Articolo 110 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 104 bisArticolo 115
Versione
23 agosto 1995
Art. 110-bis.
(( (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni).
1. Quando vi e' richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta e' positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione))
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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