Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2376/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE 6^ CIVILE – nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 2376/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. ROMANO FILIPPO
ATTRICE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. GENTILE VINCENZO
CONVENUTA
NONCHE'
- in Controparte_2 persona del procuratore Dott. , rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3 dall'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice Parte_1 conveniva in giudizio la esponendo Controparte_4 quanto segue:
- in data 11.08.2019 alle ore 22.30 circa, si trovava a Sant'Agata dei due Pt_2 sulla giostra a catena presso il gestito dalla convenuta;
CP_1
- che durante l'uso della giostra, per un'errata manovra dell'operatore, si verificava una improvvisa decelerazione della giostra che provocava un impatto violento del seggiolino antistante contro il volto dell'attrice;
- per effetto di ciò riportò la frattura dell'incisivo antero Parte_1 superiore sinistro e destro:
- ciò premesso, sul presupposto della esistenza di gravi lesioni permanenti conseguenti a quanto dedotto, domandava dichiararsi l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c..
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda CP_1 assumendo che il fatto era avvenuto per colpa stessa della la quale ha Pt_1 afferrato il sediolino della giostra lanciandolo nel vuoto più volte, l'ultima di queste colpiva la ragazza al viso.
Chiamava in causa la compagnia di assicurazioni al fine di essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivati dall'eventuale accoglimento della domanda.
Si costituiva la la quale contestava la domanda attorea Controparte_2 negando ogni addebito di responsabilità a carico della propria assicurata, chiedeva il rigetto della domanda.
Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale ed una ctu medico legale, la causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
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A sostegno della propria domanda di risarcimento danni assume Parte_1 una erronea manovra del gestore della giostra cd. a seggiolini in conseguenza della quale si sarebbe verificato l'urto del seggiolino antistante per effetto di inerzia con il volto dell'attrice.
Rispetto a tale dinamica confermata in giudizio dai testi sigg.ri Tes_1
e – che hanno precisato che al momento dell'avvio la
[...] Testimone_2 giostra subiva una accelerazione iniziale brusca, seguita da decelerazione e ripartenza -, indotti dall'attrice, il teste di parte convenuta, Testimone_3
ha di converso riferito della presenza di ragazzi che spingevano i
[...] sediolini in avanti, effettuando, nonostante il richiamo al microfono della
, “il lancio dei seggiolini vuoti” (verbale del 27.5.2022). CP_1
Occorre premettere che in merito all'effettiva verificazione dei fatti (impatto del seggiolino antistante contro il volto dell'attrice e l'effettiva sussistenza delle lesioni) non pare possano esservi dubbi, in quanto le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono sufficientemente precise e circostanziate, nonché confermate dalla documentazione esibita, in particolare il referto della USL del Presidio
Ospedaliero Sorrento-Vico Equense di Castellamare di Stabia, dal quale si evince che parte attorea dichiarava di essersi ferita durante un giro in giostra presso il luna park in Sant'Agata; così come dalla relazione del C.T.U., dott. Persona_1
, emerge la piena compatibilità delle lesioni riportate con il tipo di evento
[...] descritto in citazione.
Ciò premesso, occorre invece valutare se dai fatti descritti possa derivare o no la responsabilità della convenuta, in merito alla quale occorre preliminarmente interrogarsi sul criterio di distribuzione dell'onere della prova nel tipo di domanda azionata.
Va subito evidenziato come rimanga comunque salvo il potere del giudice di qualificare esattamente la domanda attorea, anche in difformità da come prospettato dalla parte, ma avendo pur sempre riguardo alle vicende allegate dall'attore e alle richieste dal medesimo formulate.
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Pertanto, prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, sul punto a questo giudice appare corretto qualificare l'attività esercitata dalla convenuta, e consistente nella gestione, anche materiale, di una giostra c.d. a
“catenelle” come attività pericolosa, con conseguente presunzione di responsabilità a carico dell'esercente.
In proposito, si osserva che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cc. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 2050 cc. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività deve essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'art. 2050 c.c. implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato (da ultimo Cass. 20 maggio 2015 n. 10628).
Nel caso di specie, lo stesso teste di parte convenuta ha confermato che altri ragazzi sulla giostra iniziarono a spingere i seggiolini in avanti durante il funzionamento dell'attrazione; le caratteristiche stesse della giostra in questione rendono ipotizzabili i rischi di comportamenti scorretti da parte degli utenti nei cui confronti il gestore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto al fine di sottrarsi alla responsabilità ex art. 2050 c.c..
Ritenuta pertanto pericolosa l'attività dell'esercente la giostra in questione, in ragione delle caratteristiche della struttura ( seggiolini legati a lunga catenella con ampio margine di rotazione e velocità di movimento) e del tipo di funzionamento e di scopo ludico ( raggiungimento del trofeo), al fine di valutare se nel caso di specie sia stata fornita la rigorosa prova liberatoria richiesta dall'art.
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2054 c.c. occorre tenere presente che alcuna circostanza è stata non solo provata ma nemmeno rappresentata nel caso di specie dalla convenuta, essendosi la sua difesa fondata esclusivamente sulla diversa dinamica rispetto a quella rappresentata dall'attore ovvero la responsabilità di terzi.
La concorrente responsabilità dell'altro utilizzatore (i ragazzi che spingevano i seggiolini in avanti), tenuto conto della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. tra più soggetti responsabili del fatto dannoso, non vale ad escludere quella del convenuto, tenuto conto che lo stesso non ha dimostrato ad esempio la previsione di una mancata partenza della giostra in caso di comportamenti scorretti con esclusione degli utenti che non si conformassero alle regole di cautela indicate oppure riguardo ad una limitazione di gittata e/o movimento delle catenelle allo scopo di evitare possibili lesioni agli utenti.
In conseguenza di tanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità della convenuta ex art. 2050 c.c. in ordine ai fatti per cui è causa con conseguente fondatezza della domanda di risarcimento delle lesioni riportate dall'attrice.
A tale riguardo la CTU espletata in corso di causa, il cui esito può essere integralmente condiviso sulla base delle convincenti motivazioni espresse dall'ausiliario, ha valutato i postumi residuanti dalla frattura dell'incisivo antero superiore sinistro e destro nella misura del 1%, sette giorni di ITP, ed ha quantificato le spese per la riabilitazione del danno dentario in € 4.200 (vedi pag.
3-4).
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
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Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 1% (età 16 anni al tempo del sinistro) 1.289,00
Inabilità parziale al 50% gg. 7 x 115,00 402,50
TOTALE 1.691,50
Non risultano spese mediche documentate, quindi nulla sarà dovuto a titolo di danno patrimoniale.
In conclusione, la somma di cui l'attrice deve essere risarcita è pari a complessivi
€ 5.891,50 (1.691,50+ 4.200,00).
Non risultando allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini del danno da ritardato pagamento non possono riconoscersi interessi compensativi risultando le somme riconosciute liquidate all'attualità.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 5.891,50 all'attualità. Parte_1
Va, altresì, accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della in forza della polizza assicurativa in atti Controparte_2 in corso al momento del verificarsi dell'infortunio, al netto della franchigia prevista in polizza di € 2.000 per ogni danno corporale.
Pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia, la convenuta CP_5
dovra' essere manlevata dalla di Assicurazione di tutto quanto
[...] CP_2 dovra' corrispondere all'attrice, anche per spese del giudizio, in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo sulla base dell'importo accolto in domanda e, ivi comprese quelle della CTU separatamente liquidate, vanno poste a carico della convenuta, con rivalsa di quest'ultima sulla compagnia assicuratrice, la quale è altresì tenuta al pagamento delle spese
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processuali da essa sostenute (art. 1917, co. III, c.c.): si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi (DM 147/22) in considerazione della natura della causa e di una fase istruttoria non complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2376/2020, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in CP_5 favore di della somma di € 5.891,50 all'attualità, oltre interessi Parte_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese CP_5 processuali che liquida in complessivi euro 2540,00 oltre € 250,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Filippo Romano per averne fatto dichiarazione di anticipo;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
4) Condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_6 di quanto obbligata a pagare per effetto delle condanne di cui ai CP_1 capi precedenti, al netto della franchigia prevista in polizza di € 2.000 per il danno corporale.
Così deciso in Napoli, oggi 13 maggio 2025.
Il G.O.P. dott.ssa Rita Nissim
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