Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2025, proposto da
E.T.S. O.D.V. Associazione Volontaria di Soccorso San PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B860012EE9, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimino Crisci e Sandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marzano di San PE, Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montedoro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Associazione Amici del Cane, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento contenuto nel verbale di gara n. 03 della seduta del 17.11.2025, firmato il 19.11.2025 e successivamente comunicato, con cui la Commissione giudicatrice ed il R.U.P. hanno disposto l’esclusione dell’operatore economico ‘E.T.S. - O.D.V. Associazione volontaria di Soccorso S. EP dalla procedura di gara avente ad oggetto « Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 dello stesso Decreto, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di San Marzano di San EP per la durata di anni cinque » - CIG B860012EE9 CUP: B39I25002160004, nella parte in cui ha disposto « l’esclusione dell’operatore economico E.T.S. - O.D.V. Associazione Volontaria di Soccorso San PE dalla procedura di gara, ai sensi della lett. e) dell’art. 17 del Disciplinare di Gara », nonchè in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della nota prot. del 27.11.2025, con cui il R.U.P., in risposta alle controdeduzioni formulate dalla ricorrente, confermava l’esclusione della stessa dalla procedura di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 01 del 27.10.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 02 del 12.11.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, nella parte in cui, all’art. 17, rubricato ‘contenuto della busta tecnica’, disponeva che « L’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […] e ) L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza ...», nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina C.U.C. Montedoro n. 618 del 10.11.2025 di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- nonché, ove necessario, i) del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; ii) del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. IN DE TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 408 del 24.9.2025, il Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di San Marzano di San PE avviava la gara per l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario comunale per la durata di cinque anni, mediante procedura aperta telematica gestita dalla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro;
- in seguito alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, l’odierna ricorrente prendeva parte alla procedura, presentando la propria offerta, acquisita al protocollo n. 25898 del 21.10.2025;
- nel corso della prima seduta pubblica del 27.10.2025, il Seggio di gara ratificava la presentazione di due plichi virtuali, rispettivamente dell’Associazione volontaria di Soccorso S. PE e dell’Associazione Amici del cane, ammettendo entrambe le concorrenti alla fase successiva;
- la Commissione giudicatrice procedeva nella seduta del 12.11.2025 all’apertura delle offerte tecniche, rinviando la verifica della loro correttezza formale ad una successiva seduta riservata;
- durante la riunione telematica del 17.11.2025, la Commissione rilevava nell’offerta dell’Associazione ricorrente l’assenza della dichiarazione prevista dall’art. 17, lett. e) del Disciplinare di Gara, concernente l’indicazione dei dettagli dell’offerta coperti da riservatezza;
- ritenendo tale documento obbligatorio a pena di esclusione, la Commissione e il R.U.P. disponevano l’estromissione dell’operatore economico dalla gara;
- presa conoscenza del verbale di esclusione, l’Associazione ricorrente inviava prontamente le proprie controdeduzioni, contestando la legittimità del provvedimento e sostenendo la piena conformità della propria documentazione alla lex specialis ; nello specifico, la ricorrente evidenziava come la dichiarazione in questione fosse da considerarsi facoltativa e necessaria solo in presenza di effettivi segreti tecnici o commerciali da tutelare, richiamando - a supporto di tale tesi - il disposto del Disciplinare;
- con nota del 27.11.2025 il R.U.P. confermava l’esclusione, respingendo le controdeduzioni dell’interessata e rilevando che l’operatore avrebbe dovuto eventualmente porre uno specifico quesito alla Stazione Appaltante;
- avverso le suddette determinazioni è insorta l’Associazione ricorrente, adducendo a sostegno del mezzo di gravame i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis in fase di verifica della documentazione prodotta. Eccesso di potere per manifesta incongruità, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della p.a. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto nei presupposti e carenza di motivazione. Sviamento” ; II. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per manifesta incongruità, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della P.A. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto nei presupposti e carenza di motivazione. Sviamento” ; III. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis in fase di verifica della documentazione prodotta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990. violazione del principio di favor partecipationis. Eccesso di potere per manifesta incongruità, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto nei presupposti e carenza di motivazione. Sviamento”.
- l’Amministrazione intimata, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
- con ordinanza n. 30/2026 del 15.1.2026 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente unitamente al ricorso;
- all’udienza pubblica del 9 marzo 2026 la causa è stata riservata in decisione;
Ritenuto che i motivi di censura proposti dalla parte siano meritevoli di positivo apprezzamento, giacché, come già rilevato in sede cautelare:
i) l’art. 17 del Disciplinare di gara – pur prevedendo a pena di esclusione che l’offerta tecnica sia corredata di una serie di documenti, tra i quali rientra, sub lettera e), “una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in maniera motivata e congrua le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare” – precisa nel successivo capoverso che “in mancanza dell’indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all’offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto in quanto effettivamente riguardanti segreti tecnici e commerciali, l’accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione” ;
ii) l’interpretazione logico-letterale delle suddette previsioni del Disciplinare depone univocamente nel senso che la presentazione della dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta coperta da riservatezza sia una facoltà dell’operatore economico, posta a tutela del know-how ;
iii) conseguentemente l’assenza di tale documento non può inficiare in alcun modo la validità dell’offerta, producendo come unica conseguenza legale, espressamente prevista anche dalla lex specialis , l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati, senza necessità di ulteriori interlocuzioni;
iv) diversamente opinando, la sanzione espulsiva conseguente alla mancata allegazione della dichiarazione di oscuramento dell’offerta tecnica si tradurrebbe nell’imposizione di una categoria concettuale del tutto estranea ai requisiti generali e speciali legalmente previsti, in patente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di tipicità dei requisiti di ordine speciale ex artt. 10 e 100, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023;
Ritenuto, per quanto innanzi, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato;
Ritenuto, infine, di porre le spese di lite - secondo il criterio della soccombenza - a carico del Comune di San Marzano di San PE e di compensarle quanto alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Marzano di San PE al pagamento delle spese, che liquida a favore della parte ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET MA, Presidente
IN DE TE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DE TE | ET MA |
IL SEGRETARIO