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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 4090 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4090 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN CA, giusta procura in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla Piazza Zumbini
n. 25 e (c.f. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Gabriele Renzulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla P.zza
US e UI LL n. 88
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nato dalla convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
Per i ricorrenti, conclusioni rassegnate nel ricorso congiuntamente proposto e richiamate all'udienza del 24.11.205, svoltasi cartolarmente dinanzi al relatore. Il
PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento del figlio
[...] minore nato dalla convivenza more uxorio ( , nato l'[...]). Persona_1
All'udienza del 24.11.2025, i difensori delle parti domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) assegnare la casa familiare sita a AT BR (CS) alla Via San Pietro n. 24, disposta su tre livelli (piano terra, primo e secondo piano) catastalmente identificata al foglio 4, part.lla 211, sub 2, Categ. A/3, e i mobili che la arredano alla SI.ra quale genitrice collocataria del minore che Parte_2 Persona_1 pertanto continuerà ad abitarla unitamente al predetto minore e all'altra figlia,
; Persona_2
2) dividere il magazzino/ legnaia al 50% (posto al piano terra e facente parte dell'immobile di cui al precedente punto 1) tra la SInora e il SInor Parte_2
con oneri e spese a carico esclusivo di quest'ultimo; in particolare, il Pt_1
SInor previa divisione con muro in cartongesso, potrà utilizzare il vano Pt_1
(seconda porta), mentre la SInora si riserva la facoltà di potervi accedere, Parte_2 specie per controllare il funzionamento dell'impianto fotovoltaico e delle batterie di accumulo dell'abitazione assegnatale. Il gatto del piccolo non Persona_1 sarà spostato dal vano (prima porta) e comunque per nessuna ragione verrà mai allontanato dal magazzino;
3) affidare il figlio minore a entrambi genitori secondo il regime Persona_1 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in AT
BR;
4) regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario, SI.
[...]
e il figlio secondo gli accordi di cui al piano genitoriale allegato;
Pt_1
5) disporre che il SI. provveda a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore ,
[...] Persona_1
l'importo di Euro 170,00 (euro centosettanta/00) mensili, per dodici mensilità, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici 3
ISTAT; altresì, il sig. concede la propria quota del 50% Parte_1 dell'assegno unico per il figlio minore alla SI.ra , sicché, Persona_1 Parte_2 fatta salva la possibilità di modifica e/o revisione in considerazione di eventuali variazioni delle posizioni reddituali e patrimoniali per entrambe le parti, l'assegno di mantenimento complessivo è determinato e comprenderà sia il suindicato importo mensile di € 170,00 sia la quota del 50% dell'assegno unico come innanzi precisato;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, necessarie e voluttuarie, saranno egualmente ripartite nella misura del 50% tra i genitori, purché, salvo ragioni d'urgenza, previamente concordate e debitamente documentate;
6) quale accordo negoziale, ratificato dinnanzi al Tribunale, in merito ai debiti contratti, le parti precisano che ognuna provvederà a pagare le somme derivanti dai prestiti intestati, senza pretendere nulla dall'altra parte e precisamente: la SI. ra provvederà a pagare le spese per le proprie cure dentarie, il finanziamento Parte_2 presso l'INPS per la casa di cui sopra e le spese per l'acquisto della propria autovettura FORD PUMA;
mentre il SI. provvederà a pagare le spese Pt_1 per l'acquisto della propria autovettura e le spese per le proprie CP_1 cure dentarie. In merito, all'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) corrisposto dal SI. per il rifacimento del tetto della casa familiare di AT, Parte_1 lo stesso dichiara espressamente di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso, avendo la SI.ra effettuato anche lei spese di pari importo per la casa, per Parte_2
l'effetto nulla dovrà essere corrisposto dalla SI.ra per il rifacimento del Parte_2 tetto dell'abitazione. Mentre l'importo del mutuo per l'acquisto della casa, nella misura di € 220,00 mensili, o nel diverso ammontare che sarà stabilito dalla banca erogatrice sarà corrisposto da entrambe le parti nella misura del 50% CP_2 cadauno;
7) compensare integralmente le spese e onorari del giudizio.
All'udienza del 24.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano la natura di impegno negoziale della statuizione riportata al punto 2 dell'accordo raggiunto e la causa era rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento del minore può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse di , del quale è previsto l'affido condiviso in conformità al Per_1 modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario, 4
puntualmente regolamentato nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo.
Anche la ripartizione degli obblighi economici appare conforme alle prevedibili esigenze del minore e alle possibilità economiche di entrambi i genitori.
Quanto alle conclusioni rassegnate ai punti 1, 2 e 6, le stesse possono essere oggetto di presa d'atto da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., trattandosi di obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell'ambito dei loro rapporti negoziali.
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così Parte_2 provvede:
1) omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento, mantenimento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario rispetto al figlio minore (nato l'[...]), come riportato in motivazione Persona_1 ai punti 3, 4 e 5;
2) prende atto degli impegni negoziali reciprocamente assunti dalle parti, come compendiati in motivazione ai punti 1, 2 e 6;
3) dispone nulla a provvedere in ordine alle spese;
4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma