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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
IANNACONE CIRO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia 15 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023PE0087354 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento e rettifica delle rendite catastali di immobili siti nel
Comune di Pietranico, emesso ex art. 1 Co.3 D.M. 701/94 con rettifica della valutazione proposta dalla parte e rideterminazione della rendita catastale in euro 11.900,00.
Sostiene il ricorrente che è da ritenersi illegittima la rettifica per difetto motivazionale e carenza dei presupposti.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale prefigurato dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ente territoriale;
è inoltre sufficientemente esposto il confronto con immobili similari ubicati nella medesima zona, alcuni dei quali indicati nell'avviso quali unità immobiliari di riferimento.
Si ribadisce più in generale sul punto come la rettifica della rendita proposta sia stata disposta con procedura regolare di stima utilizzando il prezziario nazionale Prezzi Tipologie Edilizie 2010 e con aggiunta delle voci di costo previste dalla Circolare 6/12, tenendo conto in sostanza di variazioni significative apportate alle caratteristiche dell'immobile che ne hanno invero determinato una parziale modifica intrinseca dei dati tipologici e costruttivi specifici dello stesso, compatibili con i nuovi parametri di valutazione catastale che hanno determinato l'adozione della nuova rendita. Invero, l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con “l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore” ma anche “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”, in conformità all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 1 dicembre
2006 n. 25624, e sulla stessa linea Cass. 5 febbraio 2007 n. 2462, 12 luglio 2006 n. 15842, 16 dicembre
2005 n. 27758, 11 giugno 2003 n. 9357).
Inoltre questa Corte ritiene congruamente motivato il provvedimento impugnato anche tenuto conto della natura partecipativa dell'atto (a contestazione di quanto proposto dalla parte) laddove l'ufficio si limita a diversamente valutare, anche senza previo sopralluogo che la normativa non reputa necessario a pena di nullità dell'atto, circostanze di fatto già conoscibili al ricorrente;
in tal senso la dominante giurisprudenza secondo cui: “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura
DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (Sez. Cass. 5, Sentenza n. 2268 del 03/02/2014 - Rv. 629511).
Inoltre rispetto all'accertamento ad ogni modo il contribuente si è limitato a contestarne la fondatezza senza allegare elementi per ritenere errate in fatto le conclusioni dell'ufficio, sia dal punto di vista dello stato attuale dei luoghi e delle apportate modifiche, sia di altri immobili presenti nella zona urbana con eventuali differenti trattamenti catastali non coerenti.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
DEL ROSARIO ETTORE, Giudice
IANNACONE CIRO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia 15 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023PE0087354 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento e rettifica delle rendite catastali di immobili siti nel
Comune di Pietranico, emesso ex art. 1 Co.3 D.M. 701/94 con rettifica della valutazione proposta dalla parte e rideterminazione della rendita catastale in euro 11.900,00.
Sostiene il ricorrente che è da ritenersi illegittima la rettifica per difetto motivazionale e carenza dei presupposti.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale prefigurato dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ente territoriale;
è inoltre sufficientemente esposto il confronto con immobili similari ubicati nella medesima zona, alcuni dei quali indicati nell'avviso quali unità immobiliari di riferimento.
Si ribadisce più in generale sul punto come la rettifica della rendita proposta sia stata disposta con procedura regolare di stima utilizzando il prezziario nazionale Prezzi Tipologie Edilizie 2010 e con aggiunta delle voci di costo previste dalla Circolare 6/12, tenendo conto in sostanza di variazioni significative apportate alle caratteristiche dell'immobile che ne hanno invero determinato una parziale modifica intrinseca dei dati tipologici e costruttivi specifici dello stesso, compatibili con i nuovi parametri di valutazione catastale che hanno determinato l'adozione della nuova rendita. Invero, l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con “l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore” ma anche “con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri”, in conformità all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 1 dicembre
2006 n. 25624, e sulla stessa linea Cass. 5 febbraio 2007 n. 2462, 12 luglio 2006 n. 15842, 16 dicembre
2005 n. 27758, 11 giugno 2003 n. 9357).
Inoltre questa Corte ritiene congruamente motivato il provvedimento impugnato anche tenuto conto della natura partecipativa dell'atto (a contestazione di quanto proposto dalla parte) laddove l'ufficio si limita a diversamente valutare, anche senza previo sopralluogo che la normativa non reputa necessario a pena di nullità dell'atto, circostanze di fatto già conoscibili al ricorrente;
in tal senso la dominante giurisprudenza secondo cui: “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura
DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (Sez. Cass. 5, Sentenza n. 2268 del 03/02/2014 - Rv. 629511).
Inoltre rispetto all'accertamento ad ogni modo il contribuente si è limitato a contestarne la fondatezza senza allegare elementi per ritenere errate in fatto le conclusioni dell'ufficio, sia dal punto di vista dello stato attuale dei luoghi e delle apportate modifiche, sia di altri immobili presenti nella zona urbana con eventuali differenti trattamenti catastali non coerenti.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate