(Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica)
I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.