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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/10/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4793/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1965/2024 TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Parte_1
Francesco Iezza, giusta procura speciale in atti, elettivamente e domiciliato presso il suo studio legale, sito in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n. 127 APPELLANTE E
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 elett.te dom.ta nel giudizio di I grado in Marigliano) alla via Montevergine 32 presso lo studio dell'avvocato Anita Simonelli APPELLATA E
in persona del legale rappresentate p.t. Controparte_2
APPELLATA E
, nata a [...], il [...], quivi Controparte_3 residente, alla Traversa Fondo D'Orto, n. 38 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 ha avocato in giudizio ha chiesto dichiarare la esclusiva responsabilità della Sig.ra , nella qualità di proprietaria, al P.R.A., del motoveicolo Controparte_3 tipo Honda SH 300 tg. EH03307, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare, per l'effetto, la convenuta medesima, nella dedotta qualità e la in pers. del leg. rapp.te p.t., in solido, al pagamento in Controparte_4 favore dell'istante della complessiva somma di denaro, per le necessarie ed indispensabili riparazioni e sostituzioni occorse al motoveicolo di sua proprietà, tipo BMW GS tg. DY70572, quantificati in complessivi euro 8.119,90 I.v.a. esclusa, giusta la relazione di perizia tecnica di parte, a firma della SI.AN. Moto s.r.l. di Santa Maria La Carità (NA), agli atti, oltre danno da fermo tecnico;
ovvero al pagamento della diversa somma di denaro, minore e/o maggiore, che si riterrà satisfattiva, previa C.T.U. tecnica - estimativa che, sin d'ora, si richiede. A fondamento della domanda poi riassunta, deduceva di essere stato proprietario, nonché possessore esclusivo del motoveicolo tipo BMW GS tg. DY70572 e che in data 17.10.2016, verso le ore 12:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Brambilla, il suddetto motoveicolo, assicurato, per la r.c.a. con la
[...]
veniva coinvolto in un sinistro stradale, avvenuto ad opera e per CP_5 colpa esclusiva del conducente il motoveicolo tipo Honda SH 300 tg. EH03307 che, nelle circostanze di tempo e di luogo suddette, trovavasi a percorrere, mantenendo la propria mano destra e viaggiando a velocità moderata, la Via Brambilla – strada, quest'ultima, a doppio senso di circolazione, confluisce sulla Via Cosenza ed è caratterizzata dal fatto di essere senza uscita, ovvero un vicolo cieco – diretto proprio verso Via Cosenza. Allegava, precisando, che il proprio motoveicolo, giunto all'altezza di una curva destrorsa, caratterizzante il percorso che porta lungo la Via Cosenza (e che, tra l'altro, obbliga gli automobilisti a dover svoltare, appunto a destra, poiché dirimpetto vi è un muro che delimita la carreggiata) rallentava, ancor di più, la sua già modesta andatura, ma nel frattempo, sopraggiungeva, da tergo, il motoveicolo Honda SH 300 tg. EH03307, che causa l'elevata velocità mantenuta, non riusciva ad arrestare, in tempo utile, la sua corsa, così urtando e danneggiando, con la propria parte anteriore, proprio la parte posteriore del motoveicolo del sig. del tipo BMW GS tg. Pt_1
DY70572, che lo precedeva. Precisava che tale ultimo, pur colpito inaspettatamente da tergo, cercava di non perdere il controllo del mezzo di trasporto condotto, ma invano;
infatti, rovinava, con la propria parte anteriore e laterale sinistra, contro il richiamato muro di cinta, delimitante il margine sinistro della carreggiata della Via Brambilla, per chi percorre tale strada, come l'istante, con direzione ideale Via Cosenza, riportando, all'esito, anche danni, per urto indiretto, alla parte anteriore e laterale sinistra. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la sola Controparte_5 quale mandataria processuale di che eccepiva la carenza di Controparte_4 legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, la nullità della domanda, la prescrizione del diritto;
inoltre, contestava il fatto storico e la coerenza e compatibilità dei danni con la dinamica illustrata. Restava, invece, contumace . Controparte_3
Svolta l'istruttoria ed espletata la c.t.u. con sentenza n. 1965/2024 non notificata il giudice di pace Torre Annunziata così provvedeva: “ .. 1) accoglie la domanda attrice sicome proponibile, ammissibile, fondata e provata e per lo effetto condanna la sig.ra in solido con la compagnia al Controparte_3 Controparte_5 risarcimento dei danni in favore del sig. della somma di € Parte_1
3.185,78 oltre Iva se dovuta, e provata da fattura di spesa, e interessi dal dì dell'evento al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla moto BMW GS 700 tgt DY70572 oltre .. refusione delle spese di CTU;
- condanna .. al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi e 1100,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1000,00 per compensi, oltre Iva e cpa, rimborso spese generali se dovuti con attribuzione al difensore di parte attrice. ..”. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto appello deducendo la Parte_1 violazione ed errata applicazione dell'art 112 e 115 cpc in relazione alla domanda di interessi e rivalutazione, nonché violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza dell'8.4.2025 l'appellante non compariva, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 25.9.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. L'omessa costituzione in giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_2 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 1° ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Parte_1
Francesco Iezza, giusta procura speciale in atti, elettivamente e domiciliato presso il suo studio legale, sito in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n. 127 APPELLANTE E
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 elett.te dom.ta nel giudizio di I grado in Marigliano) alla via Montevergine 32 presso lo studio dell'avvocato Anita Simonelli APPELLATA E
in persona del legale rappresentate p.t. Controparte_2
APPELLATA E
, nata a [...], il [...], quivi Controparte_3 residente, alla Traversa Fondo D'Orto, n. 38 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 ha avocato in giudizio ha chiesto dichiarare la esclusiva responsabilità della Sig.ra , nella qualità di proprietaria, al P.R.A., del motoveicolo Controparte_3 tipo Honda SH 300 tg. EH03307, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare, per l'effetto, la convenuta medesima, nella dedotta qualità e la in pers. del leg. rapp.te p.t., in solido, al pagamento in Controparte_4 favore dell'istante della complessiva somma di denaro, per le necessarie ed indispensabili riparazioni e sostituzioni occorse al motoveicolo di sua proprietà, tipo BMW GS tg. DY70572, quantificati in complessivi euro 8.119,90 I.v.a. esclusa, giusta la relazione di perizia tecnica di parte, a firma della SI.AN. Moto s.r.l. di Santa Maria La Carità (NA), agli atti, oltre danno da fermo tecnico;
ovvero al pagamento della diversa somma di denaro, minore e/o maggiore, che si riterrà satisfattiva, previa C.T.U. tecnica - estimativa che, sin d'ora, si richiede. A fondamento della domanda poi riassunta, deduceva di essere stato proprietario, nonché possessore esclusivo del motoveicolo tipo BMW GS tg. DY70572 e che in data 17.10.2016, verso le ore 12:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Brambilla, il suddetto motoveicolo, assicurato, per la r.c.a. con la
[...]
veniva coinvolto in un sinistro stradale, avvenuto ad opera e per CP_5 colpa esclusiva del conducente il motoveicolo tipo Honda SH 300 tg. EH03307 che, nelle circostanze di tempo e di luogo suddette, trovavasi a percorrere, mantenendo la propria mano destra e viaggiando a velocità moderata, la Via Brambilla – strada, quest'ultima, a doppio senso di circolazione, confluisce sulla Via Cosenza ed è caratterizzata dal fatto di essere senza uscita, ovvero un vicolo cieco – diretto proprio verso Via Cosenza. Allegava, precisando, che il proprio motoveicolo, giunto all'altezza di una curva destrorsa, caratterizzante il percorso che porta lungo la Via Cosenza (e che, tra l'altro, obbliga gli automobilisti a dover svoltare, appunto a destra, poiché dirimpetto vi è un muro che delimita la carreggiata) rallentava, ancor di più, la sua già modesta andatura, ma nel frattempo, sopraggiungeva, da tergo, il motoveicolo Honda SH 300 tg. EH03307, che causa l'elevata velocità mantenuta, non riusciva ad arrestare, in tempo utile, la sua corsa, così urtando e danneggiando, con la propria parte anteriore, proprio la parte posteriore del motoveicolo del sig. del tipo BMW GS tg. Pt_1
DY70572, che lo precedeva. Precisava che tale ultimo, pur colpito inaspettatamente da tergo, cercava di non perdere il controllo del mezzo di trasporto condotto, ma invano;
infatti, rovinava, con la propria parte anteriore e laterale sinistra, contro il richiamato muro di cinta, delimitante il margine sinistro della carreggiata della Via Brambilla, per chi percorre tale strada, come l'istante, con direzione ideale Via Cosenza, riportando, all'esito, anche danni, per urto indiretto, alla parte anteriore e laterale sinistra. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la sola Controparte_5 quale mandataria processuale di che eccepiva la carenza di Controparte_4 legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, la nullità della domanda, la prescrizione del diritto;
inoltre, contestava il fatto storico e la coerenza e compatibilità dei danni con la dinamica illustrata. Restava, invece, contumace . Controparte_3
Svolta l'istruttoria ed espletata la c.t.u. con sentenza n. 1965/2024 non notificata il giudice di pace Torre Annunziata così provvedeva: “ .. 1) accoglie la domanda attrice sicome proponibile, ammissibile, fondata e provata e per lo effetto condanna la sig.ra in solido con la compagnia al Controparte_3 Controparte_5 risarcimento dei danni in favore del sig. della somma di € Parte_1
3.185,78 oltre Iva se dovuta, e provata da fattura di spesa, e interessi dal dì dell'evento al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla moto BMW GS 700 tgt DY70572 oltre .. refusione delle spese di CTU;
- condanna .. al CP_1 pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi e 1100,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1000,00 per compensi, oltre Iva e cpa, rimborso spese generali se dovuti con attribuzione al difensore di parte attrice. ..”. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto appello deducendo la Parte_1 violazione ed errata applicazione dell'art 112 e 115 cpc in relazione alla domanda di interessi e rivalutazione, nonché violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza dell'8.4.2025 l'appellante non compariva, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 25.9.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. L'omessa costituzione in giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_2 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 1° ottobre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo