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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA LL e dall'avv. Francesco Traversi, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Vittorio Emanuele II, n. 166, presso lo studio dell'avv. LL;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 il sig. ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della al 24.1.2022 al Controparte_1
17.7.2024, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e agisce in giudizio, allegando il mancato pagamento del “premio di incentivazione annuale” maturato nei mesi del 2024 lavorati, della retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al
25.7.2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei ratei del TFR sul preavviso.
Il ricorrente si duole altresì dell'errato calcolo del TFR liquidato dal datore di lavoro e, al netto delle somme ricevute, quantifica l'importo complessivo ancora dovuto in euro
10.786,99.
1 La società convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 17.9.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.10.2025, la difesa di parte ricorrente ha chiarito che:
- la retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024 è richiesta in quanto la lettera di licenziamento è stata ricevuta il 25.7.2024;
- i ratei indicati nello schema riportato a pag. 5 del ricorso sono i ratei del TFR maturati sull'indennità sostitutiva del preavviso (per un importo di euro 747,45);
- che l'importo indicato come ricevuto al capitolo 7 dell'esposizione in fatto è
l'importo netto ricevuto dal ricorrente.
In seguito alla discussione del 14.10.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione di conteggio alternativo delle spettanze, sottraendo dall'importo dovuto l'importo lordo corrispondente all'importo netto che il ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere ricevuto, e per chiarimenti in merito alla determinazione dell'importo richiesto per il periodo dal 18.7.2024 al 25.7.2024.
In data 4.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato una nota di precisazione del credito, con la quale la domanda è stata ridotta ad euro 4.484,69, tenendo conto delle poste omogenee dei crediti indicati come dovuti e percepiti e del cedolino di ottobre
2024.
All'odierna udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha confermato di voler ridurre la domanda all'importo riportato nella nota difensiva depositata il 4.11.2025.
*
La domanda, come precisata all'odierna udienza, deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
1. Il premio di incentivazione annuale
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento del premio di incentivazione annuale previsto dal contratto di assunzione, per i 7 mesi del 2024.
Le buste paga del 2024 non riportano il pagamento della voce concordata dalle parti nel contratto individuale, e parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito.
La domanda deve pertanto trovare accoglimento come da ricorso.
2. La retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024
2 Il ricorrente allega in ricorso di non avere potuto svolgere l'attività lavorativa a partire dal 18.7.2024, ricevendo tuttavia la comunicazione del licenziamento solo in data
25.7.2024 (doc. 2).
La domanda di pagamento della retribuzione per i giorni compresi tra la sospensione del rapporto per fatto imputabile al datore di lavoro e la data di ricezione della lettera di licenziamento è fondata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lav., 16.4.2004, n. 7300).
Il ricorrente ha, quindi, pienamente dimostrato il fondamento contrattuale della propria domanda. Parte convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti.
3. Il TFR spettante
Parte ricorrente quantifica in euro 10.898,52 il TFR spettante, contestando l'importo riportato in busta paga a tale titolo.
L'importo viene quantificato sulla base delle previsioni di cui agli artt. 43 e 77 CCNL metalmeccanici Confapi che rinviano alle disposizioni di legge in materia.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito fatto valere e pertanto deve essere accertata la spettanza del TFR nella misura indicata in ricorso.
Con la nota del 4.11.2025, la difesa di parte ricorrente ha dato atto che con cedolino ottobre 2024, regolarmente pagato, il TFR è stato quantificato dal datore nella misura di euro 10.114,79, residuando quindi un credito in capo al ricorrente di euro 782,73 lordi.
4. L'indennità sostitutiva del preavviso. I ratei di TFR sull'indennità
L'indennità per il mancato preavviso va riconosciuta nella misura indicata in ricorso, essendo quantificata in conformità alle disposizioni del CCNL.
3 Con la nota depositata il 4.11.2025 il ricorrente ha precisato che l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è stato integralmente pagato, come da cedolino ottobre 2024, ivi allegato.
Non può essere per contro riconosciuta la spettanza dei ratei di TFR sull'indennità, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r. poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009
n. 21216). La natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (cfr. Cass. 04/11/2010
n. 22443, 11/06/2008 n. 15495 e 21/05/2007n. 11740). Ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del
2015)” (Cass. civ. sez. lav., 19/01/2023, n. 1581).
5. Il credito residuo
In conclusione, al ricorrente residua un credito complessivo di € 3.615,32 per i seguenti titoli:
€ 1.625,17 lordi a titolo di premio di incentivazione annuale per i primi 7 mesi del 2024;
€ 1.207,42 lordi a titolo di retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024;
€ 782,73 lordi a titolo di TFR residuo.
4
6. Le spese di lite
Le spese di lite sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della società convenuta e dell'importo oggetto di condanna.
Non sussistono per contro i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 14.10.2025, non integrando la contumacia i profili del dolo o della colpa grave nell'avere resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di complessivi € 3.615,32 lordi (di cui € 782,73 Parte_1 lordi per TFR residuo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 25/11/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA LL e dall'avv. Francesco Traversi, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Vittorio Emanuele II, n. 166, presso lo studio dell'avv. LL;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 il sig. ha esposto di avere Parte_1 lavorato alle dipendenze della al 24.1.2022 al Controparte_1
17.7.2024, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e agisce in giudizio, allegando il mancato pagamento del “premio di incentivazione annuale” maturato nei mesi del 2024 lavorati, della retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al
25.7.2024, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei ratei del TFR sul preavviso.
Il ricorrente si duole altresì dell'errato calcolo del TFR liquidato dal datore di lavoro e, al netto delle somme ricevute, quantifica l'importo complessivo ancora dovuto in euro
10.786,99.
1 La società convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 17.9.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.10.2025, la difesa di parte ricorrente ha chiarito che:
- la retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024 è richiesta in quanto la lettera di licenziamento è stata ricevuta il 25.7.2024;
- i ratei indicati nello schema riportato a pag. 5 del ricorso sono i ratei del TFR maturati sull'indennità sostitutiva del preavviso (per un importo di euro 747,45);
- che l'importo indicato come ricevuto al capitolo 7 dell'esposizione in fatto è
l'importo netto ricevuto dal ricorrente.
In seguito alla discussione del 14.10.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione di conteggio alternativo delle spettanze, sottraendo dall'importo dovuto l'importo lordo corrispondente all'importo netto che il ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere ricevuto, e per chiarimenti in merito alla determinazione dell'importo richiesto per il periodo dal 18.7.2024 al 25.7.2024.
In data 4.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato una nota di precisazione del credito, con la quale la domanda è stata ridotta ad euro 4.484,69, tenendo conto delle poste omogenee dei crediti indicati come dovuti e percepiti e del cedolino di ottobre
2024.
All'odierna udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha confermato di voler ridurre la domanda all'importo riportato nella nota difensiva depositata il 4.11.2025.
*
La domanda, come precisata all'odierna udienza, deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
1. Il premio di incentivazione annuale
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento del premio di incentivazione annuale previsto dal contratto di assunzione, per i 7 mesi del 2024.
Le buste paga del 2024 non riportano il pagamento della voce concordata dalle parti nel contratto individuale, e parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito.
La domanda deve pertanto trovare accoglimento come da ricorso.
2. La retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024
2 Il ricorrente allega in ricorso di non avere potuto svolgere l'attività lavorativa a partire dal 18.7.2024, ricevendo tuttavia la comunicazione del licenziamento solo in data
25.7.2024 (doc. 2).
La domanda di pagamento della retribuzione per i giorni compresi tra la sospensione del rapporto per fatto imputabile al datore di lavoro e la data di ricezione della lettera di licenziamento è fondata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lav., 16.4.2004, n. 7300).
Il ricorrente ha, quindi, pienamente dimostrato il fondamento contrattuale della propria domanda. Parte convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti.
3. Il TFR spettante
Parte ricorrente quantifica in euro 10.898,52 il TFR spettante, contestando l'importo riportato in busta paga a tale titolo.
L'importo viene quantificato sulla base delle previsioni di cui agli artt. 43 e 77 CCNL metalmeccanici Confapi che rinviano alle disposizioni di legge in materia.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha allegato fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito fatto valere e pertanto deve essere accertata la spettanza del TFR nella misura indicata in ricorso.
Con la nota del 4.11.2025, la difesa di parte ricorrente ha dato atto che con cedolino ottobre 2024, regolarmente pagato, il TFR è stato quantificato dal datore nella misura di euro 10.114,79, residuando quindi un credito in capo al ricorrente di euro 782,73 lordi.
4. L'indennità sostitutiva del preavviso. I ratei di TFR sull'indennità
L'indennità per il mancato preavviso va riconosciuta nella misura indicata in ricorso, essendo quantificata in conformità alle disposizioni del CCNL.
3 Con la nota depositata il 4.11.2025 il ricorrente ha precisato che l'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è stato integralmente pagato, come da cedolino ottobre 2024, ivi allegato.
Non può essere per contro riconosciuta la spettanza dei ratei di TFR sull'indennità, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r. poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009
n. 21216). La natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (cfr. Cass. 04/11/2010
n. 22443, 11/06/2008 n. 15495 e 21/05/2007n. 11740). Ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del
2015)” (Cass. civ. sez. lav., 19/01/2023, n. 1581).
5. Il credito residuo
In conclusione, al ricorrente residua un credito complessivo di € 3.615,32 per i seguenti titoli:
€ 1.625,17 lordi a titolo di premio di incentivazione annuale per i primi 7 mesi del 2024;
€ 1.207,42 lordi a titolo di retribuzione per i giorni dal 18.7.2024 al 25.7.2024;
€ 782,73 lordi a titolo di TFR residuo.
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6. Le spese di lite
Le spese di lite sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della società convenuta e dell'importo oggetto di condanna.
Non sussistono per contro i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 14.10.2025, non integrando la contumacia i profili del dolo o della colpa grave nell'avere resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di complessivi € 3.615,32 lordi (di cui € 782,73 Parte_1 lordi per TFR residuo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 25/11/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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