Art. 40. (Divieto di con lo di attivita',)
L'operaio dello Stato non puo' svolgere le attivita' di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.
L'esercizio di altre attivita', nei casi in cui non e' consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.
L'operaio dello Stato non puo' svolgere le attivita' di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.
L'esercizio di altre attivita', nei casi in cui non e' consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.