Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 2 gennaio 2024 al n. 1/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Malpighi n°5 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Marco BINI ed el ta in Sesto TI (FI) Via A. Gramsci n°399 presso e nello studio del predetto procuratore, come da procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 055/3851470 Pec: Email_1
Opponente
contro
:
(attuale denominazione sociale di , Controparte_1 Controparte_2 oma (RM), via Adolfo Ravà n°2 i mandataria e procuratrice di Controparte_3
, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante,
[...] resentata e difesa dall'Avv. Paolo A. PULITI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via G. Valentini nc. 23/A in virtù di procura allegata all'atto di costituzione. Fax: 0522/516273 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Opposta Conclusioni per l'opponente:
"..Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accertate e dichiarate le circostanze tutte di cui in premessa, previa ogni più utile declaratoria, accogliere la presente la domanda e, per l'effetto, dichiarare che La CP_4 Controparte_1 (già , con sede legale in Roma (RM), Via Adolfo Ravà n°27, in Controparte_2 pers presentante “p.t.”, (P.IVA ), che agisce in qualità P.IVA_1 di mandataria e procuratrice di in Controparte_3 persona del legale rappresentan a n°39 (P.IVA ) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei P.IVA_2 confronti de ni caso con vittoria di spese, compensi professionali e competenze di lite …"
Per la società opposta:
"… CHIEDE Che il Giudice, tenuto altresì conto della ordinanza del G.E. del 09.11.2023 e del decreto collegiale del 10.01.2024 di questo Tribunale (doc. 4),
1
[” il Giudice della Esecuzione voglia: preliminarmente ed in sede sommaria: revocare il decreto del 17 ottobre 2023 con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte e, per l'effetto, rigettare la istanza di sospensione formulata dall'esecutato perché inammissibile ex art. 615 comma secondo c.p.c. e comunque per difetto dei “gravi motivi” che ne legittimino l'accoglimento. in ipotesi: subordinare la eventuale sospensione al rilascio di cauzione da parte delle società opponenti di importo non inferiore al 50% della somma indicata in precetto, o la diversa somma ritenuta congrua. Con vittoria delle spese di lite della fase sommaria.] Il Giudice della fase ex art.616 c.p.c. voglia: nel merito, respingere la opposizione perché inammissibile ed infondata. Con vittoria delle spese di lite del giudizio di merito...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2024 Parte_1 esponeva:
- che in data 29 marzo 2019 Controparte_3
in persona della procuratrice ed in qualità di cessionaria del
[...] credito di aveva notificato atto di pignoramento Controparte_5 immobiliare relativo al bene posto in Prato, loc. Cantagallo, via Giovanni
Giraldi, n 17 di sua proprietà e la procedura esecutiva era stata incardinata innanzi a questo Tribunale sub n 82/2021:
- che nell'ambito della quale, all'udienza del 13 aprile 2023, il G.E. aveva disposto la vendita del bene immobile sottoposto ad esecuzione ed il provvedimento con il quale era stata disposta l'udienza sopra indicata gli era stato notificato presso la Casa Comunale di Prato;
- che nella procedura esecutiva aveva proposto opposizione contestando il diritto della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata, deducendo il difetto di legittimazione della medesima in quanto:
la creditrice assumeva di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dalla procedura, da la quale a sua volta aveva acquistato Controparte_5 il credito da Banca Popolare di Vicenza S.p.a., in base ad una serie di cessioni pro soluto e "in blocco”, senza darne comunicazione al debitore ai
2 sensi e per gli effetti di cui all'art 1264 c.c. , non essendo sufficiente la pubblicazione dell'atto di cessione in G.U.;
che, in ogni caso, non vi era prova dell'effettiva cessione del credito, in assenza di dimostrazione di un valido contratto avente ad oggetto il credito originario;
- che con decreto emesso in via d'urgenza, inaudita altera parte, il G.E. aveva sospeso l'esecuzione fissando l'udienza del 31 ottobre 2023 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento nel contraddittorio;
- che, a seguito della costituzione di in rappresentanza Controparte_1 di all'udienza del 31.10.2023 aveva riservato il provvedimento, CP_3 dando atto che “su domanda del GE l l'esecutato conferma di aver presenziato alle attività di perizia disposte dal GE alla presenza dello stimatore e del custode. Previa visione degli atti del fascicolo dell'esecuzione si apprende che l'acceso è avvenuto il 12.10.2022”;
- che in data 9.11.2023, sciogliendo la riserva, il GE aveva revocato il decreto dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art 615, comma 2, cpc non ravvisando ipotesi di remissione in termine, in quanto sebbene la notifica dell'udienza di fissazione dell'udienza ex art 569 sia nulla, il debitore era a conoscenza dell'avvio dell'azione esecutiva e dei suoi sviluppi;
- che all'interno del provvedimento, il G.E. aveva comunque sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione, ritenendo raggiunta la prova delle cessioni sulla scorta della documentazione prodotta dalla creditrice e non necessaria la notifica e/o accettazione del debitore ceduto quale elemento perfezionativo e fissato il termine di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito;
- che avverso il provvedimento aveva proposto reclamo innanzi al Collegio
e l'udienza era stata fissata il 10 gennaio 2024.
Tanto premesso proponeva opposizione innanzi al Tribunale di PRATO lamentando l'omessa considerazione del fatto sopravvenuto consistente nell'ingresso di in luogo di quale Controparte_1 CP_2 mandataria e procuratrice di la sussistenza dei presupposti per CP_3 rimettere in termini il debitore esecutato in ragione della riconosciuta 3 nullità dell'avviso dell'udienza ex art569 cpc e la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione sostanziale e processuale di CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 eccependo la inammissibilità della opposizione proposta per violazione del termine di cui all'art 615 cpc, la mancata dimostrazione della non imputabilità all'esecutato di una tempestiva proposizione dell'opposizione,
e sulla irrilevanza del mutamento di denominazione sociale di CP_2 in procuratrice di effettiva titolare del
[...] Controparte_1 CP_3 credito, in forza delle cessioni dettagliatamente documentate.
Sulla scorta di deduzioni, concludeva per il rigetto della opposizione , con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti ed infine, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 12 dicembre 2024 riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta si presenta tardiva e non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione. L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di 4 pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto.
Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass
2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Tuttavia, l'art 615, comma 2, cpc, con riferimento alle procedure di esecuzione per espropriazione, dispone l'inammissibilità dell'opposizione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
E' pacifico tra le parti - ed è comunque documentato - che nel caso in esame l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023, pertanto in data posteriore al provvedimento con il quale è stata disposta la vendita, emesso in data 13 aprile 2023.
Per potere superare la rilevanza di tale dato obiettivo, ai sensi del disposto normativo, il debitore avrebbe dovuto quindi offrire adeguata dimostrazione di non aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione per causa a lui non imputabile, ovvero fondare l'opposizione su fatti sopravvenuti alla disposta vendita.
1. Quanto al primo aspetto, il debitore esecutato non ha offerto la prova di non avere potuto proporre opposizione prima dell'emissione del provvedimento di vendita. La nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la comparizione delle pari e dei creditori non intervenuti,
è sì posta a tutela del diritto al contraddittorio, ma è comunque finalizzata 5 a consentire alle parti di fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, nonché a proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle, rispetto agli atti consequenziali della sub procedura ( Cass., 19.12.2014, n 26930).
Tale sbarramento, nel caso in esame, non avrebbe precluso in alcun modo la proposizione di opposizione all'esecuzione per contestare il diritto stesso all'esecuzione da parte del così che non v'è dubbio il Pt_1 debitore, come peraltro segnalato sia dal G.E. che dal Collegio in sede di reclamo, era stato già informato dell'azione esecutiva intrapresa per conto di sia con la notifica dell'atto di pignoramento, che del CP_3 verbale di accesso all'immobile in sede di redazione della stima effettuato il 12 ottobre 2022.
Infatti, non sono state sollevate contestazioni sulla validità della notifica dell'atto di pignoramento, contenente l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario, con l'avvertimento, previsto dall'art. 492 comma 2 c.p.c., che, in caso di mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dell'esecuzione: di qui, il consequenziale effetto dell'onere di prendere cognizione dei vari atti interni alla procedura.
In disparte poi l'ulteriore notifica del primo avviso di vendita effettuata il
17 gennaio 2023, non rileva il dato storico che trattasi di attività precedenti rispetto al decreto di fissazione dell'udienza dell'art 569 c.p.c..
Invero, essendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione, non il tempo e le modalità della vendita, la conoscenza della procedura esecutiva contestata in radice porta ad escludere che l'opposizione all'esecuzione non sia stata in concreto proposta tempestivamente prima del provvedimento di vendita per “causa non imputabile” all'opponente.
Sul punto deve condividersi il principio in forza del quale le parti che deducono l'irregolarità formale di un atto esecutivo devono anche allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal 6 regolare svolgimento del processo esecutivo (Cassazione sentenza n.
29804/2019) e quindi in relazione agli specifici motivi di opposizione dedotti dall'odierno reclamante (difetto di legittimazione processuale e sostanziale di che avrebbero potuto essere rilevati sin dalla CP_3 notifica dell'atto di pignoramento da parte della creditrice procedente, non trattandosi di circostanze nuove o sopravvenute. Peraltro, deve altresì essere escluso che il vizio di notifica dell'avviso abbia avuto riflessi sul sub-procedimento di vendita e, quindi, sulla validità formale del provvedimento del 13 aprile 2023, giacché in siffatta ipotesi il vizio dovrebbe in ogni caso ritenersi sanato per la mancata proposizione di opposizione agli atti esecutivi nel termine imposto dall'art 617 c.p.c.. comma secondo decorrente comunque dal primo atto successivo (Cass.,
10.12.2021, n 39243; Cass., 13.10.2009, n 21682 ).
Quindi non è neanche possibile sostenere – ipotesi in verità non prospettata neanche dall'opponente- che la condizione di inammissibilità non si sia verificata in ragione della nullità formale del provvedimento con il quale è stata disposta la vendita.
In definitiva, non è stato prospettato, né tanto meno provato, che la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione prima della vendita è causalmente dipesa dal vizio lamentato del tutto privo di incidere sulla contestazione della stessa azione esecutiva, sì da integrare causa non imputabile al debitore.
2. Esclusa l'incidenza causale della prospettata nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza sulla tempestività del ricorso, gli ulteriori motivi di opposizione secondo l'attore sarebbero fondati su “ fatti sopravvenuti” , in quanto solo dopo il provvedimento di vendita.
Viene richiamata, a tal fine, la circostanza che in luogo Controparte_1 di quale mandataria e procuratrice di CP_2 [...]
in forza di procura per atto autenticato dal Controparte_3
Notaio di Milano del 6 agosto 2018 ( rep 42772-racc 19756). Per_1
Tuttavia, anche per tale aspetto, la circostanza dedotta è priva di rilevanza.
7 Si osserva, in primo luogo, che in data 1-8 giugno 2021, ha CP_2 soltanto mutato la propria denominazione in non Controparte_1 mutando soggettività giuridica.
Inoltre, non può non essere evidenziato che si tratta di soggetto che agisce, in qualità di procuratrice, in nome e per conto di
[...]
Controparte_3
è il soggetto che si afferma Controparte_3 titolare del credito che ha causa giustificativa nel contratto di mutuo fondiario ai rogiti del notaio del 14.11.2005 (rep, Persona_2
161235 racc. n 7849), concluso originariamente con Banca Popolare di
Vicenza e ceduto a n forza di contratto concluso in data Controparte_5
6 gennaio 2017, pubblicato in GU , parte II, del 14.1.2017, n 6, e da
[...]
a in data 31 CP_5 Controparte_3 marzo 2021, pubblicato in GU , parte II , del 6.4.2021, n 41.
D'altra parte, l'opposizione, sotto il profilo della legittimazione e della titolarità del credito, è incentrata sulla contestazione dell'efficacia delle cessioni, particolarmente dell'ultima, per la mancata comunicazione al debitore , ai sensi dell'art 1264 c.c., e per la indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Conseguentemente l'opposizione, mentre appare priva di pregio per quanto concerne la posizione di quanto alle Controparte_1 contestazioni delle cessioni non può condividersi la tesi prospettata che sia fondata su fatti sopravvenuti all'ordinanza di vendita, sì da doversi ritenere tardiva e non ammissibile per effetto del disposto dell'art 615, comma 2, cpc.
Né può parimenti essere condivisa l'impostazione secondo cui, il profilo di inammissibilità sarebbe superabile in quanto la legittimazione processuale sostanziale e processuale è questione rilevabile d'ufficio.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di titolarità dei rapporti in capo alla cessionaria, occorre intanto precisare che non si tratta di questione relativa alla legittimazione in senso stretto. In proposito, infatti, va richiamato il principio generale richiamato dalla S.U. con sentenza del 16 febbraio 2016, n 2951 , secondo cui l'interesse ad agire, come la 8 legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ( Cass., 27.3.2017, n 7776; Cass., 12.8.2016, n 17092).
Al contrario, la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che spetta alla parte allegarla e provarla, salvo il riconoscimento e lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Corollario di tale ricostruzione appare quanto precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2022, n.
24798).
Deve, pertanto, essere escluso che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, insorgendo la necessità di provare la titolarità del credito solo a fronte di contestazioni da parte del debitore.
Nel merito, vero è che del contratto di cessione di crediti stipulato in data in data 31 marzo 2021, risulta essere stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del pubblicato in GU , parte II , del 6.4.2021, n 41. E tuttavia l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto 9 potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sul punto, Cass, 28 febbraio 2022, n 5617:, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).
Poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 31 marzo 2021 , così come quello del 6 gennaio 2017 , comprendevano il credito azionato.
Nella presente fattispecie, tuttavia, l'esame integrale della documentazione prodotta porta a dovere considerare che l'opposta ha prodotto lettere provenienti dai legali rappresentanti p.t., attestanti la circostanza che la pretesa di credito, identificata attraverso l'indicazione del soggetto obbligato e il titolo costitutivo contrattuale, risulta ricompresa nelle cessioni.
Quindi, per quanto non sia stato prodotto il contratto di cessione, i documenti di cui non è contestata la provenienza sul piano probatorio, sono i indiscutibilmente riferibili alle società creditrici cedenti e successivi alla cessione, consentendo alla società cessionaria di ritenere superato l'onere posto a suo carico in ipotesi di contestazione da parte del debitore, in difformità delle pronunce invocate dalla difesa dell' opponente.
Sulla scorta delle complessive argomentazioni, l'opposizione proposta deve esser integralmente disattesa.
Segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( ai minimi, in ragione dell'assenza di ulteriori questioni rispetto quelle di cui al procedimento cautelare, nonché di istruttoria solo documentale, ex Cass, 9 novembre
10 2017, n. 26608), tenendo conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività svolta complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione spiegata da , con atto di citazione Parte_1 notificato il 2 gennaio 2024 nei confronti di (attuale Controparte_1 denominazione sociale di , in qualità di mandataria e Controparte_2 procuratrice di , in persona Controparte_3 del suo amministratore delegato e legale rappresentante, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione all'esecuzione; b) condanna, l'attore opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2080,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge.
Così deciso il 15 maggio 2025 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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