di definizione del presente procedimento;
concesso in ogni caso l'invocato rinvio, avuto riguardo alla natura di parte pubblica dell' convenuta CP_1
e alla connessa esigenza primaria del contenimento della spesa pubblica, e riscontrato che ciò nonostante non si era pervenuti ad una definizione conciliativa della controversia non avendo la convenuta formalizzato alcuna offerta, all'udienza cartolare del 25.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni qui appreso specificati.
Ed invero, va subito precisato che ai fini della decisione assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, alle cui risultanze il Giudicante aderisce senza riserve, in quanto pagina 3 di 6 congruamente motivata e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori logici e/o metodologici.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata, resa in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Il professionista incaricato ha opportunamente analizzato in modo analitico il contenuto dei decreti di nomina e di conferimento dell'incarico con l'annessa sottoscrizione dei relativi disciplinari di ciascuno degli odierni attori, che presentano alcune differenze essendo stati conclusi in periodi differenti.
Ebbene, sulla scorta della copiosa produzione documentale e tenuto conto del tenore e della portata dell'art.5 contemplato nei singoli atti di conferimento di incarico (art.5: -Il compenso per l'attività svolta dal
Coadiutore sarà quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 e l'importo così definito sarà sempre ridotto del 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul Coadiutore rispetto all'Amministratore giudiziario (compenso base). Eventuali aumenti e riduzioni del compenso base saranno determinati secondo i criteri enunciati nel documento “Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC” posto in consultazione pubblica nell'anno 2018 e richiamato, a tal fine, dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nella seduta del
6 agosto 2020. Nelle more dell'acquisizione dello specifico parere richiesto al Consiglio di Stato, la corresponsione dei compensi è disposta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214 e dell'art. 13 del decreto legge 24 aprile
pagina 4 di 6 2014, n.66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n.89. Non potrà, conseguentemente, essere superata la soglia dei
240.000 euro/anno a carico della finanza pubblica. A tal fine il
Coadiutore, in concomitanza con ciascun provvedimento di liquidazione, dovrà dichiarare di non superare tale limite nell'annualità di riferimento.
Previa presentazione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio e dei bilanci d'esercizio delle imprese/società, completi e secondo le modalità indicate dall'Agenzia è prevista la possibilità della liquidazione di acconti annuali sul compenso, nel limite del 20% del compenso complessivo. Il mancato rispetto delle direttive impartite e/o il mancato o tardivo inserimento/aggiornamento dei dati su OPEN Re.G.I.O. o su altra piattaforma operativa in uso all'ANBSC comporterà, previa specifica contestazione, una riduzione pari dal 5% al 10% dell'intero compenso.
Qualora il coadiutore per l'espletamento dell'incarico conferito si avvalga di un collaboratore il compenso richiesto dallo stesso sarà a totale carico del coadiutore), e una volta accertata in maniera capillare la consistenza e il valore di tutto l'imponente patrimonio confiscato, il compenso è stato determinato sulla scorta dei criteri di cui all'art.3, comma 1, D.P.R.
n.177/2015, di talchè a ciascun coadiutore per il periodo dall'01.10.2017 al
31.12.2021 deve essere riconosciuta la somma di € 151.845,90, importo che deve essere maggiorato degli accessori di legge.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell convenuta e liquidate come dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Designato dott. Giuseppe Campagna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
pagina 5 di 6 , e nei confronti dell' Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato l'08.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, riconosce in favore di , e Parte_1 Parte_2
, quali coadiutori nominati dall Parte_3 [...]
CP_
Confiscati Controparte_1
LI , il diritto alla liquidazione del compenso pari ad € CP_1
€ 151.845,90 in favore di ciascun professionista, maggiorato degli accessori di legge, per il periodo dall'01.10.2017 al 31.12.2021, da porsi a carico dell Controparte_1
e Confiscati alla LI Organizzata;
[...]
-condanna l
[...]
al Controparte_1
pagamento, in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € Pt_3
12.943,00, di cui € 1.713,00 per spese, oltre accessori come per legge, oltre alle spese della CTU già liquidata.
Reggio Calabria, 30.08.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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