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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 674/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: querela di falso
promossa da
C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Sapienza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
1
già Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1 Controparte_2
Catania- C.F. e P.IVA. in persona del Direttore Generale f.f – P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore – , giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata CP_3
il 11.01.2019 dal Notaio Dr. in Catania, rep. n. 16731 racc. n. 12067, Per_1 Per_2
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Loredana Azzaro, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Pozzallo, C.so Vittorio Veneto n. 37
CONVENUTA
e nei confronti di
(P.iva. ), con sede in via Fantoli 6/3, 20138 – Milano Controparte_4 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Sentito il P.M.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione deduceva di aver proposto opposizione, dinanzi alla C.T.P. Parte_1
di Ragusa (proc.n. 361/2019 R.G.), avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (n.
Fasc. 230/2018), per insussistenza della notifica della sottostante comunicazione preventiva di ipoteca. Contestava l'opponente la falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 93001598720929, del 12.04.2018, relativa alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999, effettuata ex art 140 c.p.c. in
2 data 10.04.2018, con avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica, ed inoltro di raccomandata informativa, oggetto del presente giudizio. Disconosceva pertanto la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento, e proponeva l'odierna querela di falso, chiedendo accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione di cui alla ricevuta di ritorno della del 23.05.2018, CP_4
attinente alla comunicazione preventiva di ipoteca, con conseguente condanna di
[...]
alle spese di lite ed accessori di legge. CP_1
Si costituiva la quale chiedeva “In rito fissare nuova udienza per Controparte_1
consentire la chiamata in causa del terzo Nexive ex art. 269 c.p.c.; In via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel giudizio che ci occupa;
- richiedere Controparte_1
di custodire gli originali della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n.
29776201800000230999 avvenuta tramite L'Ufficiale della Riscossione matricola Persona_3
n. 3047 dell' avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica e raccomandata informativa n. 93001598720929 che si producono, nella cassaforte del Tribunale fino all'esito del giudizio;
Nel merito -dichiarare legittimo l'operato della;
- respingere la Controparte_1
domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
In subordine Dichiarare che il chiamato in causa (P.iva. ) è tenuta a manlevare la da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_1
ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere a quest'ultima quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore”.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, quest'ultima, Controparte_4
seppure regolarmente citata, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Veniva acquisito il parere in senso favorevole del P.M. in sede.
Ciò premesso, preliminarmente va esaminata, per essere disattesa, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla , atteso che la querela di falso vede quale CP_1
legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso in essa.
3 In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 19281 del 17.7.2019), la quale ha ribadito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(conformi Cass. civ. sent. n. 223 del 27.1.1967; Cass. civ., sent. n. 1193 del 14.4.1969).
Conseguentemente, va respinta l'eccezione sollevata dalla sul punto, e ritenuta Controparte_1
la legittimazione passiva, nel presente giudizio, della medesima.
Passando all'esame del merito, anzitutto, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela di falso proposta nei confronti della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 93001598720929 del 12.04.2018, relativa alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999, avvenuta tramite l'Ufficiale della
Riscossione - matricola n. 3047, notifica effettuata ex art 140 c.p.c. in data Persona_3
10.04.2018, con avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica, ed inoltro di una raccomandata informativa, oggetto del giudizio de quo, deve darsi atto di quanto segue.
Di recente, la I sezione della Cassazione, sulla base di un'analisi della normativa di riferimento, e, in particolare, della cornice giuridica relativa al servizio postale ordinario, e della giurisprudenza in termini di compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, secondo la disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, ha ritenuto inammissibile la querela di falso volta a contestare l'autenticità della firma del destinatario dell'atto, cui apparentemente la stessa si riferisce, posto che tale atto, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, può esser consegnato anche ai conviventi o familiari dello stesso, senza necessità che il postino indichi espressamente chi abbia ricevuto il plico e, quindi, senza pubblica fede rispetto alla coincidenza tra il soggetto ricevente e la persona del destinatario, atteso che “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la
4 presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
A tale pronuncia si contrappone tuttavia un consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che, soprattutto, di legittimità – cui questo Collegio ritiene di aderire –, il quale impone la proposizione della querela di falso anche per rimuovere l'apparente coincidenza tra colui che risulta firmatario e il suo autore, attesa la pubblica fede di cui è investito l'avviso di ricevimento redatto alla presenza dell'operatore postale.
Come chiarito da Cassazione civ., Sez. Un., 29.5.2017, n. 13453, “Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del 2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione).
Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generale, di fede privilegiata (Cass. nn. 3065 e 11452 del 2003; 8032 del 2004; 8500 del 2005)”.
Ancora ex multis, Cass. civ., sez. VI - 2, ord. 28.12.2021, n. 41764, secondo cui “fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove l'atto venga consegnato nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 24780 del 2018; Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 16488 del 2016; Cass. n. 14501 del 2016)”.
Conforme anche Cass. civ., sez. V, ord. 29.12.2023, n. 36334: “l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui al D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26 è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dal codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso”.
5 In tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui si citi ex multis Corte d'Appello, Roma, sez. lav., sent., 7.2.2023: “[l]a corte ha anche precisato ( Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 ) che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”.
“E' l'ufficiale postale a garantire che il destinatario sia stato avvisato del deposito attraverso la relativa annotazione sulla busta restando a carico del destinatario la prova, anche eventualmente con querela di falso, di non avere ricevuto nessun avviso ovvero di non esserne venuto a conoscenza senza sua colpa” (Tribunale di Milano, sent. 9.3.2023, n. 1867; Corte d'Appello,
Palermo, sez. lav., sent. 29.3.2023).
Ne deriva, in adesione al citato e più consolidato orientamento, che la proposizione della querela di falso è l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito, “tale conclusione appare in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso
l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo (Cass. 27.7.1992, n. 9013;
Cass., 3.8.2017, n. 19413)” (Trib. Milano, n. 1441/2023).
Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile la querela di falso volta a contestare l'autografia della sottoscrizione del destinatario, Parte_1
6 L'attore ha correttamente incardinato il presente giudizio, onde, in caso di accertata falsità della sottoscrizione impugnata, recidere qualsivoglia legame fra sé, quale destinatario della notifica, e il soggetto che ha ritirato il plico, tale “ ”. Persona_4
Lo stesso, inoltre, mediante la produzione del proprio certificato storico di residenza, ha anche provato di essere residente in [...], a far data dal 26.01.2018 (doc. 5 fascicolo di parte attrice), per cui quella notifica è stata effettuata in luogo diverso da quello di sua residenza formale, ovvero in territorio di Ispica, in c.da Garzalla.
Ciò premesso, la domanda attorea è da intendersi infondata, rientrando la firma disconosciuta nell'alveo scrittorio di come accertato in seno alla CTU espletata nel corso del Parte_1
giudizio de quo.
In particolare, “dall'osservazione ictu oculi si evince che la firma è stata vergata con penna a sfera di colore nero e non sono state riscontrate anomalie di alcun genere… Dall'osservazione della sottoscrizione in verifica, non sono presenti né cancellature con abrasioni meccaniche o con solventi chimici, né segni di matita, né sovrapposizione di inchiostri di diverso colore… Nell'area dov'è riportata la firma non sono emerse né anomalie, né disomogeneità nella consistenza della carta… Il saggio grafico è stato già acquisito nel procedimento RG 2660/2017 e verrà utilizzato come documentazione comparativa nel presente giudizio. Infatti, il sig. in data Parte_1
21-11-2022 ha rilasciato il saggio grafico in piena libertà senza alcuna costrizione. Si è proceduto in un primo momento a far redigere un testo introduttivo contenente i suoi dati anagrafici, successivamente nel far eseguire un elenco di parole dettate, un dettato e un copiato di un brano scelto dalla CTU e delle firme e sigle per un totale di n°54 fogli… -Sia nella firma contestata sia nei paragoni si rileva un livello grafico evoluto, con abbreviazioni, filiformità e lettere personalizzate, con angoli e tratti sfumati e slanciati, e anche lettere non chiare e non leggibili… -Corrispondenza nel calibro letterale e nelle destrutturazioni… Conformità nell'inclinazione degli assi letterali, e nei grafemi del cognome più inclinati rispetto a quelli del nome, e nella disposizione del rigo…. -
Identità nell'allunghi superiori che intersecano il rigo prestampato sovrastante… -Omologia nell'energia pressoria, infatti sia nella firma in verifica sia anche nei paragoni si rileva una pressione mediamente appoggiata…. Nel cognome si rilevano stacchi sia nella firma verificata sia
7 nei raffronti, nel nome gli stacchi presenti nei paragoni non si riscontrano nella firma contestata… -
Sia nella scrittura verificata sia nei termini di paragone in atti, si rilevano stessi indici grafomotori, mentre nei raffronti del saggio grafico si riscontra una velocità più celere…
La presente indagine tecnico-grafologica è stata condotta partendo dall'esame fisico della sottoscrizione apposta nell' avviso di ricevimento A/R dell'ufficio postale “nexive” e delle comparative in atti e del saggio grafico, procedendo all'esame delle caratteristiche grafologiche delle scritture. Sono stati realizzati ingrandimenti al microscopio per una migliore visione ed osservazione dei tracciati grafici. È ovvio che colui/ei che scrive è in grado di tracciare numerose varianti letterali legati alla sua evoluzione grafica, cioè alla sua variabilità naturale nel tracciare le lettere, ma è anche vero che il soggetto scrivente lascia pur nella sua variabilità sempre una traccia, uno stile, un'impronta del tutto personale…
Da un'attenta analisi della sottoscrizione indagata e delle comparative in atti e del saggio grafico sono emerse delle analogie sostanziali oltre che formali. Alla luce di quanto affermato si possono esprimere le seguenti: CONCLUSIONI … relativamente al disconoscimento della sottoscrizione incriminata, in risposta alla domanda posta dall'Organo Giudicante, considerando le caratteristiche strutturali delle grafie analiticamente esaminate ed esposte, e tenendo conto delle risultanze è possibile esprimere il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposta nella ricevuta
A/R dell'ufficio postale “nexive” e indicata con la sigla X è riconducibile all'alveo scrittorio del sig.
pertanto è autografa”. Parte_1
A fronte delle plurime contestazioni sollevate dal procuratore di parte attrice, la Dott.sa Per_5
ha prontamente replicato, fornendo dei chiarimenti condivisibili ed esaustivi, e controdeducendo ad ogni singola osservazione dell'attore, mettendo in rilievo gli errori e le ricostruzioni parziali dallo stesso fornite.
In particolare “La CTU fa presente che nel caso di imitazione il soggetto scrivente cerca di riprodurre fedelmente la sottoscrizione di un altro individuo, nel caso in oggetto del sig. Pt_1
invece nel caso di una dissimulazione, il soggetto scrivente cerca di immettere nella
[...]
grafia elementi estranei rispetto alla propria, vedi il caso in oggetto”.
8 “-La parte attrice nelle sue controdeduzioni a pag.19,20 e 21 riporta che nella firma in verifica la prima componente è riconducibile al nome ”, dove si rilevano le lettere “ss” Per_4
occhiellate e la vocale “a” aperta nel quadrante superiore, non rilevati invece a dire del legale nei paragoni. Affermazione non corretta, infatti anche nei paragoni si rileva la stessa conformazione esecutiva della vocale “a” aperta nel quadrante superiore e degli occhielli piccoli delle lettere “ss”.
“-Nelle pagg. 22, 23,24 e 25 delle note, si riporta la grafia del sig. , Persona_4
affermando che “la sottoscrizione di cui alla firma in verifica è del sig. Persona_4
i cui tratti grafologici sono perfettamente coincidenti e sovrapponibili al testo della firma in verifica” e ancora che “l'iniziale “A coincidono perfettamente…” e “il grande tratto lanciato ed acuminato a forma di grande V sormontante la lettera l del cognome” La CTU fa notare che la dizione dell'avvocato è alquanto aberrante, in quanto due firme coincidenti e sovrapponibili, sono un falso documentale, pertanto non può essere stata vergata dal sig. . Persona_4
Altra considerazione è quella relativa all'iniziale “A” dove nella firma in verifica è presente una complicazione, elemento mancante nell'iniziale “A” della carta di identità del sig.
[...]
; come anche il grande tratto lanciato ed acuminato a forma di grande V come Persona_4
definito dall'Avv. Sapienza, risulta presente nella firma in verifica, ma non si rileva nella firma della carta di identità del sig. . -Infine nelle conclusioni della parte attrice, Persona_4
viene affermato che in grafologia non è possibile attribuire un giudizio di certezza, semmai di probabilità/ possibilità/esclusione citando più volte l'autore P. grafologo noto in Persona_6
ambito scientifico. Quanto dichiarato dall'avvocato è falso, in quanto nel campo grafologico è presente anche un giudizio di certezza attributiva (…).
“-Nelle note delle pagg. 4, 5 e 6, relativamente all'impostazione spaziale, la parte attrice contesta la differenza tra la firma in verifica e i confronti. A tal proposito la CTU ha già ampiamente relazionato nelle pagg.19, 41 e 71 nella consulenza d'ufficio, dove viene dimostrato che gli allunghi oltrepassano il rigo superiore in entrambe le scritture. -Relativamente a pag. 7 delle note, riguardo alla studio dei gesti aerei, la parte attrice afferma che esistono due gesti aerei. Tale affermazione non è corretta, in quanto non è mai stato riportato nella relazione d'ufficio che esistono due gesti aerei, bensì uno, tra la seconda e la terza componente come affermato dalla CTU nella consulenza.
-L'avvocato nelle sue note a pag. 9 relativamente al punto di avvio, che a suo parere nella firma in verifica è posto in alto rispetto al rigo di base e spostato verso destra e nei raffronti è in basso
9 rispetto al rigo di base e a sinistra. In risposta si contesta tale asserzione alquanto errata, infatti si riportano le immagini di parte attrice di pag. 9 e quelle che propone di seguito la CTU, dove si evince che il punto di avvio è anche in alto. (vedi immagini sottostanti)”.
“Sempre a pag. 9 al punto 2 viene riportato il “Mancato utilizzo del saggio grafico…” Si contesta quanto scritto, in quanto sia nelle analisi delle comparative sia nel confronto, sono analizzate anche le scritture rilasciate nel saggio grafico dal sig. ”. Pt_1
“-Nelle note di pagg.10,11 e 12 viene riportata che la scrittura in verifica è ristretta lungo l'asse orizzontale, cioè più alta che largo. Il legale sta affermando che la scrittura contestata è angolosa nei collegamenti secondari, con allunghi pronunciati lungo l'asse verticale rispetto ai paragoni, quindi quanto asserito dal legale è in parte corretto, perché considerando l'ampia variabilità scrittoria del sig. si può dichiarare che anche le scritture in atti presentano Parte_1
angolosità e restringimenti letterali, con allunghi anche pronunciati, basta osservare le immagini riportate a pagg.29 e 30 della relazione d'ufficio. -Nelle note nelle pagg 14 e 16 viene riportata la conformazione “a ventaglio” nella firma in verifica degli assi letterali, non rilevata a suo dire nei paragoni. La parte attrice riporta solamente alcune immagini della relazione d'ufficio di pag. 67 non inserendo anche quelle di pag. 68, dove si rileva chiaramente anche l'andamento a ventaglio degli assi letterali dei termini di paragone;
pertanto un ulteriore analogia tra la scrittura in verifica e i raffronti. Come anche nella disposizione del rigo che non è solo ascendente nei termini di paragone come afferma la parte attrice, ma è anche tendente all'orizzontale e con assi letterali progressivamente a destra”.
“-Riguardo al paragrafo 4 “Errata qualificazione della pressione” di pagg.17 e 18 il procuratore, introduce correttamente il rilievo tra i tratti ascendenti e discendenti presente nella firma in verifica e a suo dire assente nelle comparative. Da un'ulteriore analisi sia nella firma in verifica sia anche nei termini di confronto è presente del rilievo (tratti ascendenti meno solcati e tratti discendenti più solcati), ciò conferma un'altra analogia tra le scritture”.
“-Riguardo al paragrafo 5 delle note “Omesso studio del genere grafologico del movimento” di pagg.18 e 19, l'avv. Sapienza ribadisce che nella scrittura in verifica è presente il “c.d barrato… la presenza di rigidi prolungamenti verticali …” valutazione diversa a suo dire per le firme in comparazione. Ancora una volta la firma in verifica e anche le firme di raffronto presentano prolungamenti lungo l'asse verticale, ancora una volta un'omologia”.
10 “Concludendo la scrivente CTU, asserisce che dall'attenta analisi della sottoscrizione indagata e delle comparative in atti e del saggio grafico sono presenti delle analogie sostanziali oltre che formali. Pertanto si ribadisce che è possibile esprimere il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposte nella ricevuta A/R dell'ufficio postale “nexive” e indicata con la sigla X è riconducibile all'alveo scrittorio del sig. pertanto è autografa”. Parte_1
Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la CTU vadano accolte, essendo le stesse logicamente coerenti e puntualmente motivate, e avendo la consulente esaustivamente e analiticamente risposto alle osservazioni critiche sollevate dalla parte attrice, non valendo l'apparente riferibilità della firma in contestazione ad altro soggetto (tale Persona_4
) ad escludere la sua riconducibilità effettiva alla mano dello medesimo,
[...] Pt_1
configurandosi nel caso concreto un'ipotesi non già di imitazione, bensì di dissimulazione.
La ratio della proposta querela di falso, peraltro, è proprio quella di recidere l'apparente legame esistente tra il destinatario della notifica dell'atto e colui che di fatto l'ha ricevuta, ovvero di superare la presunzione di conoscibilità dell'atto in questione nei confronti del soggetto interessato, non configurandosi un obbligo in capo al soggetto notificatore di identificare compiutamente e di indicare le esatte generalità e la qualifica rivestita dal ricevente l'atto da notificare.
Le risultanze della svolta CTU consentono di affermare la certa riconducibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. a605115369685, relativa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 1746/2012, all'alveo scrittorio dell'attore, Parte_1
Soltanto all'esito dell'espletata CTU, peraltro, e quindi in maniera assolutamente tardiva e inammissibile, l'attore ha addotto delle circostanze nuove, rappresentate dalla dedotta notifica presso la sede di una società di cui legale rappresentante sarebbe un omonimo dell'attore,
nonché dalla riconducibilità della sottoscrizione disconosciuta ad altro soggetto, Parte_1
dipendente della suddetta società, tale , richiedendo addirittura Persona_4
11 l'effettuazione di un nuovo saggio grafico nei confronti di quest'ultimo, sebbene lo stesso non sia parte del presente giudizio.
In virtù delle argomentazioni di cui sopra non si ritiene dunque accoglibile la richiesta dello di richiamo o di rinnovo della CTU, e la relativa domanda attorea andrà rigettata. Pt_1
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore, in virtù del principio di soccombenza.
Nulla, tuttavia, andrà disposto nei confronti della terza chiamata, rimasta Controparte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 674/2020 R.G.,
sentito il P.M.
dichiara la riferibilità a della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla Parte_1
raccomandata informativa a/r n. 93001598720929, del 12.04.2018, riguardante la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999.
Pone definitivamente le spese della CTU in capo all'attore.
12 Condanna lo a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta Pt_1 Controparte_1
da liquidarsi in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario, IVA e CPA come per legge;
Nulla sulle spese di lite nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace. Controparte_4
Così deciso in Ragusa, in data 08.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: querela di falso
promossa da
C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Sapienza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
1
già Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1 Controparte_2
Catania- C.F. e P.IVA. in persona del Direttore Generale f.f – P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore – , giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata CP_3
il 11.01.2019 dal Notaio Dr. in Catania, rep. n. 16731 racc. n. 12067, Per_1 Per_2
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Loredana Azzaro, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Pozzallo, C.so Vittorio Veneto n. 37
CONVENUTA
e nei confronti di
(P.iva. ), con sede in via Fantoli 6/3, 20138 – Milano Controparte_4 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Sentito il P.M.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione deduceva di aver proposto opposizione, dinanzi alla C.T.P. Parte_1
di Ragusa (proc.n. 361/2019 R.G.), avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (n.
Fasc. 230/2018), per insussistenza della notifica della sottostante comunicazione preventiva di ipoteca. Contestava l'opponente la falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 93001598720929, del 12.04.2018, relativa alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999, effettuata ex art 140 c.p.c. in
2 data 10.04.2018, con avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica, ed inoltro di raccomandata informativa, oggetto del presente giudizio. Disconosceva pertanto la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento, e proponeva l'odierna querela di falso, chiedendo accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione di cui alla ricevuta di ritorno della del 23.05.2018, CP_4
attinente alla comunicazione preventiva di ipoteca, con conseguente condanna di
[...]
alle spese di lite ed accessori di legge. CP_1
Si costituiva la quale chiedeva “In rito fissare nuova udienza per Controparte_1
consentire la chiamata in causa del terzo Nexive ex art. 269 c.p.c.; In via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della nel giudizio che ci occupa;
- richiedere Controparte_1
di custodire gli originali della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n.
29776201800000230999 avvenuta tramite L'Ufficiale della Riscossione matricola Persona_3
n. 3047 dell' avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica e raccomandata informativa n. 93001598720929 che si producono, nella cassaforte del Tribunale fino all'esito del giudizio;
Nel merito -dichiarare legittimo l'operato della;
- respingere la Controparte_1
domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
In subordine Dichiarare che il chiamato in causa (P.iva. ) è tenuta a manlevare la da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_1
ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere a quest'ultima quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore”.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, quest'ultima, Controparte_4
seppure regolarmente citata, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Veniva acquisito il parere in senso favorevole del P.M. in sede.
Ciò premesso, preliminarmente va esaminata, per essere disattesa, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla , atteso che la querela di falso vede quale CP_1
legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso in essa.
3 In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 19281 del 17.7.2019), la quale ha ribadito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(conformi Cass. civ. sent. n. 223 del 27.1.1967; Cass. civ., sent. n. 1193 del 14.4.1969).
Conseguentemente, va respinta l'eccezione sollevata dalla sul punto, e ritenuta Controparte_1
la legittimazione passiva, nel presente giudizio, della medesima.
Passando all'esame del merito, anzitutto, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela di falso proposta nei confronti della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata informativa a/r n. 93001598720929 del 12.04.2018, relativa alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999, avvenuta tramite l'Ufficiale della
Riscossione - matricola n. 3047, notifica effettuata ex art 140 c.p.c. in data Persona_3
10.04.2018, con avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Ispica, ed inoltro di una raccomandata informativa, oggetto del giudizio de quo, deve darsi atto di quanto segue.
Di recente, la I sezione della Cassazione, sulla base di un'analisi della normativa di riferimento, e, in particolare, della cornice giuridica relativa al servizio postale ordinario, e della giurisprudenza in termini di compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, secondo la disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, ha ritenuto inammissibile la querela di falso volta a contestare l'autenticità della firma del destinatario dell'atto, cui apparentemente la stessa si riferisce, posto che tale atto, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, può esser consegnato anche ai conviventi o familiari dello stesso, senza necessità che il postino indichi espressamente chi abbia ricevuto il plico e, quindi, senza pubblica fede rispetto alla coincidenza tra il soggetto ricevente e la persona del destinatario, atteso che “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la
4 presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
A tale pronuncia si contrappone tuttavia un consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che, soprattutto, di legittimità – cui questo Collegio ritiene di aderire –, il quale impone la proposizione della querela di falso anche per rimuovere l'apparente coincidenza tra colui che risulta firmatario e il suo autore, attesa la pubblica fede di cui è investito l'avviso di ricevimento redatto alla presenza dell'operatore postale.
Come chiarito da Cassazione civ., Sez. Un., 29.5.2017, n. 13453, “Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del 2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione).
Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generale, di fede privilegiata (Cass. nn. 3065 e 11452 del 2003; 8032 del 2004; 8500 del 2005)”.
Ancora ex multis, Cass. civ., sez. VI - 2, ord. 28.12.2021, n. 41764, secondo cui “fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove l'atto venga consegnato nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 24780 del 2018; Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 16488 del 2016; Cass. n. 14501 del 2016)”.
Conforme anche Cass. civ., sez. V, ord. 29.12.2023, n. 36334: “l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione di cui al D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26 è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dal codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso”.
5 In tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui si citi ex multis Corte d'Appello, Roma, sez. lav., sent., 7.2.2023: “[l]a corte ha anche precisato ( Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 ) che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”.
“E' l'ufficiale postale a garantire che il destinatario sia stato avvisato del deposito attraverso la relativa annotazione sulla busta restando a carico del destinatario la prova, anche eventualmente con querela di falso, di non avere ricevuto nessun avviso ovvero di non esserne venuto a conoscenza senza sua colpa” (Tribunale di Milano, sent. 9.3.2023, n. 1867; Corte d'Appello,
Palermo, sez. lav., sent. 29.3.2023).
Ne deriva, in adesione al citato e più consolidato orientamento, che la proposizione della querela di falso è l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito, “tale conclusione appare in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso
l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo (Cass. 27.7.1992, n. 9013;
Cass., 3.8.2017, n. 19413)” (Trib. Milano, n. 1441/2023).
Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile la querela di falso volta a contestare l'autografia della sottoscrizione del destinatario, Parte_1
6 L'attore ha correttamente incardinato il presente giudizio, onde, in caso di accertata falsità della sottoscrizione impugnata, recidere qualsivoglia legame fra sé, quale destinatario della notifica, e il soggetto che ha ritirato il plico, tale “ ”. Persona_4
Lo stesso, inoltre, mediante la produzione del proprio certificato storico di residenza, ha anche provato di essere residente in [...], a far data dal 26.01.2018 (doc. 5 fascicolo di parte attrice), per cui quella notifica è stata effettuata in luogo diverso da quello di sua residenza formale, ovvero in territorio di Ispica, in c.da Garzalla.
Ciò premesso, la domanda attorea è da intendersi infondata, rientrando la firma disconosciuta nell'alveo scrittorio di come accertato in seno alla CTU espletata nel corso del Parte_1
giudizio de quo.
In particolare, “dall'osservazione ictu oculi si evince che la firma è stata vergata con penna a sfera di colore nero e non sono state riscontrate anomalie di alcun genere… Dall'osservazione della sottoscrizione in verifica, non sono presenti né cancellature con abrasioni meccaniche o con solventi chimici, né segni di matita, né sovrapposizione di inchiostri di diverso colore… Nell'area dov'è riportata la firma non sono emerse né anomalie, né disomogeneità nella consistenza della carta… Il saggio grafico è stato già acquisito nel procedimento RG 2660/2017 e verrà utilizzato come documentazione comparativa nel presente giudizio. Infatti, il sig. in data Parte_1
21-11-2022 ha rilasciato il saggio grafico in piena libertà senza alcuna costrizione. Si è proceduto in un primo momento a far redigere un testo introduttivo contenente i suoi dati anagrafici, successivamente nel far eseguire un elenco di parole dettate, un dettato e un copiato di un brano scelto dalla CTU e delle firme e sigle per un totale di n°54 fogli… -Sia nella firma contestata sia nei paragoni si rileva un livello grafico evoluto, con abbreviazioni, filiformità e lettere personalizzate, con angoli e tratti sfumati e slanciati, e anche lettere non chiare e non leggibili… -Corrispondenza nel calibro letterale e nelle destrutturazioni… Conformità nell'inclinazione degli assi letterali, e nei grafemi del cognome più inclinati rispetto a quelli del nome, e nella disposizione del rigo…. -
Identità nell'allunghi superiori che intersecano il rigo prestampato sovrastante… -Omologia nell'energia pressoria, infatti sia nella firma in verifica sia anche nei paragoni si rileva una pressione mediamente appoggiata…. Nel cognome si rilevano stacchi sia nella firma verificata sia
7 nei raffronti, nel nome gli stacchi presenti nei paragoni non si riscontrano nella firma contestata… -
Sia nella scrittura verificata sia nei termini di paragone in atti, si rilevano stessi indici grafomotori, mentre nei raffronti del saggio grafico si riscontra una velocità più celere…
La presente indagine tecnico-grafologica è stata condotta partendo dall'esame fisico della sottoscrizione apposta nell' avviso di ricevimento A/R dell'ufficio postale “nexive” e delle comparative in atti e del saggio grafico, procedendo all'esame delle caratteristiche grafologiche delle scritture. Sono stati realizzati ingrandimenti al microscopio per una migliore visione ed osservazione dei tracciati grafici. È ovvio che colui/ei che scrive è in grado di tracciare numerose varianti letterali legati alla sua evoluzione grafica, cioè alla sua variabilità naturale nel tracciare le lettere, ma è anche vero che il soggetto scrivente lascia pur nella sua variabilità sempre una traccia, uno stile, un'impronta del tutto personale…
Da un'attenta analisi della sottoscrizione indagata e delle comparative in atti e del saggio grafico sono emerse delle analogie sostanziali oltre che formali. Alla luce di quanto affermato si possono esprimere le seguenti: CONCLUSIONI … relativamente al disconoscimento della sottoscrizione incriminata, in risposta alla domanda posta dall'Organo Giudicante, considerando le caratteristiche strutturali delle grafie analiticamente esaminate ed esposte, e tenendo conto delle risultanze è possibile esprimere il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposta nella ricevuta
A/R dell'ufficio postale “nexive” e indicata con la sigla X è riconducibile all'alveo scrittorio del sig.
pertanto è autografa”. Parte_1
A fronte delle plurime contestazioni sollevate dal procuratore di parte attrice, la Dott.sa Per_5
ha prontamente replicato, fornendo dei chiarimenti condivisibili ed esaustivi, e controdeducendo ad ogni singola osservazione dell'attore, mettendo in rilievo gli errori e le ricostruzioni parziali dallo stesso fornite.
In particolare “La CTU fa presente che nel caso di imitazione il soggetto scrivente cerca di riprodurre fedelmente la sottoscrizione di un altro individuo, nel caso in oggetto del sig. Pt_1
invece nel caso di una dissimulazione, il soggetto scrivente cerca di immettere nella
[...]
grafia elementi estranei rispetto alla propria, vedi il caso in oggetto”.
8 “-La parte attrice nelle sue controdeduzioni a pag.19,20 e 21 riporta che nella firma in verifica la prima componente è riconducibile al nome ”, dove si rilevano le lettere “ss” Per_4
occhiellate e la vocale “a” aperta nel quadrante superiore, non rilevati invece a dire del legale nei paragoni. Affermazione non corretta, infatti anche nei paragoni si rileva la stessa conformazione esecutiva della vocale “a” aperta nel quadrante superiore e degli occhielli piccoli delle lettere “ss”.
“-Nelle pagg. 22, 23,24 e 25 delle note, si riporta la grafia del sig. , Persona_4
affermando che “la sottoscrizione di cui alla firma in verifica è del sig. Persona_4
i cui tratti grafologici sono perfettamente coincidenti e sovrapponibili al testo della firma in verifica” e ancora che “l'iniziale “A coincidono perfettamente…” e “il grande tratto lanciato ed acuminato a forma di grande V sormontante la lettera l del cognome” La CTU fa notare che la dizione dell'avvocato è alquanto aberrante, in quanto due firme coincidenti e sovrapponibili, sono un falso documentale, pertanto non può essere stata vergata dal sig. . Persona_4
Altra considerazione è quella relativa all'iniziale “A” dove nella firma in verifica è presente una complicazione, elemento mancante nell'iniziale “A” della carta di identità del sig.
[...]
; come anche il grande tratto lanciato ed acuminato a forma di grande V come Persona_4
definito dall'Avv. Sapienza, risulta presente nella firma in verifica, ma non si rileva nella firma della carta di identità del sig. . -Infine nelle conclusioni della parte attrice, Persona_4
viene affermato che in grafologia non è possibile attribuire un giudizio di certezza, semmai di probabilità/ possibilità/esclusione citando più volte l'autore P. grafologo noto in Persona_6
ambito scientifico. Quanto dichiarato dall'avvocato è falso, in quanto nel campo grafologico è presente anche un giudizio di certezza attributiva (…).
“-Nelle note delle pagg. 4, 5 e 6, relativamente all'impostazione spaziale, la parte attrice contesta la differenza tra la firma in verifica e i confronti. A tal proposito la CTU ha già ampiamente relazionato nelle pagg.19, 41 e 71 nella consulenza d'ufficio, dove viene dimostrato che gli allunghi oltrepassano il rigo superiore in entrambe le scritture. -Relativamente a pag. 7 delle note, riguardo alla studio dei gesti aerei, la parte attrice afferma che esistono due gesti aerei. Tale affermazione non è corretta, in quanto non è mai stato riportato nella relazione d'ufficio che esistono due gesti aerei, bensì uno, tra la seconda e la terza componente come affermato dalla CTU nella consulenza.
-L'avvocato nelle sue note a pag. 9 relativamente al punto di avvio, che a suo parere nella firma in verifica è posto in alto rispetto al rigo di base e spostato verso destra e nei raffronti è in basso
9 rispetto al rigo di base e a sinistra. In risposta si contesta tale asserzione alquanto errata, infatti si riportano le immagini di parte attrice di pag. 9 e quelle che propone di seguito la CTU, dove si evince che il punto di avvio è anche in alto. (vedi immagini sottostanti)”.
“Sempre a pag. 9 al punto 2 viene riportato il “Mancato utilizzo del saggio grafico…” Si contesta quanto scritto, in quanto sia nelle analisi delle comparative sia nel confronto, sono analizzate anche le scritture rilasciate nel saggio grafico dal sig. ”. Pt_1
“-Nelle note di pagg.10,11 e 12 viene riportata che la scrittura in verifica è ristretta lungo l'asse orizzontale, cioè più alta che largo. Il legale sta affermando che la scrittura contestata è angolosa nei collegamenti secondari, con allunghi pronunciati lungo l'asse verticale rispetto ai paragoni, quindi quanto asserito dal legale è in parte corretto, perché considerando l'ampia variabilità scrittoria del sig. si può dichiarare che anche le scritture in atti presentano Parte_1
angolosità e restringimenti letterali, con allunghi anche pronunciati, basta osservare le immagini riportate a pagg.29 e 30 della relazione d'ufficio. -Nelle note nelle pagg 14 e 16 viene riportata la conformazione “a ventaglio” nella firma in verifica degli assi letterali, non rilevata a suo dire nei paragoni. La parte attrice riporta solamente alcune immagini della relazione d'ufficio di pag. 67 non inserendo anche quelle di pag. 68, dove si rileva chiaramente anche l'andamento a ventaglio degli assi letterali dei termini di paragone;
pertanto un ulteriore analogia tra la scrittura in verifica e i raffronti. Come anche nella disposizione del rigo che non è solo ascendente nei termini di paragone come afferma la parte attrice, ma è anche tendente all'orizzontale e con assi letterali progressivamente a destra”.
“-Riguardo al paragrafo 4 “Errata qualificazione della pressione” di pagg.17 e 18 il procuratore, introduce correttamente il rilievo tra i tratti ascendenti e discendenti presente nella firma in verifica e a suo dire assente nelle comparative. Da un'ulteriore analisi sia nella firma in verifica sia anche nei termini di confronto è presente del rilievo (tratti ascendenti meno solcati e tratti discendenti più solcati), ciò conferma un'altra analogia tra le scritture”.
“-Riguardo al paragrafo 5 delle note “Omesso studio del genere grafologico del movimento” di pagg.18 e 19, l'avv. Sapienza ribadisce che nella scrittura in verifica è presente il “c.d barrato… la presenza di rigidi prolungamenti verticali …” valutazione diversa a suo dire per le firme in comparazione. Ancora una volta la firma in verifica e anche le firme di raffronto presentano prolungamenti lungo l'asse verticale, ancora una volta un'omologia”.
10 “Concludendo la scrivente CTU, asserisce che dall'attenta analisi della sottoscrizione indagata e delle comparative in atti e del saggio grafico sono presenti delle analogie sostanziali oltre che formali. Pertanto si ribadisce che è possibile esprimere il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposte nella ricevuta A/R dell'ufficio postale “nexive” e indicata con la sigla X è riconducibile all'alveo scrittorio del sig. pertanto è autografa”. Parte_1
Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la CTU vadano accolte, essendo le stesse logicamente coerenti e puntualmente motivate, e avendo la consulente esaustivamente e analiticamente risposto alle osservazioni critiche sollevate dalla parte attrice, non valendo l'apparente riferibilità della firma in contestazione ad altro soggetto (tale Persona_4
) ad escludere la sua riconducibilità effettiva alla mano dello medesimo,
[...] Pt_1
configurandosi nel caso concreto un'ipotesi non già di imitazione, bensì di dissimulazione.
La ratio della proposta querela di falso, peraltro, è proprio quella di recidere l'apparente legame esistente tra il destinatario della notifica dell'atto e colui che di fatto l'ha ricevuta, ovvero di superare la presunzione di conoscibilità dell'atto in questione nei confronti del soggetto interessato, non configurandosi un obbligo in capo al soggetto notificatore di identificare compiutamente e di indicare le esatte generalità e la qualifica rivestita dal ricevente l'atto da notificare.
Le risultanze della svolta CTU consentono di affermare la certa riconducibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. a605115369685, relativa alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 1746/2012, all'alveo scrittorio dell'attore, Parte_1
Soltanto all'esito dell'espletata CTU, peraltro, e quindi in maniera assolutamente tardiva e inammissibile, l'attore ha addotto delle circostanze nuove, rappresentate dalla dedotta notifica presso la sede di una società di cui legale rappresentante sarebbe un omonimo dell'attore,
nonché dalla riconducibilità della sottoscrizione disconosciuta ad altro soggetto, Parte_1
dipendente della suddetta società, tale , richiedendo addirittura Persona_4
11 l'effettuazione di un nuovo saggio grafico nei confronti di quest'ultimo, sebbene lo stesso non sia parte del presente giudizio.
In virtù delle argomentazioni di cui sopra non si ritiene dunque accoglibile la richiesta dello di richiamo o di rinnovo della CTU, e la relativa domanda attorea andrà rigettata. Pt_1
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore, in virtù del principio di soccombenza.
Nulla, tuttavia, andrà disposto nei confronti della terza chiamata, rimasta Controparte_4
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 674/2020 R.G.,
sentito il P.M.
dichiara la riferibilità a della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla Parte_1
raccomandata informativa a/r n. 93001598720929, del 12.04.2018, riguardante la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201800000230999.
Pone definitivamente le spese della CTU in capo all'attore.
12 Condanna lo a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta Pt_1 Controparte_1
da liquidarsi in euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario, IVA e CPA come per legge;
Nulla sulle spese di lite nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace. Controparte_4
Così deciso in Ragusa, in data 08.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
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