Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02133/2026REG.PROV.COLL.
N. 09825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9825 del 2023, proposto da
TO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RI Antonietta Carra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio, via Fratelli D'Italia 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2526/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RI ZI LI;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. TO ON, qui appellante, riferisce che esercitava da anni nel Comune di Busto Arsizio attività di vendita di frutta e verdura mediante camion-negozio, sulla base di concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate nel 2009 e regolarmente onerate, riferite ad area poi risultata di proprietà privata, come comunicato dal Comune nel 2010, con contestuale invito a munirsi dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa regionale.
2. L’interessato aveva previamente acquisito parere favorevole dell’ASL nel febbraio 2010 e, ottenuta la disponibilità dell’area privata antistante quella originariamente occupata, aveva presentato istanze edilizie e commerciali (DIA del 15 dicembre 2011 e SCIA del 16 gennaio 2012) corredate da planimetrie indicanti la superficie di vendita, il chiosco ed il servizio igienico, nonché successiva domanda di sanatoria per la pavimentazione realizzata.
3. A seguito dell’ordinanza di demolizione n.229/17, veniva presentata in data 2 febbraio 2018 istanza di sanatoria con richiesta di avvio di procedura negoziata per un’area attrezzata alla vendita di ortofrutta, cui il Comune opponeva preavviso di diniego e poi diniego definitivo (protocollo n. 0041580/18) del permesso di costruire per contrasto con le NTA del PGT e per mancanza di titoli edilizi, ritenendo le precedenti pratiche meri adempimenti commerciali.
4. Avverso il provvedimento definitivo di diniego di sanatoria emesso dal Comune di Busto Arsizio protocollo n.0041580/18 in data 16 aprile 2018, notificato all’istante in data 24 aprile 2018, l’interessato presentava ricorso rg 1610 del 2018 innanzi al T.A.R. Lombardia che con la sentenza n.2526/23 lo respingeva. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, rilevando in fatto che le opere accertate dall’amministrazione nel 2017 (manufatti, tettoia, baracca, servizio igienico, pavimentazioni, arredi e strutture funzionali all’attività commerciale) non rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, poiché stabilmente ancorate al suolo e destinate a soddisfare esigenze non temporanee, come confermato dalla giurisprudenza sul concetto di precarietà; ha inoltre affermato l’irrilevanza del regime giuridico pregresso delle aree, essendo la sanatoria ex art. 36 subordinata alla doppia conformità, nella specie insussistente in quanto, al momento dell’istanza, i terreni ricadevano in ambiti urbanistici e vincolistici incompatibili con gli interventi realizzati; ha escluso l’esistenza di titoli edilizi legittimanti, atteso che la DIA del 2011 riguardava solo la recinzione ed era rimasta inefficace, la SCIA del 2012 aveva natura esclusivamente commerciale e la domanda di sanatoria del 2012 non era stata accolta; ha ritenuto motivato il diniego di accertamento di conformità, precisando che le previsioni del PGT si riferiscono unicamente a costruzioni legittimamente autorizzate e non possono sanare opere abusive; ha infine escluso che ordinanze cautelari o accordi procedimentali ex art. 11 L. n. 241/1990 possano imporre o consentire la sanatoria di abusi edilizi, concludendo per il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese in ragione della durata del giudizio.
5. Avverso la menzionata pronuncia l’appellante è insorto proponendo il presente gravame con cui insiste per la riforma dell’impugnata sentenza, con vittoria di spese di lite.
6. Il Comune di Busto Arsizio si è costituito in giudizio il 6 febbraio 2024 e ha poi depositato articolata memoria di controdeduzioni il 7 gennaio 2026 seguita dalla memoria di replica di parte appellante del 19 gennaio 2026.
7. All’udienza tenutasi da remoto il 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appellante deduce tre motivi di censura.
2. Con il primo motivo, lamenta che sia stata illegittimamente ritenuta adeguata la motivazione del diniego di sanatoria ove è scritto che "le opere oggetto di sanatoria risultano in contrasto con l'art.12.2 delle Norme del Documento di Piano del PGT in quanto in detto ambito di trasformazione sono consentiti esclusivamente, nelle costruzioni esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo", sebbene essa si fondi esclusivamente sulla disciplina del PGT vigente al momento del provvedimento e non tenga conto delle N.T.A. del PRG applicabili all’epoca di realizzazione delle opere, in violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e del principio della doppia conformità; inoltre il T.A.R. avrebbe illegittimamente integrato con postume motivazioni il provvedimento attingendo alle difese comunali, in violazione degli artt. 1, 2 e 88 c.p.a. e dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990.
3. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha erroneamente accolto le tesi comunali sul mancato consolidamento dei titoli edilizi, senza alcun adeguato supporto documentale e in violazione dell’art. 64 c.p.a. e della L.R. n. 1/2007, ignorando la disciplina regionale applicabile alla DIA e alla SCIA presentate, nonché i relativi effetti procedimentali e il possibile formarsi del silenzio-assenso.
4. Con il terzo motivo, infine, il Sig. ON censura il diniego e la decisione di primo grado per illogicità e carenza di motivazione per l’inconferente richiamo a precedenti ordinanze cautelari rese in giudizi relativi all’ordine di demolizione e per la totale omissione di ogni valutazione sulla richiesta di negoziazione formulata unitamente all’istanza di sanatoria, in violazione della L. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione.
5. Il motivo primo è palesemente infondato in quanto, da un lato, la necessaria doppia conformità, ossia la conformità dell’abuso alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ex art. 36 d.P.R. 380/2001, comporta l’inutilità di scrutinare la legittimità delle opere al tempo della loro realizzazione se le medesime non sono conformi in sede di sanatoria postuma, come provato dal Comune e non contestato dall’appellante.
Dall’altro, il TAR ha correttamente valutato tutti gli elementi forniti dall’amministrazione anche in sede giudiziale ed è, pertanto, arrivato alla corretta decisione di respingere il motivo di censura in quanto in ogni caso l’atto vincolato non poteva che essere di rigetto della sanatoria. Tant’è che nessun interesse sostanziale può vantare l’appellante all’accoglimento di un motivo meramente formale che comporterebbe la semplice riedizione del potere di diniego con motivazione ulteriore.
6. Poiché il provvedimento impugnato è atto plurimotivato e, come noto, la legittimità degli atti che contengono più motivazioni può reggersi anche solo su una di queste, è inutile scrutinare gli ulteriori motivi di gravame dall’accoglimento eventuale dei quali l’appellante non trarrebbe alcuna utilità.
7. Conclusivamente l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 3.000, oltre accessori se dovuti, a favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD TE, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RI ZI LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZI LI | UD TE |
IL SEGRETARIO