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Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: SS NC, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Gennaro Stellato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, via Armando Diaz n. 53. Ricorrente contro Fallimento Edilcom s.r.l. Intimato avverso la sentenza n. 525 della Corte di appello di Salerno, depositata il 6. 10. 2016. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile o comunque integralmente rigettato. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6. 12. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 1302 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 17/01/2023 R.G. N. 4885/2017. 2 Fatti di causa Con sentenza n. 525 del 6. 10. 2016 la Corte di appello di Salerno confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da SS NC, con atto di citazione del 2007, diretta a far dichiarare la nullità dell’atto di compravendita del 6. 6. 1986 con cui l’esponente aveva trasferito alla s.r.l. Edilcom, poi dichiarata fallita, la quota del 50% di proprietà di alcuni immobili siti in Cava dei Tirreni, frazione Marini, via P. Ciccullo nn. 9/11, in ragione del fatto che l’atto traslativo, prevedendo l’obbligo del cedente di cancellare le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sui cespiti, risultava privo di causa per mancanza del corrispettivo, atteso che a fronte dei relativi debiti, pari a complessive lire 75.000.000, il corrispettivo della compravendita era stato stabilito in lire 15.000.000. La Corte territoriale motivò la decisione sulla base del rilievo che l’istante non aveva fornito alcuna prova del fatto che il prezzo pattuito, in conseguenza dell’obbligo da lui contrattualmente assunto di cancellare le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, risultasse di fatto azzerato e quindi fosse praticamente inesistente. In particolare, la Corte rilevò che il contratto impugnato prevedeva il corrispettivo nella somma di lire 15.000.000, misura che non si presentava né apparente né simbolica e che l’attore non aveva provato né il valore commerciale degli immobili ceduti né l’ammontare dei debiti per i quali risultavano presenti le trascrizioni e iscrizioni che egli si era obbligato ad estinguere, risultando la documentazione allegata a tal fine inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quanto prodotta soltanto con l’atto di appello, e comunque non conferente, non risultando dalla stessa che i crediti vantati dai creditori pignoratizi ed ipotecari fossero ancora esistenti al momento della conclusione del contratto. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 4. 1. 2017, con atto notificato il 24. 2. 2017, ha proposto ricorso SS NC, affidandosi a tre motivi. Il fallimento Edilcom s.r.l. non ha svolto attività difensiva. R.G. N. 4885/2017. 3 Con ordinanza interlocutoria n. 11225 del 9. 5. 2018 la trattazione del ricorso, avviato per la decisione dalla sezione Sesta di questa Corte, è stata rimessa, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella versione ratione temporis applicabile, lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato i documenti prodotti con l’atto di appello inammissibili, per le ragioni che essi avrebbero potuto essere prodotti in giudizio fin dal primo grado e che non erano indispensabili ai fini della decisione della controversia. Assume in contrario il ricorrente che tali documenti, costituiti dalla nota di trascrizione del 20. 10. 1980 di un pignoramento immobiliare per la somma di lire 10.027.958 e da due note di iscrizione di ipoteche, l’una per l’importo di lire 16.000.000 e l’altra, in data 6. 12. 1984, per la somma di lire 45.000.000, erano decisivi al fine di provare che le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili, che la parte venditrice si era obbligata ad estinguere in sede di contratto, superavano di gran lunga l’ammontare del prezzo in esso determinato, rendendo così nullo l’atto di compravendita per assenza del corrispettivo. Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello rigettato la domanda per mancanza di prova sia del valore commerciale degli immobili ceduti che dell’ammontare degli oneri di cancellazione del pignoramento e delle ipoteche su di essi gravanti, reputando a tal fine non conclusivi i documenti prodotti dall’appellante, mentre ben avrebbe potuto accertare tali dati ed elementi di fatto disponendo d’ufficio una consulenza tecnica. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 61, comma 1, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia disposto consulenza tecnica R.G. N. 4885/2017. 4 d’ufficio, nonostante essa fosse necessaria per accertare i fatti rilevanti per la decisione, né abbia esposto le ragioni per cui non l’ha ammessa. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono infondati ed in parte inammissibili. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, va precisato che dalla lettura della sentenza e dello stesso ricorso non risulta che la parte abbia mai fatto richiesta al giudice di disporre consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento del valore del bene alienato e della spesa occorrente per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli né, per l’effetto, che il giudice abbia adottato alcuna determinazione al riguardo. Tanto chiarito, i due motivi sono infondati tenuto conto che il provvedimento del giudice di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, a parte i casi in cui essa si presenti necessaria per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione, costituisce una scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ( Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 15219 del 2007 ). La decisione del giudice di disporre tale mezzo istruttorio resta in particolare condizionata dall’esigenza di comporre istanze diverse, rinvenibili, da un lato, nella necessità di dare effettività alla tutela giurisdizionale dei diritti e, dall’altro, di non sovvertire la regola dell’onere della prova, di fatto sollevando la parte a cui spetta provare un determinato fatto, e che non vi provveda, dalle conseguenze della sua inosservanza ( Cass. n. 2671 del 2020; Cass. n. 12921 del 2015 ). In tale prospettiva, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. civ., la relativa determinazione negativa del giudice è censurabile solo nel caso in cui il giudice rigetti la domanda reputando non dimostrati fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare, quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di fornirne la dimostrazione ( Cass. n. 88 del 2004; Cass. n. 87 del 2003; Cass. n. 1783 del 1998 ); nel caso in cui l’indagine da demandare al consulente abbia carattere percipiente, l’ammissione di tale mezzo trova il proprio limite nella regola dell’onere della prova, che impone alla parte di provare i fatti costitutivi della R.G. N. 4885/2017. 5 propria domanda o eccezione. Deve pertanto ritenersi del tutto corretta la decisione del giudice che, senza disporre la consulenza tecnica, abbia rigettato la domanda per la ragione che la parte non aveva assolto all’onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento della sua pretesa, laddove non sia in discussione che l’onere e la conseguente possibilità di provarle fossero a carico della parte stessa. Nel caso di specie la Corte di appello ha motivato la conclusione di rigetto della domanda non solo con riferimento alla mancata prova del valore commerciale del bene venduto, il cui accertamento sarebbe stato suscettibile di indagini da demandare al consulente tecnico, ma anche per la ragione, avente nell’impianto motivazionale della decisione carattere decisivo, che l’attore non aveva dato prova della effettiva esistenza e quindi dell’ammontare, al momento della vendita, dei crediti vantati dai terzi e quindi della spesa occorrente per assolvere all’obbligo di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni presenti sul bene venduto, fatto questo oggetto, anche per il principio di vicinanza della prova, di un preciso onere probatorio a carico dell’attore, che la Corte ha ritenuto fosse necessario dimostrare per verificare se l’adempimento di siffatto obbligo avesse di fatto azzerato il corrispettivo della vendita. Il giudizio svolto dalla Corte di appello, che la presenza di iscrizioni e trascrizioni a carico di un bene non costituisca di per sé prova sufficiente a dimostrare che, a distanza di anni, i crediti tutelati siano rimasti, nel loro importo, inalterati e non siano stati, in tutto o in parte, estinti, non è affatto illogico e comunque integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, vertendo sulla idoneità dei documenti prodotti a dimostrare i fatti rilevanti per la decisione della controversia. TA aggiungere che il ricorrente non ha mai allegato ostacoli all’adempimento di siffatto onere di prova e non risulta nemmeno, come già precisato, che abbia mai fatto richiesta nel corso del giudizio di disporre la consulenza tecnica. Inammissibile appare di conseguenza anche la censura di difetto di motivazione, atteso che, in mancanza della relativa istanza, il giudicante non ha mai adottato un provvedimento di diniego. R.G. N. 4885/2017. 6 Parimenti inammissibile risulta il primo motivo di ricorso, dal momento che la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato inammissibile la produzione documentale fatta in appello, ha aggiunto che, comunque, i suddetti documenti non dimostravano i fatti dedotti dall’appellante, dal momento che da essi non risultava che i crediti vantati dai creditori pignoratizi ed ipotecari fossero ancora esistenti al momento della conclusione del contratto, sicché non vi era alcun elemento che dimostrasse che gli oneri di cancellazione fossero stati assunti dal venditore per le somme ivi indicate. Ora, poiché il ricorrente non ha censurato quest’ultima motivazione, che costituisce una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero, qualora si ritenga tale censura riconducibile nell’ambito delle deduzioni del secondo motivo, poiché comunque la censura al riguardo è stata respinta, ne consegue l’inammissibilità della dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che, anche se essa fosse ritenuta fondata, la statuizione di rigetto impugnata continuerebbe ad essere sostenuta dalla valutazione circa l’inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare i fatti allegati dall’attore. Costituisce principio consolidato di questa Corte che quando la decisione è fondata su due o più ragioni, l’impugnazione deve investire ciascuna di esse e può essere accolta soltanto quando tutte le censure siano ritenute fondate, mentre dal rigetto anche di una sola consegue l’inammissibilità delle altre censure per difetto di interesse. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. R.G. N. 4885/2017. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. R.G. N. 4885/2017. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.