TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente SENTENZA (rito speciale ex art. 15 d. lvo n. 150/2011) nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2249/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
avv. (C.F.: ), rappresentato/a e difeso/a Pt_1 Pt_2 C.F._1 da sé medesima ai sensi dell' art. 86 CPC – RICORRENTE CONTRO
(C.F.: ) – RESISTENTE Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE OGGETTO: opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato il 29.11.2024, l' avv. ROSSELLA SIMONE ha tempestivamente impugnato il decreto del giudice tutelare del 30.10.2024 che, nell' ambito del procedimento di amministrazione di sostegno n. 422/2018 VG, ha rigettato la richiesta di liquidazione compenso avanzata dall' odierna opponente. Premesso che l' avv. ROSSELLA SIMONE ha rappresentato e difeso CP_2
nel ricorso per la nomina dell' amministratore di sostegno in favore del fratello
[...] artt. 404 e ss CC) e che è stata ammessa Parte_3 CP_2 al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA di Castrovillari del 9.3.2018, il giudice tutelare ha negato all' avv. la spettanza del compenso a carico dell' Pt_1
Erario, assumendo che il patrocinio a spese dello Stato (PSS) è predisposto per assicurare il diritto di difesa ai soggetti non abbienti nei procedimenti aventi natura sostanzialmente contenziosa. Tale natura, a secondo il giudice a quo, non sarebbe ravvisabile nel caso di specie in quanto ivi < non è implicato alcun conflitto tra parti contrapposte e, quindi, non è in gioco il diritto costituzionale di difesa, atteso che sia la
sia gli altri parenti del beneficiario hanno espresso la concorde CP_2 volontà ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore del proprio congiunto>>. Reputa lo scrivente giudice dell' opposizione che, a fronte della condivisibilità del principio di diritto enunciato dal giudice tutelare, la sua applicazione al caso di specie è errata. Infatti, il ricorso per la nomina dell' ADS può incontrare la resistenza dello stesso amministrando ovvero degli altri soggetti di cui è prevista l' audizione e, quindi, ben può assumere i connotati di un procedimento sostanzialmente contenzioso. L' esclusione della natura contenziosa sulla scorta del concreto esito del procedimento e, quindi, sulla base di una valutazione ex post, non può giustificare la negazione del compenso al difensore del ricorrente. Tale negazione, tra l' altro, si pone in
1 contraddizione con la circostanza che il giudice tutelare ha omesso di disporre la previa revoca dell' ammissione della parte ricorrente al PSS: ciò comporta l' anomala condizione per cui, da un lato, permane la vigenza della delibera COA che ha ammesso la parte al PSS (situazione che preclude all' avv. di richiedere il Pt_1 compenso alla parte sua assistita); dall' altro, l' avv. si vede negare la Pt_1 liquidazione del compenso a carico dell' Erario. Quanto esposto rende ragione della riforma del decreto impugnato con conseguente liquidazione del compenso a favore dell' avv. . Pt_1
In applicazione del d.m. 55/2014 (capitolo 7, scaglione € 26.000/52.000,00) e in forza della dimidiazione imposta dall' art. 130 T.U. spese di giustizia, il compenso viene liquidato nella misura di € (2.336,00 x ½) = € 1.168,00, oltre spese generali e accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza. Il valore della causa è pari a € 1.168,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria;
minimi tabellari).
PQM
Visti gli art. 170 T.U. spese di giustizia e l' art. 15 d. lvo n. 150/2011, a) Accoglie l' opposizione e, in riforma del decreto impugnato, liquida all' avv. ROSSELLA SIMONE il compenso di € 1.168,00, oltre 15% per spese generali, nonché cassa e iva;
b) Pone il pagamento di quanto liquidato sub a) a carico dell' Erario;
c) Condanna il al pagamento, in favore dell' avv. Controparte_1
ROSSELLA SIMONE, delle spese del presente procedimento di opposizione, che liquida in € 850,00, per compenso d' avvocato, oltre 15% per spese generali, nonché cassa e iva. Così deciso in Castrovillari, in data 18/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
2