Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2764/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Saluzzo, presso lo Parte_1 studio dell'avv. C. Bori, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di cita- zione
A T T O R E
C O N T R O
, residente in [...], , residente in [...], en- Parte_2 Parte_3 trambe elettivamente domiciliate in Fossano, presso lo studio dell'avv. R. Rizzo, che le rap- presenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
C O N V E N U T E
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. C. Bori per l'attore così conclude:
“Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto;
Dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 614 e 642 cod. proc. civ., 14/7/2023, senza numero, pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione all'udienza in pari data del 14/7/2023 nel procedimento di esecuzione di obblighi di fare N. 1127/2022
R.G.E. del Tribunale di Cuneo, notificato il 17/7/2023, “a mezzo di posta elettronica certifica- ta ex art. 3 bis L. 21/1/1994, n. 53”, dall'Avv. Raffaella Rizzo, quale difensore di CP_1
, al sottoscritto Avv. Costanzo Bori, difensore di e comunicato te-
[...] Parte_1 lematicamente dalla Cancelleria del Tribunale di Cuneo al sottoscritto Avv. Costanzo Bori lo stesso 17/7/2023;
Dare atto: di quanto eccepito e chiesto dall'opponente nel capo I dei Motivi dell'atto di opposizione a ingiunzione;
di quanto eccepito e chiesto, in subordine, dall'opponente nel capo II dei motivi dell'atto di opposizione a ingiunzione;
1
Dichiarare che, in ogni caso, non è tenuto a pagare alle Sig.re Parte_1 Pt_1 Pt_2
e le somme di euro “11.815,70 oltre 15% sp. gen. C.P.A. e I.V.A. a titolo
[...] Parte_3 di rimborso spese per il procedimento iscritto a RGE n. 1127/2022 e di € 180,00 per le antici- pazioni esenti e di € 3.000,00” per il “costo del consulente tecnico nominato dalle parti ricor- renti” (attuali convenute opposte) di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Dichiarare tenute e condannare le Sig.re e , in solido fra loro, Parte_2 Parte_3
a restituire a la somma di euro 20.835,26 da lui versata, in dipendenza del Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a mezzo dei due bonifici, in data
19/7/2023, di euro 10.417,63 ciascuno, in favore rispettivamente di e Parte_2
[ved. produzioni attoree sub docc. 0037 e 0038]; o comunque (solo in subordine) Parte_3 la veriore, minor somma statuenda, oltre agli interessi legali di mora dal 21/7/2023 al saldo;
Con ogni consequenziale pronunzia;
Con il favore delle spese della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo.”
L'avv. R. Rizzo per le convenute così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare di rito: data la natura squisitamente documentale della causa, si insta af- finché la stessa venga trattata con il rito semplificato di cognizione ed affinché, di conseguen- za, il G.I. ordini la prosecuzione del processo nelle forme di cui agli artt. 281decies e seguenti c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'opposizione al decreto d'ingiunzione emesso dal G.E. di Codesto Tri- bunale il 14.7.2023 nella procedura esecutiva n. 1127/2022 R.G.E., confermando il decreto stesso;
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese della presente causa, accessori tutti compresi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 25.08.2023, conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale e , chiedendo che fosse dichiarato nullo, Parte_2 Parte_3 annullato o revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 14.07.2023 dal G.E. di questo Tri- bunale, ai sensi degli artt. 614 e 642 cod. proc. civ.
L'attore chiedeva che fosse dichiarato in ogni caso che egli non era tenuto a pagare a
[...]
e le somme di euro 11.815,70, oltre accessori, a titolo di rimborso Parte_2 Parte_3 spese per il procedimento iscritto a R.G.E. n. 1127/2022, di € 180,00 per le anticipazioni ed €
3.000,00 per il costo del consulente tecnico, con condanna alla restituzione di quanto già pa- gato.
A sostegno dell'opposizione proposta, l'attore assumeva che non fosse dovuta la rifusione delle spese legali nella procedura esecutiva n. 1127/2022 R.G.E., in quanto la trascrizione del- la sentenza 522/2022 del Tribunale di Cuneo presentava caratteristiche particolari e richiedeva
2 incombenti complessi che ne avevano impedito (e continuavano ad impedirne) la pronta at- tuazione;
deduceva, inoltre, l'eccessività nel quantum del provvedimento di liquidazione delle spese, dovendosi applicare i tabellari per le cause di valore indeterminabile e la soccombenza delle odierne convenute, rispetto alla originaria domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
Costituendosi nel presente giudizio, le convenute e eccepivano la Parte_2 Pt_3 totale infondatezza dell'opposizione svolta da , osservando come tutti gli Parte_1 impedimenti all'esecuzione della sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Cuneo, addotti dall'opponente per giustificare la mora prima e durante la procedura esecutiva, erano inconsi- stenti e rivelatisi tali anche all'esito della procedura esecutiva. Affermavano la correttezza del provvedimento di liquidazione, stante la regolare individuazione del valore della lite ed ecce- pivano l'assenza della propria soccombenza, in quanto la domanda ex art. 614 bis c.p.c. era puramente accessoria, prontamente abbandonata nelle difese successive e tolta per mero erro- re sul diritto applicabile in presenza dello ius superveniens.
Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., quindi, all'udienza del 27.03.2024, all'esito della comparizione delle parti, il Giudice disponeva l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico n. 1127/2022 R.G.E. e ritenuta la causa matu- ra per la decisione, fissava udienza al 30.10.2024 per la discussione orale della causa, succes- sivamente rinviando l'udienza per gli stessi incombenti al 19.03.2025 e sostituendo la stessa con il deposito di note scritte.
Espletato tale incombente, la causa veniva trattenuta a decisione del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 25.5.2022, n. 522, questo Tribunale, all'esito di una causa di ac- certamento di lesione di legittima e divisione proposta da e Parte_2 Parte_3 nei confronti di , condannava, tra l'altro, quest'ultimo a provvedere a pro- Parte_1 prie cura e spese, alla trascrizione della sentenza di divisione.
Decorsi parecchi mesi dalla pubblicazione della sentenza senza che avesse Parte_1 provveduto ad effettuare la trascrizione della stessa presso la competente Conservatoria dei
RR.II., le odierne convenute, previa notifica dell'atto di precetto e del titolo, richiedevano al
Tribunale di determinare le modalità concrete di esecuzione dell'obbligo di fare imposto al debitore, cioè di procedere alle necessarie iscrizioni e trascrizioni dei passaggi di proprietà contenuti nella sentenza n. 522/2022, con richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro (€ 400,00 al dì o veriore) per ogni giorno di ritardo sul termine fissato dal giudice, oltre alla rifusione delle spese legali.
Nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata (n. 1127/2022 RGE.), all'udienza del
14.2.2023 fissata dal G.E. per la comparizione delle parti, le odierne convenute dichiaravano rinunciare alla domanda ex art. 614 bis c.p.c. nel testo risultante dal D.lgs 149/2022, in quanto non applicabile al procedimento in corso.
Con ordinanza emessa all'udienza del 14.2.2023, il G.E. dichiarava propria incompetenza a provvedere sulla domanda ex art. 614 bis c.p.c.; nel merito, rilevava che “ai fini delle necessa-
3 rie iscrizioni e trascrizioni di cui alla sentenza n. 522/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo, ogni dato ben può essere ricavato dagli atti di causa civile di I grado iscritta al n. R.G.
2187/2013 avanti il Tribunale di Cuneo”; riteneva inoltre la necessità di fissare un termine ul- timo per l'attuazione dell'obbligo di fare al debitore, fissando un termine di giorni 15 a
[...]
per provvedere (v. doc. n. 7 delle convenute). Tale termine, viste le successive Parte_1 molteplici istanze di proroga presentate dal predetto, era prorogato dal G.E., il quale, con de- creto in data 13.04.2023, fissava quale termine ultimo per l'esecuzione il 26.05.2023 (v. doc.
n. 8 delle convenute).
In esito all'udienza del 14.07.2023, il G.E. dichiarava ottemperato l'obbligo di fare ed ingiun- geva ex art. 614 c.p.c. a “di pagare, immediatamente, alla sig.ra Parte_1 CP_1
ed alla sig.ra l'importo di € 11.815,70 oltre 15% sp. Gen., CPA e IVA
[...] Parte_3
a titolo di rimborso spese per il procedimento iscritto a RGE n. 1127/2022 e di € 180,00 per le anticipazioni esenti e di € 3.000,00 previa esibizione di fattura, pari al costo del consulente tecnico nominato dalle parti ricorrenti sig.ra e sig.ra ” (v. Parte_2 Parte_3 doc. n. 11 delle convenute).
Contro tale decreto di ingiunzione, notificava l'atto di citazione in opposi- Parte_1 zione che ha dato origine alla presente causa.
I
L'opponente contesta in primo luogo la decisione del G.E. di porre a suo carico le spese legali del procedimento esecutivo per obblighi di fare promosso dalle odierne convenute, sostenen- do che: a) tale procedura presentava “caratteristiche particolari”, e quindi non sarebbe attri- buibile all'attore alcun colpevole ritardo, posto che, per procedere alla trascrizione della sen- tenza n. 522/2022 del Tribunale di Cuneo, lo stesso avrebbe dovuto attendere il pagamento del conguaglio a suo favore stabilito nella sentenza;
quindi, avrebbe dovuto effettuare una
“laboriosa stipulazione” dell'atto di quietanza (avvenuto il 26.04.2023), per poi procedere alla trascrizione presso la competente conservatoria;
b) le ricorrenti sarebbero rimaste soccomben- ti circa la domanda ex art. 614 bis c.p.c., avanzata nel ricorso esecutivo.
Tali argomentazioni sono peraltro infondate e non valgono a derogare la regola dell'onere del processo esecutivo a carico del debitore, stabilito dall'art. 95 c.p.c.
Com'è noto, lo scopo di ogni procedura esecutiva è quello di assicurare al creditore la realiz- zazione del diritto cristallizzato nel titolo, nei casi in cui il debitore non vi provveda in modo spontaneo. Di conseguenza, le spese del processo di esecuzione forzata non possono ovvia- mente essere a carico del creditore, poiché dev'essere il debitore inadempiente a sopportarle.
Questo principio è stabilito per tutte le forme di esecuzione dall'art. 95 c.p.c.
Nella fattispecie in esame peraltro, la cronologia dei fatti dimostra chiaramente che l'opponente non aveva alcuna giustificazione per l'omesso spontaneo adempimento del pro- prio obbligo di trascrizione e che anche il comportamento del predetto nell'ambito della pro- cedura esecutiva è stato comunque dilatorio, stante la palese infondatezza delle giustificazioni addotte.
L'ingiustificato ritardo di nell'obbligo di adempiere alla trascrizione della Parte_1
4 sentenza, prima e dopo la promozione della procedura esecutiva, emerge anzitutto dal fatto che, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 522/2022 (25.05.2022), fino alla notifica dell'atto di precetto il 29.11.2022, il predetto è rimasto del tutto inerte rispetto all'obbligo di procedere alla sua trascrizione. Tale operazione, come correttamente riconosciuto dal G.E., rappresentava un mero adempimento esecutivo, in quanto la sentenza determinava con preci- sione i lotti assegnati ai tre eredi, con tutti gli identificativi catastali.
Inoltre, antecedentemente al precetto, le odierne convenute avevano provveduto ad estinguere il debito relativo al conguaglio in denaro stabilito dalla stessa sentenza divisionale del Tribu- nale di Cuneo, ciò di cui ha dato atto anche l'opponente.
Costituendosi nella procedura esecutiva n. 1127/2022 R.G.E., , pur dichia- Parte_1 rando di essere disponibile all'esecuzione della trascrizione dovuta, deduceva una serie di mo- tivi, del tutto infondati, a giustificazione del ritardo, affermando in primo luogo che la trascri- zione della sentenza richiedeva la necessaria partecipazione e verifica attiva da parte delle odierne ricorrenti. Tale circostanza non è peraltro vera, come rilevato dallo stesso G.E., in quanto la trascrizione costituiva nel caso di specie un mero adempimento esecutivo, data la precisione dispositiva della sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Cuneo.
L'odierno opponente sosteneva poi che la trascrizione della sentenza richiedeva la necessaria quietanza relativa al ricevimento da parte sua del conguaglio in denaro da parte delle odierne convenute, previsto nel dispositivo. Tale argomentazione è però pretestuosa, in quanto tale quietanza non rientra tra i presupposti legali della trascrizione e comunque il conguaglio ve- niva pagato a il 28.11.2022 (come dallo stesso riconosciuto), per cui, la es- Parte_1 sendo la quietanza soltanto una dichiarazione resa dal medesimo, non avrebbe comunque giu- stificato l'omissione della condotta dovuta per tutto il periodo successivo.
L'affermazione del , secondo cui per la trascrizione della sentenza di divisione erano Pt_1 già state richieste le copie uso trascrizione, è una circostanza irrilevante e che anzi comprova il colpevole ritardo del predetto, in quanto il rilascio delle copie della trascrivenda sentenza è avvenuto il 27.12.2022 (v. doc. n. 12 dell'opponente nella proceduta 1127/2022 RGE), per cui, alla data della sua costituzione nella procedura esecutiva (30.01.2023), lo stesso avrebbe già dovuto provvedere alla trascrizione.
Infine, è del tutto infondata l'affermazione dell'odierno opponente secondo cui per la trascri- zione delle sentenza di divisione occorreva la formalizzazione dell'accettazione dell'eredità lasciata dal de cuius. Invero, anche tale presupposto non è affatto richiesto da legge, costi- tuendo un mero presupposto esterno di continuità delle trascrizioni.
A tali considerazioni occorre aggiungere inoltre che l'odierno opponente ha continuato tenere un atteggiamento dilatorio anche all'interno della procedura esecutiva, posto che, all'udienza del 14.2.2023, nulla era ancora stato fatto per trascrivere la sentenza ed il G.E. assegnava un termine di 15 giorni a per il compimento della trascrizione. Tale termine Parte_1 non veniva rispettato dall'odierno opponente, il quale, con successive istanze, adducendo un ritardo nella rogazione dell'atto di quietanza del conguaglio pagato dalle convenute Pt_1
(pagamento avvenuto il 28.11.2022), chiedeva la proroga del termine. Tale proroga veniva
5 accordata dal G.E., il quale, con decreto del 13.04.2023, fissava il termine ultimo per l'esecuzione al 26.5.2023 (doc. 8).
Solo in data 15.05.2023 è avvenuta la trascrizione della sentenza di divisione del Tribunale di
Cuneo, quindi un anno dopo la sua pubblicazione, sette mesi dopo aver ricevuto il conguaglio dalle sorelle, sei mesi dopo la notifica del precetto;
tre mesi dopo la prima udienza di compa- rizione delle parti nella procedura esecutiva n. 1127/2022 RGE.
La trascrizione imposta a dal dispositivo della sentenza poteva avvenire Parte_1 immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza stessa, per cui il ritardo di quasi un an- no con cui è avvenuta non trova alcuna giustificazione ed ha costretto le odierne convenute ad agire in via esecutiva per ottenere l'adempimento di quanto previsto nella sentenza.
Le stesse produzioni dell'opponente dimostrano che il predetto si è attivato per ottenere la tra- scrizione della sentenza presso la Conservatoria competente soltanto nel maggio 2023 (la prima e-mail è del 08.05.2023, v. doc. n. 41 dell'attore).
La stessa condotta tenuta dal nel corso della procedura esecutiva, nonostante la dichia- Pt_1 rata disponibilità ad eseguire i propri obblighi, si è dimostrata essenzialmente dilatoria, con motivazioni pretestuose ed infondate, posto che lo stesso si è attivato concretamente soltanto nel mese di maggio 2023.
Pertanto, la condanna dell'odierno opponente alle spese della procedura esecutiva è del tutto corretta.
A ciò occorre aggiungere che non è ravvisabile alcuna soccombenza delle odierne convenute rispetto alla richiesta di pagamento della somma per il ritardo ex art. 614 bis c.p.c., in quanto tale domanda veniva dalle stesse rinunciata addirittura prima dell'udienza di comparizione.
II
L'opponente ha contestato anche nel quantum l'importo delle spese legali liquidate alle odier- ne convenute nella procedura esecutiva, in quanto i parametri utilizzati per la sua determina- zione in base al D.M. 55/2014 risultano determinati sulla base di un valore della controversia dichiarato in atti come compreso tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00, mentre, secondo l'opponente, il valore della procedura esecutiva avrebbe dovuto essere considerato come inde- terminabile. Contesta anche l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, sebbene sia oggettivo il fatto che il legale delle allora ricorrenti abbia assistito più di una parte nella procedura.
Anche su questo punto l'opposizione è del tutto infondata.
Costituisce un principio consolidato quello per cui “ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di tran- sazione” (Cass. sentenza 3 luglio – 30 ottobre 2019, n. 27789). La procedura esecutiva per coercizione dell'obbligo di fare era tutt'altro che indeterminabile, trattandosi dell'obbligo di trascrivere la sentenza relativa a cespiti immobiliari precisamente determinati nella sentenza
6 n. 522/2022 del Tribunale di Cuneo e precisamente i beni immobili rispetto ai quali doveva avvenire la trascrizione. Il valore di tali beni immobili era stato determinato con altrettanta precisione a mezzo di CTU nel corso della causa di divisione 2187/2013 R.G. e chiaramente riportato anche nella trascrivenda sentenza, ovvero € 2.016.813,33. Tale è infatti il valore del- la procedura esecutiva, dichiarato anche ai fini della stessa dalle odierne convenute, ovvero il valore degli immobili oggetto di trascrizione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, la presunzione di valore indeterminabile della causa relati- va a beni immobili opera soltanto ove gli immobili oggetto della domanda non siano accata- stati ed agli atti non risultino elementi di stima (Cass. n. 1488/1995). Nel caso di specie, il va- lore degli immobili era invece stato determinato con precisione.
Del tutto corretta appare quindi la liquidazione delle spese operata dal G.E.
Infatti, la controversia portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione aveva una natura non ordinaria, sia per la natura delle questioni, sia per l'ingente valore dei beni immobili che ne formavano l'oggetto, cosicché, in virtù della regola generale prevista dall'art. 4 comma 1 del
D.M. n. 55/2014, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del nu- mero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del con- tenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
In virtù della speciale importanza della controversia, i valori di liquidazione delle singole fasi avrebbero ben potuto essere aumentati (fino al 50% secondo lo stesso art. 4, comma 1 D.M. cit.), mentre le odierne convenute nella proposta di liquidazione degli onorari presentata al
G.E. (v. doc. n. 12 delle convenute) hanno limitato la richiesta ai valori medi previsti per lo scaglione di valore, solo aumentati per l'assistenza a più parti.
In conclusione, la liquidazione delle spese operata dal G.E. appare congrua e proporzionata all'oggetto della controversia, alla sua importanza e valore, nonché al contegno dilatorio dell'esecutato, che ha richiesto un aggravio di attività processuale.
III
L'opponente ha impugnato anche la condanna contenuta nel decreto di ingiunzione opposto, relativa al compenso del C.T.P., documentato in € 3.000,00, pari al corrispettivo richiesto dal dott. (fattura 3.7.2023: doc. 14) ed a lui pagato (v. doc. n. 13 delle conve- Persona_1 nute), sostenendone l'eccessività e la superfluità.
In realtà, si tratta di spese rese necessarie a causa del perdurante inadempimento all'obbligo di trascrizione della sentenza di divisione da parte dell'odierno opponente, anche nel corso del giudizio di esecuzione. Le prestazioni effettuate sono elencate nel dettaglio nella fattura emes- sa dal professionista (v. doc. n. 13 delle convenute). Per quanto riguarda la plurima attività di relazione ed ispettiva presso i Registri Immobiliari dallo stesso svolta, la stessa serviva a veri- ficare l'effettivo promesso adempimento da parte di ai propri obblighi. Parte_1
7 Al riguardo, occorre tener conto del fatto che il ritardo con cui è avvenuta la volturazione dei terreni assegnati alle convenute nella sentenza divisionale non è irrilevante, in quanto Pt_1 ha comportato un grave danno economico per le convenute. Tale ritardo, infatti, ha comporta- to per le medesime l'impossibilità di disporre dei beni assegnati, di valore assai cospicuo (€
2.016.813,33), che avrebbero potuto essere utilmente venduti o dati in affitto. Dato l'ingente valore ricavabile tramite una vendita o un affitto dei terreni, si comprende la necessità di veri- ficare periodicamente l'avvenuta volturazione tavolare dei beni. L'opera del dott. in Per_1 questo senso, si è resa necessaria alla luce del perdurante inadempimento dell'opponente, che deve quindi sopportarne l'onere.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle convenute nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM 147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2), liquida il com- penso del difensore nei valori medi, in complessivi euro 5.077,00 (fase di studio: euro 919,00; fase introduttiva: euro 777,00; fase di trattazione: euro 1.680,00; fase decisionale: euro
1.701,00).
Tali valori devono essere aumentati del 20% (cioè euro 1.015,00) per assistenza a più parti
(art. 4, comma 2, D.M. cit.), per cui il compenso complessivo va liquidato in complessivi euro
6.092,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 in data 14.07.2023 dal G.E. di questo Tribunale nella procedura esecutiva n. 1127/2022
R.G.E.;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 CP_1
e nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 6.092,00
[...] Parte_3 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 31/03/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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