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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 710/2021 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. GUASTINI ANDREA, giusta mandato Parte_4 allegato all'atto di citazione
Attori contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGGIANI GIAN LUCA e Controparte_1
MONALI FRANCESCA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
E
rappresentato e difeso dagli dall'Avv.to GIANARDI MASSIMO Controparte_2
GIOVANNI, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
E
Controparte_3
Convenuti
Avente ad oggetto: Divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c. – esecuzione immobiliare n. 52/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.4.2025 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e, dunque, nei seguenti termini:
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale
Ill.mo, ogni eventuale contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili sottoposti a pignoramento immobiliare nr.
52/2019 R.G.E. e meglio descritti nella consulenza estimativa giudiziaria a firma del Geom. sub LOTTO 1 e Parte_5
pagina 1 di 4 LOTTO 2, in comproprietà per la quota di 1/2 ciascuno alla Sig.ra e al Sig. e, per Controparte_1 Controparte_2 l'effetto, ordinare la divisione dei suddetti beni immobili anche per il tramite della vendita giudiziale;
- in ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta- : Controparte_2 nell'interesse del sig. come in atti rapp.to e difeso, si chiede breve rinvio al fine di depositare un Controparte_2 progetto divisionale da condividere con il creditore procedente.
Parte convenuta- : Controparte_1 dichiara di condividere ed approvare il "Progetto di divisione ereditaria" datato 22.02.2022, redatto dall'Arch. Persona_1 e depositato in atti dal sig. .
[...] Parte_6
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice- in adempimento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui era stata sospesa ex artt. 601 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c. l'esecuzione immobiliare promossa nei confronti della debitrice e iscritta a n. 52/2019 Controparte_1 dell'intestato Tribunale- instaurava il giudizio di divisione, integrando il contraddittorio nei confronti delle controparti e, in specie, nei confronti del comproprietario non esecutato, e, Controparte_2 giusta ordinanza del GI in corso di causa, del creditore iscritto, , che Controparte_3 tuttavia restava contumace.
Stante la comoda divisibilità degli immobili sottoposti a pignoramento, i condividenti sottoponevano al
GI un progetto divisionale condiviso e chiedevano concedersi rinvii di udienza al fine di giungere ad un accordo anche con il consenso del creditore procedente.
Falliti i tentativi di conciliazione, il GI conferiva incarico integrativo al CT (esperto stimatore già nominato nell'esecuzione immobiliare) al fine di redigere un progetto divisionale che tenesse conto anche delle richieste dei condividenti e aggiornasse i valori dei terreni e- con ordinanza in data
6.11.2024- il G.I. faceva proprio il progetto divisionale predisposto dal CT e ne disponeva la notifica ai contumaci, i quali non si presentavano alle successive udienze, con conseguente approvazione del medesimo.
Veniva quindi conferito incarico ad un professionista affinché provvedesse a reperire idoneo certificato di destinazione urbanistica aggiornato, ai sensi dell'art. 30 co. 2 DPR n. 380/2001, nonché ai fini del versamento del fondo spese e del conguaglio da parte del comproprietario non esecutato e, con ordinanza del 24.3.2025, era disposta la separazione in natura del compendio oggetto di divisione e assegnati i due lotti in favore di ciascun condividente.
L'oggetto della presente sentenza è limitato alle questioni relative alle spese di lite, poiché il progetto di divisione è già stato dichiarato esecutivo con ordinanza ai sensi dell'art. 789 co. 3 c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., nei giudizi di divisione, le spese di lite devono essere poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenze di “eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. n. 22903/2013; Cass. n. 3083/2006; Cass. n. 7059/2002). pagina 2 di 4 L'applicazione di questi criteri nel presente giudizio– in quanto instaurato sulla base dell'ordinanza del
GE di cui agli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. – rende indispensabile distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato;
dall'altro la posizione del creditore- attore che ha iscritto a ruolo la causa, da quella degli altri creditori che non hanno posto in essere tale incombente, che tuttavia nel caso di specie non risultano intervenuti.
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori deve infatti operare il principio della soccombenza (o della causalità), perché i creditori non hanno alcun interesse alla divisione (come invece i comproprietari), ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore, ciò che integra gli estremi dell'“ingiustificato comportamento” di cui alla giurisprudenza citata.
Per tali ragioni non potrebbe giungersi a disporre la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta seppur questi non abbia opposto formale opposizione allo Controparte_1 scioglimento della comunione, non potendo la creditrice soddisfare il proprio credito se non introducendo il presente giudizio di merito.
La regola generale dell'imputazione a carico della massa vale invece nei rapporti tra comproprietario non esecutato e il creditore attore, considerato – per un verso- che tra questi soggetti non è ravvisabile una soccombenza e -per altro verso- che l'attività di questo creditore è servita a realizzare la divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato instaurato dall'altro comproprietario.
E cioè il comproprietario non esecutato beneficia dell'attività liquidatoria della propria quota, sicché con riferimento alle spese relative alla consulenza tecnica integrativa e ai compensi del professionista delegato, le medesime sono da porre a carico della massa (cfr. Cass. n. 9813/2015 in relazione al giudizio di divisione).
Il comproprietario non esecutato non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese legali dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza, quale criterio che regola la liquidazione giudiziale tra le parti.
Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Essendo intervenuto lo scioglimento della comunione mediante separazione in natura della quota riferibile all'esecutata, non vi è alcuna somma da distribuire in favore di parte attrice, mentre le spese del professionista delegato- sulla base del criterio indicato- sono già state poste a carico della massa (in ragione di ½ ciascuno dei comproprietari), unitamente alle spese della perizia integrativa e ferma la necessità di liquidare le spese legali secondo il criterio della soccombenza in danno della convenuta esecutata.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato la presente divisione è stata promossa nei confronti di quest'ultima –in quanto soccombente nei termini Controparte_1 sopra precisati- deve essere condannata a rimborsare per l'intero agli attori- creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare n. 52/2019 le spese di lite, come di seguito liquidate.
Le spese di lite in favore di parte attrice si liquidano come in dispositivo- in applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. n. 55/2014 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontate e, in particolare, dell'assenza di istruttoria e di deposito delle comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c. nonché di particolari questioni di diritto.
Nei rapporti tra i convenuti e ), invece, le spese meritano di Controparte_2 Controparte_1 essere compensate tra le parti, tenuto conto della condivisione del progetto divisionale e che- come già pagina 3 di 4 precisato- il condividente ha beneficiato dell'attività liquidatoria svoltasi nel presente giudizio.
Le spese da riconoscere in favore di parte attrice si stimano in Euro 7.343,17, di cui Euro 1.241,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa, Euro 50,00 per notifica dell'atto introduttivo, Euro 299,00 per la trascrizione della domanda giudiziale, Euro 541,41 pari al 50% della perizia di stima integrativa1 e
Euro 5.211,76 per compenso del professionista delegato e spese di trasferimento, al netto delle somme da questi restituite a seguito della registrazione dell'ordinanza di assegnazione, come da nota depositata dal delegato in data 18.4.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
Condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
7.343,17 per anticipazioni, Euro 6.023,00 per compensi, oltre rimborso al 15%, CPA e Iva come per legge;
Pone definitivamente le spese di CT a carico paritario del convenuto e degli attori, Controparte_2 disponendo che provveda a restituire agli attori la quota parte del compenso da questi Controparte_2 già versato al CT in misura pari al 50%;
Visto l'art. 2668 c.c.,
Ordina al Conservatore dei RR. II. di La Spezia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 27.5.2021 ai numeri 4348/3402.
Così deciso in La Spezia, in data 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con decreto del 6.11.2024 il GI ha liquidato il compenso in favore del CT- già esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare, in Euro 829,68 oltre a contributo previdenziale al 5% e IVA, oltre Euro 20,00 per spese, per ammontare complessivo pari ad Euro 1.082,82, posto in solido tra le parti. Avendo parte attrice provveduto al pagamento integrale del compenso in favore del CT, dovrà essere Controparte_2 condannato a restituire il 50% sul medesimo gravante in favore degli attori, i quali – per il restante 50%- potranno invece intervenire in sede esecutiva, a seguito di riassunzione innanzi al GE, sulla base del dispositivo della presente sentenza, che tiene già conto, tra le spese liquidate, della quota parte del compenso del CT, posto a carico della massa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 710/2021 promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. GUASTINI ANDREA, giusta mandato Parte_4 allegato all'atto di citazione
Attori contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGGIANI GIAN LUCA e Controparte_1
MONALI FRANCESCA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
E
rappresentato e difeso dagli dall'Avv.to GIANARDI MASSIMO Controparte_2
GIOVANNI, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
E
Controparte_3
Convenuti
Avente ad oggetto: Divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c. – esecuzione immobiliare n. 52/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.4.2025 riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e, dunque, nei seguenti termini:
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale
Ill.mo, ogni eventuale contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili sottoposti a pignoramento immobiliare nr.
52/2019 R.G.E. e meglio descritti nella consulenza estimativa giudiziaria a firma del Geom. sub LOTTO 1 e Parte_5
pagina 1 di 4 LOTTO 2, in comproprietà per la quota di 1/2 ciascuno alla Sig.ra e al Sig. e, per Controparte_1 Controparte_2 l'effetto, ordinare la divisione dei suddetti beni immobili anche per il tramite della vendita giudiziale;
- in ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta- : Controparte_2 nell'interesse del sig. come in atti rapp.to e difeso, si chiede breve rinvio al fine di depositare un Controparte_2 progetto divisionale da condividere con il creditore procedente.
Parte convenuta- : Controparte_1 dichiara di condividere ed approvare il "Progetto di divisione ereditaria" datato 22.02.2022, redatto dall'Arch. Persona_1 e depositato in atti dal sig. .
[...] Parte_6
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice- in adempimento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui era stata sospesa ex artt. 601 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c. l'esecuzione immobiliare promossa nei confronti della debitrice e iscritta a n. 52/2019 Controparte_1 dell'intestato Tribunale- instaurava il giudizio di divisione, integrando il contraddittorio nei confronti delle controparti e, in specie, nei confronti del comproprietario non esecutato, e, Controparte_2 giusta ordinanza del GI in corso di causa, del creditore iscritto, , che Controparte_3 tuttavia restava contumace.
Stante la comoda divisibilità degli immobili sottoposti a pignoramento, i condividenti sottoponevano al
GI un progetto divisionale condiviso e chiedevano concedersi rinvii di udienza al fine di giungere ad un accordo anche con il consenso del creditore procedente.
Falliti i tentativi di conciliazione, il GI conferiva incarico integrativo al CT (esperto stimatore già nominato nell'esecuzione immobiliare) al fine di redigere un progetto divisionale che tenesse conto anche delle richieste dei condividenti e aggiornasse i valori dei terreni e- con ordinanza in data
6.11.2024- il G.I. faceva proprio il progetto divisionale predisposto dal CT e ne disponeva la notifica ai contumaci, i quali non si presentavano alle successive udienze, con conseguente approvazione del medesimo.
Veniva quindi conferito incarico ad un professionista affinché provvedesse a reperire idoneo certificato di destinazione urbanistica aggiornato, ai sensi dell'art. 30 co. 2 DPR n. 380/2001, nonché ai fini del versamento del fondo spese e del conguaglio da parte del comproprietario non esecutato e, con ordinanza del 24.3.2025, era disposta la separazione in natura del compendio oggetto di divisione e assegnati i due lotti in favore di ciascun condividente.
L'oggetto della presente sentenza è limitato alle questioni relative alle spese di lite, poiché il progetto di divisione è già stato dichiarato esecutivo con ordinanza ai sensi dell'art. 789 co. 3 c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., nei giudizi di divisione, le spese di lite devono essere poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenze di “eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (Cass. n. 22903/2013; Cass. n. 3083/2006; Cass. n. 7059/2002). pagina 2 di 4 L'applicazione di questi criteri nel presente giudizio– in quanto instaurato sulla base dell'ordinanza del
GE di cui agli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. – rende indispensabile distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato;
dall'altro la posizione del creditore- attore che ha iscritto a ruolo la causa, da quella degli altri creditori che non hanno posto in essere tale incombente, che tuttavia nel caso di specie non risultano intervenuti.
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori deve infatti operare il principio della soccombenza (o della causalità), perché i creditori non hanno alcun interesse alla divisione (come invece i comproprietari), ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore, ciò che integra gli estremi dell'“ingiustificato comportamento” di cui alla giurisprudenza citata.
Per tali ragioni non potrebbe giungersi a disporre la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta seppur questi non abbia opposto formale opposizione allo Controparte_1 scioglimento della comunione, non potendo la creditrice soddisfare il proprio credito se non introducendo il presente giudizio di merito.
La regola generale dell'imputazione a carico della massa vale invece nei rapporti tra comproprietario non esecutato e il creditore attore, considerato – per un verso- che tra questi soggetti non è ravvisabile una soccombenza e -per altro verso- che l'attività di questo creditore è servita a realizzare la divisione, producendo un risultato identico a quello che si sarebbe verificato se il giudizio fosse stato instaurato dall'altro comproprietario.
E cioè il comproprietario non esecutato beneficia dell'attività liquidatoria della propria quota, sicché con riferimento alle spese relative alla consulenza tecnica integrativa e ai compensi del professionista delegato, le medesime sono da porre a carico della massa (cfr. Cass. n. 9813/2015 in relazione al giudizio di divisione).
Il comproprietario non esecutato non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese legali dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza, quale criterio che regola la liquidazione giudiziale tra le parti.
Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Essendo intervenuto lo scioglimento della comunione mediante separazione in natura della quota riferibile all'esecutata, non vi è alcuna somma da distribuire in favore di parte attrice, mentre le spese del professionista delegato- sulla base del criterio indicato- sono già state poste a carico della massa (in ragione di ½ ciascuno dei comproprietari), unitamente alle spese della perizia integrativa e ferma la necessità di liquidare le spese legali secondo il criterio della soccombenza in danno della convenuta esecutata.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato la presente divisione è stata promossa nei confronti di quest'ultima –in quanto soccombente nei termini Controparte_1 sopra precisati- deve essere condannata a rimborsare per l'intero agli attori- creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare n. 52/2019 le spese di lite, come di seguito liquidate.
Le spese di lite in favore di parte attrice si liquidano come in dispositivo- in applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. n. 55/2014 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontate e, in particolare, dell'assenza di istruttoria e di deposito delle comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c. nonché di particolari questioni di diritto.
Nei rapporti tra i convenuti e ), invece, le spese meritano di Controparte_2 Controparte_1 essere compensate tra le parti, tenuto conto della condivisione del progetto divisionale e che- come già pagina 3 di 4 precisato- il condividente ha beneficiato dell'attività liquidatoria svoltasi nel presente giudizio.
Le spese da riconoscere in favore di parte attrice si stimano in Euro 7.343,17, di cui Euro 1.241,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa, Euro 50,00 per notifica dell'atto introduttivo, Euro 299,00 per la trascrizione della domanda giudiziale, Euro 541,41 pari al 50% della perizia di stima integrativa1 e
Euro 5.211,76 per compenso del professionista delegato e spese di trasferimento, al netto delle somme da questi restituite a seguito della registrazione dell'ordinanza di assegnazione, come da nota depositata dal delegato in data 18.4.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
Condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
7.343,17 per anticipazioni, Euro 6.023,00 per compensi, oltre rimborso al 15%, CPA e Iva come per legge;
Pone definitivamente le spese di CT a carico paritario del convenuto e degli attori, Controparte_2 disponendo che provveda a restituire agli attori la quota parte del compenso da questi Controparte_2 già versato al CT in misura pari al 50%;
Visto l'art. 2668 c.c.,
Ordina al Conservatore dei RR. II. di La Spezia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 27.5.2021 ai numeri 4348/3402.
Così deciso in La Spezia, in data 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con decreto del 6.11.2024 il GI ha liquidato il compenso in favore del CT- già esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare, in Euro 829,68 oltre a contributo previdenziale al 5% e IVA, oltre Euro 20,00 per spese, per ammontare complessivo pari ad Euro 1.082,82, posto in solido tra le parti. Avendo parte attrice provveduto al pagamento integrale del compenso in favore del CT, dovrà essere Controparte_2 condannato a restituire il 50% sul medesimo gravante in favore degli attori, i quali – per il restante 50%- potranno invece intervenire in sede esecutiva, a seguito di riassunzione innanzi al GE, sulla base del dispositivo della presente sentenza, che tiene già conto, tra le spese liquidate, della quota parte del compenso del CT, posto a carico della massa.