TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8657
TAR
Decreto presidenziale 28 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima previsione della Royalty a titolo di offerta economica. Incertezza assoluta dell’offerta economica in aggiunta al canone concessorio

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. La previsione di una royalty sul fatturato è considerata ragionevole per valorizzare il bene demaniale e non rende l'offerta indeterminabile.

  • Rigettato
    Violazione di legge Art. 117 Cost comma 2 lett. e) e l) - Violazione art. 4, comma 4bis della legge 118/2022 – eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – Travisamento dei presupposti – Perplessità

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito, in quanto MA TA poteva indire una gara-ponte data la peculiarità del litorale romano e la mancanza di concessioni in essere da prorogare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico per mancanza della determinazione dell’importo dell’indennizzo e dei criteri per la sua quantificazione

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito, in quanto nel caso specifico non vi erano concessionari uscenti, ma solo occupanti sine titulo.

  • Rigettato
    Impossibilità di formulazione di una proposta congrua e remunerativa a causa della durata limitata (un anno), incertezza sulla durata, indeterminatezza del canone e dell’indennizzo; royalty aggiuntiva - Violazione della D.G.C. n. 136/2024 - Contraddittorietà

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito, in quanto la durata limitata è giustificata dalla natura di gara-ponte e dalla necessità di adeguarsi alla normativa statale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4 e ss. Legge 5 agosto 2022, n. 11, come modificata con d.l. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024 – Violazione del r.d. n. 327/1942 e del d.p.r. n. 328/1952 – Violazione della l.r. Lazio n. 13/2007 e della l.r. Lazio n. 8/2015 – Violazione del regolamento della regione lazio n. 19/2016 – Violazione del decreto n 202/2022 recante “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico-ricreative” – Violazione della d.g.c. n. 136/2024, come integrata dalla d.g.c. n. 44/2025 – Violazione dell’art. 46 della direttiva n. 24/2014/UE violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 - Difetto di istruttoria e di motivazione

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. I vincoli sono considerati pro-concorrenziali e volti a favorire la partecipazione di piccole e medie imprese.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico del 14.2.2025 per violazione della Delibera di TA Capitolina n. 136/2024

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. I criteri di valutazione sono ritenuti adeguati e coerenti con la normativa e le delibere citate.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Avviso Pubblico per violazione della Delibera della TA n. 136/2024 e per illogicità e irragionevolezza del punteggio previsto per la valutazione del criterio B) relativo all’‘Esperienza pregressa’

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. La previsione è coerente con la volontà di valorizzare anche operatori giovani e temperare rendite di posizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 22 co.2 dell’Avviso Pubblico per illogicità e irragionevolezza sotto altro profilo

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. L'amministrazione non è tenuta a esplicitare nel bando il regime giuridico di futuri atti che incidano sul bene della vita acquisito.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95 comma 1 lett. d) del codice degli appalti – violazione dell’art. 7.1. dell’avviso pubblico – violazione del principio del contraddittorio preventivo – difetto di istruttoria e di motivazione

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. L'amministrazione ha fornito in giudizio elementi sufficienti a dimostrare il pericolo di influenza tra le offerte, rendendo l'esclusione non annullabile neanche per violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95 comma 1 lett. d) del codice degli appalti – violazione dell’art. 7.1. dell’avviso pubblico – violazione del principio del contraddittorio preventivo – difetto di istruttoria e di motivazione

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito. L'amministrazione ha fornito in giudizio elementi sufficienti a dimostrare il pericolo di influenza tra le offerte, rendendo l'esclusione non annullabile neanche per violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 11/05/2026, n. 8657
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8657
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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