Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23780 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14177 del 2025, proposto da
Domenica Pellicone, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
-del decreto nr. 58729 del 20.10.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per la classe di concorso A-12 DISCIPLINE LETTERARIE nella scuola secondaria di I e II grado E A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nella scuola secondaria di II grado;
-del preavviso di diniego del Ministero Istruzione e Merito del 30/07/2025 (all.3), atto presupposto, nella parte in cui ritiene sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso suindicate;
-di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto
E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE
Della validità del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania di cui alla richiesta di riconoscimento in Italia in atti per le classi di concorso rispettivamente
A-12 DISCIPLINE LETTERARIE nella scuola secondaria di I e II grado E A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nella scuola secondaria di II grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NC EL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1 Il diniego è basato sulla riscontrata assenza, da parte del Ministero resistente, nella documentazione allegata dalla ricorrente, dell’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (la “RI” rilasciata dal Ministero romeno) recante l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto e della documentazione idonea ad attestare la durata legale dei percorsi formativi, c.d. Nivel I e Nivel II.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1) Illegittimità eccesso di potere, omessa istruttoria procedimentale di cui alla l.n°241/1990 e art.16 del d.lgs.n°206/2007, nella parte in cui il ministero non ha esaminato le certificazioni e la documentazione relativa al titolo conseguito in Romania, già caricati su piattaforma in allegato alla domanda originaria n°39781/2024 e successivamente caricati anche in data 5 giugno 2025 in adempimento alle richieste contenute nel preavviso di diniego del 30 luglio 2025 ”;
- “ A) quanto alla omessa produzione della attestazione del competente Ministero dell’Istruzione della Romania (la “adeverinta” rilasciata dal ministero romeno) recante l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni”;
- “A1) la omessa produzione della attestazione finale del ministero della educazione nazionale romeno, in presenza della adeverinta della Università non esonera il ministro dall’ obbligo della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza ”;
- “ B) quanto all’omesso invio di idonea documentazione attestante la durata legale dei percorsi formativi c.d. Nivel I e Nivel II ”;
- “ 2) Illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7-10 bis l. 241/ 1990 eccesso di potere nelle figure sintomatiche contraddittorietà e illogicità dell’atto ”;
- “ A) difetto di motivazione e carente istruttoria. Illogicità ingiustizia manifesta. violazione dell’art. 97 cost. Il Ministero Istruzione omette di valutare sia il CNRED del Ministero romeno che la adeverinta già allegati alla domanda di riconoscimento n°39781/2024 contenente tutti gli esami sostenuti con relativi crediti formativi ”;
- “ B) Difetto di motivazione e carente istruttoria. illogicità ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 cost. Il ministero istruzione omette altresì di valutare anche il diploma di laurea in pedagogia del ricorrente, allegati alla domanda di riconoscimento n°39781/2024, che conducono alla applicazione della tabella di corrispondenza tra lauree e discipline di cui al dpr n°19/2016, e al riconoscimento anche delle classi di concorso A012 e A18 ”;
- “ 3) Quanto ai vizi del procedimento di riconoscimento. Illegittimità eccesso di potere, omessa valutazione delle integrazioni documentali prodotte dal ricorrente a seguito del preavviso di diniego ex art 10 bis l.n°241/1990 in data 05/06/2025 e in data 02/08/2025 ”;
- “ 4) Illegittimità eccesso di potere, nella parte in cui il ministero omette di valutare in sede istruttoria i percorsi e di disporre la comparazione analitica tra i percorsi italiano e romeno violazione e falsa applicazione della dir.2005/36/ce e del procedimento di riconoscimento di cui agli art.3 e 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 violazione e falsa applicazione dell’obbligo di comparazione in palese violazione dei principi di diritto enunciati dall’adunanza plenaria nnrr. 18, 19, 20, 21 e 22 del 29.12.2022 ”;
- “ A) Sulla illegittimità per difetto di motivazione e carenza istruttoria del procedimento di riconoscimento con riferimento all’omesso giudizio comparativo del ministero che non ha “tenuto conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite” Consiglio di Stato sez. VII nella sentenza. nr. 6089/2024 ”.
Il Ministero dell’Istruzione aveva già ricevuto dalla ricorrente quanto richiesto nel preavviso di diniego. Ciononostante, l’Amministrazione non menziona in alcun modo tutta la documentazione prodotta in data 5 giugno 2025 (in cui sono compresi i certificati di completamento del programma formativo sia di I° che di II° livello, nonché i piani di studio, il certificato delle competenze professionali di I° livello recante il riferimento alle discipline e fasce di insegnamento, la RI tradotta, i piani analitici con i formativi completi dei Nivel I e II), né la ulteriore documentazione caricata il 2 agosto 2025.
Il Ministero non ha disposto alcuna comparazione tra il compendio delle competenze ed esperienze maturate dalla ricorrente, anche con il percorso abilitante conseguito in Romania (in particolare programma di studi con insegnamenti e tirocinio sostenuto), e il sistema italiano.
3. Il Ministero intimato non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, il Collegio ha formulato avviso alle parti, sussistendone i presupposti, di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto oggettivamente connessi, è fondato e va accolto nei limiti e termini di cui appresso.
5.1 Nel caso di specie, l’Amministrazione, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente, è rimasta in una prima fase inerte e, successivamente, ha assegnato termini perentori stringenti alla richiedente per completare la sua documentazione, denegando il riconoscimento senza effettuare un esame comparativo. La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa.
Né al contrario si può ritenere legittima tale condotta sulla base della circostanza per cui il rigetto non impedirebbe il deposito di una nuova istanza completa della documentazione.
Oltre alla duplicazione di procedimenti amministrativi e istanze, che si aggiungerebbero al numero rilevante di domande in corso di esame, deve rilevarsi l’effetto negativo che il diniego di riconoscimento è suscettibile di riverberare sulla partecipazione degli interessati alle procedure concorsuali, nonché alle procedure di formazione delle GPS, alle quali il Ministero consente la partecipazione con riserva, in pendenza di riconoscimento del titolo di ammissione (cfr. art. 3, co. 4, D.D. n. 499/2020, art. 4, co. 5, D.D. n. 2575/2023, art. 7, co. 1, lett e), O.M. n. 112/2022 e O.M. n. 88/2024).
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l’istanza senza valutare le integrazioni documentali inviate dalla ricorrente, né il tempo necessario per produrre l’ulteriore documentazione, richiesta dalla ricorrente all’autorità rumena dopo aver ricevuto la nota del Ministero.
5.2 Con riferimento alla mancata produzione dell’RI quale causa ritenuta dal Ministero ostativa all’esame dell’istanza, il Collegio rileva che la motivazione del diniego impugnato, assumendo come requisito indispensabile per procedere a valutare l’istanza di riconoscimento la produzione della c.d. RI ministeriale, attestante il diritto all’insegnamento, appare contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022).
Nell’impostazione dell’Amministrazione, l’assenza di RI rappresenterebbe una carenza documentale che renderebbe impossibile l’esame della posizione dell’istante, non solo da un punto di vista formale ma soprattutto da un punto di vista sostanziale, dal momento che l’Amministrazione non disporrebbe di informazioni certe sulla formazione conseguita in Romania e sulla sua spendibilità, in quello Stato, come qualifica professionale.
In proposito, ritiene tuttavia il Collegio che l’RI ministeriale costituisca, al pari degli RI universitari (c.d. Nivel), un atto con valore certificativo del percorso formativo svolto dall’istante. Sotto tale profilo, dunque, l’RI si pone quale elemento certamente utile – ma non necessario – del procedimento volto alla individuazione e al riconoscimento della classe di concorso oggetto di istanza, in quanto per il tramite della stessa viene ulteriormente chiarita – rispetto a quanto già risultante dai Nivel – la qualificazione estera del percorso formativo del richiedente, cui si aggiunge la dichiarazione del relativo effetto, che appare automatico, sotto il profilo abilitativo.
Nell’ambito della istruttoria afferente il riconoscimento dei titoli formativi ed abilitativi, dunque, l’Amministrazione può certamente richiedere non solo i Nivel – elementi costitutivi delle valutazioni afferenti al riconoscimento di titoli formativi e abilitativi europei in base alla Direttiva ed al Trattato sotto il profilo della durata e della qualità della formazione – ma anche l’RI ministeriale, quale ulteriore elemento istruttorio ai fini della corretta attribuzione della classe di concorso di abilitazione e certificativo del percorso formativo del richiedente.
In tale prospettiva, conseguentemente, se può essere giustificata la richiesta da parte della Amministrazione della (ulteriore) certificazione di cui si discorre, al contrario, l’assenza dell’RI ministeriale non può di per sé condurre al rigetto della istanza, dovendo l’Amministrazione effettuare, in ogni caso, una valutazione concreta ed individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato, cioè dei Nivel e degli altri diplomi, anch’essi certificati con distinte RI e prodotti in sede di domanda di riconoscimento.
In base ai principi ora richiamati deve quindi ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare in concreto se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante per le classi di concorso richieste, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
5.3. In ogni caso, la documentazione integrativa richiesta alla parte ricorrente è stata dalla stessa prodotta all’Amministrazione in riscontro alla nota di avviso ed è stata depositata in giudizio, in lingua originale e nella versione tradotta in lingua italiana.
6. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza della ricorrente tenendo in considerazione i principi sopra esposti, nonché gli atti dalla stessa depositati – anche in corso di causa – che la medesima avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti Uffici del Ministero.
7. In considerazione della peculiarità e novità delle questioni risolte, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI TI, Presidente FF
NC EL RB, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC EL RB | GI TI |
IL SEGRETARIO