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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3597/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3597/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Tivoli il 19 aprile 1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Orsomando e Angelo Segnalini , giusta procura in atti e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Federica Petrinca, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29 luglio 2025, i sig.ri
[...]
e , premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 14 aprile 2007 in LI (RM) e precisando che dall'unione nate le figlie
[...]
(il 28 febbraio 2008) e (il 22 Persona_1 Persona_2 settembre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (6 luglio 2015 ) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 2628/2015), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 20 luglio 2015 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 12 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LI (RM) il 14.04.2007 (anno 2007, num. 1, Parte II serie A, Ufficio 1) tra i sig.ri
[...]
(n. a Tivoli il 19.04.1975) e la sig.ra Parte_1 Parte_2
(n. a Tivoli il 05.03.1980), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tivoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e Per_1 [...]
ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento Persona_2 delle stesse presso la casa paterna e diritto della madre di vedere e tenere con sè le figlie secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate direttamente tra madre e figlie vista l'età delle ragazze;
Assegnare la casa coniugale, sita in LI (RM) Via Madonna della Quercia 13/A, al sig. , con tutto quanto in essa contenuto, quale Parte_1 genitore collocatario della prole minore;
Stabilire che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario delle figlie quando le terrà con sè, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da concordarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli, di cui le parti hanno preso atto, e con attribuzione al sig. dell'intera quota Parte_1
(pari al 100%) dell'assegno unico corrisposto dall'INPS per le figlie, attualmente
2 pari a € 400,00, avendo la sig.ra già rinunciato alla propria Parte_2 quota.
Dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Prendere atto che le parti si prestano mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
Compensare integralmente le spese processuali”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 14 Parte_1 Parte_2 aprile 2007 in LI (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di LI (RM), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di LI (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU AN PI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3597/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Tivoli il 19 aprile 1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Orsomando e Angelo Segnalini , giusta procura in atti e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Federica Petrinca, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29 luglio 2025, i sig.ri
[...]
e , premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 14 aprile 2007 in LI (RM) e precisando che dall'unione nate le figlie
[...]
(il 28 febbraio 2008) e (il 22 Persona_1 Persona_2 settembre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (6 luglio 2015 ) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 2628/2015), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 20 luglio 2015 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 12 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LI (RM) il 14.04.2007 (anno 2007, num. 1, Parte II serie A, Ufficio 1) tra i sig.ri
[...]
(n. a Tivoli il 19.04.1975) e la sig.ra Parte_1 Parte_2
(n. a Tivoli il 05.03.1980), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Tivoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e Per_1 [...]
ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento Persona_2 delle stesse presso la casa paterna e diritto della madre di vedere e tenere con sè le figlie secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate direttamente tra madre e figlie vista l'età delle ragazze;
Assegnare la casa coniugale, sita in LI (RM) Via Madonna della Quercia 13/A, al sig. , con tutto quanto in essa contenuto, quale Parte_1 genitore collocatario della prole minore;
Stabilire che ognuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario delle figlie quando le terrà con sè, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da concordarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli, di cui le parti hanno preso atto, e con attribuzione al sig. dell'intera quota Parte_1
(pari al 100%) dell'assegno unico corrisposto dall'INPS per le figlie, attualmente
2 pari a € 400,00, avendo la sig.ra già rinunciato alla propria Parte_2 quota.
Dichiarare che ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Prendere atto che le parti si prestano mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
Compensare integralmente le spese processuali”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 14 Parte_1 Parte_2 aprile 2007 in LI (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di LI (RM), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di LI (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU AN PI
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