Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1569/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1569/2023 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni;
Tra:
, in proprio, e prima della costituzione di quest'ultimo, Controparte_1
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_2
genitoriale sul predetto, rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosaria Lanna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA) alla Via Libertà 279;
ATTORE contro
, residente in Torre del Greco (Napoli) alla via Nuova Trecase Controparte_3
n.135/b, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonetta Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA), alla Via Cappella Bisi n.17;
CONVENUTO nonchè
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 dall'avv. Diego Improta ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, al Corso Umberto I n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI:
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, la sig.ra , Controparte_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, conveniva, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il sig. Controparte_1
, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_3 esclusiva dello stesso, ai sensi dell' art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ordine all'evento lesivo verificatosi in data 22.06.2020 alle ore 14:00 circa, all'interno dell'immobile sito in Torre del Greco alla via
Nuova Trecase n.135/b, di proprietà del sig. , e per l'effetto Controparte_3 condannarlo al risarcimento dei danni patiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 115.704,50 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento della pretesa l'istante assumeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il minore in compagnia della madre Controparte_1
a cui teneva la mano, mentre scendeva i gradini della scala a Controparte_2
chiocciola presente lungo il retro della facciata dell'abitazione sita in Torre del
Greco alla via Nuova Trecase n.135/b e di proprietà del sig. , Controparte_3
nonno del minore, scivolava e cadeva a causa della presenza sui gradini di frammenti di intonaco e calce derivanti da un distacco della parete della facciata esterna;
che a seguito del sinistro il minore riportava Controparte_1
lesioni personali gravi (Frattura composta delle apofisi traverse di L2 e L3 a destra;
frattura composta dello scafoide carpale - trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con versamento - trauma contusivo distorsivo caviglia destra con edema perimalleolare - escoriazioni multiple per il corpo) e che, pertanto si rendeva necessario l'immediato trasporto da parte della madre al pronto soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco. Deduceva altresì che in seguito a tale sinistro residuavano a carico del minore postumi di natura permanente quantificati dal consulente di parte nella misura del 20% di danno biologico,
ITT giorni 30, ITP al 75% giorni 30, ITP al 50% giorni 30.
Si costituiva in giudizio il convenuto , confermando la Controparte_3 dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione e chiedendo il differimento della prima udienza al fine di provvedere alla chiamata in causa di da cui essere manlevato in caso di eventuale soccombenza. Controparte_4 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.
In particolare, la compagnia assicurativa evidenziava che nella fattispecie de qua non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051 c.c. Deduceva che il sinistro era avvenuto alle ore 14:00 circa e, dunque, in condizioni di luce naturale molto favorevoli. Eccepiva, inoltre, che il minore ben Controparte_1
conosceva il luogo del sinistro, verificatosi sulla rampa di scale che conduceva all'appartamento del nonno, il convenuto , e, pertanto, il Controparte_3
pericolo poteva essere percepito. Riteneva inoltre poco credibile la dinamica del sinistro come descritta in citazione, in particolare con riferimento alla circostanza che la madre e il figlio si tenessero per mano, e ciò sia per l'età del minore, sia per la conformazione della scala che non avrebbe consentito a due persone di stare sullo stesso gradino. Eccepiva, altresì, la culpa in vigilando della madre. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in subordine l'applicazione dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, ammesse ed espletate le prove orali, sulle conclusioni delle parti, la causa con ordinanza del 01.03.2025, relativa all'udienza cartolare del 27.1.2025, era trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale si costituiva oramai Controparte_1
maggiorenne.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta l'eccezione, formulata dalla chiamata in causa, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della compagnia assicurativa appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte. In punto di diritto, occorre rilevare che la pretesa azionata dall'istante non può essere accolta e va rigettata sia se ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., sia se ricondotta a quello dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, dalla espletata istruttoria ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali è emerso (così come già cennato dall'attrice nella memoria 183 comma VI c.p.c. I termine) che allorquando l'attrice unitamente al figlio si trovava a scendere la scala per cui è causa, nell'immobile erano in corso lavori di ristrutturazione.
In proposito il teste ha dichiarato: “Ricordo che la mamma Testimone_1
teneva per la mano il bambino, non so dire se la destra o sinistra, ed erano a metà scala poco prima del ballatoio, mentre io stavo spicconando il muro. Ad un certo punto cadde un pezzo di intonaco piuttosto grande che stavo spicconando che finì su alcuni punti della scala polverizzandosi. Nella circostanza, il bambino, nello scendere un ulteriore gradino, mise il piede su questi calcinacci che erano appena caduti frantumandosi e scivolò nonostante che la mamma lo tenesse per mano.”.
Inoltre il teste ha dichiarato che: “L'incidente si è Testimone_2 verificato perché in seguito all'attività di spicconatura dell'intonaco ammalorato da parte del mio collaboratore , si è avuto un distacco di Tes_1
intonaco dalla parte destra della parete dove poggia la scala che, cadendo, si è sbriciolato su molti gradini e sul ballatoio. La scala è di ferro con scalini zincati ed è molto luminosa per la luce proveniente dalla copertura in plexiglass con riflessi di luce”.
Da tanto deve ritenersi esclusa l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, dovendosi attribuire la verificazione dell'incidente al comportamento poco prudente degli operai che durante operazioni di spicconatura della parete dell'immobile non hanno predisposto le opportune misure di sicurezza, determinando l'imbrattamento della scale con calcinacci e polvere su cui il minore è scivolato.
Non può sottacersi, altresì, una concausa concorrente costituita dal comportamento della madre del minore, che ha consentito a quest'ultimo di affrontare la scala nonostante i lavori in corso ed i prevedibili pericoli per la sicurezza ad essi collegati. Le individuazioni di tali concause interrompono il collegamento tra la cosa e l'evento, ed esonerano, quindi, il proprietario custode della scala da ogni responsabilità.
In ordine alle spese di lite, a peculiarità della fattispecie e la considerazione della circostanza che l'attore agisce per la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, inducono questo giudice a compensarle integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace, dott.ssa Immacolata Cesarano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
, così provvede: Controparte_3
1) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Torre Annunziata, lì 21.06.2025
Il G.o.p.
Dott.ssa Immacolata Cesarano