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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c del giorno 16/07/2025, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), difeso dall'avv. GALLETTI
[...] P.IVA_1
ANTONINO, unitamente all'avv. NAPOLITANO SIMONA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9476/2021 emessa dal
Tribunale in Roma data 31/05/2021.
Conclusioni dell'appellante: “disporre l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9476/2021 del 31.5.2021 impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure e, dunque, previa eventuale disapplicazione e/o annullamento del decreto del
(prot. CUP B83G02000090005 - Controparte_1
Prog.n. 62349/12 del 10.11.2017) con il quale è stata disposta la revoca e il recupero delle agevolazioni di cui al decreto dirigenziale di concessione provvisoria n. 0118056 del 19.7.2002, nonché, ove occorra, del punto 2.1. della Circolare MAP n. 900516 del 13.12.2000 e del DM 527/1995,
r.g. n. 1 accertare e dichiarare i fatti così come narrati, nonché il diritto della società appellante ad ottenere dal appellato il pagamento CP_1 dell'importo ulteriore di € 131.458,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo del contributo in conto impianti previsto nella Determina
Dirigenziale n. 0118056 del 19.7.2002 ovvero, in via gradata, del diritto a trattenere la prima rata di pari importo già erogata, con conseguente declaratoria d'illegittimità, illiceità ed ingiustizia dell'azione di recupero delle somme già corrisposte e con la conseguente condanna del CP_1 appellato, in persona del l.r.p.t., a pagare alla società CP_2 appellante l'importo di € 131.458,00, oltre interessi e rivalutazione
(corrispondente alla seconda rata del contributo riconosciuto e non ancora erogato) e, comunque, a non ripetere e recuperare l'analogo importo già corrisposto. Il tutto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni dell'appellato: “rigettare l'appello 'ex adverso' proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite “
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […]Con atto di citazione notificato il 19.03.2018, la
[...] conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale il , chiedendo di accertare il Controparte_1 proprio diritto a trattenere la prima rata già erogata del contributo concesso in via provvisoria dalla d.d. n. 0118056 del 19.07.2002, con conseguente disapplicazione del decreto n. 4574 del 10.11.2017 di revoca delle agevolazioni, e di condannare il al pagamento del residuo CP_1 importo di euro 131.458,00 (oltre interessi e rivalutazione), corrispondente alla seconda rata del contributo non ancora erogata.
A tal fine parte attrice esponeva: - che, con istanza del 21.01.2002, presentava una richiesta di agevolazione finanziaria ai sensi della legge
488/1992, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzati all'ammodernamento della struttura alberghiera (denominata “Hotel Sant'Agata”) di sua proprietà, a fronte della pubblicazione di apposito bando, ottenendo il riconoscimento di un contributo pari ad euro
262.916,00 in relazione a investimenti ammessi per euro 914.000,00; - che il disponeva la concessione del Controparte_1 contributo con decreto n. 118056 del 19.07.2002; - che, con nota del
2.10.2003, la società incaricata dal per l'erogazione del CP_1 contributo comunicava di aver disposto (in data 30.09.2003) il pagamento r.g. n. 2 della prima delle due rate, per un importo di euro 131.458,00; - che il non erogava la seconda rata del contributo e, con nota del CP_1
27.06.2017, comunicava l'avvio del procedimento di revoca dell'intero contributo concesso, sulla base della relazione finale di spesa del
12.01.2016 della AN IA;
- che il procedimento di revoca era stato avviato in quanto, alla data del sopralluogo del 18.05.2017,
l'immobile sede della struttura alberghiera risultava dotato di un piano aggiuntivo che avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo certificato di agibilità (ovvero di una perizia giurata attestante la conformità urbanistica); - che, nonostante le controdeduzioni formulate dalla società attrice con nota del 27.07.2017, il disponeva, con decreto n. CP_1
4574 del 10.11.2017, la revoca integrale del contributo, non solo per la mancata dimostrazione dei requisiti di agibilità dell'immobile (invece dimostrata per silenzio assenso), ma in ragione della mancata rispondenza degli immobili costituenti l'unità produttiva agevolata ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Il si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta evidenziava: - che il , con nota del CP_1
04.04.2017, chiedeva al Comune di Massa Lubrense (dove era sita l'iniziativa agevolata) di comunicare la conformità delle opere realizzate dalla società attrice alle autorizzazioni previste;
- che, non ricevendo alcuna risposta, interpellava nuovamente l'ente comunale con nota del
03.10.2017; - che il Comune, così sollecitato, rispondeva con nota del
17.10.2017, comunicando che la volumetria aggiuntiva (segnalata dalla
AN IA) era stata realizzata in difformità e in luogo del tetto termico previsto dalla concessione edilizia;
- che la richiesta di sanatoria presentata dalla Società attrice era stata respinta dal Comune con provvedimento n. 47 del 19.03.2013».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito “[…] - rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto CP_1 delle spese del procedimento liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge”. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « …Quanto alla eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla società attrice, essa è infondata. Invero, il diritto alla r.g. n. 3 restituzione del contributo di cui è stata disposta la revoca e la relativa azione – qualificabile come un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo regolata dall'art. 2033 cod. civ. – sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 cod. civ. Riguardo al 'dies a quo', ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., nell'ipotesi – che qui rileva – di indebito oggettivo per inesistenza sopravvenuta del titolo del pagamento, la prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il venir meno della
'causa solvendi', originariamente sussistente.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine della prescrizione del diritto alla restituzione di contributi pubblici revocati deve farsi decorrere dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto di richiederne la restituzione (cfr. Cass. n.
10205/2009; Cass. n. 23603/2017).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società attrice, il 'dies a quo' utile per il computo del termine di prescrizione deve farsi decorrere non dalla data di percezione dei contributi da parte del beneficiario, bensì dal momento in cui si manifesta l'inadempimento e quindi si concretizza l'indebito.
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca, emanato dal in CP_1 data 10.11.2017, è intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione decennale. Infatti, si deve escludere che il CP_1 convenuto abbia acquisito l'effettiva conoscenza dell'inadempimento contestato alla Società attrice prima del 12.01.2016, data della trasmissione al medesimo della relazione sullo stato finale del programma di investimento da parte della AN IA (all. 2 al fascicolo di parte convenuta)….. […]e nel caso di specie si contesta nella sostanza alla società attrice un grave inadempimento ex art. 1455 c.c., consistente nell'avere perpetrato un abuso (mediante costruzione del piano abusivo), in palese violazione della normativa edilizia e urbanistica su un immobile -
“ovvero la struttura - unità locale finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni” (cfr. Circolare cit., p. 3) -, quando ancora la relativa procedura non era stata conclusa e il finanziamento concesso solo in via provvisoria.
In ordine, poi, alla dedotta illegittimità della revoca per asserita sproporzione rispetto all'inadempimento contestato, non è condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui l'abuso edilizio realizzato non sarebbe connotato da una gravità tale da legittimare la revoca totale del r.g. n. 4 contributo, bensì soltanto parziale. Infatti, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del dm 527/1995 citato, applicabile 'ratione temporis' (comma inserito dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133) nell'ipotesi – che si configura nel caso di specie – di violazione di specifiche norme settoriali di cui all'art. 8, comma 1, lett. e, la revoca delle agevolazioni, per espressa previsione normativa, è totale e non parziale. In relazione, infine, alla violazione delle regole di correttezza, affidamento e buona fede da parte del , dedotta dalla società attrice in CP_1 conseguenza della revoca dei contributi, disposta dopo un lungo lasso di tempo dalla concessione provvisoria, ad avviso del Tribunale non sussistono, nel caso di specie, i requisiti necessari ai fini della configurabilità del legittimo affidamento così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa (cfr.; Cass., n. 8236/2020;
Consiglio di Stato, n. 4392/2020).
Premesso che si è trattato di una agevolazione concessa solo in via provvisoria e che la revoca è intervenuta prima che fosse reso definitivo il provvedimento di concessione, con riguardo alla sussistenza di un legittimo affidamento in capo a parte attrice, va evidenziato che il principio del legittimo affidamento consente di prestare tutela nei confronti di chi confidi nella stabilità di una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica.
Tuttavia, affinché tale affidamento possa dirsi legittimo e possa, quindi, trovare tutela, è necessaria la compresenza di tre “elementi”:
-il primo di natura oggettiva e consistente nel vantaggio derivante dal provvedimento al suo destinatario;
-il secondo di natura temporale e consistente nel decorso di un lasso di tempo tale da stabilizzare in capo al destinatario il convincimento circa la spettanza del bene stesso;
-il terzo di natura soggettiva, consistente nella buona fede del destinatario del provvedimento stesso.
Nel caso in esame è proprio quest'ultimo elemento a difettare, non potendo essere considerata la società beneficiaria ignara ed incolpevole, e quindi
“in buona fede”, a fronte della violazione accertata (e non potendo la stessa confidare nel suo mancato accertamento).
Ne consegue che, non potendo configurarsi in capo alla società attrice un legittimo e incolpevole affidamento sulla definitività dell'agevolazione concessa, in particolare a fronte di una condotta illecita (abuso edilizio), la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata».
r.g. n. 5 Parte_1
ha proposto appello.
[...]
Il ha resistito al Controparte_1 gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 16/07/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene quattro motivi:
I).il primo è rubricato: “Error in iudicando, nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.”;
II) il secondo è rubricato: «Error in iudicando ed in procedendo, nella parte in cui non è stata ritenuta fondata l'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 8 co.1 lett. e) DM 527 del 20.10.1995 del punto 2.1. Circolare
MAP n. 900516 del 13.12.2000 e la violazione dei principi di adeguatezza, buona fede e correttezza»;
III) il terzo è rubricato: «Error in iudicando, nella parte in cui non è stata ritenuta accertata la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità, buona amministrazione, minor sacrificio e l'insussistenza del requisito della gravità ex art. 1455 c.c. dell'inadempimento, tale da legittimare la revoca integrale anziché parziale ex art. 8 DM 527/1995»;
IV) il quarto è rubricato: “Error in iudicando ed in procedendo, nella parte in cui il Tribunale ha immotivatamente disatteso l'istanza istruttoria di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.”
Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la Società appellante aveva infatti reiterato l'istanza istruttoria già presente nell'atto di citazione introduttivo ed aveva chiesto che fosse disposta una CTU tecnica e contabile, tesa ad accertare e verificare, previa indicazione dei criteri applicati:
concretamente sovvenzionata dal con DM 4574 del 10.11.2017; CP_1
concessione n. 6 del 20.3.2003 e alla DIA del 22.3.2005;
applicabile e se le conclusioni alle quali è pervenuto il e la AN CP_1 IA siano attendibili o meno;
r.g. n. 6 congruamente tutti i criteri logici e normativi come richiede la materia e la lex specialis».
L'appello è infondato. I).Quanto al primo motivo, ovvero la eccepita prescrizione del potere di revoca del contributo concesso (nell'anno 2002), esplicato solo nell'anno 2017, quindi dopo ben oltre il decennio di cui al termine prescrizionale generale, si osserva.
L'art. 2935 c.c. prevede che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; e ancora, l'art. 2946 c.c. dispone che, «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».
Alla luce delle sopra ricordate previsioni normative, appare indubbio che il diritto di credito dell'Amministrazione è assoggettato a prescrizione decennale, dal giorno in cui il diritto medesimo poteva essere esercitato, non disponendo la legge diversamente;
il suddetto termine decorre dall'emissione del provvedimento di revoca ovvero, come evidenziato dal
Giudice di prime cure, dal momento in cui si sono verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto di chiedere la restituzione.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine della prescrizione del diritto alla restituzione di contributi pubblici revocati deve farsi decorrere dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto di richiederne la restituzione (cfr. Cass. n.
10205/2009; Cass. n. 23603/2017).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, il 'dies a quo' utile per il computo del termine di prescrizione deve farsi decorrere non dalla data di percezione dei contributi da parte del beneficiario, bensì dal momento in cui si manifesta l'inadempimento e quindi si concretizza l'indebito. L'esposta soluzione esegetica è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza del 09.10.2017, n. 23603, ha ribadito che
“in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”.
r.g. n. 7 Si richiama anche la sentenza n. 10205 del 4 maggio 2009 della Suprema
Corte, che così ha stabilito: “In subordine, il motivo risulta comunque infondato, in quanto il termine di prescrizione del diritto del alla CP_1 restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del versamento dei contributi medesimi -come asserito dalla ricorrente - bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto a richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”.
Come condivisibilmente notava la difesa erariale, “nel caso di specie, è risultato in atti che il ha avuto conoscenza dell'inadempimento CP_1 della ditta beneficiaria, concretizzatosi nella violazione della norma agevolativa, solo attraverso la relazione sullo stato finale dell'investimento, trasmessa dalla banca IA al ed CP_1 alla stessa ditta beneficiaria il 12.1.2016. Prima di allora, il non CP_1 era al corrente dell'esistenza di una causa di illegittimità dell'erogazione del contributo, per cui solo dopo tale data era stato possibile avviare il procedimento di revoca del contributo, nel corso del quale l'Amministrazione ha acquisito peraltro ulteriori elementi a suffragio della legittimità della revoca intimata, in particolare la comunicazione da parte del del rigetto della richiesta di sanatoria Parte_3 avanzata dalla ditta e la conseguente non conformità urbanistica ed edilizia dell'unità produttiva oggetto dell'investimento.
Peraltro l'abuso edilizio compiuto dall'impresa beneficiaria sull'unità produttiva oggetto di agevolazioni, rendendolo non più conforme, era stato appurato solo nel corso del sopralluogo del 18.5.2007, e con la nota del
12.1.2006 con cui è stata trasmessa al Ministero la relazione sullo stato finale del programma di investimento, inviata anche alla ditta beneficiaria, seguita poi dalla nota di avvio del procedimento di revoca del 27.6.2017, costituendo, semmai, tali atti, eventi interruttivi della prescrizione”. Sulla base di quanto esposto, del tutto priva di fondamento risulta anche la tesi della appellante, prospettata in via subordinata, secondo cui il 'dies a quo' del termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui l'inadempimento era accertabile e verificabile e non da quando sia stato concretamente accertato.
Se ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», non si vede come detto termine possa decorre prima che il abbia avuto effettiva CP_1 conoscenza dell'inadempimento.
r.g. n. 8 II)-III) In ordine, poi, ai motivi di appello concernenti la dedotta illegittimità della revoca (in tutto od in parte) per asserita sproporzione rispetto all'inadempimento contestato, non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui l'abuso edilizio realizzato non sarebbe connotato da una gravità tale da legittimare la revoca del contributo, ovvero la revoca totale dello stesso, bensì eventualmente soltanto parziale, si rileva quanto segue.
In merito alla revoca delle agevolazioni, come già esposto nella trattazione dei fatti, la banca IA, con nota del 12.01.2016 (allegato 2 appellata) ha trasmesso al la relazione Controparte_1 sullo stato finale del programma di investimento, dalla quale si rilevavano elementi che potevano comportare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento. In particolare, alla data del sopralluogo, l'immobile, sede della struttura alberghiera, risultava dotato di un piano aggiuntivo, privo di certificato di agibilità, realizzato in luogo del tetto termico previsto nel progetto originario, oggetto del programma di investimento ammesso alle agevolazioni: in assenza di tale documento o di dettagliata perizia giurata/dichiarazione del direttore lavori, attestante la conformità urbanistica dell'unità produttiva, non risultava verificato il rispetto delle norme settoriali (urbanistiche ed edilizie) richiesto dalla normativa.
Inoltre, la richiesta di sanatoria della sopraelevazione abusiva presentata dalla società odierna appellante è stata rigettata dal Comune competente.
La volumetria aggiuntiva dell'immobile ha modificato il progetto originario per il quale era stata concessa l'agevolazione, mentre il mancato rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso - ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle attività per cui è stato chiesto il finanziamento pubblico - non rileva soltanto al momento della presentazione della domanda di concessione, ai sensi dell'art.
2.1 della Circolare MAP n. 900516/2000, ma deve permanere sino al momento dell'attribuzione definitiva del beneficio. Per cui deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del dm
527/1995 citato, applicabile 'ratione temporis' (comma inserito dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133) nell'ipotesi – che si configura nel caso di specie – di violazione di specifiche norme settoriali di cui all'art. 8, comma
1, lett.e, la revoca delle agevolazioni, per espressa previsione normativa, è totale e non parziale, con conseguente impossibilità di accoglimento anche del motivo subordinato.
r.g. n. 9 In relazione, infine, alla violazione delle regole di correttezza, affidamento e buona fede da parte del , dedotta dalla società attrice in CP_1 conseguenza della revoca dei contributi, in quanto disposta dopo un lungo lasso di tempo dalla concessione provvisoria, ad avviso della Corte non sussistono, nel caso di specie, neppure i requisiti necessari ai fini della configurabilità del legittimo affidamento così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa (cfr. Cass. n. 8236/2020,
Consiglio di Stato n. 4392/2020).
L'art.9 del D.M.527/1995, infatti, prevede espressamente che alla fine del procedimento dopo aver esaminato e valutato il rendiconto finale, il
Ministro emette “il decreto di concessione definitiva” ovvero provveda
“alla revoca delle agevolazioni”. Sul punto si osserva che: “Per l'effetto, la mera concessione provvisoria di un contributo economico non può fondare un affidamento legittimo della parte privata sulla conservazione dell'utilità ricevuta, a prescindere dal futuro svolgimento del rapporto amministrativo, occorrendo a tali fini che l'operatore economico rispetti il programma di investimenti approvato dall'Amministrazione, sottoponendosi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione (nell'an e nel quantum) del contributo allo stesso spettante in via definitiva (ex multis, Consiglio di
Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7064).
La circostanza che l'agevolazione fosse stata concessa dichiaratamente in via provvisoria ha condotto il Consiglio di Stato, in una controversia simile alla presente, a non dare peso né ad un ipotetico affidamento, né al decorso del tempo, “trattandosi di procedimento non ancora concluso, caratterizzato da agevolazioni concesse solo in via provvisoria e, dunque, ancora assoggettate a determinazione definitiva dell'amministrazione. Né in senso contrario (poteva) incidere il decorso del tempo, venendo in considerazione esborsi di pubblico denaro e, dunque, un interesse erariale che risulta(va), in assenza di atti conclusivi del procedimento, certamente prevalente rispetto a quello del privato …” (Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 942/2016).
Sicchè sino a tale momento non si verifica alcuna situazione di
"consolidamento" del diritto, in capo al soggetto beneficiario.
A tal proposito appare necessario rammentare che il legittimo affidamento può insorgere solo in capo a chi abbia incolpevolmente riposto fiducia nella legittimità dell'azione amministrativa e si sia adeguato ad essa. Pertanto, solo chi ha improntato la propria azione ai canoni di correttezza e buona r.g. n. 10 fede può poi dolersi del mutato contegno della Pubblica Amministrazione alcun affidamento incolpevole in capo alla controparte sulla stabilità del provvedimento di agevolazione, in quanto lo stesso è stato espressamente concesso in via provvisoria (v. art. 1 del decreto di concessione provvisoria)”. Né, d'altronde, osserva questa Corte, vi è mai stata una sollecitazione da parte del privato alla emissione del provvedimento definitivo che, anzi, spesso non ha dato compiuto, esaustivo ed immediato riscontro alle plurime richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione successivamente alla relazione della banca IA del 2016.
Osserva inoltre questa Corte che da un lato proprio la esplicita natura provvisoria dell'ammissione al beneficio sul piano oggettivo e dall'altro la natura giuridica del , avrebbero impedito in radice che un diritto CP_1 si consolidasse in favore dell'appellata per fatti concludenti. Inconferenti sono pertanto le deduzioni della parte appellata contenute negli scritti conclusivi in ordine alla tempistica dell'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A.
A ciò aggiungasi che non è previsto né un termine di decadenza, né di prescrizione per la revoca del beneficio, proprio in ragione della particolare funzione assolta dal beneficio.
Nel merito va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto della società appellante a mantenere il beneficio concessole in quanto il giudice ordinario ha cognizione sul rapporto e non sul provvedimento in sé considerato posto che il ha sempre insistito sulla insussistenza CP_1 dei presupposti per il mantenimento del finanziamento e che l'onere di provare l'esatto adempimento resta a carico del beneficiario.
Tale prova non sono non è stata fornita dal beneficiario, ma vi è anzi la prova del mancato rispetto del progetto di ristrutturazione assentito.
IV).Alla stregua di quanto esposto, sono irrilevanti i mezzi di prova richiesti dalla appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma
[...]
r.g. n. 11 di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello,
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della amministrazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 05/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12