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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa LA Di SA, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 17.11.2025;
TRA
, nata begli Stati Uniti d'America il 27.02.1961, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati in
Bologna, Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, adiva, ai sensi degli Parte_1 artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al Controparte_1 riconoscimento in suo favore dello status di cittadina italiana, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...] Persona_1
(AQ), in data 26.04.1895, emigrata negli Stati Uniti d'America, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 03.09.1942 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita della figlia , Persona_2 prima discendente (al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o alla ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2,
L. 555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana (
[...]
e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta Persona_1 naturalizzazione, in data successiva alla nascita della figlia, prima discendente, nata all'estero ( ), al tempo ancora minorenne. Persona_2
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi della ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative
2 all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi la ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentemente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
3 Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1055/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA Di SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa LA Di SA, all'esito dell'udienza del 17.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 17.11.2025;
TRA
, nata begli Stati Uniti d'America il 27.02.1961, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Permunian, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian ed elettivamente domiciliati in
Bologna, Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, adiva, ai sensi degli Parte_1 artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al Controparte_1 riconoscimento in suo favore dello status di cittadina italiana, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...] Persona_1
(AQ), in data 26.04.1895, emigrata negli Stati Uniti d'America, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 03.09.1942 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita della figlia , Persona_2 prima discendente (al tempo minorenne).
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede Controparte_1 dichiararne la contumacia.
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o alla ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2,
L. 555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana (
[...]
e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta Persona_1 naturalizzazione, in data successiva alla nascita della figlia, prima discendente, nata all'estero ( ), al tempo ancora minorenne. Persona_2
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi della ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative
2 all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi la ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentemente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
3 Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1055/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA Di SA
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