Articolo 540 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 539Articolo 541
Versione
6 maggio 1952
Art. 540.
(Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica)


I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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