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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, presso lo studio dell'Avv. RAMELLA CINZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 nel merito: accertare il diritto dell'esponente all'inabilità temporanea per il periodo dal 22/10 al 13/11/2022 ed alla liquidazione una tantum per menomazione dell'integrità psico-fisica prevista dal D.Lgs. n. 38 del 23/2/2000 con indennizzo commisurato in capitale alla misura del 9% o alla diversa misura che verrà determinata in corso di causa, comunque non inferiore al 6%; e conseguentemente condannare l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere le predette prestazioni con interessi dal dì del dovuto fino al saldo.
1 Con condanna a spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO PER L'ASSICURAZIONE Controparte_1
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO: In via preliminare, Voglia il sig. Giudice adìto, in accoglimento della proposta eccezione di improcedibilità, sospendere il presente giudizio ex art. 443 cpc II° comma, nel merito, respingere la domanda perché infondata. Disponendo per le spese secondo la Legge.
All'udienza del 10.4.2025, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che, il 14.9.2022, nello svolgimento della professione di insegnante di sostegno presso l'I.C. “Belfanti” di Castelletto s/Ticino, nel trattenere un alunno per evitarne la caduta, aveva avvertito un forte dolore alla spalla e al braccio destro. L'INAIL aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea fino al 22.10.2022, cui era seguito un periodo di malattia comune a carico fino al CP_2
13.11.2022 e la riapertura dell'infortunio fino al 30.6.2023. L' aveva negato la CP_1 sussistenza di postumi permanenti. Deduceva di aver riportato un trauma distrattivo della spalla destra, con sintomatologia algica e limitazione funzionale e con postumi permanenti (capsulite retrattile post traumatica). Il CTP (medico del patronato) aveva ritenuto che anche il periodo fino al 13.11.2022 avrebbe dovuto essere riconosciuto di pertinenza INAIL e che vi erano postumi permanenti in misura del 9%.
Si costituiva l' Controparte_1
, con memoria difensiva depositata il 20.3.2025.
[...]
Confermava che la ricorrente, insegnante di sostegno, aveva subito un trauma distrattivo alla spalla destra il 14.9.2022, mentre assisteva un alunno in bagno. A seguito dell'evento, il CML INAIL aveva certificato un primo periodo di inabilità assoluta di 37 giorni e una ricaduta di 228 giorni. Gli esami successivamente eseguiti non avevano riportato segni di lesioni di tipo traumatico.
2 Era, quindi, pervenuta all'Istituto istanza di riconoscimento di ITA per il periodo dal 22.10 al 14.11.2022, a cui l'INAIL aveva replicato richiedendo la produzione dei certificati medici, ma non aveva ricevuto alcuna risposta.
Non era mai stata svolta opposizione amministrativa per il riconoscimento del danno biologico permanente, domandato in ricorso.
Parte convenuta eccepiva, quindi, preliminarmente l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., chiedendo la sospensione del processo.
Con nota del 20.3.2025, l'INAIL depositava l'esito della nuova visita medica, che aveva dato esito condiviso dal CTP di parte ricorrente. Le parti domandavano, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di condividere gli esiti dell'accertamento medico legale dell'Istituto.
*** 1. Va accolta la domanda volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, le parti hanno dichiarato di concordare con gli esiti della visita medica, esperita presso il CML INAIL. Non vi è, pertanto, alcun interesse alla prosecuzione dell'istruttoria, che avrebbe senz'altro richiesto l'esperimento di CTU medico legale.
2. Quanto alle spese, deve darsi atto che, rivedendo il proprio precedente parere, l'INAIL ha riconosciuto tutto il periodo di inabilità temporanea richiesto dalla ricorrente
3 e buona parte dei postumi permanenti, accertati nella misura del 7% (a fronte della domanda al 9%).
Deve, però, considerarsi anche che il presente processo sarebbe stato, probabilmente, inutile, ove la ricorrente avesse presentato l'opposizione amministrativa completa e avesse tempestivamente prodotto la documentazione richiesta dall' . CP_1
Le spese devono, quindi, essere compensate per i 3/4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 15.000), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per c.u. Di tali importi, 1/4 è posto a carico dell'INAIL.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese processuali per i 3/4 e condanna l'INAIL alla rifusione del restante 1/4 a vantaggio della ricorrente, liquidata tale parte in complessivi euro 500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 10,75 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella. Così deciso il 10.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, presso lo studio dell'Avv. RAMELLA CINZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 nel merito: accertare il diritto dell'esponente all'inabilità temporanea per il periodo dal 22/10 al 13/11/2022 ed alla liquidazione una tantum per menomazione dell'integrità psico-fisica prevista dal D.Lgs. n. 38 del 23/2/2000 con indennizzo commisurato in capitale alla misura del 9% o alla diversa misura che verrà determinata in corso di causa, comunque non inferiore al 6%; e conseguentemente condannare l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere le predette prestazioni con interessi dal dì del dovuto fino al saldo.
1 Con condanna a spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO PER L'ASSICURAZIONE Controparte_1
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO: In via preliminare, Voglia il sig. Giudice adìto, in accoglimento della proposta eccezione di improcedibilità, sospendere il presente giudizio ex art. 443 cpc II° comma, nel merito, respingere la domanda perché infondata. Disponendo per le spese secondo la Legge.
All'udienza del 10.4.2025, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che, il 14.9.2022, nello svolgimento della professione di insegnante di sostegno presso l'I.C. “Belfanti” di Castelletto s/Ticino, nel trattenere un alunno per evitarne la caduta, aveva avvertito un forte dolore alla spalla e al braccio destro. L'INAIL aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea fino al 22.10.2022, cui era seguito un periodo di malattia comune a carico fino al CP_2
13.11.2022 e la riapertura dell'infortunio fino al 30.6.2023. L' aveva negato la CP_1 sussistenza di postumi permanenti. Deduceva di aver riportato un trauma distrattivo della spalla destra, con sintomatologia algica e limitazione funzionale e con postumi permanenti (capsulite retrattile post traumatica). Il CTP (medico del patronato) aveva ritenuto che anche il periodo fino al 13.11.2022 avrebbe dovuto essere riconosciuto di pertinenza INAIL e che vi erano postumi permanenti in misura del 9%.
Si costituiva l' Controparte_1
, con memoria difensiva depositata il 20.3.2025.
[...]
Confermava che la ricorrente, insegnante di sostegno, aveva subito un trauma distrattivo alla spalla destra il 14.9.2022, mentre assisteva un alunno in bagno. A seguito dell'evento, il CML INAIL aveva certificato un primo periodo di inabilità assoluta di 37 giorni e una ricaduta di 228 giorni. Gli esami successivamente eseguiti non avevano riportato segni di lesioni di tipo traumatico.
2 Era, quindi, pervenuta all'Istituto istanza di riconoscimento di ITA per il periodo dal 22.10 al 14.11.2022, a cui l'INAIL aveva replicato richiedendo la produzione dei certificati medici, ma non aveva ricevuto alcuna risposta.
Non era mai stata svolta opposizione amministrativa per il riconoscimento del danno biologico permanente, domandato in ricorso.
Parte convenuta eccepiva, quindi, preliminarmente l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., chiedendo la sospensione del processo.
Con nota del 20.3.2025, l'INAIL depositava l'esito della nuova visita medica, che aveva dato esito condiviso dal CTP di parte ricorrente. Le parti domandavano, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di condividere gli esiti dell'accertamento medico legale dell'Istituto.
*** 1. Va accolta la domanda volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, le parti hanno dichiarato di concordare con gli esiti della visita medica, esperita presso il CML INAIL. Non vi è, pertanto, alcun interesse alla prosecuzione dell'istruttoria, che avrebbe senz'altro richiesto l'esperimento di CTU medico legale.
2. Quanto alle spese, deve darsi atto che, rivedendo il proprio precedente parere, l'INAIL ha riconosciuto tutto il periodo di inabilità temporanea richiesto dalla ricorrente
3 e buona parte dei postumi permanenti, accertati nella misura del 7% (a fronte della domanda al 9%).
Deve, però, considerarsi anche che il presente processo sarebbe stato, probabilmente, inutile, ove la ricorrente avesse presentato l'opposizione amministrativa completa e avesse tempestivamente prodotto la documentazione richiesta dall' . CP_1
Le spese devono, quindi, essere compensate per i 3/4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 15.000), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per c.u. Di tali importi, 1/4 è posto a carico dell'INAIL.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese processuali per i 3/4 e condanna l'INAIL alla rifusione del restante 1/4 a vantaggio della ricorrente, liquidata tale parte in complessivi euro 500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 10,75 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella. Così deciso il 10.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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