Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1419/2025 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRIGLIA LOREDANA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 08/04/2025;
- rilevato che sono nate a SASSUOLO (MO) le figlie il 09/12/2014 e Persona_1 [...]
il 03/01/2017 Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 9/6/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4
“1) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori Persona_2 con collocazione delle stesse presso la madre presso l'ex abitazione familiare Parte_1
sita a Modena in via Viareggio n. 17. Tutte le decisioni di maggiore importanza verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore col quale le figlie si troveranno in quel momento.
2) Assegnare l'ex casa familiare, oggi di proprietà della SI.ra , sita a Modena Parte_1
in via Viareggio n. 17, alla madre SI.ra . Le parti convengono che tutti i mobili Parte_1
e i suppelllettili contenuti nella casa coniugale restano di proprietà esclusiva della SI.ra ad Pt_1
eccezione degli effetti personali del SI. Parte_2
Per_ 3) Stabilire che il padre versi un contributo di mantenimento mensile per le minori e di € Per_2
500,00, adeguato annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della SInora già comunicato, oltre il 50% delle spese di Pt_1
natura straordinaria necessarie alla crescita, educazione, istruzione e cura dei figli secondo il
Protocollo del Tribunale di Modena, ossia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per pagina 2 di 4 iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti, inoltre, concordano che l'assegno unico venga per intero attribuito e incassato dalla SI.ra Pt_1
Per_ 4) Stabilire che il padre potrà vedere le figlie e un pomeriggio a settimana e un fine Per_2
settimana alternato. In particolare quando le bambine stanno il fine settimana con il padre, da venerdi all'uscita di scuola al lunedi mattina con rientro a scuola, il SI. le prenderà il mercoledì Parte_2 successivo dall'uscita della scuola e le porterà il giovedi mattina a scuola. Quando le bambine trascorreranno il fine settimana con la madre, il SI. le prenderà il lunedì dall'uscita da Parte_2
Per_ scuola e le riporterà a scuola il martedì mattina. Durante le vacanze natalizie e Per_2
trascorreranno una settimana dal 23/12 al 30/12 con un genitore e una settimana dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore, alternando annualmente il giorno di Natale e il giorno di Capodanno. Dutante le Per_ vacanze Pasquali e trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, Per_2
Per_ alternando annualmente il giorno di Pasqua. Durante le vacanze estive e trascorreranno Per_2
un periodo di quattro settimane con il padre e quattro con la madre, anche non consecutive, durante i mesi di Luglio e Agosto. Il periodo di ferie sarà concordato tra i genitori entro la metà del mese di maggio di ogni anno secondo le proprie eSIenze lavorative. I genitori si impegnano a comunicare dove trascorreranno con le figlie il periodo di vacanza di loro pertinenza con un preavviso minimo di
Per_ una settimana. Durante i ponti scolastici e trascorreranno detti periodi secondo il criterio Per_2 dell'alternanza di anno in anno.
5) Il Conto corrente cointestato n. 41351378 presso Credit Agricol di Modena verrà chiuso dalle parti al più presto. Il SI. si impegna a collaborare in ogni modo per la chiusura del suddetto Parte_2
conto.
6) I SI.ri e danno atto che, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra di Parte_2 Pt_1
loro, il SI. con atto notarile del 21/05/2025, ha trasferito la sua quota del 50% di proprietà Parte_2 della casa familiare sita a Modena in via Viareggio n. 17 alla SI.ra , che l'ha Parte_1
acquistata. Nel pagamento del corrispettivo per la suddetta cessione si è tenuto conto del fatto che:
a) la SI.ra dal mese di dicembre 2024 ha pagato interamente la rata del mutuo cointestao, Pt_1
b) la SInora ha provveduto all'estinzione dell'intero mutuo residuo presso Credit Agricole Pt_1
grazie alla stipula di nuovo mutuo prima casa,
c) la SInora si è accollata il residuo di un finanziamento acceso a nome del SI. Pt_1 Parte_2
presso Findomestic pari. La suddetta unità immobiliare, adibita a casa familiare, pervenuta per
[...]
pagina 3 di 4 atto notarile del 27/07/2017 a ministro del Notaio è identificata al catasto urbano di Persona_3
Modena al foglio 22, mapp. 141, sub 9 di via Viareggio n. 17 a Modena.
7) Le spese legali della seguente procedura congiunta verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
8) Le parti si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, obbligandosi comunque ad esplicare ogni incombente all'uopo necessario”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la
[...] regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- PRENDE ATTO E RECEPISCE gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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