Sentenza 17 ottobre 2018
Commentario • 1
- 1. Reati societariAccesso limitatohttps://www.altalex.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2018, n. 47304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47304 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: RO OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Pietro Nocita, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale con cui era stata applicata a RO OM la misura cautelare in carcere, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa il delitto continuato di fittizia intestazione ex artt. 81, cpv, 110 cod. pen., 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, e 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203. Secondo l'imputazione provvisoria (capo n. 69) RO OM, in concorso con RO EL e RO RA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, poneva in essere una serie di operazioni societarie e/o commerciali volte ad attribuire fittiziamente a RO EL e RO RA la titolarità e/o la disponibilità di quote societarie, denaro, beni ed altre utilità e la legale rappresentanza della "RO" s.r.I., costituita il 7 novembre 2008 ed attiva nel settore della gestione dei rifiuti, di fatto riconducibile a RO OM, persona indiziata di appartenere al sodalizio mafioso e comunque sodale di tale associazione nella "locale" di Cirò, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
2. Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 12-quinquies d.l. cit. Contesta la decisione che ha evidenziato l'assenza di elementi indiziari idonei a far emergere profili di fittizietà nell'attribuzione di cariche sociali, la stipulazione di atti costitutivi o negoziali essenziali per l'esistenza della società, anche posti in essere per interposta persona, tali da far ritenere che RO OM avesse voluto intestare, solo formalmente, la "RO" s.r.l. a RO EL. Osserva come dagli atti emergesse che il dominus della società, pur essendo queste formalmente intestata alla sorella RO NT, fosse in realtà l'indagato. Illogici si assumono essere i rilievi del Tribunale che ritengono le dirette interlocuzioni di RO OM con le amministrazioni comunali spiegabili con il ruolo di responsabile del personale, sia perché le varie attività in concreto poste in essere da RO OM con le amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto modalità esecutive degli appalti assegnati alla compagine societaria non si atteggiavano quale esplicazione di tale ruolo, tutto interno all'azienda, tra l'altro assunto successivamente al periodo in cui la gestione diretta era risultata evidente, sia soprattutto perché RO OM era indicato dai collaboratori GI PP e OT PP quale imprenditore di riferimento delle cosche crotonesi, circostanza, questa, emersa dalle intercettazioni ambientali. La stessa ordinanza ricorda i suoi rapporti con AN CR IC e AO IT, che lo indicano esplicitamente quale effettivo titolare dell'azienda. Il Tribunale, in definitiva, erra nell'interpretazione dell'art. 12-quinques, d.l. cit., la cui ratio non richiede la formalizzazione dei meccanismi che conducono all'attribuzione fittizia della titolarità, non essendo sempre i concetti di "disponibilità" e "titolarità" di denaro, beni ed utilità riconducibili sotto specifici e tipizzati schemi negoziali.Sussiste, si osserva, il dolo specifico anche in ipotesi di reato commesso da soggetto non ancora sottoposto a misura di prevenzione, potendosene presumere l'avvio del relativo procedimento. Irrilevanti, al riguardo, risultano le osservazioni del Tribunale circa le possibilità finanziarie dei soci, tenuto conto della esiguità del capitale sociale e della regolarità formale degli atti costitutivi e negoziali presso uffici pubblici, essendo difficile ipotizzare in caso di fittizia intestazione, attesa la apparentia iuris creata, atti dispositivi che non siano formalmente legittimi.
3. In data 4 giugno 2018 il difensore di RO OM ha depositato una memoria ove rileva l'intervenuta prescrizione del reato, avente natura istantanea ad effetti permanenti, e l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve premettersi che, in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies, d.l. cit.), pur assumendo l'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale essa è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613), è comunque necessario che si realizzi un trasferimento del bene, tenuto altresì conto che l'art. 12-quinquies, cit. integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 6, n. 24657 del 27/05/2014, Lauritano, Rv. 262045; Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405). Deve, ancora, osservarsi che, vertendo la questione scrutinata in ambito di società di capitali, la fittizia intestazione di quote di una società, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale, integra il reato di cui all'art. 12-quinquies, d.l. cit. (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265620), a condizione che sia accertata la titolarità sostanziale delle quote attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto, non essendo sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904).
3. In ordine a tale specifico aspetto, essendo stata contestata a RO OM l'attribuzione, al momento della costituzione della società (in tal senso depone la contestazione provvisoria enunciata sinteticamente sub 1.2. del «ritenuto in fatto»), di quote che sarebbero state fittiziamente intestate ai germani RO EL e RO RA il 7 novembre 2008 da parte del padre RO LU, che aveva in tal modo trasferito l'azienda di famiglia, il Tribunale del riesame ha escluso, attesa la natura istantanea del reato, che fossero apprezzabili elementi tali da far ritenere che la fittizietà dell'attribuzione.
3.1. Sotto tale aspetto ha valutato, con motivazione completa e logica non sindacabile in sede di legittimità, che nonostante in epoca successiva a tale trasferimento fosse emerso un ruolo attivo da parte di RO OM, tale condotta non poteva ritenersi rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, la cui consumazione si ipotizzava fosse in realtà avvenuta in epoca precedente.
3.2. Ha inoltre valorizzato la documentazione allegata dalla difesa, ritenendola dimostrativa del fatto che RO LU, per mezzo di un prelievo effettuato dal conto corrente della ditta individuale al medesimo intestata, aveva provveduto a trasferire la somma necessaria affinché RO NT la versasse quale quota partecipativa al capitale sociale della "RO" s.r.I., ed osservando come tale documentazione (atti del registro delle imprese, atti dell'archivio ufficiale "CCIAA", atti a sostegno delle movimentazioni bancarie) non palesasse elementi da cui desumere l'attribuzione di vantaggi in capo a RO OM tali da ritenere sussistente la contestata intestazione fittizia ex art. 12-quinquies, d.l. cit. 3.3. È stata, quindi, ritenuta inconferente la circostanza che RO OM interloquisse con i responsabili degli enti pubblici, attività che non è stata comunque ritenuta incompatibile con il ruolo di addetto al personale ed agli automezzi dell'azienda. Il Tribunale del riesame ha valutato che il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, seppure confermativo della contiguità di RO OM all'associazione mafiosa, condotta per cui non risulta essere stata emessa l'ordinanza cautelare, era comunque eccentrico rispetto alla fattispecie di reato a natura istantanea contestato al ricorrente.
3.4. Conforme ai principi di questa Corte risulta, quindi, la decisione con cui si è ritenuto di annullare l'ordinanza in assenza di elementi indiziari idonei a dimostrare la fittizia intestazione delle relative quote, tenuto conto che, sotto tale profilo, occorre la sussistenza di gravi indizi circa la provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128).
3.5. Quanto sopra rilevato in ordine alla natura istantanea del delitto, all'omessa dimostrazione della intestazione fittizia al momento della costituzione della società, alla assenza di dimostrazione che le risorse finanziarie provenissero da RO OM, rende irrilevanti le obiezioni sulla cui base il ricorrente intende censurare, per mezzo di alternative ricostruzioni delle risultanze processuali, la presenza di condotte successive, il cui rilievo, seppure non indifferente sotto il profilo penale, risulta eccentrico rispetto all'integrazione del delitto di cui all'art. 12-quinquies, d.l. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 20/06/2018 Il Consigliere e