Rigetto
Sentenza breve 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 26/05/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04560/2025REG.PROV.COLL.
N. 03717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2025, proposto da AU EL, rappresentata e difesa dall’avvocato Velia Nazzarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e la Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 3239/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa EL AU si è rivolta al T.A.R. per il Lazio per dolersi della illegittimità della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 3 n. 1295 dell’11 novembre 2024, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza dall’incarico temporaneo di assistenza conferitole con deliberazione n. 1047 del 22 settembre 2023 in qualità di iscritta al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, al quale era stata ammessa con Determinazione n. G02385 del 4 marzo 2022 per il triennio 2021/2024.
Va premesso fin d’ora che il provvedimento suindicato rinviene il suo fondamento legittimante nel disposto dell’art. 24, comma 3, lett. g) dell’A.C.N. del 4 aprile 2024 (ai sensi del quale “ l’incarico, nel rispetto del procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, decade per le seguenti motivazioni:…g) mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ”) ed il suo antecedente logico-giuridico nella comunicazione di esclusione della ricorrente dal corso di cui alla pec del 22 luglio 2024, in conseguenza del superamento del numero massimo di assenze consentite con riferimento al secondo anno di corso (aprile 2023/aprile 2024) e del mancato assolvimento del debito formativo obbligatorio del monte ore seminariale.
Mediante le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente lamentava che l’Amministrazione non aveva posto in essere una “ verifica in concreto ” delle assenze e delle relative ragioni.
Essa deduceva altresì che:
- la sua abitazione si trovava a circa un’ora e mezza dalla ASL Roma 3, alla quale era stata assegnata;
- non era stato dato alcun seguito al proposto trasferimento della stessa nella ASL di residenza (Roma 2);
- le lezioni erano svolte per la maggior parte del tempo in presenza;
- le firme erano raccolte in modo irrituale, dovendo essere apposte su un foglio di carta che veniva ritirato dopo 10 minuti dall’inizio della lezione delle ore 15:00;
- le indicazioni in merito alla raccolta delle firme erano state date arbitrariamente dal coordinatore del corso, senza che la relativa mail recasse un numero di protocollazione;
- in più di qualche occasione la ricorrente non era riuscita a firmare il foglio delle presenze, perché ritirato o a causa della calca formatasi;
- alcun sollecito, preavviso o comunicazione di sorta avente ad oggetto le presenze ai seminari era stata inviata dal coordinatore dott. Fucito o dalla Segreteria all’interessata;
- le assenze della ricorrente nel periodo settembre/ottobre 2023 erano dovute a gravi problemi di salute, ovvero ad una grave polmonite che non le consentiva di stare in macchina per ore e ancor meno di stare in un’aula affollata e poco ventilata come quella dove si svolgevano le lezioni: la circostanza veniva esposta al coordinatore con richiesta di recupero delle lezioni on line e, sebbene non venisse accordata, la ricorrente veniva comunque tranquillizzata circa un successivo recupero;
- la mail recante la comunicazione di espulsione dal corso, senza numero di protocollo né firma, perveniva dopo che la ricorrente, da marzo 2024 a settembre 2024, aveva terminato la frequenza dal tutor virtuale e partecipato al lavoro delle due tesine (e anche della terza del terzo anno).
La ricorrente lamentava inoltre che il provvedimento di esclusione era stato emanato in violazione del contraddittorio procedimentale ed in contrasto con i principi di buona fede, tutela dell’affidamento e adeguata istruttoria.
Il T.A.R. adito, con la sentenza (in forma semplificata) n. 3239 del 13 febbraio 2025, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, accogliendo la relativa eccezione formulata dalla resistente ASL Roma 3, sul rilievo che “ il ricorso introduttivo è stato notificato in data 10.1.2025, ossia oltre il termine di 60 giorni dall’emissione del provvedimento di esclusione, per superamento del limite massimo di assenze, al corso di formazione in medicina generale ” e che “ detto atto, recante numero di protocollo 53484 e data del 22.8 ( recte ,7) .2024, è stato comunicato tramite pec, in pari data, alla ricorrente ed ha natura provvedimentale, stante gli effetti giuridici, peraltro lesivi, che produce nella sfera giuridica della ricorrente stessa, con la conseguenza che era suo onere impugnarlo entro il termine decadenziale di 60 giorni ”.
La statuizione di irricevibilità recata dalla sentenza suindicata costituisce oggetto delle preliminari censure formulate dalla originaria ricorrente con l’appello in esame, cui fa seguito la riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo non esaminati, in ragione della suddetta statuizione pregiudiziale, dal T.A.R..
Deduce invero la ricorrente che il termine per la proposizione del ricorso deve farsi coincidere con la data (1° dicembre 2024) in cui ha avuto esecuzione il provvedimento dichiarativo della sua decadenza dall’incarico temporaneo affidatole dalla ASL Roma 3.
Essa deduce altresì che il provvedimento di esclusione dal corso di Formazione in Medicina Generale è stato preceduto dalla comunicazione della Segreteria Organizzativa dell’Area Didattica 3 – Corso Formazione Specifica in Medicina Generale avente ad oggetto “ assenze ingiustificate corso di formazione in medicina generale triennio 2021/2024 ”, pervenuta alla ricorrente in data 22 luglio 2024, e che a detta comunicazione essa faceva seguire, in data 23 luglio 2024, una pec di contestazione; inoltre, stante il silenzio dell’Amministrazione, in data 4 settembre 2024 la medesima contestazione veniva formalizzata per il tramite del suo difensore; non avendo ricevuto alcun provvedimento ufficiale da impugnare, in data 23 ottobre 2024 veniva inoltrata istanza di accesso agli atti che, a sua volta, restava inevasa tanto da richiedere, in data 23 ottobre 2024, un ulteriore sollecito; infine, in data 5 novembre 2024, l’Area Risorse Umane della Regione Lazio, nel dare riscontro all’istanza di accesso, si limitava a rimandare alla Asl Roma 3, che inviava la documentazione richiesta il 26 novembre 2024.
Ciò premesso, l’appello non può essere accolto.
L’impostazione della parte ricorrente, secondo cui il dies a quo del termine per l’impugnazione dovrebbe decorrere dalla data di effettiva cessazione dell’incarico temporaneo di assistenza primaria, manifesta due profili di insuperabile fragilità:
- il primo, sebbene di carattere secondario in quanto non incidente in modo sostanziale sulla valutazione della tempestività del ricorso, laddove assume che la lesività del provvedimento decadenziale si concretizzerebbe nel momento in cui si produce il relativo effetto e non in quello in cui si perfeziona e viene formalmente comunicato il suddetto provvedimento;
- il secondo, laddove sostiene che la lesione della sfera giuridica della ricorrente si è realizzata solo in virtù dell’adozione del suddetto provvedimento decadenziale, non assumendo rilievo il presupposto provvedimento di esclusione dal corso di formazione in Medicina Generale.
Quanto al primo aspetto, invero, non può non rilevarsi che la lesione degli interessi giuridici del destinatario di un provvedimento sfavorevole si realizza nel momento stesso in cui l’Amministrazione detta la regola che condizionerà irreversibilmente (salva una decisione successiva di segno contrario) il suo successivo operato e quello dei soggetti interessati, a prescindere dal momento, eventualmente successivo, in cui quella regola diventerà concretamente operativa.
Dal secondo punto di vista, che si è detto essere decisivo ai fini della risoluzione della questione della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, invece, deve osservarsi che, quando la vicenda sostanziale sia scandita da una progressione provvedimentale, tale che ad un primo provvedimento, dotato oggettivamente di attitudine lesiva per l’interesse del privato (nella specie quello che ha decretato l’esclusione della ricorrente dal corso predetto), faccia seguito un altro di carattere consequenziale, produttivo di una ulteriore e diversa lesione per gli interessi del medesimo (nella specie, quello dichiarativo della decadenza dell’incarico temporaneo di assistenza primaria), la parte non può ritualmente limitare la sua impugnazione al secondo provvedimento senza che la sua iniziativa impugnatoria risenta negativamente della omessa o tardiva impugnazione del primo: ciò, quantomeno, nei casi in cui i vizi dedotti afferiscano in via diretta, come nella specie, al provvedimento presupposto, contestando la ricorrente le modalità con le quali l’Amministrazione, deputata alla organizzazione e gestione del corso di formazione, ha accertato le assenze dell’interessata alle attività seminariali.
Del resto, alla suddetta conclusione è dato pervenire anche considerando che, trovando il provvedimento dichiarativo della decadenza della ricorrente dall’incarico temporaneo il suo fondamento (vincolato, secondo la citata disposizione contrattuale) nella impossibilità per la stessa di conseguire il diploma di Medicina Generale, conseguente a sua volta alla esclusione della stessa dal relativo corso di formazione, non sarebbe oggettivamente sostenibile la reintegrazione dell’interessata nell’incarico temporaneo, ove rimanesse efficace, per effetto della mancata (tempestiva) impugnazione del relativo provvedimento, la sua definitiva espulsione dal corso suindicato, con la conseguente inscindibile preclusione della possibilità di conseguire il titolo finale.
Quanto poi alla tempestività della impugnazione della comunicazione a mezzo pec del provvedimento di esclusione dal corso del 22 luglio 2024, la cui valenza provvedimentale la stessa ricorrente ha dimostrato di percepire allorché, con la pec di riscontro del 23 luglio 2024, ne ha contestato i presupposti e chiesto espressamente il suo “ annullamento in autotutela ”, deve osservarsi che le successive istanze in tal senso non sono idonee a determinare il differimento del termine di impugnazione: ciò che deve dirsi anche con riguardo all’istanza di accesso, atteso che, da un lato, attraverso la predetta istanza di annullamento la ricorrente ha mostrato di poter immediatamente rilevare gli asseriti vizi inficianti la determinazione espulsiva, dall’altro lato, non risulta che l’acquisizione dei documenti messi a disposizione dall’Amministrazione in data 26 novembre 2024 abbia influito in modo sostanziale sulla articolazione delle censure rassegnate con il ricorso introduttivo del giudizio (che infatti richiama documenti diversi da quelli ostesi dalla ASL).
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto e confermata la statuizione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio recata dalla sentenza appellata.
La mancata costituzione delle Amministrazioni appellate esime il Collegio da ogni pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.
Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO