Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03623/2026REG.PROV.COLL.
N. 06792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2025, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 00431/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. 3422/2025, con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, articolata in via incidentale dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Consigliere LO Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza n. 431/2025, con la quale il T.A.R. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione dell’Interno aveva negato allo stesso il trasferimento ex art. 33 della L. n. 104/1992 dalla Questura di Reggio Calabria al commissariato di Termini Imerese o, in alternativa, ad altra sede ubicata sempre nella Provincia di Palermo.
2. In punto di fatto deve osservarsi che: i ) il sig. -OMISSIS-, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, aveva chiesto il trasferimento indicato al punto 1 della presente sentenza al fine di poter assistere la propria zia paterna, disabile in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992; ii ) tale richiesta era stata motivata dalla necessità di provvedere ad un’assistenza continuativa da parte del dipendente, stante la mancanza di parenti prossimi in condizione di dare assistenza alla signora; iii ) l’Amministrazione aveva adottato il preavviso di rigetto, evidenziando come fossero ostative all’accoglimento dell’istanza le circostanze costituite dalle esigenze dei reparti interessati e dalla presenza di altri familiari che avrebbero potuto prendersi cura della persona disabile; iv ) il sig. -OMISSIS-aveva formulato osservazioni, evidenziando, in particolare, le specifiche situazioni di impossibilità degli altri congiunti a occuparsi della persona disabile e deducendo di non svolgere mansioni di tipo specializzato o specialistico, tali da rendere indispensabile la sua permanenza presso gli uffici della Questura di Reggio Calabria.
3. L’Amministrazione aveva negato il trasferimento evidenziando la sussistenza di due ragioni ostative. In primo luogo, l’Amministrazione aveva osservato come il sig. -OMISSIS-svolgesse la propria “ attività istituzionale su un contesto territoriale molto ampio, caratterizzato da delicate problematiche, sia di ordine e di sicurezza pubblica, sia di criminalità, anche organizzata, con la necessità di garantire adeguati standard di sicurezza attraverso una rigorosa attività di prevenzione e controllo […]”, considerate, peraltro, le “ problematiche connesse al recente proliferare nel contesto urbano di episodi criminali, in particolar modo nelle zone più periferiche della città ”. In secondo luogo, l’Amministrazione aveva sottolineato la presenza della madre e del fratello del dipendente, nonché di tre nipoti della disabile, per i quali non era stata dimostrata l’effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza della familiare, non avendo l’interessato prodotto certificazione utile “ ad attestare le eventuali condizioni esimenti ”
4. Il sig. -OMISSIS-ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per la Calabria che ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento inficiato da deficit nella motivazione in ragione della genericità delle ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento del rigetto dell’istanza. Il T.A.R. ha, quindi, imposto all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, secondo i principi indicati in motivazione.
5. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza, articolando tre motivi di ricorso, di seguito esaminati. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e dell’istanza cautelare articolata in via incidentale.
6. Con ordinanza n. 3422/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare articolata dal Ministero ritenendola, in sostanza, non sorretta da adeguata prospettazione del periculum in mora .
7. In vista dell’udienza pubblica del 16.4.2026 nessuna delle parti ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. All’udienza del 16.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Entrando in medias res si osserva come, con il primo motivo, il Ministero abbia dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa in ordine al tema relativo alla disponibilità dei parenti a fornire assistenza al familiare disabile. In particolare, il Ministero ha dedotto che: i ) il sig. -OMISSIS-aveva dedotto il difetto di istruttoria, consistente nel mancato accertamento da parte dell’Amministrazione delle indisponibilità oggettive dei parenti, non ottemperando, però, all’onere della prova; ii ) il sig. -OMISSIS-aveva solo nel corso del giudizio depositato documentazione volta ad esplicitare le indisponibilità dei familiari; iii ) il Giudice di primo grado aveva ritenuto che tale documentazione non fosse relativa a temi estranei al contraddittorio procedimentale ma, secondo l’Amministrazione, la parte aveva dimostrato – tardivamente e solo in sede processuale – le situazioni di oggettiva impossibilità dei familiari di accudire la persona disabile; iv ) tale documentazione era stata depositata, quindi, solo in giudizio, “ senza rendere edotta l’Amministrazione del contenuto degli atti depositati, precludendo così ogni possibile apprezzamento sugli ulteriori elementi introdotti e non consentendo così di procedere a una rivalutazione dell’istanza, determinando così una chiara lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione che non è stata messa nelle condizioni di controdedurre in ordine al predetto versamento documentale ”; v ) la parte aveva, in tal modo, introdotto temi rimasti estranei al contraddittorio procedimentale, utilizzando “ il mero riferimento alla madre nel provvedimento impugnato per introdurre in maniera forzata ulteriore documentazione diretta a dimostrare l’indisponibilità anche di altri parenti, atteso il mancato raggiungimento dell’onere della prova in fase di istruttoria procedimentale, sottraendo il tutto alla cognizione dell’Amministrazione e determinando in tal modo una lesione del diritto di difesa ”; vi ) l’Amministrazione era stata pretermessa da ogni valutazione su tale documentazione, ritenuta dirimente per accogliere il ricorso, in violazione di principi di cui all’art. 2 c.p.a., 111 Cost. e 110 c.p.c.
8.1. Il motivo è infondato. Occorre osservare come la documentazione prodotta dal sig. -OMISSIS-fosse pienamente afferente alle tematiche oggetto del giudizio. Infatti, il sig. -OMISSIS-aveva indicato già nelle osservazioni procedimentali le ragioni di impossibilità di alcuni dei propri familiari ad occuparsi della persona disabile. In sede processuale, l’odierno appellato ha fornito indicazioni relative alla situazione della propria madre, che, nel provvedimento impugnato, era stata indicata come una delle persone che avrebbe potuto occuparsi della persona disabile e ha, inoltre, ulteriormente dettagliato e fornito evidenze in ordine alla posizione degli altri familiari. La documentazione prodotta dalla parte in sede processuale è stata funzionale a sorreggere la contestazione – ritualmente articolata nel ricorso introduttivo del giudizio - relativa al difetto di istruttoria in ordine all’impossibilità dei familiari di occuparsi della persona disabile. La parte ha, semplicemente, assolto all’onere di provare quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio.
8.2. Inoltre, il deposito in sede processuale di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta nel contraddittorio procedimentale non è ragione di nullità della sentenza di primo grado. Non è, infatti, asseribile una lesione del diritto di difesa, trattandosi di documentazione ritualmente prodotta e che, quindi, l’Amministrazione – costituita nel giudizio di primo grado – avrebbe potuto visionare per il tramite dell’organo legale, a cui spettava trasmettere tale documentazione per l’eventuale verifica dei presupposti di un possibile riesame dell’istanza.
8.3. In ultimo, occorre osservare come la sentenza di primo grado si sia limitata ad annullare i provvedimenti impugnati per deficit di istruttoria, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi. Il Ministero dell’Interno è stato, quindi, messo in condizione di effettuare proprio quella valutazione da cui ritiene di esser stata pretermesso, dovendo procedere ad una nuova valutazione dell’istanza in sede di riesercizio del potere, pur nel rispetto dei principi sanciti in sede processuale.
9. Con il secondo motivo il Ministero ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che fossero ostative all’accoglimento dell’istanza le esigenze funzionali dell’Amministrazione, in ragione del contesto territoriale ove il dipendente operava, segnato “ da delicate problematiche, sia di ordine e sicurezza pubblica, sia di criminalità, anche organizzata ”, tali da rendere necessario “ garantire adeguati standard di sicurezza attraverso una rigorosa attività di prevenzione e controllo ”. Il T.A.R. ha ritenuto generico anche il richiamo al “ proliferare nel contesto urbano di episodi criminali, in particolar modo nelle zone più periferiche della città ”. Secondo il T.A.R. tale motivazione sarebbe stata mutuabile per la totalità degli uffici della Polizia di Stato, essendo evidente come la repressione della criminalità, anche organizzata, e la necessità di far fronte a problemi delicati di sicurezza o ordine pubblico costituiscano le attività primarie delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, non potendo di certo assurgere a “motivazioni specifiche e contingenti ” idonee a giustificare un diniego su un’istanza ex art. 33 della L. n. 104/1992.
9.1. Il Ministero dell’Interno ha dedotto l’erroneità della sentenza che non avrebbe, correttamente, apprezzato il compendio motivazionale a sostegno del diniego, ritenuto esaustivo e calibrato sulle specificità della Questura di Reggio Calabria. Il Ministero ha, inoltre, osservato come l’inquadramento del dipendente comportasse un’elevata fungibilità di mansioni, che lo rendevano, comunque, importante per la Questura di Reggio Calabria, tenuto conto anche delle caratteristiche della mobilità oggetto di giudizio, che non prevede la sostituzione con altro dipendente.
9.2. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo, nel quale l’Amministrazione ha dedotto il non corretto bilanciamento tra le contrapposte esigenze, a preminenza dell’interesse del dipendente.
9.3. I motivi sono infondati. La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione; di modo che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né sommariamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003).
9.3.1. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha calibrato le proprie valutazioni sulle generali situazioni di criticità del contesto, senza, soffermarsi, tuttavia, sulla posizione e sulla funzione svolta dal dipendente. Ora, valorizzare i soli elementi di contesto comporterebbe, con ogni evidenza, negare ogni istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 nel caso in cui l’istante presti servizio di polizia in determinati luoghi o nelle grandi città, ove sono particolarmente rilevanti le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Una simile prospettiva comporterebbe, tuttavia, la necessaria prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del dipendente che si trovi a lavorare in simili contesti. Per tale ragione il bilanciamento deve essere effettuato in concreto, verificando se le esigenze generali si riflettano anche sulla specifica posizione del dipendente, in ragione delle funzioni dallo stesso svolte. Verifica che risulta omessa nel caso di specie, ove l’Amministrazione ha fatto riferimento alle sole peculiarità del contesto di Reggio Calabria, che da sole non sono sufficienti per negare la realizzazione di un interesse funzionale alla cura del soggetto disabile, espressione anch’esso di valori costituzionali, e, comunque, temporalmente circoscritto al permanere di tali esigenze, con conseguente venir meno del trasferimento in caso di loro cessazione.
10. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ( f . 15 della memoria di costituzione).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al sig. -OMISSIS-le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, da corrispondere al difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO I', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LO I' | AD ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.