Articolo 15 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
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15 agosto 1952
Art. 15. (Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina, quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.
Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 , riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952
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