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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 953/2025 promossa da:
(cittadina italiana) nata a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...] Loc. Madonna dello Zucco n. 25, C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Barna;
C.F._1
contro
(cittadino italiano), nato a [...] il [...] CP_1
e residente a [...], C.F.: C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avvocati Graziella Cantiello e Massimo Ceconi;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione personale dal marito con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in Ovaro (UD) in data 13.9.1997, in regime di separazione dei beni. Con la domanda la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della pretesa economica della moglie.
All'udienza del 23.9.25 le parti sono state sentite dal Giudice relatore, che ha effettuato un tentativo di conciliazione ed ha sollecitato un possibile accordo,
rinviando all'udienza del 28.10.25 per consentire ai coniugi di valutarne la praticabilità.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, ribadendo le rispettive istanze e conclusioni.
Con conseguente ordinanza di data 29.10.25, rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in via temporanea e urgente e disposte esibizioni documentali,
con conseguente rinvio per esame delle relative produzioni, la causa è stata trattenuta in decisione, limitatamente alla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle questioni di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Ovaro (UD) in data 13.9.1997;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovaro (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 1997, parte 2, serie A, numero 4); - rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 29/10/2025
- rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/25
Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 953/2025 promossa da:
(cittadina italiana) nata a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...] Loc. Madonna dello Zucco n. 25, C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Barna;
C.F._1
contro
(cittadino italiano), nato a [...] il [...] CP_1
e residente a [...], C.F.: C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avvocati Graziella Cantiello e Massimo Ceconi;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione personale dal marito con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in Ovaro (UD) in data 13.9.1997, in regime di separazione dei beni. Con la domanda la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della pretesa economica della moglie.
All'udienza del 23.9.25 le parti sono state sentite dal Giudice relatore, che ha effettuato un tentativo di conciliazione ed ha sollecitato un possibile accordo,
rinviando all'udienza del 28.10.25 per consentire ai coniugi di valutarne la praticabilità.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, ribadendo le rispettive istanze e conclusioni.
Con conseguente ordinanza di data 29.10.25, rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in via temporanea e urgente e disposte esibizioni documentali,
con conseguente rinvio per esame delle relative produzioni, la causa è stata trattenuta in decisione, limitatamente alla domanda relativa allo stato.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulle questioni di natura economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Ovaro (UD) in data 13.9.1997;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ovaro (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 1997, parte 2, serie A, numero 4); - rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 29/10/2025
- rinvia all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/25
Il Presidente relatore
Dott. Giorgio Cozzarini