TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 387
TAR
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 17 del Disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 17 del Disciplinare, interpretato logicamente e letteralmente, prevede la dichiarazione come una facoltà a tutela del know-how. L'assenza di tale documento non può inficiare la validità dell'offerta, ma solo comportare l'autorizzazione implicita all'accesso integrale agli atti. L'esclusione per tale motivo si tradurrebbe nell'imposizione di una causa di esclusione non prevista dalla legge.

  • Accolto
    Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione

    Il Tribunale ha ritenuto che, diversamente opinando, la sanzione espulsiva conseguente alla mancata allegazione della dichiarazione di oscuramento dell'offerta tecnica si tradurrebbe nell'imposizione di una categoria concettuale del tutto estranea ai requisiti generali e speciali legalmente previsti, in patente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di tipicità dei requisiti di ordine speciale ex artt. 10 e 100, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 387
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 387
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo