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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1904/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. avente ad oggetto protezione internazionale, vertente
TRA
nato a [...], regione del Kashmir (Pakistan), il 03/03/1990 (cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone al Vico Municipio 8, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Piero Lucà, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione;
Attore in riassunzione
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_1 ope legis in Catanzaro, via G. da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato che li rappresenta e difende ex lege,
Convenuto in riassunzione con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “… in riforma della sentenza cassata con rinvio, in ossequio alle Parte_1 statuizioni della Suprema Corte, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione
1 sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 251/07 o di quella umanitaria, ora protezione speciale. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il : “insiste per la reiezione di ogni avversa pretesa, sulla Controparte_1 scorta dei motivi indicati nella relazione dell'Amministrazione allegata al fascicolo di parte di primo grado.”.
Per il P.G.: “ Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di protezione speciale.”
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e quello di appello.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008, cittadino del Pakistan, impugnava, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione internazionale di Crotone con la quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Chiedeva al Tribunale di Catanzaro di riconoscergli lo status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Lamentava l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 16.2.2018, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello assumendone l'erroneità per Parte_1 non avere il giudice di prime cure adeguatamente valutato le risultanze processuali e la problematicità della situazione esistente in Pakistan.
Chiedeva, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A sostegno dell'impugnazione si doleva che il giudice di prime cure avesse rigettato la richiesta di concessione dello status di rifugiato senza adeguatamente valutare la situazione personale del richiedente.
Lamentava, ancora, che con motivazione altrettanto generica in ordine alla mancanza di conflitto interno generalizzato, di cui all'art. 14 del d.lgs 251/2007, era stata rigettata la richiesta di protezione sussidiaria.
2 Lamentava, infine, l'erroneità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il giudice adito considerato che nel caso di rientro in Pakistan il richiedente si sarebbe trovato in una condizione di vulnerabilità idonea a pregiudicare i suoi diritti fondamentali.
Concludeva chiedendo che la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza del Tribunale, riconoscesse a suo favore lo status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, la protezione umanitaria.
Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 901/2020 depositata il 24.06.2020, ritenuta inattendibile la vicenda narrata dal richiedente protezione e non ravvisate situazioni che giustificassero la misura della protezione umanitaria, rigettava l'impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio.
2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso Parte_1 per cassazione denunciando, con il primo motivo, “violazione art. 360 comma 1 n. 4-: violazione art. 132 cpc comma 1 n. 4 per omessa valutazione documenti prodotti;
violazione art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di credibilità - errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente”.
In particolare, lamentava che la Corte d'Appello di Catanzaro era venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, anche ufficioso, ed aveva rigettato le domande di status di rifugiato e di avente diritto a protezione sussidiaria ex art.14, lett. a) e b), d.lgs. cit. con una motivazione, relativamente alla credibilità del dichiarante, apodittica e priva di confronto con le specifiche argomentazioni illustrate nell'appello con riguardo al raffronto tra quanto dichiarato dall'istante in sede amministrativa e quanto dal medesimo pedissequamente dimostrato con la documentazione prodotta, nonché con le notizie acquisibili anche in via officiosa, senza procedere all'audizione del ricorrente al fine di dipanare i dubbi sulla credibilità dalla medesima Corte espressi sulla scorta della sola scarna audizione innanzi alla Commissione Territoriale.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava “violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione artt. 2 – 3 - 14 comma 1
3 lett. c) d.lgs. 251/07: situazione di violenza indiscriminata in Pakistan, regione del
Kashmir”.
Lamentava, in particolare, che la Corte era venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, anche ufficioso, la Corte decidente non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria imposto dall'art. 8, D. Lgs. n. 25/2008, che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio dei poteri- doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentali, mentre, nella fattispecie, la
Corte aveva fatto impiego di fonti non aggiornate, nonostante il ricorrente avesse indicato fonti più recenti.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva il vizio di “violazione art. 360 cpc Parte_1 comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 8-
14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione internazionale e sussidiaria”.
Si doleva, in particolare, il ricorrente che la Corte avesse poi ingiustamente ritenuto non sussistenti presupposti per la protezione sussidiaria, omettendo totalmente di valutare i profili relativi al rischio, cui sarebbe esposto il ricorrente, di patire un grave danno o di subire una lesione grave dei diritti umani, come definito dall'art. 14 comma 1 lett. b, D.
Lgs. n. 251/07 e dell'art. 2 lett. g) del medesimo testo di legge, che qualifica il concetto di danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Rilevava, sul punto, che la documentazione depositata, unitamente alle fonti indicate, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere sussistente il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, alla luce anche delle condizioni delle carceri nel Paese di provenienza, avendo, esso ricorrente, dimostrato di essere stato sottoposto a persecuzione per motivi razziali, ossia di appartenenza inter-etnica.
Con il quarto motivo di ricorso, l' denunciava la “violazione art. 360 cpc Pt_1 comma 1 n. 3: violazione art. 5 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5: violazione art. 32 d.lgs. 25/08, mancata comparazione tra violazione dei diritti umani e condizioni transitorie del paese d'origine.”
Lamentava che la Corte territoriale avesse emesso, in punto di richiesta di protezione umanitaria, una decisione che denotava la scarsa oggettività con cui sia stata valutata l'intera vicenda e i documenti prodotti.
4 Il Supremo Collegio, con ordinanza n. 28245/2022, depositata in data 28.9.2022, accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettava il secondo e dichiarava assorbito il quarto.
In particolare, evidenziata la composizione del corredo documentale offerto dal richiedente, poneva in rilievo che “la Corte d'Appello di Catanzaro ha omesso di valutare tali documenti, la cui decisività è evidente al fine di accertare la credibilità del racconto del richiedente, limitandosi ad osservare che “il documento prodotto a sostegno del racconto - una sorta di manifesto all' quale ricercato (Wanted) - Pt_1 non riesce a dissipare le manchevolezze”. Tale rilievo, oltre a non consentire di individuare a quale (i documenti prodotti) la Corte avesse inteso far riferimento, rende palese anche la violazione da parte del giudice d'appello del dovere di cooperazione istruttoria, essendo il giudice di merito tenuto, sulla base dei fatti allegati dal richiedente (soprattutto se supportati da documenti), ad approfondimenti istruttori. La
Corte avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere una posizione specifica su tutti i documenti prodotti, e comunque, ove avesse ritenuto che gli stessi non erano idonei a dissipare i propri dubbi, effettuare accertamenti ufficiosi”.
Veniva, invece, rigettato il motivo afferente il mancato riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d. lgs. 251/2007.
La Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3.Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
A seguito della decisione della Corte di Cassazione la causa veniva riassunta da Pt_1
con atto di citazione ritualmente notificato al anche per la
[...] Controparte_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Crotone.
L'attore in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello si uniformasse alle statuizioni della sentenza di legittimità e, per l'effetto, gli riconoscesse lo status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, la protezione umanitaria.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il P.G. concludeva nei termini in epigrafe trascritti.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c.,
5 depositate note di conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare, innanti tutto, opportuno evidenziare che - a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 901/2020 depositata il 24.06.2020019 e dell'atto di riassunzione della causa da parte di - Parte_1
l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame della domanda di protezione internazionale in tutte le sue declinazioni, con l'unica eccezione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251/2007, il cui rigetto è passato il giudicato, essendo stato rigettato il relativo motivo da parte della Suprema Corte.
2. Lo status di rifugiato.
E' previsto e definito da fonti normative diversificate e stratificate nel tempo. L'art. 10, comma 3, della Costituzione prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge». L'altra fonte che viene in rilievo è la Convezione di Ginevra del 28 luglio
1951, ratificata dalla legge n. 722/54, con le modifiche apportate dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato dalla legge n. 848/70. L'art. 1, sezione A., par. 2, dispone che il termine “rifugiato” si applica «a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto
Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Il Protocollo di New York ha eliminato il riferimento alla data del 1° gennaio 1951. La definizione è stata recepita, rimanendo sostanzialmente immutata, nelle fonti normative europee e nazionali. Il d.lgs n. 251/07 («Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»)
6 definisce all'art. 2, lett. e), il rifugiato come il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per 7 le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10». La direttiva 2004/83/CE è stata abrogata dall'art. 40 della direttiva
2011/95/UE («recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta»). Le disposizioni rimangono comunque ferme, sia in ragione del recepimento ad opera del d.lgs. n. 251/07, in vigore, sia in relazione al fatto che la direttiva 2011/95/UE è stata attuata mediante modifiche apportate al d.lgs. n. 251/07, la cui vigenza non è stata intaccata. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 «gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di
Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)». Il comma 2 dell'articolo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione o la omessa protezione da tali atti possono assumere. L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07 dispone che «i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi». La protezione ‒ precisa il comma 2 dell'art. 6 ‒ «è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che 8 permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire
7 gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».
Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1° e 2°, del d.l.vo n.
251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5°, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso, da un lato, prevedendo che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, dall'altro, prevedendo che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, a condizione che vengano verificati taluni presupposti, ossia: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone;
d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile;
e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato.
3. la storia personale del richiedente e il giudizio sulla credibilità intrinseca
Nel corso dell'istruttoria risulta acquisito il narrato del richiedente che ha riferito di essere nato a [...], villaggio del distretto di Kotli, nella regione del Kashmir
(Pakistan), ove ha sempre vissuto fino al 1° giugno 2015, data in cui è fuggito dal paese in quanto ricercato. Nello specifico, l'appellante apparteneva al clan ed era Per_1 proprietario di un palazzo, fittato ad alcuni negozianti, che voleva ampliare ma il clan antagonista del proprio clan, glielo voleva impedire. Dopo un tentativo di Per_2 riappacificazione con il clan avversario e dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche presso il catasto al fine di accertare l'effettiva proprietà del terreno che sarebbe stato interessato dai lavori di ampliamento, il richiedente iniziò tali lavori con il consenso dei Tuttavia, il 12 maggio 2012 ci fu un'incursione armata del clan Per_2
8 avversario nel cantiere. Nell'occasione vennero aggrediti gli operai e vennero uccisi il padre, il fratello ed un cugino dell' , nonché un poliziotto;
venne anche Pt_1 incendiato il palazzo. Dell'omicidio del poliziotto venne accusato l'appellante, che, quindi, decise di espatriare. Infatti, uno dei leader del clan avversario, persona molto influente, fece di tutto per addossare la responsabilità sul richiedente, anche perché nutriva rancori nei confronti della famiglia dell' , che non lo votava. L'istante ha, Pt_1 poi, dichiarato che pende a suo carico un ordine di carcerazione, non essendosi presentato alle Autorità e che, se dovesse tornare in patria, sarebbe certamente ucciso.
Ebbene, passando alla valutazione della credibilità del narrato ai fini della delibazione della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato va premesso che la
Suprema Corte ha chiarito che tale valutazione non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c, d.lgs. cit.), senza dare esclusivo rilievo a determinate e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (cfr. Cass. n.
26921/2017; Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 2956/2020, con ampi richiami di giurisprudenza).
Dando quindi applicazione ai menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni ritiene la Corte che il richiedente - con riguardo alle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare il Pakistan - sia senz'altro credibile in quanto, in primo luogo, non può ritenersi che egli non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda avendo egli cercato di fornire ogni ragguaglio possibile alla Commissione Territoriale di Crotone che procedeva alla sua audizione, senza incorrere in alcuna contraddizione degna di nota in ordine agli aspetti rilevanti del racconto che è coerente anche con il contesto sociale e politico del Pakistan da dove egli proviene di cui meglio si dirà appresso.
Il racconto trova, poi, riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare, nella denuncia proveniente dalla polizia pakistana, da cui si evince che il richiedente, effettivamente è stato accusato di alcuni omicidi avvenuti nel corso di uno scontro tra clan e dal mandato di arresto spiccato nei suoi confronti.
9 Tuttavia, l'episodio segnalato non può ricondursi, nemmeno in via astratta, ad alcuna delle previsioni relative allo status di rifugiato, essendo dovuta, la situazione di pericolo in cui il richiedente si era venuto a trovare, non a motivi politici né a motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Difatti, lo stesso richiedente assume di essere ricercato per omicidio in forza di una denuncia mendace del clan avversario: egli, quindi, è ricercato per essere sottoposto a giudizio per taluni reati che gli vengono contestati, sia pure in base ad una falsa accusa, e non perché appartenga ad una determinata etnia o gruppo sociale.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato va perciò rigettata.
3. La protezione sussidiaria
L'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/07 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta») dispone che è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese». Fermo restando che i soggetti responsabili del danno grave (lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
soggetti non statuali, se i detti responsabili, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione) coincidono, nella previsione di cui all'art. 5, con gli stessi indicati come responsabili della persecuzione (rilevante ai fini dello status di rifugiato),
l'art. 14 dello stesso decreto stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave, a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
10 4. Le condizioni del Pakistan in generale.
La Repubblica islamica del Pakistan, sita nell'Asia meridionale, è uno Stato federale, diviso in n. 4 province (il a sud-ovest; il a nord;
il CP_2 Controparte_3
a est;
il Sindh a sud-est) e due territori (il territorio della capitale Islamabad;
le CP_4 aree tribali a nord-ovest sotto amministrazione federale, c.d. F.a.t.a., “Federally
Administreted Tribal Area”: , Nord e Sud CP_3 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Waziristan). Sono sottoposti all'amministrazione pakistana, inoltre, la regione dell'Azad
Kashmir (a nord-est) e i territori del Nord (all'estremo Nord).
La popolazione è stimata in oltre 200 milioni di abitanti ed è in assoluta maggioranza di religione musulmana (circa il 97/%), con netta prevalenza dei musulmani NN (80% circa) su quelli sciiti (20% circa). Molto meno diffuse sono altre religioni, tra le quali la cristiana e la hindu.
La popolazione è composta da vari gruppi etnici, i cui principali sono quelli dei Per_7
(che costituisce il gruppo etnico più numeroso), dei e dei . Nel sud, nella Per_8 Per_9 provincia del Sindh, è diffusa l'etnia dei (“rifugiati” o “immigrati”), provenienti Per_10 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano nel 1947.
La politica pakistana è caratterizzata da una certa debolezza dei governi e dei partiti che li esprimono, a cui corrisponde l'influenza politica delle gerarchie militari e dei servizi segreti pakistani (l'I.s.i., “Inter Service Intelligence”).
L'instabilità politica è accresciuta dalla presenza di elementi ostili allo Stato, tra i quali i
” (T.t.p.), il gruppo di talebani pakistani, formatosi nel 2007. Controparte_5
Altro gruppo terroristico di notevole rilievo, operante in Pakistan ed in altre zone del mondo (soprattutto in India), è quello dei AS (letteralmente, “Esercito del
Bene” o “Esercito dei giusti” o, ancora, “Esercito dei puri”). Tale organizzazione è stata fondata nel 1987 in Afghanistan, ma la sua sede è a Muridke, nei pressi di Lahore (a circa 30 km di distanza), nel . Il gruppo gestisce diversi campi di addestramento, CP_4 soprattutto nel Nord-ovest del Pakistan e nella regione del Kashimr amministrata dal
Pakistan ed ha come principale obiettivo quello di riunificare il Kashmir, a maggioranza musulmana, divisa tra Pakistan, Cina e India, nonché di istituire la legge islamica in tutta l'area dell'Asia meridionale. È opinione diffusa che l'organizzazione sia protetta e finanziata dai servizi segreti pakistani, in ragione della contrapposizione all'India e degli interessi pakistani sulle regioni a maggioranza islamica, ma sotto il controllo o
11 l'influenza dell'India. Dopo che l'organizzazione è stata dichiarata illegale anche in
Pakistan (nel gennaio del 2002), essa ha operato e si è finanziata tramite il gruppo politico ” (JUD), con apparenti scopi umanitari e di solidarietà, poi, a Persona_11 sua volta, dichiarato illegale nel 2015.
Un altro gruppo terroristico sunnita, di ideologia deobandi, operante in Pakistan, è quello denominato “Lashkar-e-Jhangvi” (LeJ), formatosi nel 1996 da un gruppo separatista di estremisti settari radicali del ), con il progetto di Persona_12 trasformare il Pakistan in uno stato sunnita, principalmente attraverso mezzi violenti.
Le maggiori problematiche di sicurezza per la popolazione pakistana sono correlate ad atti terroristici di matrice politica e alle azioni militari di contrasto (poste in essere dal governo pakistano), nonché ad atti terroristici di matrice settaria e religiosa. Questi ultimi colpiscono, in prevalenza, la minoranza musulmana scita, essendo più rari atti terroristici di tale matrice in danno di soggetti estranei alla rivalità tra NN e sciti.
Nel Sindh e, in particolare, nella zona di Karachi, sono frequenti gli atti terroristici e, in genere, di violenza, correlati a questioni politiche e sociali che coinvolgono il partito
“Muttahida (M.Q.M.), portatore degli interessi dei arrivati CP_6 Per_10 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano: i dati più aggiornati e precisi sono rinvenibili nei documenti informatici, pubblicati in rete, del S.a.t.p., “South
Asia Terrorism Portal”; in particolare, sulla situazione della sicurezza, nella pubblicazione dell'E.A.S.O. (European Asylum Support Office) dal titolo “Pakistan:
Security Situation, October 2021”
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Se curity_situation.pdf); nonché nelle autorevoli e documentate fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui “P.I.C.S.S.” (Pakistan Institute for Conflict and Security Studies),
“PIPS” (Pak Institute for Peace Studies), “ACLED” (Armed Conflict Location & Event
Data RO ).
Quanto agli attacchi terroristici di matrice politica, gli stessi colpiscono, prevalentemente, le aree tribali (c.d. F.a.t.a., “Federally Administreted Tribal Area”: Per_1
, e ), il CP_3 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_14 [...]
il Sindh, nonché il , dove si registrano, anche, attacchi CP_3 CP_2 terroristici di matrice strettamente religiosa e settaria.
12 Meno frequenti risultano simili attacchi terroristici nelle altre zone del Pakistan e, in particolare, nel territorio di Islamabad, dell'estremo Nord del Pakistan e della provincia del . CP_4
Per quanto attiene in particolare al , ai fini dell'analisi della situazione della CP_4 sicurezza si deve considerare il rapporto del numero di episodi di rilievo, da un lato, con la notevole estensione territoriale della regione (divisa in n. 36 distretti) e, dall'altro, con la sua folta popolazione (oltre 100 milioni di abitanti).
La provincia del Punjab, divisa in 9 divisioni e 36 distretti, si trova nella parte orientale del Pakistan e confina con lo Stato indiano di Jammu e il Kashmir a nord-est, con gli stati indiani del Punjab e del Rajasthan a est, con la provincia di Sindh a sud, con il e il a ovest, con l'area della capitale federale di CP_7 Controparte_3
Islamabad e con l'Azad Kashmir al nord.
Dalla citata pubblicazione dell'E.A.S.O. dell'ottobre del 2021 emergono le notevoli problematicità delle condizioni della sicurezza (in particolare, pagg. 75 e ss. del rapporto).
Secondo un rapporto del 2016 dell'IO Crisis Group (citato dalla richiamata pubblicazione dell'E.A.S.O.), il Punjab meridionale era considerato la regione in cui erano presenti reti di militanti ed estremisti. In effetti, all'indomani dell'attacco di nel febbraio 2019, le autorità pakistane hanno effettuato arresti e sequestrato Per_15 beni nel sud della provincia.
Come riportato da “Gandhara” nel novembre 2020, militanti del e militanti CP_2 legati all'organizzazione terroristica dei ”, hanno covi nel Controparte_5 distretto di Dera Ghazi Khan, nel sud del . “Associated Press”, inoltre, ha CP_4 riportato, nell'aprile 2021, la presenza di talebani pakistani nelle aree della provincia del che confinano con la provincia di e nel Punjab CP_4 Controparte_3 meridionale, vicino alla provincia sudoccidentale del . CP_7
Le agenzie di stampa hanno riferito, a maggio e giugno del 2021, che il Dipartimento di polizia pakistano contro il terrorismo (“Counter Terrorism Department”, C.D.T.) ha effettuato operazioni contro militanti in varie aree del . CP_4
Nel corso del 2020 sono stati registrati da “ACLED” (“Armed Conflict Location &
Event Data RO”) 33 fatti indicati come “incidenti di sicurezza” nella provincia del
, di cui 12 sono stati classificati come battaglie, 3 come esplosioni o violenza a CP_4
13 distanza e 18 episodi di violenza contro i civili. La maggior parte di tali fatti si è verificata a Rawalpindi e Lahore.
Nel 2020, il “PIPS” (“Pak Institute for Peace Studies”) ha contato sette attacchi terroristici, rispetto ai cinque del 2019, avvenuti in Rawalpindi e Persona_16 mentre secondo “PICSS” si sono verificati dieci attacchi di militanti nel 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 “ACLED” ha registrato 82 eventi violenti nella provincia del , di cui 19 sono stati classificati come battaglie, uno come CP_4 esplosioni o violenza a distanza e 62 come violenza contro civili. Gli incidenti più violenti si sono verificati a Rawalpindi (16 incidenti) e a Lahore e (11 Parte_2 incidenti ciascuno). Dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 “PIPS” ha contato 11 episodi, di cui 3 registrati come attacchi terroristici, nel , mentre “PICSS” ha riportato 26 CP_4 episodi di violenza generale e 5 di questi incidenti sono stati contrassegnati come attacchi militanti.
Secondo il “PIPS”, nel 2020 i talebani militanti hanno commesso 6 attacchi a
Rawalpindi, mentre, nell'aprile 2021, è stato riferito che il C.T.D. ha arrestato a Lahore
e Rawalpindi diversi militanti di organizzazioni con sede afghana, accusati di avere organizzato diversi attentati nel 2020 nella provincia, mentre a metà aprile del 2021, in uno scontro a fuoco, il C.T.D. ha ucciso un militante a Rawalpindi che era collegato alle Per_1 organizzazioni terroristiche T.T.P. ( ”) e ( Controparte_5 Per_18
).
[...]
Il 13 dicembre 2020, un'esplosione vicino alla stazione di polizia “Ganj Mandi” di
Rawalpindi ha provocato il ferimento di almeno 25 persone. È stato il secondo attacco vicino a una stazione di polizia in 10 giorni, mentre il 4 dicembre 2020 una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di un ordigno, vicino a una stazione degli autobus. Il 23 giugno 2021, un'esplosione di una bomba vicino alla residenza del fondatore della organizzazione terroristica “LeT” ( Per_19
) a Lahore ha provocato la morte di tre persone ed il ferimento di altre 13.
[...]
Nel 2020, nella provincia del , “CRSS” ha registrato un totale di 104 vittime, di CP_4 cui la maggior parte tra i civili, mentre nella prima metà del 2021, ha registrato in totale
59 vittime.
Tra le fonti consultate, non sono state trovate informazioni su sfollamenti indotti dal conflitto dal o verso il nel 2020 e nei primi sette mesi del 2021 (v. la CP_4
14 pubblicazione, già citata, dell'E.A.S.O., dal titolo “Pakistan: Security Situation, October
2021: https: //www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_
Pakistan Security situation.pdf; nonché le fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui
“P.I.C.S.S.”, Pakistan Institute for Conflict and Security Studies).
Quanto alle problematiche inerenti alla tutela dei diritti umani, è opportuno illustrare quanto emerge da fonti accreditate a livello internazionale (in particolare, il rapporto di
“Amnesty IO” del 2020/21 dal titolo “Lo stato dei diritti umani nel mondo,
Pakistan 2020” e il rapporto annuale del 2021 sul Pakistan di “Human Rights Watch”).
Risultano segnalati: non occasionali repressioni dei diritti di libertà dei media, della società civile e dell'opposizione politica;
frequenti sparizioni forzate, senza accertamento di responsabilità; l'arresto di operatori sanitari per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione;
persecuzioni in danno delle minoranze religiose in base alle leggi sulla blasfemia e attacchi nei loro confronti da parte di soggetti o organizzazioni non statali;
violenza contro le donne;
gravi difficoltà, dovute alla pandemia, per le infrastrutture sanitarie e le istituzioni educative;
gravi mancanze nei dispositivi sanitari all'inizio della recente pandemia;
episodi di violenza contro operatori sanitari da parte della polizia e di privati cittadini, in quanto costretti a respingere i pazienti perché gli ospedali erano al completo ovvero in quanto non avevano restituito immediatamente ai parenti i corpi delle vittime;
il costante sovraffollamento carcerario e condizioni igienico-sanitarie inadeguate;
discriminazioni e persecuzioni nei confronti dei membri della comunità Ahmadiyya;
interruzione dei rapporti con decine di migliaia di lavoratori;
mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale per la mancanza di risorse;
chiusura di scuole e università per quasi sei mesi per prevenire la diffusione della recente epidemia, con conseguenti difficoltà per le attività didattiche, anche a causa della inadeguatezza della copertura della rete telematica Internet, cosicché molti studenti non hanno potuto partecipare alle lezioni a causa della mancanza di attrezzature o dell'accesso limitato a Internet;
episodi di rapimenti e sparizioni forzate finalizzate a punire il dissenso, tra cui rapimenti eseguiti dalle agenzie di intelligence in pieno giorno e nei centri urbani;
arresti di dissidenti
(come e il difensore dei diritti umani ed ex consulente di Amnesty Persona_20
IO ), senza che siano stati registrati progressi nella punizione dei Persona_21 responsabili delle sparizioni forzate;
rafforzamento del controllo da parte delle autorità
15 sui media e sugli operatori dei media, con conseguenti vessazioni, intimidazioni censure e, persino, arresti in danno di giornalisti che avevano pubblicato articoli critici nei confronti del Governo;
numerosi casi di violenza contro donne e ragazze, con individuazione dei responsabili in pochi casi;
applicazioni delle leggi sulla blasfemia in danno, anche, di artisti, difensori dei diritti umani e giornalisti.
4.1. In particolare, il sistema giustizia e le condizioni delle carceri e dei detenuti in
Pakistan.
Le fonti informative più recenti descrivono una condizione dei detenuti in Pakistan assolutamente disumana.
Il Country Report on Human Rights Practices 2016 (reperibile tramite il link https://www.ecoi.net/en/document/1394543.html) segnala che “I problemi più gravi in materia di diritti umani sono stati le uccisioni extragiudiziali e mirate;
Sparizioni; tortura;
mancanza di uno stato di diritto (compresa la mancanza di un giusto processo, scarsa attuazione e applicazione delle leggi e frequenti violenze di massa e giustizia vigilante); disuguaglianza di genere;
violenza contro il genere e le minoranze sessuali;
e violenza settaria. Altri problemi relativi ai diritti umani includono le cattive condizioni carcerarie, la detenzione arbitraria, la lunga detenzione preventiva, un sistema di giustizia penale debole, la mancanza di indipendenza giudiziaria nei tribunali di grado inferiore e la violazione governativa dei diritti alla privacy dei cittadini. Sebbene la
Costituzione proibisca la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il codice penale non ha una sezione specifica contro la tortura. Proibisce di causare
"dolore", ma non menziona la punizione degli autori di torture. Non esistono disposizioni legislative che vietino specificamente la tortura. Ci sono state segnalazioni che le forze di sicurezza, compresi i servizi di intelligence, hanno torturato e abusato di persone in custodia. ... Ci sono state segnalazioni che alcuni membri del personale di polizia hanno impiegato trattamenti e punizioni crudeli e degradanti. L'HRCP ha riferito che la polizia ha commesso atti che ha descritto come "eccessi della polizia" in più di
124 casi a novembre, rispetto agli oltre 178 casi del 2015. Diverse fonti hanno riferito che la tortura ha occasionalmente provocato la morte o lesioni gravi ed è stata spesso sottostimata. Gli atti descritti dalla Society for Human Rights and Prisoners' Aid
(SHARP) e da altre organizzazioni per i diritti umani includevano percosse con manganelli e fruste, bruciature di sigarette, frustate sulle piante dei piedi, isolamento
16 prolungato, scosse elettriche, negazione del cibo o del sonno, appendersi a testa in giù e allargare le gambe forzate con ceppi a sbarre. ... C'era un sistema di cauzione funzionante. I gruppi per i diritti umani, hanno notato, tuttavia, che alcuni giudici fissano la cauzione in base alle circostanze particolari di un caso invece di seguire le procedure stabilite. A volte i giudici hanno negato la libertà su cauzione su richiesta della polizia, della comunità e delle vittime, o dietro pagamento di tangenti. Le ONG hanno riferito che le autorità a volte hanno negato la libertà su cauzione nei casi di blasfemia sulla base del fatto che gli imputati, che rischiavano la pena di morte, erano suscettibili di fuggire o erano a rischio di vigilantismo pubblico. ... Il governo ha fornito consulenza legale finanziata dallo Stato ai prigionieri che rischiano la pena di morte, ma non ha fornito regolarmente rappresentanza legale in altri casi. In alcuni casi le ONG hanno fornito assistenza legale. ... In molti casi di sparizioni forzate, le autorità non hanno presentato i detenuti secondo gli ordini dei giudici.
Arresto arbitrario: ci sono state segnalazioni che la polizia ha detenuto arbitrariamente individui per estorcere tangenti per il loro rilascio o ha detenuto parenti di individui ricercati per costringere i sospetti ad arrendersi.
Detenzione preventiva: la polizia a volte ha trattenuto le persone in custodia cautelare senza chiedere l'approvazione di un magistrato e spesso ha trattenuto i detenuti senza accusa fino a quando un tribunale non ha contestato la detenzione. I magistrati hanno generalmente approvato la detenzione investigativa su richiesta della polizia senza richiedere giustificazioni. ...
Le condizioni in alcune prigioni e centri di detenzione erano dure e pericolose per la vita. Problemi come il sovraffollamento e l'inadeguatezza delle cure mediche erano molto diffusi.
Condizioni fisiche: Le condizioni carcerarie erano spesso estremamente povere. Il sovraffollamento era comune. ha stimato la popolazione carceraria nazionale a CP_8
100.000 persone, sostenendo che la capacità normale delle carceri era di circa 36.000 persone. ... L'alimentazione e le cure mediche inadeguate nelle carceri hanno portato a problemi di salute cronici e malnutrizione tra i detenuti che non sono in grado di integrare la loro dieta con l'aiuto di familiari o amici. In molte strutture i servizi igienici, la ventilazione, l'illuminazione e l'accesso all'acqua potabile erano inadeguati. La maggior parte delle strutture carcerarie erano antiquate e non avevano mezzi per
17 controllare la temperatura interna. Esisteva un sistema per l'assistenza medica di base e di emergenza, ma le procedure burocratiche rallentavano l'accesso. I prigionieri stranieri spesso rimanevano in prigione molto tempo dopo aver scontato la pena perché non erano in grado di pagare per la deportazione nei loro paesi d'origine.
La sicurezza delle carceri è rimasta una preoccupazione. I media hanno riferito che un'evasione dal carcere di Mardan, KP, si è verificata a giugno;
Tuttavia, i funzionari della prigione hanno negato che ci fossero evasi e non erano disponibili ulteriori informazioni. ... Secondo la Società per la protezione dei diritti dell'infanzia (SPARC), i detenuti e il personale carcerario spesso sottoponevano i bambini ad abusi, stupri e altre forme di violenza. ... ha descritto le condizioni dei detenuti minorenni come tra CP_9 le peggiori del paese. Molti giovani hanno trascorso lunghi periodi dietro le sbarre perché non potevano permettersi la cauzione. Secondo , piuttosto che essere CP_9 riabilitati, i bambini detenuti spesso diventavano criminali incalliti dopo aver trascorso lunghi periodi in compagnia di detenuti adulti.
Capacità del detenuto di contestare la legittimità della detenzione davanti a un tribunale: ci sono state segnalazioni di persone arrestate o detenute a cui non è stato permesso di contestare in tribunale la base giuridica o la natura della loro detenzione, ottenere sollievo o ricevere un risarcimento”.
Analoghe informazioni si rinvengono nel Country Report on Human Rights Practices
2025 redatto da Amnesty IO [reperibile dal link https://www.ecoi.net/en/document/2124625.html] che evidenzia, ancora, l'uso illegittimo della forza, arresti e detenzioni arbitrari, sparizioni forzate, esecuzioni stragiudiziali da parte della polizia a danno di persone in custodia.
Anche il World Report 2025 [reperibile tramite il link https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html] segnala che nel 2024 “Le forze dell'ordine pakistane sono state responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la detenzione senza accusa e le uccisioni extragiudiziali”
Nel Country report 2024 dell'EUAA [disponibile tramite il link Country of Origin
Information: Pakistan - Country Focus] – ove sono indicate plurime fonti – si legge:
“Diverse fonti hanno descritto le prigioni del Pakistan come estremamente sovraffollate.
Secondo i dati dei dipartimenti penitenziari provinciali per l'anno 2023, le prigioni in
Pakistan ospitavano 97.449 prigionieri a fronte di una capacità approvata di 67.294
18 detenuti, implicando un tasso di sovraffollamento significativo del 145 %. Il Justice
RO Pakistan (JPP) ha riportato che, raccogliendo dati da 127 prigioni in tutte le province e Azad Jammu e Kashmir, la popolazione carceraria totale del Pakistan nel
2023 è stata di 100.366 prigionieri e aveva un tasso di sovraffollamento nazionale del
152,2 %, con alcune prigioni che funzionavano a oltre il 200 % della loro capacità. Contr
ha notato che le principali cause del sovraffollamento nelle prigioni del Pakistan includevano la riluttanza da parte dei tribunali a concedere la libertà su cauzione e la tendenza della polizia ad arrestare e detenere i sospetti per default. ... Il ha CP_11 riferito che le condizioni nelle prigioni "spesso erano estremamente scadenti" e in alcune prigioni civili e centri di detenzione militari costituivano una minaccia per la vita a causa del sovraffollamento e della mancanza di cibo, acqua, servizi igienici, riscaldamento, ventilazione, illuminazione e assistenza medica. Il sovraffollamento ha reso i prigionieri vulnerabili alla diffusione di malattie infettive e ha gravato sull'infrastruttura sanitaria delle prigioni. La corruzione tra i funzionari penitenziari e la presenza delle guardie, unita all'impunità per i comportamenti scorretti, ha portato a violazioni dei diritti umani e alla creazione di due sistemi paralleli per coloro che possiedono ricchezze e influenza e per tutti gli altri. ... Nel novembre 2022, il governo ha approvato la Legge sulla Prevenzione e Punizione della Tortura e dei Decessi in
Custodia, 2022, che criminalizza i decessi in custodia, la tortura e lo stupro delle persone tenute in custodia da funzionari pubblici e istituisce una procedura di reclamo e indagine. Nel giugno 2024, il JPP ha definito la promulgazione della legge una tappa importante nello sforzo di criminalizzare la tortura, ma ha osservato che 'c'è ancora molto lavoro da fare per mettere in pratica questa legge'. La ha Controparte_12 notato che la tortura e la detenzione preventiva continuano a far parte delle pratiche di polizia e sicurezza del Pakistan e 'rimangono diffuse nella pratica'. ... Secondo il monitoraggio dei media da parte dell' almeno 13 persone sono state segnalate Pt_3 come vittime di tortura in custodia e 33 sono state uccise in custodia nel 2023, ma il ha notato che gli abusi da parte della polizia erano spesso sottostimati, e CP_11
l'impunità rimaneva un problema significativo”.
La medesima fonte rammenta che nel Pakistan è ancora prevista la pena di morte non solo per reati quali quello di omicidio ma anche per reati minori, che non offendono l'incolumità pubblica o privata. Si segnala, in particolare, che “Secondo il JPP, non ci
19 sono state esecuzioni da dicembre 2019, ma a partire da agosto 2023 i tribunali di primo grado continuavano a imporre pene di morte per reati meno gravi. ... Ci sono state anche segnalazioni di minorenni condannati a morte. Secondo l'HRCP, nel 2023, almeno 102 persone sono state condannate a morte. L'AI ha stimato che ci fossero più di 3.900 persone conosciute in attesa di esecuzione alla fine del 2023,1048 mentre il JPP ha riferito che il numero totale di prigionieri in attesa di esecuzione ammontava a 6.039 a ottobre 2023. Le fonti hanno riferito che le procedure che portavano a pene di morte non rispettavano gli standard internazionali di equità dei processi. Questo includeva casi decisi sulla base di testimonianze di testimoni raccolte attraverso maltrattamenti e torture. Le corti provinciali superiori del Pakistan sono obbligate a rivedere automaticamente i casi di pena di morte, ma il processo d'appello è stato lento a causa di un sistema giudiziario sopraffatto, con il tempo medio che i prigionieri passano nel braccio della morte che ammonta a 11 anni”.
5. La domanda di protezione sussidiaria.
E' persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Più precisamente, secondo il citato art. 14 “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251/07, in correlazione con il comma 2 dell'art. 6, i responsabili del danno grave possono essere anche soggetti non statuali, se lo stato o i partiti che ne hanno il controllo, comprese le organizzazioni internazionali, non possono fornire protezione tramite < inflitti… danni gravi>>.
20 La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a proposito della protezione prevista per l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 14, che l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi della persecuzione (Cass. n.
6503/14).
Ebbene, considerata la situazione del Pakistan, desumibile dalle richiamate fonti informative aggiornate, per quanto attiene alla fragilità dell'apparato statuale di giustizia e agli abusi perpetrati dalle forze di polizia carceraria, in base al principio ricordato spetta all' la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art. 14 del d.lgs. n. Pt_1
251/07, poiché in ragione di quanto narrato, qualora facesse ritorno nel paese d'origine, andrebbe incontro ad una concreta situazione di rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Infatti, benché non possa dirsi certo e concreto il rischio di subire la pena di morte, non avendo, l'istante, ancora riportato una condanna in tal senso (benché il reato di cui è accusato sia, astrattamente, passibile della pena capitale), egli con certezza verrebbe arrestato (pendendo a suo carico un ordine di arresto), con il concreto pericolo di trovarsi esposto a seri pregiudizi per la sua incolumità fisica e psichica, in ragione delle condizioni delle carceri e degli abusi della polizia, come descritti puntualmente nelle fonti sopra menzionate, in un contesto sociale ove difetta la protezione statale in favore dei cittadini.
Ogni altra questione - relativa alla domanda, riproposta in via subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria, rimane assorbita nella decisione.
6. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite la soccombenza in relazione alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e complessità delle valutazioni da rapportare sempre all'attualità e i mutamenti della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale, inducono la Corte a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
21 - riconosce a , nato a [...], regione del Kashmir (Pakistan), il 03/03/1990 Parte_1
(cod. fisc.: , la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs C.F._1
n. 251/2007.
- compensa tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1904/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. avente ad oggetto protezione internazionale, vertente
TRA
nato a [...], regione del Kashmir (Pakistan), il 03/03/1990 (cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone al Vico Municipio 8, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Piero Lucà, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione;
Attore in riassunzione
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_1 ope legis in Catanzaro, via G. da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato che li rappresenta e difende ex lege,
Convenuto in riassunzione con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “… in riforma della sentenza cassata con rinvio, in ossequio alle Parte_1 statuizioni della Suprema Corte, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione
1 sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 251/07 o di quella umanitaria, ora protezione speciale. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il : “insiste per la reiezione di ogni avversa pretesa, sulla Controparte_1 scorta dei motivi indicati nella relazione dell'Amministrazione allegata al fascicolo di parte di primo grado.”.
Per il P.G.: “ Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di protezione speciale.”
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e quello di appello.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008, cittadino del Pakistan, impugnava, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione internazionale di Crotone con la quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Chiedeva al Tribunale di Catanzaro di riconoscergli lo status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Lamentava l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 16.2.2018, rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello assumendone l'erroneità per Parte_1 non avere il giudice di prime cure adeguatamente valutato le risultanze processuali e la problematicità della situazione esistente in Pakistan.
Chiedeva, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A sostegno dell'impugnazione si doleva che il giudice di prime cure avesse rigettato la richiesta di concessione dello status di rifugiato senza adeguatamente valutare la situazione personale del richiedente.
Lamentava, ancora, che con motivazione altrettanto generica in ordine alla mancanza di conflitto interno generalizzato, di cui all'art. 14 del d.lgs 251/2007, era stata rigettata la richiesta di protezione sussidiaria.
2 Lamentava, infine, l'erroneità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il giudice adito considerato che nel caso di rientro in Pakistan il richiedente si sarebbe trovato in una condizione di vulnerabilità idonea a pregiudicare i suoi diritti fondamentali.
Concludeva chiedendo che la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza del Tribunale, riconoscesse a suo favore lo status di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, la protezione umanitaria.
Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 901/2020 depositata il 24.06.2020, ritenuta inattendibile la vicenda narrata dal richiedente protezione e non ravvisate situazioni che giustificassero la misura della protezione umanitaria, rigettava l'impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio.
2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso Parte_1 per cassazione denunciando, con il primo motivo, “violazione art. 360 comma 1 n. 4-: violazione art. 132 cpc comma 1 n. 4 per omessa valutazione documenti prodotti;
violazione art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di credibilità - errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente”.
In particolare, lamentava che la Corte d'Appello di Catanzaro era venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, anche ufficioso, ed aveva rigettato le domande di status di rifugiato e di avente diritto a protezione sussidiaria ex art.14, lett. a) e b), d.lgs. cit. con una motivazione, relativamente alla credibilità del dichiarante, apodittica e priva di confronto con le specifiche argomentazioni illustrate nell'appello con riguardo al raffronto tra quanto dichiarato dall'istante in sede amministrativa e quanto dal medesimo pedissequamente dimostrato con la documentazione prodotta, nonché con le notizie acquisibili anche in via officiosa, senza procedere all'audizione del ricorrente al fine di dipanare i dubbi sulla credibilità dalla medesima Corte espressi sulla scorta della sola scarna audizione innanzi alla Commissione Territoriale.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava “violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione artt. 2 – 3 - 14 comma 1
3 lett. c) d.lgs. 251/07: situazione di violenza indiscriminata in Pakistan, regione del
Kashmir”.
Lamentava, in particolare, che la Corte era venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, anche ufficioso, la Corte decidente non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria imposto dall'art. 8, D. Lgs. n. 25/2008, che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio dei poteri- doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentali, mentre, nella fattispecie, la
Corte aveva fatto impiego di fonti non aggiornate, nonostante il ricorrente avesse indicato fonti più recenti.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva il vizio di “violazione art. 360 cpc Parte_1 comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 8-
14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione internazionale e sussidiaria”.
Si doleva, in particolare, il ricorrente che la Corte avesse poi ingiustamente ritenuto non sussistenti presupposti per la protezione sussidiaria, omettendo totalmente di valutare i profili relativi al rischio, cui sarebbe esposto il ricorrente, di patire un grave danno o di subire una lesione grave dei diritti umani, come definito dall'art. 14 comma 1 lett. b, D.
Lgs. n. 251/07 e dell'art. 2 lett. g) del medesimo testo di legge, che qualifica il concetto di danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Rilevava, sul punto, che la documentazione depositata, unitamente alle fonti indicate, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere sussistente il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, alla luce anche delle condizioni delle carceri nel Paese di provenienza, avendo, esso ricorrente, dimostrato di essere stato sottoposto a persecuzione per motivi razziali, ossia di appartenenza inter-etnica.
Con il quarto motivo di ricorso, l' denunciava la “violazione art. 360 cpc Pt_1 comma 1 n. 3: violazione art. 5 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5: violazione art. 32 d.lgs. 25/08, mancata comparazione tra violazione dei diritti umani e condizioni transitorie del paese d'origine.”
Lamentava che la Corte territoriale avesse emesso, in punto di richiesta di protezione umanitaria, una decisione che denotava la scarsa oggettività con cui sia stata valutata l'intera vicenda e i documenti prodotti.
4 Il Supremo Collegio, con ordinanza n. 28245/2022, depositata in data 28.9.2022, accoglieva il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettava il secondo e dichiarava assorbito il quarto.
In particolare, evidenziata la composizione del corredo documentale offerto dal richiedente, poneva in rilievo che “la Corte d'Appello di Catanzaro ha omesso di valutare tali documenti, la cui decisività è evidente al fine di accertare la credibilità del racconto del richiedente, limitandosi ad osservare che “il documento prodotto a sostegno del racconto - una sorta di manifesto all' quale ricercato (Wanted) - Pt_1 non riesce a dissipare le manchevolezze”. Tale rilievo, oltre a non consentire di individuare a quale (i documenti prodotti) la Corte avesse inteso far riferimento, rende palese anche la violazione da parte del giudice d'appello del dovere di cooperazione istruttoria, essendo il giudice di merito tenuto, sulla base dei fatti allegati dal richiedente (soprattutto se supportati da documenti), ad approfondimenti istruttori. La
Corte avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere una posizione specifica su tutti i documenti prodotti, e comunque, ove avesse ritenuto che gli stessi non erano idonei a dissipare i propri dubbi, effettuare accertamenti ufficiosi”.
Veniva, invece, rigettato il motivo afferente il mancato riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 14, lett. c) del d. lgs. 251/2007.
La Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3.Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
A seguito della decisione della Corte di Cassazione la causa veniva riassunta da Pt_1
con atto di citazione ritualmente notificato al anche per la
[...] Controparte_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Crotone.
L'attore in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello si uniformasse alle statuizioni della sentenza di legittimità e, per l'effetto, gli riconoscesse lo status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, la protezione umanitaria.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il P.G. concludeva nei termini in epigrafe trascritti.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c.,
5 depositate note di conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare, innanti tutto, opportuno evidenziare che - a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 901/2020 depositata il 24.06.2020019 e dell'atto di riassunzione della causa da parte di - Parte_1
l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame della domanda di protezione internazionale in tutte le sue declinazioni, con l'unica eccezione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251/2007, il cui rigetto è passato il giudicato, essendo stato rigettato il relativo motivo da parte della Suprema Corte.
2. Lo status di rifugiato.
E' previsto e definito da fonti normative diversificate e stratificate nel tempo. L'art. 10, comma 3, della Costituzione prevede che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge». L'altra fonte che viene in rilievo è la Convezione di Ginevra del 28 luglio
1951, ratificata dalla legge n. 722/54, con le modifiche apportate dal Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato dalla legge n. 848/70. L'art. 1, sezione A., par. 2, dispone che il termine “rifugiato” si applica «a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto
Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Il Protocollo di New York ha eliminato il riferimento alla data del 1° gennaio 1951. La definizione è stata recepita, rimanendo sostanzialmente immutata, nelle fonti normative europee e nazionali. Il d.lgs n. 251/07 («Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»)
6 definisce all'art. 2, lett. e), il rifugiato come il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per 7 le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10». La direttiva 2004/83/CE è stata abrogata dall'art. 40 della direttiva
2011/95/UE («recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta»). Le disposizioni rimangono comunque ferme, sia in ragione del recepimento ad opera del d.lgs. n. 251/07, in vigore, sia in relazione al fatto che la direttiva 2011/95/UE è stata attuata mediante modifiche apportate al d.lgs. n. 251/07, la cui vigenza non è stata intaccata. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 «gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di
Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)». Il comma 2 dell'articolo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione o la omessa protezione da tali atti possono assumere. L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07 dispone che «i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi». La protezione ‒ precisa il comma 2 dell'art. 6 ‒ «è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che 8 permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire
7 gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».
Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1° e 2°, del d.l.vo n.
251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5°, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso, da un lato, prevedendo che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, dall'altro, prevedendo che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, a condizione che vengano verificati taluni presupposti, ossia: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone;
d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile;
e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato.
3. la storia personale del richiedente e il giudizio sulla credibilità intrinseca
Nel corso dell'istruttoria risulta acquisito il narrato del richiedente che ha riferito di essere nato a [...], villaggio del distretto di Kotli, nella regione del Kashmir
(Pakistan), ove ha sempre vissuto fino al 1° giugno 2015, data in cui è fuggito dal paese in quanto ricercato. Nello specifico, l'appellante apparteneva al clan ed era Per_1 proprietario di un palazzo, fittato ad alcuni negozianti, che voleva ampliare ma il clan antagonista del proprio clan, glielo voleva impedire. Dopo un tentativo di Per_2 riappacificazione con il clan avversario e dopo aver effettuato tutte le necessarie verifiche presso il catasto al fine di accertare l'effettiva proprietà del terreno che sarebbe stato interessato dai lavori di ampliamento, il richiedente iniziò tali lavori con il consenso dei Tuttavia, il 12 maggio 2012 ci fu un'incursione armata del clan Per_2
8 avversario nel cantiere. Nell'occasione vennero aggrediti gli operai e vennero uccisi il padre, il fratello ed un cugino dell' , nonché un poliziotto;
venne anche Pt_1 incendiato il palazzo. Dell'omicidio del poliziotto venne accusato l'appellante, che, quindi, decise di espatriare. Infatti, uno dei leader del clan avversario, persona molto influente, fece di tutto per addossare la responsabilità sul richiedente, anche perché nutriva rancori nei confronti della famiglia dell' , che non lo votava. L'istante ha, Pt_1 poi, dichiarato che pende a suo carico un ordine di carcerazione, non essendosi presentato alle Autorità e che, se dovesse tornare in patria, sarebbe certamente ucciso.
Ebbene, passando alla valutazione della credibilità del narrato ai fini della delibazione della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato va premesso che la
Suprema Corte ha chiarito che tale valutazione non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c, d.lgs. cit.), senza dare esclusivo rilievo a determinate e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (cfr. Cass. n.
26921/2017; Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 2956/2020, con ampi richiami di giurisprudenza).
Dando quindi applicazione ai menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni ritiene la Corte che il richiedente - con riguardo alle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare il Pakistan - sia senz'altro credibile in quanto, in primo luogo, non può ritenersi che egli non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda avendo egli cercato di fornire ogni ragguaglio possibile alla Commissione Territoriale di Crotone che procedeva alla sua audizione, senza incorrere in alcuna contraddizione degna di nota in ordine agli aspetti rilevanti del racconto che è coerente anche con il contesto sociale e politico del Pakistan da dove egli proviene di cui meglio si dirà appresso.
Il racconto trova, poi, riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare, nella denuncia proveniente dalla polizia pakistana, da cui si evince che il richiedente, effettivamente è stato accusato di alcuni omicidi avvenuti nel corso di uno scontro tra clan e dal mandato di arresto spiccato nei suoi confronti.
9 Tuttavia, l'episodio segnalato non può ricondursi, nemmeno in via astratta, ad alcuna delle previsioni relative allo status di rifugiato, essendo dovuta, la situazione di pericolo in cui il richiedente si era venuto a trovare, non a motivi politici né a motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Difatti, lo stesso richiedente assume di essere ricercato per omicidio in forza di una denuncia mendace del clan avversario: egli, quindi, è ricercato per essere sottoposto a giudizio per taluni reati che gli vengono contestati, sia pure in base ad una falsa accusa, e non perché appartenga ad una determinata etnia o gruppo sociale.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato va perciò rigettata.
3. La protezione sussidiaria
L'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/07 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta») dispone che è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese». Fermo restando che i soggetti responsabili del danno grave (lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
soggetti non statuali, se i detti responsabili, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione) coincidono, nella previsione di cui all'art. 5, con gli stessi indicati come responsabili della persecuzione (rilevante ai fini dello status di rifugiato),
l'art. 14 dello stesso decreto stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave, a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
10 4. Le condizioni del Pakistan in generale.
La Repubblica islamica del Pakistan, sita nell'Asia meridionale, è uno Stato federale, diviso in n. 4 province (il a sud-ovest; il a nord;
il CP_2 Controparte_3
a est;
il Sindh a sud-est) e due territori (il territorio della capitale Islamabad;
le CP_4 aree tribali a nord-ovest sotto amministrazione federale, c.d. F.a.t.a., “Federally
Administreted Tribal Area”: , Nord e Sud CP_3 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
Waziristan). Sono sottoposti all'amministrazione pakistana, inoltre, la regione dell'Azad
Kashmir (a nord-est) e i territori del Nord (all'estremo Nord).
La popolazione è stimata in oltre 200 milioni di abitanti ed è in assoluta maggioranza di religione musulmana (circa il 97/%), con netta prevalenza dei musulmani NN (80% circa) su quelli sciiti (20% circa). Molto meno diffuse sono altre religioni, tra le quali la cristiana e la hindu.
La popolazione è composta da vari gruppi etnici, i cui principali sono quelli dei Per_7
(che costituisce il gruppo etnico più numeroso), dei e dei . Nel sud, nella Per_8 Per_9 provincia del Sindh, è diffusa l'etnia dei (“rifugiati” o “immigrati”), provenienti Per_10 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano nel 1947.
La politica pakistana è caratterizzata da una certa debolezza dei governi e dei partiti che li esprimono, a cui corrisponde l'influenza politica delle gerarchie militari e dei servizi segreti pakistani (l'I.s.i., “Inter Service Intelligence”).
L'instabilità politica è accresciuta dalla presenza di elementi ostili allo Stato, tra i quali i
” (T.t.p.), il gruppo di talebani pakistani, formatosi nel 2007. Controparte_5
Altro gruppo terroristico di notevole rilievo, operante in Pakistan ed in altre zone del mondo (soprattutto in India), è quello dei AS (letteralmente, “Esercito del
Bene” o “Esercito dei giusti” o, ancora, “Esercito dei puri”). Tale organizzazione è stata fondata nel 1987 in Afghanistan, ma la sua sede è a Muridke, nei pressi di Lahore (a circa 30 km di distanza), nel . Il gruppo gestisce diversi campi di addestramento, CP_4 soprattutto nel Nord-ovest del Pakistan e nella regione del Kashimr amministrata dal
Pakistan ed ha come principale obiettivo quello di riunificare il Kashmir, a maggioranza musulmana, divisa tra Pakistan, Cina e India, nonché di istituire la legge islamica in tutta l'area dell'Asia meridionale. È opinione diffusa che l'organizzazione sia protetta e finanziata dai servizi segreti pakistani, in ragione della contrapposizione all'India e degli interessi pakistani sulle regioni a maggioranza islamica, ma sotto il controllo o
11 l'influenza dell'India. Dopo che l'organizzazione è stata dichiarata illegale anche in
Pakistan (nel gennaio del 2002), essa ha operato e si è finanziata tramite il gruppo politico ” (JUD), con apparenti scopi umanitari e di solidarietà, poi, a Persona_11 sua volta, dichiarato illegale nel 2015.
Un altro gruppo terroristico sunnita, di ideologia deobandi, operante in Pakistan, è quello denominato “Lashkar-e-Jhangvi” (LeJ), formatosi nel 1996 da un gruppo separatista di estremisti settari radicali del ), con il progetto di Persona_12 trasformare il Pakistan in uno stato sunnita, principalmente attraverso mezzi violenti.
Le maggiori problematiche di sicurezza per la popolazione pakistana sono correlate ad atti terroristici di matrice politica e alle azioni militari di contrasto (poste in essere dal governo pakistano), nonché ad atti terroristici di matrice settaria e religiosa. Questi ultimi colpiscono, in prevalenza, la minoranza musulmana scita, essendo più rari atti terroristici di tale matrice in danno di soggetti estranei alla rivalità tra NN e sciti.
Nel Sindh e, in particolare, nella zona di Karachi, sono frequenti gli atti terroristici e, in genere, di violenza, correlati a questioni politiche e sociali che coinvolgono il partito
“Muttahida (M.Q.M.), portatore degli interessi dei arrivati CP_6 Per_10 dall'India, a seguito dello smembramento dello stato indiano: i dati più aggiornati e precisi sono rinvenibili nei documenti informatici, pubblicati in rete, del S.a.t.p., “South
Asia Terrorism Portal”; in particolare, sulla situazione della sicurezza, nella pubblicazione dell'E.A.S.O. (European Asylum Support Office) dal titolo “Pakistan:
Security Situation, October 2021”
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Se curity_situation.pdf); nonché nelle autorevoli e documentate fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui “P.I.C.S.S.” (Pakistan Institute for Conflict and Security Studies),
“PIPS” (Pak Institute for Peace Studies), “ACLED” (Armed Conflict Location & Event
Data RO ).
Quanto agli attacchi terroristici di matrice politica, gli stessi colpiscono, prevalentemente, le aree tribali (c.d. F.a.t.a., “Federally Administreted Tribal Area”: Per_1
, e ), il CP_3 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_14 [...]
il Sindh, nonché il , dove si registrano, anche, attacchi CP_3 CP_2 terroristici di matrice strettamente religiosa e settaria.
12 Meno frequenti risultano simili attacchi terroristici nelle altre zone del Pakistan e, in particolare, nel territorio di Islamabad, dell'estremo Nord del Pakistan e della provincia del . CP_4
Per quanto attiene in particolare al , ai fini dell'analisi della situazione della CP_4 sicurezza si deve considerare il rapporto del numero di episodi di rilievo, da un lato, con la notevole estensione territoriale della regione (divisa in n. 36 distretti) e, dall'altro, con la sua folta popolazione (oltre 100 milioni di abitanti).
La provincia del Punjab, divisa in 9 divisioni e 36 distretti, si trova nella parte orientale del Pakistan e confina con lo Stato indiano di Jammu e il Kashmir a nord-est, con gli stati indiani del Punjab e del Rajasthan a est, con la provincia di Sindh a sud, con il e il a ovest, con l'area della capitale federale di CP_7 Controparte_3
Islamabad e con l'Azad Kashmir al nord.
Dalla citata pubblicazione dell'E.A.S.O. dell'ottobre del 2021 emergono le notevoli problematicità delle condizioni della sicurezza (in particolare, pagg. 75 e ss. del rapporto).
Secondo un rapporto del 2016 dell'IO Crisis Group (citato dalla richiamata pubblicazione dell'E.A.S.O.), il Punjab meridionale era considerato la regione in cui erano presenti reti di militanti ed estremisti. In effetti, all'indomani dell'attacco di nel febbraio 2019, le autorità pakistane hanno effettuato arresti e sequestrato Per_15 beni nel sud della provincia.
Come riportato da “Gandhara” nel novembre 2020, militanti del e militanti CP_2 legati all'organizzazione terroristica dei ”, hanno covi nel Controparte_5 distretto di Dera Ghazi Khan, nel sud del . “Associated Press”, inoltre, ha CP_4 riportato, nell'aprile 2021, la presenza di talebani pakistani nelle aree della provincia del che confinano con la provincia di e nel Punjab CP_4 Controparte_3 meridionale, vicino alla provincia sudoccidentale del . CP_7
Le agenzie di stampa hanno riferito, a maggio e giugno del 2021, che il Dipartimento di polizia pakistano contro il terrorismo (“Counter Terrorism Department”, C.D.T.) ha effettuato operazioni contro militanti in varie aree del . CP_4
Nel corso del 2020 sono stati registrati da “ACLED” (“Armed Conflict Location &
Event Data RO”) 33 fatti indicati come “incidenti di sicurezza” nella provincia del
, di cui 12 sono stati classificati come battaglie, 3 come esplosioni o violenza a CP_4
13 distanza e 18 episodi di violenza contro i civili. La maggior parte di tali fatti si è verificata a Rawalpindi e Lahore.
Nel 2020, il “PIPS” (“Pak Institute for Peace Studies”) ha contato sette attacchi terroristici, rispetto ai cinque del 2019, avvenuti in Rawalpindi e Persona_16 mentre secondo “PICSS” si sono verificati dieci attacchi di militanti nel 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 “ACLED” ha registrato 82 eventi violenti nella provincia del , di cui 19 sono stati classificati come battaglie, uno come CP_4 esplosioni o violenza a distanza e 62 come violenza contro civili. Gli incidenti più violenti si sono verificati a Rawalpindi (16 incidenti) e a Lahore e (11 Parte_2 incidenti ciascuno). Dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 “PIPS” ha contato 11 episodi, di cui 3 registrati come attacchi terroristici, nel , mentre “PICSS” ha riportato 26 CP_4 episodi di violenza generale e 5 di questi incidenti sono stati contrassegnati come attacchi militanti.
Secondo il “PIPS”, nel 2020 i talebani militanti hanno commesso 6 attacchi a
Rawalpindi, mentre, nell'aprile 2021, è stato riferito che il C.T.D. ha arrestato a Lahore
e Rawalpindi diversi militanti di organizzazioni con sede afghana, accusati di avere organizzato diversi attentati nel 2020 nella provincia, mentre a metà aprile del 2021, in uno scontro a fuoco, il C.T.D. ha ucciso un militante a Rawalpindi che era collegato alle Per_1 organizzazioni terroristiche T.T.P. ( ”) e ( Controparte_5 Per_18
).
[...]
Il 13 dicembre 2020, un'esplosione vicino alla stazione di polizia “Ganj Mandi” di
Rawalpindi ha provocato il ferimento di almeno 25 persone. È stato il secondo attacco vicino a una stazione di polizia in 10 giorni, mentre il 4 dicembre 2020 una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di un ordigno, vicino a una stazione degli autobus. Il 23 giugno 2021, un'esplosione di una bomba vicino alla residenza del fondatore della organizzazione terroristica “LeT” ( Per_19
) a Lahore ha provocato la morte di tre persone ed il ferimento di altre 13.
[...]
Nel 2020, nella provincia del , “CRSS” ha registrato un totale di 104 vittime, di CP_4 cui la maggior parte tra i civili, mentre nella prima metà del 2021, ha registrato in totale
59 vittime.
Tra le fonti consultate, non sono state trovate informazioni su sfollamenti indotti dal conflitto dal o verso il nel 2020 e nei primi sette mesi del 2021 (v. la CP_4
14 pubblicazione, già citata, dell'E.A.S.O., dal titolo “Pakistan: Security Situation, October
2021: https: //www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_
Pakistan Security situation.pdf; nonché le fonti richiamate in detta pubblicazione, tra cui
“P.I.C.S.S.”, Pakistan Institute for Conflict and Security Studies).
Quanto alle problematiche inerenti alla tutela dei diritti umani, è opportuno illustrare quanto emerge da fonti accreditate a livello internazionale (in particolare, il rapporto di
“Amnesty IO” del 2020/21 dal titolo “Lo stato dei diritti umani nel mondo,
Pakistan 2020” e il rapporto annuale del 2021 sul Pakistan di “Human Rights Watch”).
Risultano segnalati: non occasionali repressioni dei diritti di libertà dei media, della società civile e dell'opposizione politica;
frequenti sparizioni forzate, senza accertamento di responsabilità; l'arresto di operatori sanitari per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione;
persecuzioni in danno delle minoranze religiose in base alle leggi sulla blasfemia e attacchi nei loro confronti da parte di soggetti o organizzazioni non statali;
violenza contro le donne;
gravi difficoltà, dovute alla pandemia, per le infrastrutture sanitarie e le istituzioni educative;
gravi mancanze nei dispositivi sanitari all'inizio della recente pandemia;
episodi di violenza contro operatori sanitari da parte della polizia e di privati cittadini, in quanto costretti a respingere i pazienti perché gli ospedali erano al completo ovvero in quanto non avevano restituito immediatamente ai parenti i corpi delle vittime;
il costante sovraffollamento carcerario e condizioni igienico-sanitarie inadeguate;
discriminazioni e persecuzioni nei confronti dei membri della comunità Ahmadiyya;
interruzione dei rapporti con decine di migliaia di lavoratori;
mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale per la mancanza di risorse;
chiusura di scuole e università per quasi sei mesi per prevenire la diffusione della recente epidemia, con conseguenti difficoltà per le attività didattiche, anche a causa della inadeguatezza della copertura della rete telematica Internet, cosicché molti studenti non hanno potuto partecipare alle lezioni a causa della mancanza di attrezzature o dell'accesso limitato a Internet;
episodi di rapimenti e sparizioni forzate finalizzate a punire il dissenso, tra cui rapimenti eseguiti dalle agenzie di intelligence in pieno giorno e nei centri urbani;
arresti di dissidenti
(come e il difensore dei diritti umani ed ex consulente di Amnesty Persona_20
IO ), senza che siano stati registrati progressi nella punizione dei Persona_21 responsabili delle sparizioni forzate;
rafforzamento del controllo da parte delle autorità
15 sui media e sugli operatori dei media, con conseguenti vessazioni, intimidazioni censure e, persino, arresti in danno di giornalisti che avevano pubblicato articoli critici nei confronti del Governo;
numerosi casi di violenza contro donne e ragazze, con individuazione dei responsabili in pochi casi;
applicazioni delle leggi sulla blasfemia in danno, anche, di artisti, difensori dei diritti umani e giornalisti.
4.1. In particolare, il sistema giustizia e le condizioni delle carceri e dei detenuti in
Pakistan.
Le fonti informative più recenti descrivono una condizione dei detenuti in Pakistan assolutamente disumana.
Il Country Report on Human Rights Practices 2016 (reperibile tramite il link https://www.ecoi.net/en/document/1394543.html) segnala che “I problemi più gravi in materia di diritti umani sono stati le uccisioni extragiudiziali e mirate;
Sparizioni; tortura;
mancanza di uno stato di diritto (compresa la mancanza di un giusto processo, scarsa attuazione e applicazione delle leggi e frequenti violenze di massa e giustizia vigilante); disuguaglianza di genere;
violenza contro il genere e le minoranze sessuali;
e violenza settaria. Altri problemi relativi ai diritti umani includono le cattive condizioni carcerarie, la detenzione arbitraria, la lunga detenzione preventiva, un sistema di giustizia penale debole, la mancanza di indipendenza giudiziaria nei tribunali di grado inferiore e la violazione governativa dei diritti alla privacy dei cittadini. Sebbene la
Costituzione proibisca la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il codice penale non ha una sezione specifica contro la tortura. Proibisce di causare
"dolore", ma non menziona la punizione degli autori di torture. Non esistono disposizioni legislative che vietino specificamente la tortura. Ci sono state segnalazioni che le forze di sicurezza, compresi i servizi di intelligence, hanno torturato e abusato di persone in custodia. ... Ci sono state segnalazioni che alcuni membri del personale di polizia hanno impiegato trattamenti e punizioni crudeli e degradanti. L'HRCP ha riferito che la polizia ha commesso atti che ha descritto come "eccessi della polizia" in più di
124 casi a novembre, rispetto agli oltre 178 casi del 2015. Diverse fonti hanno riferito che la tortura ha occasionalmente provocato la morte o lesioni gravi ed è stata spesso sottostimata. Gli atti descritti dalla Society for Human Rights and Prisoners' Aid
(SHARP) e da altre organizzazioni per i diritti umani includevano percosse con manganelli e fruste, bruciature di sigarette, frustate sulle piante dei piedi, isolamento
16 prolungato, scosse elettriche, negazione del cibo o del sonno, appendersi a testa in giù e allargare le gambe forzate con ceppi a sbarre. ... C'era un sistema di cauzione funzionante. I gruppi per i diritti umani, hanno notato, tuttavia, che alcuni giudici fissano la cauzione in base alle circostanze particolari di un caso invece di seguire le procedure stabilite. A volte i giudici hanno negato la libertà su cauzione su richiesta della polizia, della comunità e delle vittime, o dietro pagamento di tangenti. Le ONG hanno riferito che le autorità a volte hanno negato la libertà su cauzione nei casi di blasfemia sulla base del fatto che gli imputati, che rischiavano la pena di morte, erano suscettibili di fuggire o erano a rischio di vigilantismo pubblico. ... Il governo ha fornito consulenza legale finanziata dallo Stato ai prigionieri che rischiano la pena di morte, ma non ha fornito regolarmente rappresentanza legale in altri casi. In alcuni casi le ONG hanno fornito assistenza legale. ... In molti casi di sparizioni forzate, le autorità non hanno presentato i detenuti secondo gli ordini dei giudici.
Arresto arbitrario: ci sono state segnalazioni che la polizia ha detenuto arbitrariamente individui per estorcere tangenti per il loro rilascio o ha detenuto parenti di individui ricercati per costringere i sospetti ad arrendersi.
Detenzione preventiva: la polizia a volte ha trattenuto le persone in custodia cautelare senza chiedere l'approvazione di un magistrato e spesso ha trattenuto i detenuti senza accusa fino a quando un tribunale non ha contestato la detenzione. I magistrati hanno generalmente approvato la detenzione investigativa su richiesta della polizia senza richiedere giustificazioni. ...
Le condizioni in alcune prigioni e centri di detenzione erano dure e pericolose per la vita. Problemi come il sovraffollamento e l'inadeguatezza delle cure mediche erano molto diffusi.
Condizioni fisiche: Le condizioni carcerarie erano spesso estremamente povere. Il sovraffollamento era comune. ha stimato la popolazione carceraria nazionale a CP_8
100.000 persone, sostenendo che la capacità normale delle carceri era di circa 36.000 persone. ... L'alimentazione e le cure mediche inadeguate nelle carceri hanno portato a problemi di salute cronici e malnutrizione tra i detenuti che non sono in grado di integrare la loro dieta con l'aiuto di familiari o amici. In molte strutture i servizi igienici, la ventilazione, l'illuminazione e l'accesso all'acqua potabile erano inadeguati. La maggior parte delle strutture carcerarie erano antiquate e non avevano mezzi per
17 controllare la temperatura interna. Esisteva un sistema per l'assistenza medica di base e di emergenza, ma le procedure burocratiche rallentavano l'accesso. I prigionieri stranieri spesso rimanevano in prigione molto tempo dopo aver scontato la pena perché non erano in grado di pagare per la deportazione nei loro paesi d'origine.
La sicurezza delle carceri è rimasta una preoccupazione. I media hanno riferito che un'evasione dal carcere di Mardan, KP, si è verificata a giugno;
Tuttavia, i funzionari della prigione hanno negato che ci fossero evasi e non erano disponibili ulteriori informazioni. ... Secondo la Società per la protezione dei diritti dell'infanzia (SPARC), i detenuti e il personale carcerario spesso sottoponevano i bambini ad abusi, stupri e altre forme di violenza. ... ha descritto le condizioni dei detenuti minorenni come tra CP_9 le peggiori del paese. Molti giovani hanno trascorso lunghi periodi dietro le sbarre perché non potevano permettersi la cauzione. Secondo , piuttosto che essere CP_9 riabilitati, i bambini detenuti spesso diventavano criminali incalliti dopo aver trascorso lunghi periodi in compagnia di detenuti adulti.
Capacità del detenuto di contestare la legittimità della detenzione davanti a un tribunale: ci sono state segnalazioni di persone arrestate o detenute a cui non è stato permesso di contestare in tribunale la base giuridica o la natura della loro detenzione, ottenere sollievo o ricevere un risarcimento”.
Analoghe informazioni si rinvengono nel Country Report on Human Rights Practices
2025 redatto da Amnesty IO [reperibile dal link https://www.ecoi.net/en/document/2124625.html] che evidenzia, ancora, l'uso illegittimo della forza, arresti e detenzioni arbitrari, sparizioni forzate, esecuzioni stragiudiziali da parte della polizia a danno di persone in custodia.
Anche il World Report 2025 [reperibile tramite il link https://www.ecoi.net/en/document/2120044.html] segnala che nel 2024 “Le forze dell'ordine pakistane sono state responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la detenzione senza accusa e le uccisioni extragiudiziali”
Nel Country report 2024 dell'EUAA [disponibile tramite il link Country of Origin
Information: Pakistan - Country Focus] – ove sono indicate plurime fonti – si legge:
“Diverse fonti hanno descritto le prigioni del Pakistan come estremamente sovraffollate.
Secondo i dati dei dipartimenti penitenziari provinciali per l'anno 2023, le prigioni in
Pakistan ospitavano 97.449 prigionieri a fronte di una capacità approvata di 67.294
18 detenuti, implicando un tasso di sovraffollamento significativo del 145 %. Il Justice
RO Pakistan (JPP) ha riportato che, raccogliendo dati da 127 prigioni in tutte le province e Azad Jammu e Kashmir, la popolazione carceraria totale del Pakistan nel
2023 è stata di 100.366 prigionieri e aveva un tasso di sovraffollamento nazionale del
152,2 %, con alcune prigioni che funzionavano a oltre il 200 % della loro capacità. Contr
ha notato che le principali cause del sovraffollamento nelle prigioni del Pakistan includevano la riluttanza da parte dei tribunali a concedere la libertà su cauzione e la tendenza della polizia ad arrestare e detenere i sospetti per default. ... Il ha CP_11 riferito che le condizioni nelle prigioni "spesso erano estremamente scadenti" e in alcune prigioni civili e centri di detenzione militari costituivano una minaccia per la vita a causa del sovraffollamento e della mancanza di cibo, acqua, servizi igienici, riscaldamento, ventilazione, illuminazione e assistenza medica. Il sovraffollamento ha reso i prigionieri vulnerabili alla diffusione di malattie infettive e ha gravato sull'infrastruttura sanitaria delle prigioni. La corruzione tra i funzionari penitenziari e la presenza delle guardie, unita all'impunità per i comportamenti scorretti, ha portato a violazioni dei diritti umani e alla creazione di due sistemi paralleli per coloro che possiedono ricchezze e influenza e per tutti gli altri. ... Nel novembre 2022, il governo ha approvato la Legge sulla Prevenzione e Punizione della Tortura e dei Decessi in
Custodia, 2022, che criminalizza i decessi in custodia, la tortura e lo stupro delle persone tenute in custodia da funzionari pubblici e istituisce una procedura di reclamo e indagine. Nel giugno 2024, il JPP ha definito la promulgazione della legge una tappa importante nello sforzo di criminalizzare la tortura, ma ha osservato che 'c'è ancora molto lavoro da fare per mettere in pratica questa legge'. La ha Controparte_12 notato che la tortura e la detenzione preventiva continuano a far parte delle pratiche di polizia e sicurezza del Pakistan e 'rimangono diffuse nella pratica'. ... Secondo il monitoraggio dei media da parte dell' almeno 13 persone sono state segnalate Pt_3 come vittime di tortura in custodia e 33 sono state uccise in custodia nel 2023, ma il ha notato che gli abusi da parte della polizia erano spesso sottostimati, e CP_11
l'impunità rimaneva un problema significativo”.
La medesima fonte rammenta che nel Pakistan è ancora prevista la pena di morte non solo per reati quali quello di omicidio ma anche per reati minori, che non offendono l'incolumità pubblica o privata. Si segnala, in particolare, che “Secondo il JPP, non ci
19 sono state esecuzioni da dicembre 2019, ma a partire da agosto 2023 i tribunali di primo grado continuavano a imporre pene di morte per reati meno gravi. ... Ci sono state anche segnalazioni di minorenni condannati a morte. Secondo l'HRCP, nel 2023, almeno 102 persone sono state condannate a morte. L'AI ha stimato che ci fossero più di 3.900 persone conosciute in attesa di esecuzione alla fine del 2023,1048 mentre il JPP ha riferito che il numero totale di prigionieri in attesa di esecuzione ammontava a 6.039 a ottobre 2023. Le fonti hanno riferito che le procedure che portavano a pene di morte non rispettavano gli standard internazionali di equità dei processi. Questo includeva casi decisi sulla base di testimonianze di testimoni raccolte attraverso maltrattamenti e torture. Le corti provinciali superiori del Pakistan sono obbligate a rivedere automaticamente i casi di pena di morte, ma il processo d'appello è stato lento a causa di un sistema giudiziario sopraffatto, con il tempo medio che i prigionieri passano nel braccio della morte che ammonta a 11 anni”.
5. La domanda di protezione sussidiaria.
E' persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Più precisamente, secondo il citato art. 14 “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251/07, in correlazione con il comma 2 dell'art. 6, i responsabili del danno grave possono essere anche soggetti non statuali, se lo stato o i partiti che ne hanno il controllo, comprese le organizzazioni internazionali, non possono fornire protezione tramite < inflitti… danni gravi>>.
20 La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a proposito della protezione prevista per l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 14, che l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi della persecuzione (Cass. n.
6503/14).
Ebbene, considerata la situazione del Pakistan, desumibile dalle richiamate fonti informative aggiornate, per quanto attiene alla fragilità dell'apparato statuale di giustizia e agli abusi perpetrati dalle forze di polizia carceraria, in base al principio ricordato spetta all' la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art. 14 del d.lgs. n. Pt_1
251/07, poiché in ragione di quanto narrato, qualora facesse ritorno nel paese d'origine, andrebbe incontro ad una concreta situazione di rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Infatti, benché non possa dirsi certo e concreto il rischio di subire la pena di morte, non avendo, l'istante, ancora riportato una condanna in tal senso (benché il reato di cui è accusato sia, astrattamente, passibile della pena capitale), egli con certezza verrebbe arrestato (pendendo a suo carico un ordine di arresto), con il concreto pericolo di trovarsi esposto a seri pregiudizi per la sua incolumità fisica e psichica, in ragione delle condizioni delle carceri e degli abusi della polizia, come descritti puntualmente nelle fonti sopra menzionate, in un contesto sociale ove difetta la protezione statale in favore dei cittadini.
Ogni altra questione - relativa alla domanda, riproposta in via subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria, rimane assorbita nella decisione.
6. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite la soccombenza in relazione alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e complessità delle valutazioni da rapportare sempre all'attualità e i mutamenti della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale, inducono la Corte a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
21 - riconosce a , nato a [...], regione del Kashmir (Pakistan), il 03/03/1990 Parte_1
(cod. fisc.: , la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs C.F._1
n. 251/2007.
- compensa tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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